TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
_____________
Ricorso ex art. 31 D. Lgs. N. 286/98
Per: (padre)
______________, nato in ______________ (Albania) il _________, in possesso di
passaporto n. __________, rilasciato dal governo Albanese il ___________, con
scadenza _____________;
e / o
(madre)
_______________, nata in __________ (Albania) il ___________, in possesso di
passaporto n. ____________, rilasciato dal governo Albanese il _____________,
con scadenza _________________;
entrambi
residenti dal ________________ a ________________ (NA), in Via
____________________ n. 15, e domiciliati in ___________________ (SA) alla via
_______________ n. 10,
eventuale [presso
la sorella di ____________ (uno dei ricorrenti), sig.ra __________________,
soggiornante in Italia da diversi anni e in possesso di regolare permesso, ]
elett.te
dom.ti presso lo studio dell’Avv. _________________________ che li rappresenta
e difende in virtù di mandato a margine del presente atto (Pec: ____________,
fax 089123456).
PREMESSO IN FATTO
-
Che i ricorrenti sono cittadini extracomunitari;
-
Che ____________ (lui) ha fatto ingresso in Italia nel mese di ______________
dell’anno ________, e _______________ (lei) nel mese di _____________ del
___________;
-
Che, nel mese di __________ del _________, gli odierni ricorrenti hanno
iniziato una relazione sentimentale e in data ___________ hanno contratto
matrimonio in _________________ (città);
-
Che dalla loro unione, in data __________ è nato il piccolo _____________;
-
Che ___________________ (lui) aveva un regolare permesso di soggiorno per
motivi di lavoro scaduto il _____________, e, a causa della precaria situazione
lavorativa, trovatosi in stato di disoccupazione, non è stato possibile
rinnovarlo;
-
Che ____________ (lei) ha svolto, e tutt’ora continua a svolgere, lavori
occasionali in qualità di collaboratrice domestica (o di assistente familiare);
-
Che _________________ (lui o lei), in data __________, è stato arrestato per
_____________________ / è stato indagato per il reato di ____________;
-
Che, in ogni caso, _____________ ha ormai scontato la sua pena (con affidamento
in prova ai servizi sociali) e che, comunque, ha commesso i suddetti reati
spinto dal bisogno di mantenere la famiglia;
-
Che il loro figlio è nato ed è sempre vissuto in Italia con i genitori,
frequenta con profitto la classe ______ della scuola ________________, è ben
inserito nel contesto ambientale, pratica sport, frequenta il Corso di
Catechismo per la preparazione alla Prima Comunione / Cresima, ed ha allacciato
relazioni di amicizia con i suoi coetanei;
-
Che gli istanti si occupano costantemente del loro bambino, attribuendo
particolare importanza alla sua educazione ed istruzione scolastica, sportiva e
religiosa;
-
Che, trattandosi di un figlio di una coppia mista, essendo il padre ___________
(indicare le nazionalità dei genitori) e la madre __________, i loro Paesi di
origine hanno cultura, lingua e religioni diverse, che rappresentano contesti
del tutto estranei a quello conosciuto dal piccolo ____________ fin dalla sua
nascita in Italia;
-
Che, pertanto, per i motivi innanzi indicati, l’eventuale smembramento e
sradicamento del nucleo familiare dall’attuale contesto sociale, culturale,
linguistico e religioso, causerebbe senza ombra di dubbio un danno grave ed
irreparabile al minore, almeno in questa fase particolare della crescita, in
quanto, al momento, l’Italia rappresenta il riferimento territoriale nel quale
il nucleo familiare è maggiormente radicato e sostenuto;
-
Che, inoltre, un suo sradicamento dal territorio italiano, dove sta crescendo,
per far ritorno in un Paese cui non appartiene e in cui non ha mai vissuto,
causerebbe, sicuramente, al piccolo ________ un tracollo psicologico
irrecuperabile;
-
Che la minore età del piccolo____ e la conseguente esigenza di garantirne lo
sviluppo psicofisico, unitamente alle sopra indicate motivazioni, sono di per
sé sufficienti ad autorizzare la permanenza dei genitori nel territorio
italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni
del Testo Unico Immigrazione, almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto
l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno
scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di
comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un
livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa
organizzazione della vita quotidiana;
-
Che le descritte circostanze di fatto alla base della chiesta autorizzazione
sono transitorie e trascendono il normale disagio causato dall’allontanamento
di un genitore (o familiare di riferimento);
-
Che la natura temporanea della richiesta autorizzazione, in ogni caso,
consentirebbe alla famiglia di prepararsi ad un eventuale rientro nel caso in
cui i genitori non dovessero regolarizzare la loro posizione in conformità alle
norme vigenti sull’immigrazione.
