GIUDICE DI
PACE DI SALERNO
Atto di
citazione
Il
Sig. **********, cf *************,
rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te
domicilia in virtù di procura a margine del presente atto, il quale chiede che
le comunicazioni ex artt. 136, 137 e 170 cpc vengano effettuate a mezzo posta
elettronica all’indirizzo ________,
ovvero a mezzo fax al numero 089.__________; 
premesso in
fatto
-
che l'istante ha stipulato due contratti di somministrazione di energia
elettrica con E.N.E.L. Energia SpA, numero cliente ********* e *************,
come risulta da documentazione allegata; 
-
che il Sig. *************, in diverse occasioni, non ha ricevuto in tempo utile
dall’Enel la fattura ed il bollettino per il pagamento, e nonostante ciò gli
sono state addebitate illegittimamente le spese per il distacco ed il
riallaccio delle suddette forniture di energia elettrica; 
-
che, soltanto per evitare il distacco del contatore minacciato dall’Enel,
l’istante ha provveduto anche al pagamento degli oneri, non dovuti, per
distacco contatore, riallaccio e spese postali.
D I R I T T
O
La  condotta contestata all’Enel consiste nel
mancato recapito della fattura e bolletta per il pagamento dell’energia
elettrica in tempo utile e, nonostante ciò, nell’aver preteso ugualmente
dall’utente il pagamento degli interessi di mora per tardivo pagamento, e delle
spese di distacco/riallaccio. 
Malgrado
l’utente abbia tempestivamente segnalato il problema alla convenuta società,
quest’ultima ha declinato le proprie responsabilità, riportandosi in maniera
generica ai propri protocolli. 
Gli oneri relativi al distacco ed al
riallaccio del contatore non sono dovuti. Infatti, le fatture per cui è causa
sono state regolarmente pagate nei modi e termini previsti dal contratto di
fornitura e dalle delibere
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). 
La condotta dell’Enel, più volte posta in
essere in casi simili a quello per cui è causa, è stata sanzionata dal
Provvedimento n. 19000/2008 dell’AGCM, e  
considerata illegittima perché aggressiva. 
Si
riportano, per maggiore chiarezza e completezza, stralci del citato Provvedimento n. 19000/2008 dell’AGCM:
Il consumatore si trova infatti nella
circostanza di aver ricevuto …
la  bolletta  di pagamento, … quando il termine indicato nella stessa era ormai decorso, e
di dover tuttavia sopportare l’addebito degli interessi di mora per tardivo
pagamento. Inoltre l’utente, qualora
non provveda al pagamento degli interessi di mora richiesti, potrebbe vedersi
recapitare dalla società un sollecito di pagamento con eventuale
successiva sospensione della fornitura. 
Malgrado l’addebito di un importo non dovuto, l’utente non dispone di alcuno strumento
per rimuovere le conseguenze di un ritardo a lui non imputabile. Le  procedure di reclamo, infatti, risultano
inidonee ad impedire il conteggio degli interessi, una volta che l’utente ha
denunciato il tardivo recapito della fattura. 
Il sistema dei reclami prevede infatti
lo storno degli interessi di mora nel solo caso in cui si accerti la
responsabilità delle società committenti nella ritardata consegna, senza nulla
prevedere in ordine a ritardi imputabili al vettore. Ove questi “ritardi”
vengono tempestivamente segnalati agli uffici (call-center) a tal scopo
preposti dalle società medesime, i call-center respingono le responsabilità
delle società addossandoli esclusivamente sul vettore “Poste”. Analogamente, per
quanto concerne il form “Informazioni e reclami” predisposto sul sito web, la
dicitura sovrastante la mascherina per la compilazione dei dati si limita ad
annunciare che l’inserimento dei dati “cliente” consentirà una più rapida
trattazione del reclamo medesimo, senza, peraltro, indicare alcun termine.  
Dunque, dalla proposizione del reclamo
il consumatore non trae alcun giovamento immediato. L’obbligo di corrispondere
una somma indebita resta fermo. Soltanto all’esito della lavorazione del
reclamo, accertato che il tardivo recapito dipende da fatto di Enel, si
provvederà alla detrazione degli interessi già addebitati o se possibile al
posticipo della scadenza. Nella diversa ipotesi in cui il ritardo dipenda da un
problema del vettore, nulla è previsto.  
