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mercoledì 5 ottobre 2016

RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (DIVORZIO)



RICORSO PER  LO SCIOGLIMENTO
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO



Per:   Livia Tullia, nata  a Salerno il  _________, ed ivi residente alla Via Numa Pompilio, CF: ______________, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale  che la  rappresentata e  difende in virtù di mandato a margine del presente atto (PEC: avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax 089 xxxxxx);


Contro: Muzio Scevola, nato il ____________ a Pontecagnano  Faiano (SA) il ______________ ed ivi residente alla Via Anco Marzio, CF: _________;


P r e m e s s o


-          Che, in data _____________, la ricorrente ha contratto matrimonio concordatario con il Sig. Muzio Scevola;


-          Che il relativo atto è stato trascritto presso l’Ufficio dello Stato civile di Vietri sul Mare (SA), come risulta da allegato estratto, Anno ____-,  Parte II, Serie x, N. 1023529, Uff. 125;


-          Che, con atto del Notaio Tarquinio Prisco, n. 12456789/987654321 del 12/12/1002, i suddetti coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;


-          Che dal matrimonio sono nati i figli Faustina (nata ad Amalfi il ______), Marco (nato a Maiori il ______) ed Aurelio (nato a Positano il ______);


-          Che, a seguito di ricorso congiunto depositato il ________, i coniugi comparivano dinanzi al Tribunale di Salerno, Presidente dott. Commodo, nella procedura di separazione consensuale RG n. 123456/1856;


-          Che il Tribunale, all’udienza del _______, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;


-          Che, in data ________, il medesimo Tribunale omologava la separazione con decreto CRON. N. _______, confermando le condizioni concordate dai coniugi nel ricorso, che qui si riportano integralmente:


  1. I coniugi vivranno separatamente con l’obbligo del reciproco rispetto;

  2. La figlia Faustina, maggiorenne, continuerà a vivere con il padre mentre i figli Valerio e Giuseppe con la madre;

  3. La casa coniugale sita in Battipaglia (SA), via Marco Antonio, condotta in locazione, rimane assegnata al padre Muzio Scevola;

  4. La Sig.ra Livia Tullia trasferirà in via provvisoria la propria residenza in Padula (SA) alla Via Giulio Cesare;

  5. Il marito verserà a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge e dei figli, (finchè questi non saranno economicamente autosufficienti), un assegno mensile di € 600,00 (Euro Seicento/00) che dovrà essere versato entro il 15 di ogni mese in contanti oppure a mezzo bonifico bancario, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli Indici ISTAT;

  6. La vettura, Alfa Romeo 159, resta di proprietà del marito, che si farà carico dei relativi oneri;

  7. La vettura, Ferrari F12 Berlinetta, resta di proprietà della moglie, che si farà carico dei relativi oneri;

  8. Tutti i beni comuni sono stati già equamente divisi come da distinta sottoscritta dagli stessi coniugi;

  9. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.


-           Che, dall’udienza presidenziale del _______, sono trascorsi i termini di dodici mesi di cui all’art. 3 della L. 898/70, e da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente, e non si è ricostituita, neppure temporaneamente, la comunione materiale e spirituale tra essi;


-          Che, nel ____, la figlia Faustina, divenuta economicamente indipendente, si è distaccata dal nucleo familiare, trasferendo altrove la propria residenza;


-          Che i figli Marco e Aurelio, nel _________, dopo aver frequentato un corso di qualificazione professionale, hanno iniziato a svolgere attività di barman in maniera saltuaria e precaria, percependo uno stipendio mensile medio di 200,00 euro;


-          Che, allo stato attuale, stante la manifesta impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale, la ricorrente ha deciso di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta difesa e dom.ta,


C h i e d e


Che, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti innanzi al Sig. Presidente, esperito il tentativo di conciliazione, e previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che riterrà opportuni nell’interesse dei coniugi e dei figli, il Tribunale adito voglia


1)      Pronunciare, ai sensi dell’art. 3, n. 2, Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Vietri sul Mare (SA), in data _________, tra la Sig.ra Livia Tullia ed il Sig. Muzio Scevola, ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vietri sul Mare (SA) di procedere alla trascrizione dell’emananda sentenza;


2)      Accertare la insussistenza di mezzi economici adeguati da parte della madre, e, per l’effetto, disporre, a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli Marco e Aurelio, non economicamente indipendenti, il versamento mensile della somma di  € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli Indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie; all’uopo, si chiede espressamente disporsi il versamento del suddetto contributo, a mezzo bonifico bancario.


