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venerdì 17 febbraio 2012

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA



 TRIBUNALE DI SALERNO
MEMORIA  DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per I Sigg.ri ************* ,  rappresentate e difese dall’avv. Massimiliano De Leo ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio sito in Filetta di San Cipriano Picentino alla Via Antica n. 5 , giusta mandato a margine del presente atto e che dichiarano ex art. 170 c.p.c. di volere ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al seguente numero di fax 089/882616, oltre che nelle forme prescritte dalla legge;

Nel procedimento sommario di Cognizione con Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

incardinato da ************ rapp.ta e difesa dall’avv. ************

Contro

******************

Nonché

*************************
 
*****************

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. notificato in data ********* a ************, il cui contenuto si intende integralmente ritrascritto, la sig.ra *********** ha chiesto “ l’accoglimento del ricorso  e per l’effetto, condannare i resistenti all’integrale ripristino dello stato dei luoghi attraverso l’abbattimento e rimozione di quelle parti di fabbricato eccedenti le distanze legali sancite dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di ************, nelle misure determinate dal nominato CTU….. condannare i resistenti al pagamento in favore dell’attrice  della somma di €. 15. 000,00 a titolo di risarcimento danni della stessa subìti, nonché alla integrale rifusione delle spese relative al sostenuto procedimento preventivo con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Con decreto in data 22.12.**** unitamente al ricorso introduttivo, Il Giudice Unico designato ha fissato l’udienza di comparizione  per il ****** assegnando al convenuto termine fino a dieci giorni prima di detta udienza per la costituzione in giudizio.

Con il presente atto, si costituiscono le Sigg.re **********, impugnando e contestando l’intero contenuto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

IN VIA PRELIMINARE

Si rileva sin d’ora l’assoluta estraneità dei Sigg.ri ************* ai fatti di cui in causa, denunciati dalla Sig.ra ********** relativi ai  lavori di costruzione effettuati  dalla società **************.

Ad abundantiam, va rilevato che la vendita degli immobili così come per atto di compravendita per notar ********  avvenne in data *********, quindi vendita posta successivamente ai lavori posti dalla soc. *********** e  alla missiva di denuncia degli abusi di cui in causa.

Si evidenzia una palese mala fede da parte del Sig. **********, rapp.te legale dell’********* nella vendita degli appartamenti alle Sig.ra *************.

Difatti, la vendita avvenne appena un mese dopo avere ricevuto la missiva (che si allega) da parte dello Studio legale ********** per conto della Sig.ra ***********, come si evince chiaramente dagli atti prodotti in causa.

 Né di tale lettera è stata fatta menzione nell’atto di vendita!!!
Qualora gli abusi dovessero essere rilevati unico responsabile sarà il Sig. ************* che dovrà rispondere con il suo patrimonio.

Sempre in via pregiudiziale e preliminare, si eccepisce che per la natura estremamente  “ tecnica” della causa de quo, risulta fondamentale la nomina di un C.T.U. essendo le risultanze della a.t.p. contestata dalle parti, non chiara come  le modalità di verifica espletata dal consulente, con dei quesiti sulla posizione del muro non definiti dalla a.t. p.

Per quanto suesposto, atteso che  la  presente vertenza richiede  una istruttoria complessa e ben articolata, risulta a dir poco affrettato il ricorso ad un procedimento sommario che comprometterebbe il diritto di difesa delle parti convenute, qualora venisse decisa senza una C.T.U. che
vada a chiarire i”punti oscuri” dell’a. t. p. espletata e risolvere i quesiti posti e non risolti dal c.t.u.  senza peraltro avere la stessa a.t.p. risolto il quesito sulla reale collocazione del muro in merito ai reali termini di confine.

I quesiti posti dalle comparenti al consulente in fase di a.t.p. non furono affatto prese in considerazione e svolte!!!!.
Appare inoltre contraddittoria l’a.t.p. svolta anche per quanto riguarda il posizionamento del pozzetto per la misurazione effettuata, pur rilevando che è a tenuta impermeabile e non appare idonea a cagionare danno alla proprietà **********.

“IL RITO SOMMARIO si presta alla soluzione di quelle liti che non richiedono alcuna attività istruttoria, allorchè la controversia sia incentrata sulla soluzione  di questioni di diritto ovvero i fatti dedotti siano sostanzialmente pacifici, anche in considerazione della mancata contestazione dei fatti negli atti introduttivi  e della rilevanza ad essa attribuita all’art. 115.” (Processo Civile La Riforma 2009- pag. 352 Ipsoa ).

Orbene, il caso di specie richiede  una già succitata istruttoria per la natura tecnicamente complessa della vicenda di cui in causa, inoltre presenta caratteri di indiscutibile contraddittorietà tra le parti e i fatti di cui in causa non sono pacifici per la contestazione per cui si evidenzia l’impossibilità al ricorso sommario di cognizione.

 NEL MERITO
Nel merito, parte resistente per scrupolo difensivo, impugna e contesta tutte le richieste e circostanze trascritte nel ricorso, giacchè totalmente infondate in fatto e in diritto.

Dai rilevi fotografici allegati all’a.t.p. e  dalle risultanze della c. t. p. dell’Ing. ********** risultano infondate le doglianze della sig.ra *********.

