Ricorso ex artt. 156 cc e 709 ter e 710 cpc
Per: Elena Pereira nata a Salerno il 38/47/1921, CF: xxc aaa jkl,
residente in Vietri Sul Mare (SA) alla via Amalfi n. 2, in proprio e quale genitore esercente la
potestà sui minori Pinco e Pallino, tutti rapp.ti e difesi dall’avv. Gennaro
De Natale (posta elettronica certificata
avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it,
fax numero 089.28.21.92), presso il cui studio elettivamente domiciliano
in virtù di mandato a margine del presente atto;
Contro: Massimo Decimo Meridio, nato a Pompei il 25/12/1900, CF: asd ghn 456 ddf.
F A T T O
1) In data ______,
il Tribunale di Salerno ha pronunziato sentenza n. 123/1236 nella quale ha dichiarato
la separazione dei coniugi Rosa Pereira e Massimo Decimo.
2) Con la
suddetta sentenza, i figli Pinco e Pallino sono stati affidati alla madre in forma
condivisa, con assegnazione della casa coniugale.
3) Al Sig. Meridio
è stato ordinato di versare un assegno mensile di euro 300,00 per il
mantenimento dei figli.
4) Tuttavia,
il Sig. Meridio si è reso inadempiente, sin dall’inizio, nei confronti dei
figli, sia per quanto riguarda il versamento dell’assegno di mantenimento, sia
per quanto concerne l’esercizio del diritto-dovere di frequentazione della
prole, tant’è che la ricorrente ha dovuto richiedere anche una ingiunzione di pagamento
per spese straordinarie, ed attivare una
procedura esecutiva.
5) Il
disinteresse del Meridio nei confronti dei figli si è manifestato, inoltre, nella
mancata partecipazione alla adozione delle scelte destinate ad incidere in maniera
significativa e durevole sulla vita dei figli (scelta della scuola, avviamento
al lavoro o apprendistato, scelta dello sport ed attività ricreative,
assistenza alle visite mediche, accompagnamento e ritiro dalla scuola, ecc.).
D I R I T T O
1) Revisione dell’assegno di mantenimento.
Con la sentenza n. 456/7894 del
Tribunale di Salerno, è stato confermato il provvedimento adottato con
ordinanza presidenziale del 12/78/7894, relativamente all’assegno di
mantenimento, fissato in complessivi euro 300,00 mensili per i figli.
Successivamente, sono sopravvenuti
nuovi motivi, ai sensi dell’art. 156 cc, ultimo comma, che giustificano un
aumento degli alimenti.
Infatti, sono mutate le condizioni in
base alle quali fu determinato l’assegno di mantenimento: i figli sono
cresciuti, per cui sono aumentate le loro esigenze; il più piccolo, Pinco, si è
iscritto alla I media e ciò ha comportato un netto incremento della spesa per i
libri ed il materiale scolastico; l’altro figlio è ormai adolescente e
frequenta le scuole superiori.
L’aumento delle esigenze dei figli è
notoriamente legato alla loro crescita, sia in termini di bisogni alimentari
che di sviluppo della loro personalità nella vita sociale e nella formazione
culturale; esso non necessita di specifica dimostrazione (Cfr. Cass.
1755/2007), e di per sé legittima la revisione dell’assegno di mantenimento
(Cfr. Cass. 10119/2006), anche in mancanza di miglioramento delle condizioni
patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione (Cass. 4/6/2012 n. 8927).
2) Risarcimento del danno esistenziale per l’assenza del padre.
Ai sensi dell’art. 30 Cost., i figli,
che nella fattispecie in esame sono tutti minorenni, hanno il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di
ricevere cura, istruzione, educazione nonché
partecipazione attiva da parte di entrambi.
La prole ha infatti diritto ad un mantenimento tale da garantirle un
tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed
analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, e l'art. 147 c.c.
che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i
genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al
solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna
predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile
organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di
educazione (Trib.
Messina, 11/9/2009; cfr. Trib. Pavia, 10/02/2010).
Il resistente non si è mai interessato molto dei figli, in
particolare dal momento della separazione con la ricorrente, ignorandone le
sorti, la vita, le esigenze economiche, tant’è che ha maturato un debito
notevole relativo all’assegno di mantenimento (V. all. 3).
E’ evidente che la mancanza del padre
non rende la condizione dei figli assimilabile alla posizione di chi abbia
goduto della presenza fattiva, costruttiva ed affettuosa del genitore.
Infatti, l’assenza della figura paterna, incide negativamente sull’intero processo
di sviluppo e di maturazione psicologica della personalità dell’individuo: non
solo da un punto di vista morale, di educazione, di formazione del carattere e
della personalità, dell’equilibrio e della stabilità emotiva, ma pure, in modo
particolare, nelle scelte di vita dei figli che possono risultare negativamente
condizionate (Trib. Modena, 04/07/2012).
Il bisogno della persona di avere
relazioni affettive con i propri genitori costituisce elemento primario che
concorre ad un corretto sviluppo psicofisico, e garantisce il rispetto della
dignità umana, oltre a favorire la realizzazione della persona nella fase
adulta nella vita (Cass. 12 aprile 2006, n. 8527).