Si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 98,00.


Si allegano i seguenti documenti:


1)      Certificato di Stato di famiglia;

2)      Certificati di residenza;

3)      Estratto dell’atto di matrimonio;

4)      Dichiarazioni dei redditi;

5)      Copia omologa della separazione.


Salerno,


Avv. Gennaro de Natale

lunedì 3 ottobre 2016

RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE EX ARTT. 158 CC E 711 CPC

SEZIONE CIVILE
RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE
EX ARTT. 158 CC E 711 CPC


 I sottoscritti  coniugi

-          Tizio, nato a  Salerno il __________, CF: ____________,  e
-           
-          Agrippina,  nata a Salerno il ___________, CF: _____________,  
-           
entrambi residenti in Salerno, alla via ____________, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Gennaro De Natale, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine del presente atto (PEC: avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax 089 ________), espongono quanto segue.

Premesso

-          Che, in data ____________, hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Salerno,  in regime di separazione dei beni;
-           
-          Che, dal matrimonio, sono nati due  figli:
-           
1.      Mevio, nato a Salerno il  _____________, CF: ________;

2.      Lavinia, nata a Salerno il ___________, CF: ___________________;

-          Che,  da qualche tempo, la vita matrimoniale si è rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere ed a causa di incomprensioni, al punto che è ormai divenuto impossibile il proseguimento della convivenza;

 Tanto premesso, i  Sigg. ri Tizio e Agrippina, come rapp.ti, difesi e dom. ti, chiedono di volersi separare alle seguenti condizioni consensualmente convenute:

1.      essere autorizzati a vivere separatamente, liberi di fissare ciascuno ove creda il proprio domicilio e, per tale scopo, i coniugi si riconoscono reciproca autorizzazione al rilascio dei passaporti;

2.      i coniugi si riconoscono l’affidamento congiunto dei figli, ai sensi e per gli effetti della L. n. 54 dell’8 febbraio 2006, i quali risiederanno  con la madre, Agrippina, presso la casa coniugale in Salerno alla via ___________; il Sig. Tizio,  s’impegna a lasciare l’abitazione familiare;

3.       il  Sig. Tizio corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e della figlia Lavinia,  un assegno periodo di Euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat; 

4.       le spese in favore della figlia,  relative agli impegni scolastici, ad eventuali diagnostiche o terapie mediche, ad attività sportive o ricreative, all’abbigliamento, saranno poste a carico di ciascuno dei coniugi per la metà, sempre previa concorde decisione secondo la disciplina dell’affidamento condiviso;

5.      I diritti di visita sono così disposti:

- il padre potrà vedere i figli nei giorni di martedì, giovedì e un weekend in via alternata con l’altro coniuge.
- Per le visite quotidiane ai figli è fatto obbligo al padre di dar preavviso di almeno 12 ore.

- Qualora i ragazzi fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbero stare con il padre, quest’ultimo potrà far loro visita presso la residenza familiare, previo accordo telefonico.

6.      i compensi legali per il presente giudizio saranno ad esclusivo carico del Sig. Tizio.

Per tali motivi ed alle condizioni innanzi indicate, i coniugi Tizio ed Agippina, come sopra rapp.ti, difesi e dom.ti,
ricorrono

al Presidente del Tribunale di Salerno  perché, ordinata la comparizione personale delle parti innanzi a Sé, voglia esperire il tentativo di conciliazione e, nell’ipotesi di esito infruttuoso, autorizzare i coniugi a vivere separatamente, e
richiedono

al Tribunale adito l’omologazione della separazione alle condizioni consensualmente stabilite dalle parti come esposte in narrativa.

Si allegano i seguenti documenti:

  1. Estratto dell’atto di matrimonio;
  2. Stato di famiglia
  3. Certificato di residenza
  4. Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi

 Salerno, ______

 Firma dei coniugi


 Avv. Gennaro De Natale



martedì 17 maggio 2016

Modello Di Ricorso ex artt. 156 cc e 709 ter e 710 cpc



TRIBUNALE DI SALERNO

Ricorso ex artt. 156 cc e 709 ter e 710 cpc

Per: Elena Pereira  nata a Salerno il 38/47/1921, CF: xxc aaa jkl, residente in Vietri Sul Mare (SA) alla via Amalfi n. 2, in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori Pinco e Pallino, tutti rapp.ti e difesi dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax numero 089.28.21.92), presso il cui studio elettivamente domiciliano in virtù di mandato a margine del presente atto;


Contro: Massimo Decimo Meridio, nato a Pompei il 25/12/1900, CF: asd ghn 456 ddf.