Va  evidenziata comunque non veritiera l’affermazione posta ex parte adverso che  la  realizzazione  del  muro  da  parte  dell’istante  sarebbe  stata  posta all’interno della propria proprietà al fine di evitare uno slittamento a valle del terreno.

Verificare la reale collocazione del muro di contenimento ove è posto, risulta connotato basilare  della vertenza in oggetto ed elemento indefettibile per l’accertamento della verità e delle reali responsabilità della ricorrente!

La situazione preesistente è stata alterata, ma dalla stessa ricorrente autrice della realizzazione del muro di contenimento!

Si evince altresì  ictu oculi che non è riscontrabile nessuna aderenza al muro né tanto meno chiusura con i garages o i box, essendoci tra i pilastri dei garage e il muro di contenimento una distanza già rilevata nell’a.t.p. .

Si chiede che il C.T.U. acquisisca tutti i documenti presso l’U.T.C. di ************ al fine di verificare la liceità delle opere realizzate dalla Sig.ra ********,stante le documentazioni già prodotte in copia conforme in sede di a.t.p.

Da tutti gli elementi facilmente riscontrabili  dalla documentazione allegata all’a.t.p. relativa ai permessi a costruire, le D.I.A. per variante in corso d’opera al certificato di ultimazione lavori, al certificato di agibilità, al certificato catastale inerente l’immobile e altro, si comprende come l’azione promossa dalla sig.ra *********** sia oltremodo temeraria.

Altrettanto pretestuosa e infondata l’eccezione  afferente la servitù di veduta diretta nel fondo di proprietà ******, in quanto le ringhiere sono poste a livello del piano campagna preesistente, non essendoci affatto alcun abuso di comunione del muro come vuole intendere parte ricorrente!

Per ciò che concerne infine i pozzetti, non si comprende le doglianze di parte ricorrente allorquando in fase di a.t.p. è stato accertato che”  al momento  la tenuta impermeabile della rete non appare idoneo a cagionare danno alla sottostante  proprietà ************” .

Constatato che parte avversa non ha ricevuto alcun danno né come infiltrazioni né come perdite d’acqua, come d'altronde riconosce lo stesso consulente tecnico d’ufficio in fase di a.t.p.  si ravvisa in  diritto l’infondatezza della contestazione sulla distanza dei pozzetti dalla proprietà ******** così come da giurisprudenza consolidata.
NON DI MINOR  IMPORTANZA PER QUESTA DIFESA LE CONSIDERAZIONI POST CONSULENZA TECNICA IN SEDE DI A.T.P. CHE RENDONO DUBBIOSE LE RISULTANZE DELLA STESSA CONSULENZA.

 In primis, il confine di proprietà tra i due fabbricati non è determinato in MANIERA UNIVOCA come riportato a pag. 5 dell’a.tp..

Difatti, alla base dei rilievi di cui è consulenza “c’è un attendibilità di m. 1.20 per la posizione planimetrica  e di m. 0,75 per le quote altimetriche”

Quindi la rilevata misura di m 4.95 di distanza dal fabbricato ***********  dal confine presenta un errore di 5 cm. che è solo un 1/24 dell’errore strumentale come descritto nella relazione d’ufficio !!!

La distanza del garage così come risulta dall’a.t.p. è viziata dall’errore altimetrico di 0,75 cm.

Pertanto il metodo procedimentale di tutto l’intervento peritale risulta viziato!

Difatti il consulente tecnico avrebbe dovuto effettuare una triangolazione dai punti fiduciari catastali al fine di apporre i termini, QUESTO  UNICO METODO AL FINE  DI DETERMINARE UNIVOCAMENTE IL CONFINE DI PROPRIETA’dal quale misurare le esatte distanze di cui sopra.  

L’a.t.p.  non tenne in debito conto (!!!) tale quesito posto a verbale  dal c.t.p. delle sorelle *******,  Ing. **********. 

Per gli esposti motivi, le sigg.re **********, come sopra rappresentate e difese, chiedono l’accoglimento  delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

1. In via preliminare, disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;

2. Nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla Sig.ra ********* nei confronti delle Sig.re *************, in quanto infondate in fatto e in diritto nell’an e nel quantum;

3. Nella denegata ipotesi venissero  riconosciuti gli abusi così come denunciati dalla ricorrente, ritenere unico esclusivo responsabile l’***********. in persona del Suo legale rapp.te p.t. Sig. ************;

4. Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge;

IN VIA ISTRUTTORIA:
a)Ammettere consulenza tecnica d’ufficio diretta ad accertare e individuare, sulla base della documentazione prodotta e di quella ulteriore che il consulente tecnico d’ufficio riterrà di acquisire  nonché assunte  dallo stesso ogni opportuna informazione volto verificare il reale posizionamento del muro di contenimento in relazione al confine tra i due fabbricati e sugli abusi posti dalla Sig.ra *********** nella realizzazione del detto muro, dell’originario piano campagna e della volumetria assentita e realizzata.