DIRITTO
1 - Ai sensi dell’art. 31,
comma 3, D. Lgs. 286/98, il Tribunale per
i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori
stranieri, che si trovano sul territorio italiano, può autorizzare l’ingresso
o la permanenza in Italia di un familiare, anche in deroga alle altre
disposizioni del TU in materia di immigrazione.
2 - L'interpretazione della
suddetta norma, in ogni caso, non può prescindere dall'affermazione di
principio contenuta nel 3° comma dell'art. 28 del T.U. immigrazione: in tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e
riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di
priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall' art. 3 della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Tale principio va applicato a
tutti i minori senza discriminazione, anche se essi siano entrati
irregolarmente in Italia (Trib. Min. L’Aquila, 8 Novembre 2013).
3 - La normativa a tutela dei
minori stranieri extracomunitari in Italia deriva dal complesso di disposizioni
che disciplinano la tutela dei minori e da quelle che regolano la posizione
amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia.
Da
tale normativa discende che il diritto
del minore a mantenere rapporti continuativi con la famiglia (artt. 7, 10,
18 e 22 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989) debba andare oltre i genitori, ed essere, quindi, esteso al familiare
con il quale egli ha instaurato una relazione affettiva primaria e
significativa (TM L’Aquila, 8 Novembre 2013).
La
legge dispone, inoltre, il diritto a mantenere e garantire l’unità familiare
nei confronti dei familiari stranieri, e ciò in quanto il legislatore ha
ritenuto prevalenti, sulle norme in materia di emigrazione e/o espulsione, i principi costituzionali di tutela dei
minori e di tutela dell’integrità familiare e psico-fisica i quali, in quanto
riferiti alla persona umana, possono
trovare applicazione indipendentemente dalle condizioni in base alle quali lo
straniero è presente nello Stato Italiano, perché la Repubblica garantisce
e riconosce i diritti della famiglia e la propria unità.
4 - La tutela prevista
dall’art. 31 TUI si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore
alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorché a determinate
condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia
sfornito di un titolo di soggiorno.
La valutazione del giudice deve
riguardare esclusivamente l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo
psicofisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal
territorio italiano ed il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle
disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.
In
altre parole, l’oggetto del giudizio
deve essere incentrato esclusivamente sulle esigenze esistenziali ed educative
del minore, non potendo assolutamente riguardare l’analisi delle
prospettive di integrazione del genitore o familiare (Cass. n. 27238/2020).
5 - La Suprema Corte ha
precisato che l’art. 31 TU Immigrazione
non può essere interpretato in senso restrittivo, in quanto esso tutela il
diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche
in deroga alle altre disposizioni del D. Lgs. n. 286/98, sicché la norma non
pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate
alla sua salute, ma comprende qualsiasi
danno grave che potrebbe subire il minore.
Poiché
le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui all’art. 31 non si
prestano ad essere catalogate o standardizzate, il giudice di merito deve
valutare tutte le circostanze del caso concreto con particolare attenzione: le
condizioni di salute e le esigenze di cure mediche, l’età del minore, la
presenza o meno dell’altro genitore, il radicamento nel territorio italiano e
l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali, in considerazione
della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita
(Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS.
UU. n. 21799/2010).
6 - Alla luce dei principi
esposti dalla Suprema Corte (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015;
Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU. n.