F A T T O


1) In data ______, il Tribunale di Salerno ha pronunziato sentenza n. 123/1236 nella quale ha dichiarato la separazione dei coniugi Rosa Pereira e Massimo Decimo.

2) Con la suddetta sentenza, i figli Pinco e Pallino sono stati affidati alla madre in forma condivisa, con assegnazione della casa coniugale.

3) Al Sig. Meridio è stato ordinato di versare un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento dei figli.

4) Tuttavia, il Sig. Meridio si è reso inadempiente, sin dall’inizio, nei confronti dei figli, sia per quanto riguarda il versamento dell’assegno di mantenimento, sia per quanto concerne l’esercizio del diritto-dovere di frequentazione della prole, tant’è che la ricorrente ha dovuto richiedere anche una ingiunzione di pagamento per spese straordinarie, ed  attivare una  procedura esecutiva.

5) Il disinteresse del Meridio nei confronti dei figli si è manifestato, inoltre, nella mancata partecipazione alla adozione delle scelte destinate ad incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli (scelta della scuola, avviamento al lavoro o apprendistato, scelta dello sport ed attività ricreative, assistenza alle visite mediche, accompagnamento e ritiro dalla scuola, ecc.).


D I R I T T O


1) Revisione dell’assegno di mantenimento.
Con la sentenza n. 456/7894 del Tribunale di Salerno, è stato confermato il provvedimento adottato con ordinanza presidenziale del 12/78/7894, relativamente all’assegno di mantenimento, fissato in complessivi euro 300,00 mensili per i figli.

Successivamente, sono sopravvenuti nuovi motivi, ai sensi dell’art. 156 cc, ultimo comma, che giustificano un aumento degli alimenti.

Infatti, sono mutate le condizioni in base alle quali fu determinato l’assegno di mantenimento: i figli sono cresciuti, per cui sono aumentate le loro esigenze; il più piccolo, Pinco, si è iscritto alla I media e ciò ha comportato un netto incremento della spesa per i libri ed il materiale scolastico; l’altro figlio è ormai adolescente e frequenta le scuole superiori.

L’aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla loro crescita, sia in termini di bisogni alimentari che di sviluppo della loro personalità nella vita sociale e nella formazione culturale; esso non necessita di specifica dimostrazione (Cfr. Cass. 1755/2007), e di per sé legittima la revisione dell’assegno di mantenimento (Cfr. Cass. 10119/2006), anche in mancanza di miglioramento delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione (Cass. 4/6/2012 n. 8927).

2) Risarcimento del danno esistenziale  per l’assenza del padre.
Ai sensi dell’art. 30 Cost., i figli, che nella fattispecie in esame sono tutti minorenni, hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione, educazione nonché  partecipazione attiva da parte di entrambi. 

La prole ha infatti diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, e l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Trib. Messina, 11/9/2009; cfr. Trib. Pavia, 10/02/2010).

Il resistente  non si è mai interessato molto dei figli, in particolare dal momento della separazione con la ricorrente, ignorandone le sorti, la vita, le esigenze economiche, tant’è che ha maturato un debito notevole relativo all’assegno di mantenimento (V. all. 3).

E’ evidente che la mancanza del padre non rende la condizione dei figli assimilabile alla posizione di chi abbia goduto della presenza fattiva, costruttiva ed affettuosa del genitore.

Infatti, l’assenza della figura paterna, incide negativamente sull’intero processo di sviluppo e di maturazione psicologica della personalità dell’individuo: non solo da un punto di vista morale, di educazione, di formazione del carattere e della personalità, dell’equilibrio e della stabilità emotiva, ma pure, in modo particolare, nelle scelte di vita dei figli che possono risultare negativamente condizionate (Trib. Modena, 04/07/2012).

Il bisogno della persona di avere relazioni affettive con i propri genitori costituisce elemento primario che concorre ad un corretto sviluppo psicofisico, e garantisce il rispetto della dignità umana, oltre a favorire la realizzazione della persona nella fase adulta nella vita (Cass. 12 aprile 2006, n. 8527).

