CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 33392 DEL 25 OTTOBRE 2019
Stabilire se nel
caso sottoposto al giudice ricorrano o meno i “gravi motivi” richiesti dall’art.
31 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) per accordare
il permesso di soggiorno “in deroga” ivi previsto, è un tipico apprezzamento di
fatto, riservato al giudice di merito.
L’art. 3, comma
3, del D. Lgs. 286/98 stabilisce infatti che lo speciale permesso di soggiorno
ivi previsto possa essere concesso:
A) per “gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico”;
B) tenuto conto “dell’età
e delle condizioni di salute del minore”.
Dunque i “gravi
motivi” sono la causa o il presupposto legittimante il rilascio del permesso di
soggiorno; mentre l’età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio per valutare se
quella causa sussista oppure no.
Questo essendo
il contenuto precettivo della norma, sarà certamente sindacabile in cassazione
la sentenza di merito che, nel formulare il suo giudizio, non abbia tenuto
conto dell’età o delle condizioni di salute del minore.
Non sarà,
invece, sindacabile in sede di legittimità (salvi i casi limite della
motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante: in tal senso,
SS UU, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014) la sentenza di merito che, dopo aver
preso in esame l’età e le condizioni di salute del minore, ritenga che l’una e
le altre non integrino i “gravi motivi” richiesti dalla legge per il rilascio
del permesso di soggiorno temporaneo.
In tale ipotesi,
infatti, il giudice di merito ha rispettato la legge, tenendo conto dell’età e
della salute del minore. Lo stabilire, poi, se ne abbia tenuto conto bene o
male è una valutazione di merito, avente ad oggetto un apprezzamento di fatto,
e non una valutazione di diritto.
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Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e non
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