Si deposita e si offre in comunicazione:

1. Memoria di Costituzione e Risposta;
2. Missiva dello Studio ************  all’******** del 02 maggio 2008;
3. Atto di Compravendita di ********;
4. Atto di Compravendita di ********;
5. Consulenza tecnica di parte dell’Ing. ********;
6. Note tecniche di parte inerenti l’a.t.p. comprensive di NN. 16° Allegati
Salvis Juribus

San Cipriano Picentino, 20 febbraio 2010  

                                                                          Avv. Massimiliano De Leo


mercoledì 8 febbraio 2012

Atto di citazione per infiltrazioni.



Giudice di Pace di Salerno

Atto di citazione

Il Sig. ******************, nato a Milano il ***************, cf ****************, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto, il quale dichiara  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  e  notificazioni  del procedimento al n. di fax 089/_________ o all’indirizzo di posta certificata ___________

p r e m e s s o

- Che il ricorrente è proprietario di un locale seminterrato  sito nello stabile condominiale di via ***************, in Salerno; 

- A) Che nel suddetto locale, in cui confluiscono le tubazioni di scarico delle acque del fabbricato, si verificano periodicamente ingenti fuoriuscite di acqua, provenienti da un tubo di scarico condominiale all’altezza dello spogliatoio situato all’interno della palestra; 

- B) Che la lamentata situazione ha determinato un notevole stato di degrado del locale, creando notevoli disagi al ricorrente; 

- Che, con racc.ta del ________, il Sig. *************, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiedeva il risarcimento dei danni patiti e patiendi;  

- Che, con lettera del 17/4/2010, l’amministratore del Condominio informava che il tubo era stato riparato e che era stata inoltrata richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa che garantiva il condominio per la RC;

- C) Che, in ogni caso, il problema delle copiose infiltrazioni sussiste ancora, ed ha causato il distacco della pittura con il conseguente deterioramento del soffitto; inoltre, la caduta dei liquami, oltre ad arrecare  danni e disagi agli spogliatoi, ha danneggiato e messo fuori uso un condizionatore di aria che si trova ubicato a terra proprio sulla proiezione della perdita, cagionando anche il deterioramento della controsoffittatura, che è stata rimossa e non ancora sostituita in attesa di una definitiva risoluzione del problema;

- Che i ripetuti inviti bonari non hanno sortito nessun effetto; tanto premesso, l’istante, come sopra rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

il Condominio di via *********************, in Salerno, in persona dell’amministratore pt, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno ******************, locali soliti, ore di rito col prosieguo,  per sentir così provvedere:

1) Dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto Condominio, in persona dell’amministratore pt, nel sinistro per cui è causa;

2) Condannare il convenuto al risarcimento, in favore dell’istante, della somma di euro 1.032,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria, chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai nn. 1), 2) e 3) del presente atto che qui si abbiano per ripetute e trascritte, precedute dalle parole “Vero che”, con riserva di indicare i testi all’udienza ex art. 320 cpc.

Ai fini del versamento del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 488/99, si dichiara che il valore della controversia è contenuto nei limiti di euro 1.032,00.

Si deposita:
1) Copia costituzione in mora del 16/2/2010;
2) Comunicazione dell’amministratore del Condominio del 17/4/2010.
Salerno,       
                                                                                 
avv. Gennaro De Natale


RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad  istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell’atto che precede a:

Condominio di via *****************


martedì 7 febbraio 2012

CITAZIONE CONTRO FASTWEB PER RIPETIZIONE INDEBITO



GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

La Sig.ra **************, nata a Salerno il 0*/0*/19**, cf: **********, rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro De  Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, il quale dichiara  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  e  notificazioni  del procedimento al n. di fax 089/________ o all’indirizzo di posta certificata ____________

p r e m e s s o

- A) Che l’istante, già titolare di un contratto di utenza telefonica con la Fastweb SpA, codice cliente ************, con lettera raccomandata n. ******** del 7/05/2010, ha manifestato la volontà di recedere dallo stesso; 

- B) Che, nonostante il recesso, la Fastweb ha continuato ad incassare indebitamente, tramite RID bancario, le somme relative alle seguenti fatture: euro 248,38 per fattura n. ************ ; euro 192,90 per fattura n. ************; euro 202,50 per fattura n. *************, per un totale di euro 643,78;

- C) Che, il difensore dell’istante, con racc.ta n. 13959549503-2 del 17/12/2010, ha invitato la resistente a restituire le somme indebitamente riscosse;

- D) Che, in data 14/03/2011, il difensore dell’istante ha presentato istanza alla CCIAA di Salerno per l’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio;

- Che, in data 28/04/2011, è decorso il termine di 45 giorni previsto dal Regolamento di Conciliazione della CCIAA di Salerno, a norma del quale il procedimento deve considerarsi concluso; 

- Che, a tutt’oggi, la Fastweb non ha ancora adempiuto la propria obbligazione;

- Che, a norma dell’art. 20 cpc, per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione;

- Che la suddetta obbligazione è sorta in Salerno;

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

Fastweb SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (20155) MILANO  alla Via Caracciolo n. 51, invitandola a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno all’udienza del ***************, locali soliti, ora di rito col prosieguo,  per sentir così provvedere:

1) dichiarare illegittimi i pagamenti indebitamente incassati dalla società convenuta per la causale di cui in premessa;

2) per l’effetto, condannare Fastweb SpA, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell’attrice della somma indebitamente percepita, pari ad euro 643,78, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

3) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Ai sensi  e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.