A causa di questa assenza, si è dunque verificato un danno esistenziale che consiste nel pregiudizio al fare aredittuale determinante una modifica peggiorativa da cui consegue uno sconvolgimento dell’esistenza e in particolare delle abitudini di vita con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione  (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30668).

Poiché la risarcibilità del danno non patrimoniale è ammessa, oltre che nelle ipotesi espressamente previste da una norma di legge, nei casi in cui il fatto illecito vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973), nel caso in esame non sussistono dubbi in merito all’applicazione del suddetto principio a fronte della lesione del precetto di cui all’art. 30 Cost..

Pertanto, si può presumere, secondo le comuni regole di esperienza, che il comportamento paterno abbia ingenerato nei figli sia una sofferenza morale sia un vero e proprio danno esistenziale da privazione del rapporto parentale, inteso come quell’insieme di comportamenti nei quali si manifestano l’affetto, l’attenzione e l’educazione di un genitore (Trib. Roma, 11/01/2012).

Per quanto concerne l’importo del danno, esso deve essere liquidato in maniera equitativa ex artt. 1226 e 2056 cc,  tenendo conto che l’assenza del padre si è verificata (e continua a verificarsi) proprio durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita, quando la figura paterna assume una maggiore importanza.

3) Risarcimento del danno per mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.

Il resistente, Meridio, inoltre, non ha mai corrisposto l’assegno di mantenimento e non ha mai contribuito alle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente nell’interesse dei figli.

Tali inadempienze sono molto gravi, in quanto arrecano notevoli pregiudizi ai figli, sia per la scarsità dei mezzi economici di sostentamento a loro disposizione V. all. 1), sia per la privazione di ogni forma di assistenza morale e materiale, derivante dal disinteresse del padre.

Il comportamento tenuto dal Meridio, infatti, ha costretto la ricorrente ed i figli ad una vita di sacrifici e ristrettezze economiche, che ha inciso, ed incide tuttora, in modo negativo sulla vita di relazione, causando turbamento emotivo nonché  senso di angoscia e frustrazione, derivante dalla pressione di dover far fronte, in ogni caso, alle crescenti esigenze familiari.

A tal proposito, la Suprema Corte ha recentemente stabilito che la violazione degli obblighi cui corrispondono, nel destinatario, diritti primari della persona, costituzionalmente garantiti, comporta la sussistenza di un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell’art. 2043 cc e segg. (Cass. 10/04/2012 n. 5652).

E’ stato altresì ritenuto che il figlio che venga trascurato o rifiutato dal genitore subisce l’ingiusta privazione di un rapporto che la Costituzione gli garantisce e la violazione del diritto fondamentale all’apporto morale ed esistenziale del genitore: una tale lesione, pur trascendendo l’ambito strettamente patrimoniale, pur non generando patologie apprezzabili e rilevanti sul piano psicopatologico idonee a configurare un danno biologico, comporta il risarcimento del danno esistenziale (Trib. Venezia 30/06/2004).

4) Infine, la ricorrente chiede il rimborso delle maggiori spese sostenute per accudire i figli nei periodi in cui avrebbero dovuto essere tenuti dall’altro genitore.

Infatti, il genitore affidatario può domandare il rimborso degli oneri maggiori di quelli a suo carico derivanti dall'inosservanza dei doveri del genitore non affidatario, a prescindere dall'ipotesi in cui tale condotta integri un illecito (Cass. n. 1365/2000).

Tanto premesso, la ricorrente, in proprio e nella qualità, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c h i e d e

che l’Ill.mo Giudicante voglia accogliere il presente ricorso per i motivi descritti in narrativa, e conseguentemente:

1)      Adottare i provvedimenti necessari per porre fine alle gravi inadempienze dell’altro genitore, Sig. Meridio;

2)      Ammonire il Sig. Meridio;

3)      Condannarlo al risarcimento del danno esistenziale, nei confronti di ciascuno dei figli, derivato dall’assenza della figura paterna;

4)      Condannarlo, altresì, al risarcimento dei danni derivati alla ricorrente e a ciascuno dei figli per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento;

5)      Condannarlo, inoltre, al rimborso delle maggiori spese sostenute per accudire i figli nei periodi in cui avrebbero dovuto essere tenuti dall’altro genitore;

6)      Modificare il provvedimento relativo all’assegno di mantenimento e disporre l’aumento delle somme da corrispondere da parte di Meridio alla ricorrente, con aumento automatico secondo gli indici ISTAT;

7)      Con vittoria di spese e competenze.

