CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA N. 33360 DEL 17 DICEMBRE 2019
In tema di
autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia da parte del familiare del
minore, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998, i gravi
motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di quest'ultimo sono il
presupposto legittimante il rilascio dello speciale permesso di soggiorno,
mentre l'età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio
per valutare se quel presupposto sussista o meno.
Ne consegue che
è sindacabile in sede di legittimità soltanto la pronuncia che abbia totalmente
trascurato di considerare l'età o le condizioni di salute del minore, non anche
quella che abbia preso in considerazione i detti parametri per trarne, però,
conclusioni contestate dal ricorrente, ovvero abbia negato o affermato la
sussistenza dei "gravi motivi", trattandosi - come in ogni altro caso
in cui la legge civile impiega tale locuzione - di un apprezzamento di fatto
riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione, salvi i
casi-limite della motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o
mancante, ossia tale da non attingere la soglia del "minimo
costituzionale" che la motivazione di qualsiasi provvedimento
giurisdizionale deve garantire.
Devi preparare
un ricorso da depositare al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 del
Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e non
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