In via istruttoria, si chiede ammettersi prova testi sulle circostanze di cui ai capi A), B), C), D) del presente atto, con riserva di indicare i testi all’udienza ex art. 320 cpc.

Si allegano:

1) Fattura Fastweb;
2) Racc.ta Disdetta Contratto;
3) Stampe RID bancari;
4) Costituzione in mora del 17/12/2010;
5) Istanza conciliazione CCIAA con report di trasmissione;
Salerno, 1 Febbraio 2012

             Avv. Gennaro De Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad  istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Fastweb SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (20155) MILANO  alla Via Caracciolo n. 51


venerdì 3 febbraio 2012

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - EQUA RIPARAZIONE - DECRETO N. 2742/2008



LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

IV SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gaetano Annunziata                                           Presidente
Dott. Marzia Consiglio                                    Consigliere rel.
Dott. Maria Sena                                                        Consigliere
ha pronunziato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 2742 del Ruolo Gen. V.G. delle procedure in camera di consiglio dell’anno 2008, avente ad oggetto: ricorso per equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, riservato in decisione all’udienza del 23.12.2008, vertente

TRA

************** rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro De Natale e dall’avv. ******* presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Salerno alla via ************, ricorrente

E

Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore domiciliato ope legis in Napoli alla via Armando Diaz n. 11 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende, resistente.

FATTO

Con ricorso del 30.4.2008 ************ ha chiesto di essere indennizzato ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 per violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in relazione al giudizio civile incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno con citazione (in riassunzione) dell’ottobre 1999 e definito con sentenza del 2007.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita per il Ministero della Giustizia, eccependo, in via preliminare, nel merito la prescrizione parziale delle pretese della controparte, rimettendosi per il resto alla giustizia ed insistendo per la compensazione delle spese di lite.

All’udienza camerale del 23.12.2008 questa Corte si è riservata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso proposto da ************* merita parziale accoglimento.
In particolare si rileva che l’istante ha chiesto di essere indennizzato ai sensi della L. 89/2001 per la violazione del termine ragionevole del procedimento in relazione al giudizio da lui promosso nei confronti di *************** dinanzi al Tribunale di Salerno con citazione notificata il ***** (udienza di prima comparizione ********) e definito con sentenza depositata nell’agosto 2007.

L’avvocatura dello Stato ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione parziale di tale pretesa, maturata anteriormente al quinquennio o in subordine al decennio, rispetto all’atto interruttivo rappresentato dal ricorso in esame.

L’eccezione non è fondata.

L’art. 4 della Legge Pinto prevede infatti la sola ipotesi della decadenza dal diritto in caso di definizione del giudizio presupposto con sentenza passata in giudicato e non anche un termine prescrizionale, termine, a parere di questa Corte, incompatibile sia con la natura indennitaria della pretesa, sia con la necessaria valutazione del rispetto di un termine ragionevole di durata collegato a vari fattori e non ad un preciso momento di esordio della prescrizione (V. decreto di questa stessa sezione in data 6 ottobre 2008 nel procedimento introdotto da ********* contro il Ministero della Giustizia).

In ogni caso si rileva che l’azione esercitata per ottenere l’equo indennizzo ha natura indennitaria e non risarcitoria (V. Cass. 26.7.2002 n. 11046) e che l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione di cui alla legge Pinto ha natura di obbligazione ex lege e non ex delicto con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe al più decennale e giammai quinquennale.

Ne consegue che nella fattispecie, essendo stato introdotto il giudizio presupposto con citazione del giugno 1999 e quello per l’equa riparazione con ricorso dell’aprile 2008, non sarebbe comunque maturato, in fatto, il termine di prescrizione.

Ciò posto, si ricorda che l’obbligo indennitaria dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario sussiste – pur a prescindere dalla colpa nella gestione del procedimento stesso da parte dell’autorità adita – in conseguenza dell’obbligo assunto a livello internazionale con la sottoscrizione e ratifica della Convenzione, sicché lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in generale per non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia, e cioè anche solo per non aver apprestato procedura snelle e strutture adeguate al carico di lavoro. Quest’ultimo, pertanto, quand’anche eccessivo, come notoriamente gravante sulla maggior parte degli uffici giudiziari italiani, può valere a giustificare sul piano soggettivo il comportamento del singolo organo giudiziario, ma non rileva ai fini della valutazione richiesta dalla legge n. 89/2001. Questa fonda difatti, come già detto un’obbligazione ex lege e non ex delicto, che sorge per il fatto oggettivo dell’eccessiva durata del processo e non già per il comportamento colposo o doloso degli organi giudiziari (Cfr. Cass. 14885/2002).

Dovendosi dunque tener conto del tempo complessivo dell’attesa della risposta sulla domanda di giustizia ai fini del superamento dei tempi di ragionevolezza, si osserva che la durata del giudizio, al quale si riferisce l’istanza in esame, risulta pari a circa otto anni ed eccede dunque il limite di ragionevolezza che questa Corte ritiene congruo per un grado di giudizio dinanzi al Tribunale, riguardo a cause, quale quella in esame, di ordinaria difficoltà e non bisognevole di istruttoria particolarmente complessa. In particolare, visti anche i parametri che possono ricavarsi dalla giurisprudenza della CEDU, si ritiene che per un simile giudizio dinanzi all’A.G.O. sia da considerare ragionevole la durata di circa quattro anni, in quanto fisiologica e socialmente accettata quale tempo tecnico indispensabile per la definizione della lite in primo grado.

