In tema di
autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia da parte del familiare del
minore, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998, i gravi
motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di quest'ultimo sono il
presupposto legittimante il rilascio dello speciale permesso di soggiorno,
mentre l'età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio
per valutare se quel presupposto sussista o meno.
Ne consegue che
è sindacabile in sede di legittimità soltanto la pronuncia che abbia totalmente
trascurato di considerare l'età o le condizioni di salute del minore, non anche
quella che abbia preso in considerazione i detti parametri per trarne, però,
conclusioni contestate dal ricorrente, ovvero abbia negato o affermato la
sussistenza dei "gravi motivi", trattandosi - come in ogni altro caso
in cui la legge civile impiega tale locuzione - di un apprezzamento di fatto
riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione, salvi i
casi-limite della motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o
mancante, ossia tale da non attingere la soglia del "minimo
costituzionale" che la motivazione di qualsiasi provvedimento
giurisdizionale deve garantire.
Devi preparare
un ricorso da depositare al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 del
Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e non
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