Si allegano i seguenti documenti:

1)      Delibera di ammissione al gratuito patrocinio;

2)      Sentenza del Tribunale di Salerno n. ;

3)      Atto di precetto del;

4)      Copia atti espropriazione mobiliare preso terzi n. ;

5)      Ricorso per decreto ingiuntivo per spese straordinarie

6)      Richiesta informazioni all’Agenzia delle Entrate e successiva risposta;

7)      CUD 2013 della ricorrente.

Salerno,


Avv. Gennaro De Natale

venerdì 19 giugno 2015

I nonni possono essere obbligati a mantenere i nipoti?


L’art. 147 del codice civile impone ai coniugi, in via primaria ed integrale, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli.

Tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati, e non deriva dal riconoscimento avvenuto in seguito ad un giudizio.

Quindi, per esempio, se un figlio è stato riconosciuto solo dalla madre, ed il riconoscimento da parte del padre non avviene spontaneamente, ma in seguito a dichiarazione giudiziale qualche anno dopo, il padre sarà obbligato a versare la sua quota di mantenimento anche per il periodo anteriore al riconoscimento di paternità avvenuto con dichiarazione giudiziale, proprio perché, come abbiamo detto, l’obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati (Ved. Cass. n. 5652/2012).

Dal mese di febbraio 2014, è stato inserito nell’art. 147 del codice civile anche l’obbligo di assistere moralmente i figli, previsione, questa, che non era contenuta nella originaria formulazione del codice.

Naturalmente, possono capitare situazioni in cui uno dei genitori non possa (a causa di un reddito basso) o non voglia (semplicemente perché è uno sciagurato) far fronte a tali obblighi, che prima di essere giuridici, dovrebbero essere affettivi.

Cosa succede in questi casi, che purtroppo stanno capitando sempre più spesso?

Innanzi tutto, l’altro genitore deve far fronte a questi obblighi con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali.

In secondo luogo, quest’ultimo, qualora non dovesse farcela da solo, può anche agire contro il genitore inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.

Soltanto in via sussidiaria, quando cioè, pur avendo profuso tutto l’impegno possibile, uno dei genitori non riesca proprio a farcela, gli ascendenti di entrambi i genitori possono essere obbligati a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

Gli ascendenti (che d’ora innanzi chiameremo “nonni”, perché di solito sono i genitori dei coniugi) possono essere obbligati sia nei casi in cui uno o entrambi i genitori non possano oggettivamente mantenere i propri figli, sia quando, uno o entrambi, non vogliano provvedere.

Lo scopo della legge, in questo caso, è di tutelare i minori con celerità.

Sappiamo quanto possa essere ridicolo parlare di celerità in Italia, specie con riferimento alla tutela dei diritti, ma questo è, in teoria, il senso della legge.

In che modo i nonni possono essere costretti?

Con un ricorso al Tribunale, con il quale si chiede al Giudice di obbligare i nonni a provvedere o a concorrere al mantenimento dei nipoti, una volta che sia stata accertata la incapacità o la impossibilità dei genitori di provvedere da soli alle esigenze dei figli.

L’obbligo sorge nei confronti di tutti i nonni, sia paterni che materni. 

Non si può, quindi, chiedere al giudice che siano obbligati, ad esempio, i nonni paterni con esclusione di quelli materni (Cass. 20509/2010).

Di regola, si calcola prima il contributo annuo da porre complessivamente a carico dei nonni.

Poi, in base alle dichiarazioni dei redditi, si procede al calcolo della somma proporzionale da attribuire a ciascuno di essi.

L’obbligo dei nonni è subordinato e sussidiario rispetto a quello primario dei genitori: cioè sorge solo in caso di impossibilità (intesa come mancanza di mezzi) da parte dei genitori, e non semplicemente in caso di inadempimento da parte di essi.

L’inadempimento, infatti, potrebbe anche non derivare da mancanza di disponibilità economiche, come nel caso di un genitore possidente ma semplicemente sciagurato, disinteressato ai figli.

Quindi, una mamma separata, laureata e proprietaria di immobili, non può ricorrere al Tribunale per chiedere che il suocero (anche se possidente) contribuisca al mantenimento del figlio se prima non ha agito nei confronti del marito inadempiente.