A causa di questa assenza, si è
dunque verificato un danno esistenziale che consiste nel pregiudizio al fare aredittuale determinante una modifica peggiorativa
da cui consegue uno sconvolgimento dell’esistenza e in particolare delle abitudini
di vita con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della
comune vita di relazione (Cass. 30 dicembre
2011, n. 30668).
Poiché la risarcibilità del danno non patrimoniale è ammessa, oltre che nelle ipotesi
espressamente previste da una norma di legge, nei casi in cui il fatto illecito
vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti
(Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973), nel caso in esame non sussistono
dubbi in merito all’applicazione del suddetto principio a fronte della lesione
del precetto di cui all’art. 30 Cost..
Pertanto, si può presumere, secondo
le comuni regole di esperienza, che il comportamento paterno abbia ingenerato
nei figli sia una sofferenza morale sia un vero e proprio danno esistenziale da
privazione del rapporto parentale, inteso come quell’insieme di comportamenti
nei quali si manifestano l’affetto, l’attenzione e l’educazione di un genitore
(Trib. Roma, 11/01/2012).
Per quanto concerne l’importo del
danno, esso deve essere liquidato in maniera equitativa ex artt. 1226 e 2056 cc,
tenendo conto che l’assenza del padre si
è verificata (e continua a verificarsi) proprio durante il periodo cruciale
degli anni di sviluppo e crescita, quando la figura paterna assume una maggiore
importanza.
3) Risarcimento del danno per mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.
Il resistente, Meridio, inoltre, non ha mai corrisposto l’assegno di mantenimento
e non ha mai contribuito alle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente
nell’interesse dei figli.
Tali inadempienze sono molto gravi,
in quanto arrecano notevoli pregiudizi ai figli, sia per la scarsità dei mezzi
economici di sostentamento a loro disposizione V. all. 1), sia per la privazione di ogni forma di assistenza
morale e materiale, derivante dal disinteresse del padre.
Il comportamento tenuto dal Meridio,
infatti, ha costretto la ricorrente ed i figli ad una vita di sacrifici e
ristrettezze economiche, che ha inciso, ed incide tuttora, in modo negativo
sulla vita di relazione, causando turbamento emotivo nonché senso di angoscia e frustrazione, derivante
dalla pressione di dover far fronte, in ogni caso, alle crescenti esigenze familiari.
A tal proposito, la Suprema Corte ha
recentemente stabilito che la violazione
degli obblighi cui corrispondono, nel destinatario, diritti primari della
persona, costituzionalmente garantiti, comporta la sussistenza di un illecito civile certamente riconducibile nelle
previsioni dell’art. 2043 cc e segg. (Cass. 10/04/2012 n. 5652).
E’ stato altresì ritenuto che il figlio che venga trascurato o rifiutato
dal genitore subisce l’ingiusta privazione di un rapporto che la Costituzione
gli garantisce e la violazione del diritto fondamentale all’apporto morale ed
esistenziale del genitore: una tale
lesione, pur trascendendo l’ambito strettamente patrimoniale, pur non
generando patologie apprezzabili e rilevanti sul piano psicopatologico idonee a
configurare un danno biologico, comporta
il risarcimento del danno esistenziale (Trib. Venezia 30/06/2004).
4) Infine, la ricorrente chiede il rimborso delle maggiori spese sostenute per
accudire i figli nei periodi in cui avrebbero dovuto essere tenuti dall’altro
genitore.
Infatti, il genitore affidatario può domandare il rimborso degli oneri
maggiori di quelli a suo carico derivanti dall'inosservanza dei doveri del
genitore non affidatario, a prescindere dall'ipotesi in cui tale condotta
integri un illecito (Cass. n. 1365/2000).
Tanto premesso, la ricorrente, in
proprio e nella qualità, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,
c h i e d e
che l’Ill.mo Giudicante voglia
accogliere il presente ricorso per i motivi descritti in narrativa, e
conseguentemente:
1) Adottare i provvedimenti necessari
per porre fine alle gravi inadempienze dell’altro genitore, Sig. Meridio;
2) Ammonire il Sig. Meridio;
3) Condannarlo al risarcimento del danno
esistenziale, nei confronti di ciascuno dei figli, derivato dall’assenza della
figura paterna;
4) Condannarlo, altresì, al risarcimento
dei danni derivati alla ricorrente e a ciascuno dei figli per il mancato
pagamento dell’assegno di mantenimento;
5) Condannarlo, inoltre, al rimborso
delle maggiori spese sostenute per accudire i figli nei periodi in cui
avrebbero dovuto essere tenuti dall’altro genitore;
6) Modificare il provvedimento relativo
all’assegno di mantenimento e disporre l’aumento delle somme da corrispondere
da parte di Meridio alla ricorrente, con aumento automatico secondo gli indici
ISTAT;
7) Con vittoria di spese e competenze.
Si allegano i seguenti documenti:
1) Delibera di ammissione al gratuito
patrocinio;
2) Sentenza del Tribunale di Salerno n.
;
3) Atto di precetto del;
4) Copia atti espropriazione mobiliare
preso terzi n. ;
5) Ricorso per decreto ingiuntivo per
spese straordinarie
6) Richiesta informazioni all’Agenzia
delle Entrate e successiva risposta;
7) CUD 2013 della ricorrente.
Salerno,
Avv. Gennaro De Natale
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