Il
sistema quindi è strutturato in modo tale da addossare di fatto sugli utenti le
responsabilità di Enel, circa la tempestiva consegna delle bollette, pur
essendo il servizio di consegna affidato ad un soggetto terzo. La mancata vigilanza da parte delle società
in questione (ENEL) risulta
evidente. In particolare, non viene fissato un meccanismo
generalizzato mediante il quale sia imposto al vettore di relazionare le
società in questione circa il rispetto dei tempi della consegna. Infatti, come
si legge nelle memorie, Poste Italiane SpA è solita informare le committenti
solo  nel caso di gravi disfunzioni del
servizio. Le società giustificano tale lacuna deducendo l’inesistenza di  “un 
obbligo normativo di monitoraggio del ricevimento delle bollette”  L’argomentazione  addotta non convince, in quanto un
sistema  così strutturato e privo di un
penetrante controllo degli adempimenti del vettore  ha come ricaduta sul consumatore
l’ingiustificata attribuzione degli interessi di  mora, e il relativo pagamento degli stessi,
senza che il ritardo sia imputabile a quest’ultimo. 
La necessità di un sistema di
monitoraggio capillare, così come antecedentemente descritto, trova un
riscontro concreto nelle misure previste nel contratto sperimentale stipulato
tra Tnt Post Italia SpA (vettore utilizzato per la consegna delle  fatture in Sicilia) ed Enel  Servizio 
Elettrico. Tnt Post, infatti, fornisce i dati relativi ad ogni singola
spedizione. In particolare viene fornita la data, l’ora e la posizione GPS di
ogni singolo recapito. Nei casi di mancati recapiti viene anche fornita una
motivazione. In tutti i casi di ritardo la società Enel Servizio Elettrico
procede in automatico a non addebitare oppure, ove addebitati, a stornare gli
interessi di mora. 
Da
quanto su esposto appare evidente che le società in questione hanno violato le
regole della diligenza professionale, che impone al professionista di non
gravare il consumatore delle inefficienze del servizio di  consegna commissionato da  Enel a Poste Italiane. Enel non  può declinare ogni responsabilità adducendo
che i ritardi nella consegna siano imputabili al vettore, quale gestore, a
proprio rischio, del servizio in questione. Le eventuali responsabilità di 
quest’ultimo,  infatti,  non 
esonerano  Enel dall’adoperarsi al
fine di tenere immune il consumatore da ricadute negative che dal ritardo
possano scaturire (addebito degli interessi di mora). In questo senso
Enel avrebbe potuto, da un lato, monitorare il 
ricevimento  delle  bollette, 
così  da  avere 
contezza  dei  singoli 
ritardi  nella  consegna 
delle  stesse  e, dall’altro, sulla base dei monitoraggi
effettuati, provvedere, in sede di reclamo, a stornare gli interessi di mora,
anche laddove il ritardo dipendesse da fatto del vettore (e non solo del
committente). Dunque, ciò che  si  contesta 
alle  società  non 
è  l’inefficienza  in 
sé  del  servizio 
di  consegna,  della 
quale,  in  linea generale,  rispondono 
(nei  confronti  degli 
appaltanti)  Poste  Italiane 
S.p.A.  e  Tnt 
Post,  quali  società appaltatrici.  Al 
contrario,  la 
scorrettezza  della  pratica 
consiste  nel  non 
aver  tenuto  indenne 
il consumatore dalle conseguenze negative di tali inefficienze (pur
addebitabili al vettore), adottando le misure sopra enunciate. 
In  conclusione, 
le  società  in 
questione  hanno  violato 
le  regole  di 
diligenza  professionale,  nella misura 
in  cui  non 
hanno  adottato  misure 
idonee  a  non 
gravare  il  consumatore 
degli  interessi  di mora, allorché il ritardo nel pagamento
delle fatture dipenda da un tardivo recapito della bolletta dipendente  da 
fatto  del  vettore.  Il 
consumatore  non  può 
evitare  il  pagamento 
degli  interessi  di mora attraverso la semplice denuncia del
ritardato recapito della fattura; peraltro, pur accertato il tardivo recapito,
Enel Servizio Elettrico ed Enel Energia provvedono a stornare gli interessi
solo allorché emerga una colpa di quest’ultime. Viceversa dette società non si
assumono nei confronti dei  consumatori  le 
responsabilità  connesse  al 
servizio  di  consegna 
delle  bollette,  mediante un’adeguata vigilanza sul soggetto
terzo a ciò deputato.  