In definitiva, facendo ricorso ad un esempio che capita spesso nella pratica, quando il padre non può o non vuole mantenere i figli, la madre deve innanzi tutto far fronte all’obbligo del mantenimento con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali (cercare lavoro, vendere o fittare gli immobili di proprietà); in secondo luogo, deve agire contro il marito inadempiente.


Dopo tutto questo, solo in caso di assoluta impossibilità sorge l’obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento previsto dall’art. 148 codice civile. 

domenica 7 giugno 2015

Modello di Ricorso per Decreto Ingiuntivo per prestazioni professionali avvocato


GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Ricorso per decreto ingiuntivo


L’avv. Gennaro De Natale, nato a *******il ********, cf: *******************, in giudizio ex art. 86 cpc, (posta elettronica certificata  avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax numero 089.28.21.92), elett.te domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via Ogliara n. 36,


p r e m e s s o


- Che, in forza di procura speciale rilasciata a margine dell’atto introduttivo, l’istante ha rappresentato e difeso il Sig. *****************, nato a ________________ il ________________, cf: _____________________, nel giudizio di equa riparazione da questi promosso dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, RGVG n. ________________, contro il Ministero della Giustizia;


- Che il valore della domanda, ai sensi dell’art. 10 cpc, era pari ad euro _________________;


- Che, con decreto n. ________________ RGVG, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto il ricorso e condannato il Ministero della Giustizia a pagare in favore del _____________ la somma di € __________;


- Che il Ministero della Giustizia, a mezzo del servizio di Tesoreria della Banca d’Italia, ha emesso assegno circolare per € __________________ in favore di ______________;


- Che a quest’ultimo è stato consegnato il suddetto assegno;


- Che le prestazioni professionali svolte nel suddetto giudizio sono documentalmente provate;


- Che l’istante ha anticipato tutte le spese del giudizio;


- Che le spese anticipate ammontano ad euro ___________, i diritti sono pari ad euro ____________, e gli onorari, secondo il parere espresso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, possono liquidarsi in euro ____________, oltre spese generali al 12,50% pari ad euro _______________, per un totale di euro ___________;


- Che, pertanto, l’istante è creditore del Sig. ____________________ della somma complessiva di euro ______________ , oltre IVA e CNAP come per legge, per credito professionale;


- Che le voci riportate in parcella sono conformi ai minimi del tariffario forense relativo al periodo in cui sono state svolte le prestazioni;


- Che la Corte d’Appello di Napoli, nel suddetto decreto, ha liquidato all’istante la complessiva somma di euro _________________;


- Che il Sig. ______________ ha corrisposto all’istante, nel mese di dicembre 2013, la somma di euro ______________;


- Che l’istante, per il procedimento relativo al parere espresso dal Consiglio dell’Ordine, ha sostenuto una spesa pari ad euro _______, oltre ad euro ______________ per marche da bollo (____________ per l’istanza, oltre _______ + __________ per il parere), per un totale di euro ___________;


- Che, in definitiva, al ricorrente spettano le somme risultanti dal seguente riepilogo:


- Che, pertanto, il ricorrente è creditore, nei confronti del **************** della somma di euro ****************, oltre IVA e CNAP come per legge;


- Che la somma richiesta è dovuta in quanto l’obbligazione di un avvocato è di mezzi e non di risultato;


- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c h i e d e


che l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Salerno voglia emettere ingiunzione immediatamente esecutiva in danno del Sig. ___________________, dom.to in ____________ alla via ______________, per il pagamento in suo favore della somma di euro _________________,  oltre IVA, CNAP ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le causali dedotte in narrativa, con condanna altresì del debitore Sig. _____________________ al pagamento delle spese e competenze delle presente procedura, come per legge.


Poiché vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, l’istante, ai sensi dell’art. 642 cpc, chiede espressamente che venga concessa la provvisoria esecuzione della emananda ingiunzione.  


Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro _________________ e che, pertanto, il valore del contributo unificato è pari ad euro ____________.


Si depositano, in copia,  i seguenti documenti:


1) Richiesta parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;


2) Ricorso ex L. 89/01 alla Corte d’Appello di Napoli;


3) Consultazione portale telematico Volontaria giurisdizione per dettaglio attività svolte;


4) Decreto n. __________ RGVG della Corte d’Appello di Napoli;


5) Assegno consegnato al Sig. __________;


6) Nota spese;


7) Carta d’identità del Sig. ____________________.


Salerno, _______________

Avv. Gennaro De Natale