L’art. 147 del codice civile impone ai coniugi, in via
primaria ed integrale, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli.
Tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati,
e non deriva dal riconoscimento avvenuto in seguito ad un giudizio.
Quindi, per esempio, se un figlio è stato
riconosciuto solo dalla madre, ed il riconoscimento da parte del padre non avviene
spontaneamente, ma in seguito a dichiarazione giudiziale qualche anno dopo, il
padre sarà obbligato a versare la sua quota di mantenimento anche per il
periodo anteriore al riconoscimento di paternità avvenuto con dichiarazione
giudiziale, proprio perché, come abbiamo detto, l’obbligo di mantenere i figli
sussiste per il solo fatto di averli generati (Ved. Cass. n. 5652/2012).
Dal mese di febbraio 2014, è stato inserito nell’art. 147
del codice civile anche l’obbligo di assistere moralmente i figli, previsione,
questa, che non era contenuta nella originaria formulazione del codice.
Naturalmente, possono capitare situazioni in cui uno dei
genitori non possa (a causa di un reddito basso) o non voglia (semplicemente
perché è uno sciagurato) far fronte a tali obblighi, che prima di essere
giuridici, dovrebbero essere affettivi.
Cosa succede in questi casi, che purtroppo stanno capitando sempre
più spesso?
Innanzi tutto, l’altro genitore deve far fronte a questi
obblighi con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali.
In secondo luogo, quest’ultimo, qualora non dovesse farcela
da solo, può anche agire contro il genitore inadempiente per ottenere un
contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.
Soltanto in via sussidiaria, quando cioè, pur avendo profuso tutto l’impegno possibile, uno dei genitori non riesca proprio a farcela, gli
ascendenti di entrambi i genitori possono essere obbligati a fornire ai
genitori stessi i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti
dei figli.
Gli ascendenti (che d’ora innanzi chiameremo
“nonni”, perché di solito sono i genitori dei coniugi) possono essere obbligati
sia nei casi in cui uno o entrambi i genitori non possano oggettivamente
mantenere i propri figli, sia quando, uno o entrambi, non vogliano provvedere.
Lo scopo della legge, in questo caso, è di tutelare i minori
con celerità.
Sappiamo quanto possa essere ridicolo parlare di celerità in
Italia, specie con riferimento alla tutela dei diritti, ma questo è, in teoria,
il senso della legge.
In che modo i nonni possono essere costretti?
Con un ricorso al Tribunale, con il quale si chiede al
Giudice di obbligare i nonni a provvedere o a concorrere al mantenimento dei
nipoti, una volta che sia stata accertata la incapacità o la impossibilità dei
genitori di provvedere da soli alle esigenze dei figli.
L’obbligo sorge nei confronti di tutti i
nonni, sia paterni che materni.
Non si può, quindi, chiedere al giudice che
siano obbligati, ad esempio, i nonni paterni con esclusione di quelli materni
(Cass. 20509/2010).
Di regola, si calcola prima il contributo annuo da porre
complessivamente a carico dei nonni.
Poi, in base alle dichiarazioni dei redditi, si procede al
calcolo della somma proporzionale da attribuire a ciascuno di essi.
L’obbligo dei nonni è subordinato e sussidiario rispetto a
quello primario dei genitori: cioè sorge solo in caso di impossibilità (intesa
come mancanza di mezzi) da parte dei genitori, e non semplicemente in caso di
inadempimento da parte di essi.
L’inadempimento, infatti, potrebbe anche non derivare da
mancanza di disponibilità economiche, come nel caso di un genitore possidente
ma semplicemente sciagurato, disinteressato ai figli.
Quindi, una mamma separata, laureata e proprietaria di
immobili, non può ricorrere al Tribunale per chiedere che il suocero (anche se
possidente) contribuisca al mantenimento del figlio se prima non ha agito nei
confronti del marito inadempiente.
In definitiva, facendo ricorso ad un esempio che capita
spesso nella pratica, quando il padre non può o non vuole mantenere i figli, la
madre deve innanzi tutto far fronte all’obbligo del mantenimento con tutte le
sue risorse patrimoniali e reddituali (cercare lavoro, vendere o fittare gli
immobili di proprietà); in secondo luogo, deve agire contro il marito
inadempiente.
Dopo tutto questo, solo in caso di assoluta impossibilità
sorge l’obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento previsto dall’art. 148
codice civile.
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