Va considerato quindi – ai fini dell’indennizzo dovuto per la violazione da parte dello Stato del diritto del ricorrente ad ottenere una risposta giudiziaria in tempi ragionevoli – il periodo che appare eccedente, e cioè quello di anni quattro.

In proposito giova osservare che, per quanto la CEDU, una volta superato il limite della ragionevolezza, consideri ai fini della liquidazione dell’indennizzo l’intera durata del procedimento, tanto non è consentito al giudice italiano, posto che l’art. 2, c. 3°, lett. a), della legge n. 89/2001, espressamente sancisce che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo riconosciuto dal nostro diritto interno per l’eccessiva durata dei processi, rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, onde, finché il legislatore non riterrà di modificare tale dettato normativo i giudici italiani dovranno attenervisi.

Va quindi riconosciuto, quale danno non patrimoniale, il danno morale (art. 2, c. 1°, della legge n. 89/2001), che – secondo i parametri di valutazione della CEDU, cui il giudice nazionale è tenuto ad adeguarsi – costituisce conseguenza ordinaria del prolungarsi del giudizio oltre i termini di ragionevole durata, sicché può essere escluso solo in quei casi in cui specifici elementi di fatto dimostrino che la durata del procedimento corrisponde all’interesse del ricorrente (Cass. SS.UU. n. 1338/2004).

Lo stesso non può che essere liquidato in via equitativa, attenendosi, in linea di massima, al metro di valutazione adottato dalla CEDU in casi analoghi, dal quale ci si può discostare solo in misura ragionevole (Cass. SS. UU. n. 1340/2004 e Cass. 7690/06).

Va però considerato, ai fini della quantificazione del dovuto, che un lieve addebito può essere mosso anche alla parte istante che, con il suo comportamento processuale, ha concorso ad aggravare la durata del giudizio (v. il rinvio ex art. 181 cpc, la tardiva articolazione delle prove, i rinvii richiesti dal suo procuratore o dovuti all’assenza dello stesso, come all’udienza di precisazione delle conclusioni del 4.5.06, o ancora all’astensione degli avvocati).

Tenuto conto dei parametri di liquidazione cui mediamente si attiene la CEDU e delle peculiarità del caso concreto, in particolare la parità della materia del contendere, appare equo calcolare un importo pari ad €. 1.200,00 per ogni anno di ritardo, ,ma ridurre lo stesso di un terzo in conseguenza del concorso della parte istante sopra evidenziato, e liquidare quindi un indennizzo di complessivi €. 3.200,00 (€ 800,00 per quattro anni) all’attualità della presente decisione, sicché nulla viene liquidato a titolo di rivalutazione monetaria e interessi pregressi, mentre sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

Il limitato accoglimento dell’istanza e la particolare materia della controversia inducono a compensare le spese della presente procedura in ragione di un terzo.

I residui due terzi, liquidati come in dispositivo – gli onorari nella misura ridotta di cui al punto 50 lett. B) della Tariffa forense, trattandosi di procedura in camera di consiglio – vanno posti a carico dell’amministrazione convenuta per il principio della soccombenza. La disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese in relazione al criterio della soccombenza – come ripetutamente affermato dalla S.C. di Cassazione – deve trovare difatti applicazione analogica anche nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 89/2001, trattandosi di un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte situazioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza … (Cfr. Cass. n. 12012/2004  e, nello stesso senso, Cass. n. 2140/2003; n.  1078/2003).

P.Q.M.

La Corte, in ordine al ricorso proposto da *********** in data  30.4.2008 così provvede, in parziale accoglimento della domanda:

a) condanna il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore al pagamento in favore del predetto ricorrente della somma di € 3.200,00 oltre interessi legali a far data dalla presente decisione al saldo;

b) condanna altresì il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente dei due terzi delle spese processuali che liquida (già in tale percentuale ridotta) in …………….;

c) dichiara compensate tra le parti le spese quanto al residuo terzo;

d) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 5 legge n. 89/2001.

Così deciso in Napoli il 30 dicembre 2008.

martedì 24 gennaio 2012

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - EQUA RIPARAZIONE - DECRETO N. 2501/2008 V.G.




LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

1) dott. Mario Lepre                           Presidente
2) dott. Michele Piantadosi                  Consigliere
3) dott. Maria Teresa Mondo              Consigliere rel.

ha pronunziato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale n. 2501/2008 R.G. avente ad oggetto Equa Riparazione ex legge n. 89/2001 discusso all’udienza del 4-3-2008 ad istanza di ************** rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro De Natale ************ presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Salerno,

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso  cui domicilia ope legis in Napoli, via Diaz n. 11;

sciolta la riserva formulata all’udienza camerale del 4-3-2009, rileva

in fatto

Il ricorrente si duole dell’eccessiva durata del procedimento civile introdotto nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Salerno con citazione notificata il 30/10/95 nei confronti della *********** per ottenere il risarcimento del danno subito per imperizia e negligenza del personale ************.