Il
divieto di pratiche aggressive.
È  considerata aggressiva  una 
pratica  commerciale  che, 
nella  fattispecie  concreta 
tenuto  conto di tutte le caratteristiche
e circostanze del caso, mediante indebito condizionamento limita o è idonea a
limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio in
relazione al servizio e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere
una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
Nella
fattispecie in esame ricorrono gli estremi di una pratica aggressiva, ai sensi
dell’art. 24 e 25 del Codice del Consumo. Il  consumatore, 
pur  avendo  ricevuto 
la  bolletta  oltre 
il  termine  di 
scadenza,  viene  obbligato 
al pagamento  degli  interessi 
di  mora.  Contro 
tale  pretesa  il 
consumatore  non  può 
cautelarsi proponendo 
reclamo  nelle  modalità 
previste,  poiché  la 
presentazione  del  reclamo 
non  sospende l’obbligo di
pagamento in attesa della trattazione di questo.  Inoltre dal 
contatto  con gli  uffici preposti  alla 
ricezione  dei  reclami 
(call-center)  il  consumatore non risulta possa sospendere il
pagamento degli interessi di mora. Si aggiunga che, dalla lettura delle  memorie 
è  dato  dedurre 
che  la  lavorazione 
dei  reclami  non 
è  soggetta  ad 
alcun  termine. Pertanto, è
possibile che la procedura si concluda dopo che il cliente abbia provveduto a
pagare gli interessi indebiti.
Infatti,
l’art. 8.1 della Deliberazione n. 200/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas stabilisce che L’esercente, nel
caso di mora del cliente, invia a quest’ultimo una comunicazione scritta a
mezzo di raccomandata indicante il termine ultimo entro cui provvedere
all’adempimento, le modalità di comunicazione dell’adempimento stesso
all’esercente ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di
energia elettrica potrà essere sospesa. Ed ancora, il successivo comma 8.2
stabilisce che l’esercente non può
sospendere la fornitura al cliente in assenza della comunicazione scritta di
cui al comma precedente. 
Inoltre,
la medesima delibera, all’art. 6.3 stabilisce che … Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento
all'esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono
essere in alcun caso imputati al cliente. 
Nella
fattispecie in esame, l’attore non ha
mai ricevuto nessuna comunicazione né per posta ordinaria né per lettera
raccomandata, pertanto la fornitura di energia elettrica non doveva essere
sospesa, e le spese di distacco e riallaccio contatore non dovevano essere
addebitate all’incolpevole utente. 
In
base alle considerazioni innanzi svolte, risulta, pertanto, che l'istante ha
diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate, pari ad euro
270,56, come risulta dalle fatture allegate. 
Per
tutto quanto sopra esposto, il Sig. ***********, come in atti rapp.to, difeso e
dom.to,
c i t a
E.N.E.L. Energia SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in
(00198) ROMA, al Viale Regina Margherita n. 125, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del
giorno __________ , locali soliti ore di rito col prosieguo, per sentir
così provvedere: 
1) Dichiarare spettante all'attore il rimborso delle spese, non dovute,
di distacco e riallaccio contatore oltre spese postali; 
2) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore,
della somma di euro 270,56  per le causali dedotte in narrativa; 
3) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento, in favore
dell'istante, di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipante. 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla
L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la
domanda entro il limite complessivo di € 1.100,00. 
Con
riserva di precisare e modificare le conclusioni e le istanze istruttorie a
seguito delle difese ed eccezioni di controparte. 
Si
allegano i seguenti documenti: 
1)
Fattura n. 123456789 del 32/02/1472; 
10)
Copie comunicazioni inviate dall’ENEL; 
11)
Comunicazioni del Sig. ************; 
12)
Estratto deliberazione Autorità Energia Elettrica e Gas n. 200/1999. 
Salerno,
32 Febbraio 2000 
Avv. Gennaro De Natale
RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad  istanza come in atto:
Io
sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte
d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a: 
E.N.E.L. Energia SpA, in persona del
legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, al Viale Regina Margherita
n. 125