Deduce in proposito che il procedimento è stato deciso solo con sentenza del 23-10-2006 e chiede la liquidazione dell’equa riparazione prevista dalla legge 24.3.2001 n. 89 per la violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari fissato dall’art. 6, § 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4.8.55 n. 848;

il Ministero resistente si costituisce, contestando la domanda ed eccependo la prescrizione parziale del diritto; tanto premesso, osserva

in diritto

Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato.

L’obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica Italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la cui violazione è oggi sanzionata nell’ambito del diritto interno dalla previsione dell’equa riparazione disciplinata dalla legge n. 89/01, impegna, infatti, lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all’adempimento di tale obbligo (v. sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo 17.7.83, caso Zimmermann e Steiner c/ Svizzera; id. 26.10.88, Martius Moreira c/ Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in generale per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia(v. sentenza 12.10.92, Boddeart c/ Belgio; id. 25.6.87, Baggetta c/ Italia).

Quanto ora detto, d’altro canto, trova oggi diretto riscontro costituzionale nel testo novellato dell’art. 111 Cost., il quale dispone che la legge (e cioè l’ordinamento nel suo complesso considerato e non solo l’istituzione giudiziaria) assicura la ragionevole durata del processo.

Ciò premesso, è lecito ritenere, secondo dati di comune esperienza, che il ritardo nella definizione del processo possa determinare nelle parti interessate uno stato di disagio da attesa in ragione del significato della vicenda giudiziaria nella loro vita sociale: è infatti noto che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio comporti stanchezza, sfiducia nella giustizia e, più in generale, nelle istituzioni, senso di impotenza e, quindi, in definitiva, uno stato d’animo negativo che, in quanto tale, è suscettibile di ristoro in termini di danno morale.

Di tale danno risponde l’amministrazione dello Stato, secondo quanto sancito dagli artt. 2 e 3 legge 89/01, ed al riguardo, in ragione della determinazione dell’indennizzo, torna opportuno premettere quanto segue.

La normativa interna, nel recepire il dettato dell’art. 6 C. 6 della Convenzione, non fissa, essa stessa, il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diviene irragionevole, ma demanda all’interprete l’onere di determinarlo desumendolo dalla complessità del caso e dal comportamento del giudice e delle parti, nonché di ogni altra autorità chiamata a contribuire alla sua definizione, valutando, in concreto, la natura delle questioni giuridiche proposte, il numero delle pari in causa, la quantità e complessità degli scritti difensivi depositati in giudizio e delle prove da espletare, la necessità, a fini istruttori, dei rinvii ed il lasso di tempo intercorso fra un rinvio e l’udienza successiva, le carenze di organico causative dell’eventuale congelamento dei ruoli, l’eventuale stasi determinata dagli scioperi degli avvocati, il tutto depurato dai ritardi attribuibili alla condotta dilatoria delle parti (Cass.  n. 2643/2003).

L’amministrazione resistente ha eccepito la prescrizione del diritto invocando l’applicabilità al caso in esame, del termine di prescrizione quinquennale.

Tale eccezione è infondata. Il diritto del cittadino ad un processo di ragionevole durata può essere fatto valere nel momento in cui, avendo la durata del procedimento oltrepassato il limite della ragionevole durata, la posizione soggettiva dell’interessato è stata lesa. Poiché si tratta di un diritto che matura giorno per giorno mentre si protrae il processo irragionevolmente lungo e sino a quando questo non venga definito (come è confermato dall’art. 4 della legge n. 89/2001, che consente all’interessato di presentare l’istanza di equa riparazione mentre il giudizio è ancora n corso), ci si trova in una situazione analoga a quella dell’illecito permanente, per il quale la prescrizione comincia a decorrere per ciascuna frazione del risarcimento dal giorno in cui il relativo nocumento si è verificato (ex plurimis Cass. n. 5831/07). Il termine di prescrizione applicabile al caso in esame è, quindi, quello ordinario decennale non trattandosi di un’obbligazione ex delicto cui si a applicabile l’art. 2947 c.c., ma di un’obbligazione ex lege che sorge per il fatto oggettivo dell’eccessiva durata del processo e non già per il comportamento colposo o doloso degli organi giudiziari (Cass. 22/10/2002 n. 14885). Nel caso in esame, applicandosi la prescrizione decennale, non risulta decorso nemmeno parzialmente il termine di prescrizione.

Nel determinare il quantum, deve considerarsi che la Cote europea ha individuato nell’importo compreso fra euro 1.00 ed euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo in parola, e che per il giudice nazionale, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, è vincolante il terzo comma, lettera a), dell’art. 2 legge 89/01, per cui è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole (Cass. 8568/2005).

Tutto ciò premesso, tenuto conto del ritardo considerato (il giudizio è durato dal 30-10-95 data di notifica della citazione, al 23/10/2006, data di pubblicazione della sentenza, con un ritardo “irragionevole” di circa anni nove e mesi cinque), tenuto conto dei parametri che è possibile ricavare dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, avuto riguardo  a tutti gli elementi di valutazione emergenti dalle connotazioni oggettive e soggettive, proprie del caso di specie, tra cui meritano rilievo particolare il comportamento delle parti e l’oggetto della causa, si ritiene di liquidare equitativamente la somma di € 9.420,00, determinata ai valori odierni, con conseguente esclusione di rivalutazione monetaria ed interessi pregressi.

Attesa la natura della lite ed il parziale accoglimento della domanda è opportuno compensare per metà le spese di lite, ponendo l’ulteriore metà a carico del Ministero resistente nella misura di cui al dispositivo.

p. q. m.

1) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ********* a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo di cui in premessa, di € 9.416,00 oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione del presente decreto al saldo;

2) compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero della Giustizia, come sopra rappresentato, al pagamento della restante metà che liquida in ………….. con attribuzione in favore agli avv.ti ********** e Gennaro De Natale, anticipatari.

Così deciso in Napoli il 25-3-2009.

Il Consigliere est.                    
Il Presidente

mercoledì 18 gennaio 2012

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - EQUA RIPARAZIONE - DECRETO N. 966/2007 V.G.




CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – EQUA RIPARAZIONE – DECRETO N. 966/07 VG


LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

1) Dott. Maurizio Gallo                                               Presidente
2) dott. Giancarlo de Donato                                       Consigliere
3) dott. Maria Rosaria Castiglione Morelli                   Consigliere rel.

ha pronunziato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale n. 966/2007 V.G., avente ad oggetto Equa Riparazione ex legge n. 89/2001 discusso all’udienza del 30/5/2008 ad istanza di

*************** rappresentata dall’avv. Gennaro De Natale  presso cui elettivamente è domiciliata in Salerno alla via _____________;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli, via Diaz n. 11:

sciolta la riserva formulata all’udienza del 30/5/2008,

rilevato che:

In fatto
La ricorrente si duole della lunghezza del procedimento di impugnazione della delibera condominiale da lei instaurato presso il Tribunale di Salerno, con atto notificato il 31/3/99, nei confronti del Condominio di Via *************, Salerno, procedimento conclusosi solo con sentenza di rigetto mai notificata, pubblicata il 13/10/2006.

Chiede, perciò, la liquidazione dell’equa riparazione prevista dalla legge 24.3.2001 n. 89 per la violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari comprensiva del danno non patrimoniale, indicando la somma di € 30.000,00.

Il Ministero resistente si costituiva, rimettendosi alle valutazioni della Corte.

In diritto
1) Il ricorso è ammissibile secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 che consente al cittadino, che si senta leso dall’eccessiva durata di un processo, di proporre l’istanza di riparazione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha posto termine al procedimento la cui lunghezza eccessiva si lamenta.

2) Passando all’esame del merito, va rilevato che la responsabilità dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato;

infatti, l’obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la cui violazione è oggi sanzionata nell’ambito del diritto interno dalla previsione dell’equa riparazione disciplinata dalla legge n. 89/2001, impegna lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all’adempimento di tale obbligo (v. sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo 13.7.83, caso Zimmermann e Steiner c/ Svizzera: id. 26.10.88, Martins Moreira c/ Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in genere per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia (v. sentenza 10.12.92, Boddeart c/ Belgio; id. 25.6.87, Baggetta c/ Italia);

ciò del resto trova oggi diretto riscontro costituzionale nel testo novellato dell’art. 111 Cost., il quale dispone che la legge( e cioè l’ordinamento nel suo complesso considerato e non solo l’istituzione giudiziaria) assicura la ragionevole durata del processo;

si vuol dire, quindi, che, se l’eccessivo carico di lavoro, che notoriamente affligge la maggior parte degli uffici giudiziari italiani, può giustificare sul piano soggettivo il comportamento del singolo organo giudiziario, ciò tuttavia non assolve da responsabilità lo Stato nel suo complesso considerato, per il fatto di non aver apprestato procedure adeguatamente snelle e strutture adeguate al carico di lavoro, che sono destinate a smaltire, in modo da consentire ad organi giudiziari ordinariamente diligenti di rispondere in tempi accettabili alla domanda di giustizia;

non è, perciò, necessario andare alla ricerca della negligenza del giudice, che ha seguito il singolo caso portato all’attenzione della Corte, o dei suoi collaboratori interni o esterni all’organizzazione giudiziaria (anche se, ovviamente, nei casi in cui sussista, dovrà tenersene conto insieme alle altre disfunzioni della macchina giudiziaria), poiché anche nei casi in cui, per la situazione logistica in cui è costretto a lavorare, da questi non sarebbe stato possibile esigere più di quanto ha fatto in termini di velocità di definizione del procedimento, il fatto stesso che lo stato delle strutture e dell’organizzazione abbia reso inevitabili rinvii molto lunghi tra un’udienza e l’altra e tempi di attesa anche di anni tra il, completamento dell’istruttoria e la decisione della causa è già sufficiente ad affermare la responsabilità dello Stato per la difettosa concezione ed organizzazione del sistema giudiziario.

3) Ciò premesso, il fatto che la causa introdotta dalla ricorrente è durata in I grado sette anni e sette mesi, si segnala quindi in tutta evidenza come violazione del diritto costituzionalmente garantito alla ragionevole durata del processo;

la domanda riguarda una causa di impugnativa di delibera assembleare non complessa e tale da non richiedere certamente i tempi suindicati.

Tenuto conto anche dei parametri che possono ricavarsi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che tende a ritenere irricevibile i ricorsi concernenti i procedimenti che abbiano avuto una durata inferiore a tre anni ( salvi i casi di procedimenti speciali o caratterizzati da particolari esigenze di celerità, in cui la soglia viene abbassata); considerati i tempi tecnici necessari per i vari adempimenti processuali (in particolare per l’espletamento di consulenze); si può giungere alla conclusione che sarebbe stata ragionevole la durata di tre anni per l’intero corso del giudizio sin qui svoltosi;

dagli atti non si evince che l’attrice abbia chiesto ed ottenuto rinvii non giustificati da inderogabili necessità di difesa, che hanno comportato un ritardo da sottrarre dalla durata del processo ex art. 2056 c.c. ex art. 2 della legge n. 89/2001 (che dispone che ai fini della liquidazione dell’equa riparazione si applica l’art. 2056 c.c., il quale sancisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza); sicché il periodo eccedente, che va considerato ai fini dell’indennizzo dovuto ad oggi alla ricorrente, risulta esser pari a 4 anni e 7 mesi.

4) Non è dedotto né dimostrato che tale durata eccedente il limite della ragionevolezza abbia prodotto danni patrimoniali; va, pertanto, liquidato il solo danno morale (art. 2, c. 1, della legge n. 89/2001), che non può esser oggetto che di valutazione equitativa; tale danno indubbiamente sussiste, poiché non vi è dubbio che la lunga attesa della definizione di un giudizio di non trascurabile rilevanza economica, determini nell’interessato stanchezza, sfiducia nella giustizia e più in genere nelle istituzioni, senso di impotenza e quindi in definitiva uno stato d’animo negativo, che è suscettibile di ristoro in termini di danno morale;

tenuto conto della materia del contendere, che riguarda interessi patrimoniali non incidenti in modo diretto sul normale svolgimento della vita del ricorrente, appare equo liquidare la somma di € 1.000,00 per ogni anno di ritardo; vanno, dunque, liquidati € 4583,33 oltre gli interessi dalla notifica dell’istanza al saldo.

5) Le spese seguono la soccombenza.

p. q. m.

omissis….

giovedì 5 gennaio 2012

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – EQUA RIPARAZIONE – DECRETO N. 303/07 VG

 

LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, I° Sezione civile,

composta dai Sigg.:

1. Dott. Francesco Del Porto                          Presidente
2. Dott. Andrea Fiengo                                   Consigliere
3. Dott. Marcello Iacobellis                             Consigliere est.

ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento di V. G. 303/2007, avente ad oggetto: ricorso per equa riparazione, vertente

Tra

*********, elett.te dom.to c/o la Cancelleria della Corte d’Appello di Napoli, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale giusta procura a margine del ricorso, ricorrente.

E

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, dom.to in Napoli, alla via Diaz 11, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rapp.to e difeso, resistente.

La Corte, lettigli atti e sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 27/2/2008 osserva quanto segue.

Ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non esiste nell’ordinamento alcuna regola che permetta di stabilire con precisione numerica, in via generale ed astratta, la ragionevole durata di un processo; è pertanto necessario, ai sensi dell’art. 2 della citata legge, considerare ogni vicenda nelle sue specifiche caratteristiche, tenendo conto della complessità del caso e del comportamento in concreto assunto dal giudice, dalle parti e da chiunque altro sia chiamato a contribuire alla definizione del procedimento. Pertanto, il giudice, investito della domanda di equa riparazione di cui alla citata legge n. 89, nell’accertare la violazione della durata ragionevole del processo, deve considerare tutte le circostanze della concreta vicenda processuale, ivi compreso il comportamento degli attori del processo, stabilendo, con riferimento al comportamento delle parti, quale sia stato il tempo che le stesse, con il loro comportamento, abbiano concorso a determinare nella durata che si assume eccessiva (Cass. civ., Sez. I, 09/07/2005, n. 14477).

Nel caso in esame il processo promosso dalla *********** a seguito di citazione del 7/3/1997 risulta definito il 24/3/2006.

In considerazione dell’istruttoria necessaria alla definizione del giudizio la durata ragionevole del processo va fissata in anni tre.

Risultano addebitabili alle parti i rinvii ************** per complessivi anni 2 mesi 10 e gg. 20.

Alla luce di quanto sopra la durata ragionevole del processo di I grado risulta superata di anni 3 mesi 1 e gg. 27.

In considerazione della natura della controversia, della complessità del caso e del patema d’animo che la eccessiva pendenza della causa possa avere causato al ricorrente si ritiene di determinare l’ammontare della somma da liquidare per il danno morale in € 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Il Ministero della Giustizia va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente e, a titolo di danno morale, della somma complessiva i € 3.156,00;

ritenuto in considerazione della natura del procedimento, della somma liquidata e dell’attività svolta, che le spese della procedura vadano liquidate in complessivi ……..

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso ex art. 2 L. 89/2001, proposto da **********, nei confronti del Ministero della Giustizia, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento , in favore di ********** della somma complessiva di € 3.156,00; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ********** delle spese della procedura vadano liquidate in complessivi ……….

Napoli, 13/3/2008
Il Presidente