21799/2010), la valutazione del giudice deve essere svolta in concreto, avendo
riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tener conto della sussistenza di un significativo legame di
accudimento affettivo e materiale tra il genitore ed il minore, come nel
caso di specie, nonché della necessità
di non privare quest’ultimo di una figura parentale presente e consolidata
nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di non determinare una traumatica frattura tra il minore,
il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le sue radicate
abitudini di vita. Infatti, nella attuale delicata fase di crescita,
l’eventuale sradicamento del bambino dal contesto italiano a causa di un
rimpatrio forzato dei genitori (SPECIFICARE:
o del familiare con il quale esista un legame significativo), con
l’inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e
sociali in atto, appare del tutto contrastante con l’interesse del minore e
probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il
profilo evolutivo. D’altro canto, l’allontanamento del genitore (o del
familiare) dal territorio italiano, dove il nucleo familiare è insediato da
molti anni, provocherebbe lo smembramento della famiglia, con inevitabili conseguenze
dannose per il minore, che verrebbe in tal modo privato del sostegno affettivo,
educativo e materiale di uno dei genitori (Cfr. Corte d’Appello di Milano, 27
Giugno 2019).
7 - Non può ritenersi
ostativa, all’accoglimento del presente ricorso, neppure la presenza di
precedenti penali in capo a __________ (padre o madre del minore), in quanto le
condanne da lui/lei subite sono relative a fatti di reato non particolarmente
gravi, risalenti nel tempo, per i quali è stato pagato il debito con la giustizia,
dovendosi ritenere che la carcerazione (o altra diversa pena) subita dal
_________ al _____________ (indicare il periodo della pena) possa aver
costituito un significativo deterrente rispetto alla commissione di ulteriori
reati. Nella fattispecie in esame, non sussistono elementi oggettivi idonei a
fondare un giudizio di pericolosità sociale in concreto, che possa indurre ad
affermare che il/la ricorrente _____________ rappresenti una minaccia effettiva
ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza. In ogni caso, proprio in
relazione a tali ipotesi, è stato autorevolmente affermato che:
A) il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla
pronuncia di condanna per uno dei reati che il TUI considera ostativi
all’ingresso o al soggiorno dello straniero (Cass. SS.UU. n. 15750/2019; Cass.
n. 197/2021);
B) la sussistenza di comportamenti del familiare del minore incompatibili
con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto
attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire,
all’esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla
tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su
quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del
minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria (Cass. n.
1563/2020; Cass. n. 15750/2019; Cass. n. 14238/2018);
C) la speciale
autorizzazione temporanea rilasciata al genitore ex art. 31 TUI garantisce la coesione del nucleo familiare nell’esclusivo
interesse del minore. In presenza di un legame reale ed effettivo tra il richiedente ed il minore, la cui
interruzione provocherebbe un danno
irreversibile sulla salute psicofisica di quest’ultimo, detta autorizzazione deve essere concessa
anche allo straniero con precedenti penali (Corte d’Appello di Napoli, sez.
Min., 17/01/2020, n. 21).
Per
i motivi innanzi indicati, il ricorrente
(o entrambi i ricorrenti), nell’interesse superiore dei minori, ai quali
vorrebbero continuare ad offrire una vita dignitosa e migliori condizioni di crescita,
in attesa di poter regolarizzare la loro permanenza in Italia, chiedono, anche
in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di immigrazione, di
essere autorizzati alla permanenza sul territorio italiano per un periodo di
tempo determinato, almeno sino a quando gli stessi non saranno in grado di
regolarizzare altrimenti la loro presenza in Italia, o almeno fino a quando il
minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi
o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui
sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed
avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla
famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana.
Tanto
premesso, i ricorrenti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,
c h i e d o n o
Che
l’Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di ______________, voglia accogliere
il ricorso che precede e, visto l’art. 31 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, pronunciando
nel superiore interesse dei minori ___________,
e ____________:
A) Autorizzare la
permanenza in Italia dei ricorrenti per un periodo di tempo determinato;
B) Dichiarare che i
ricorrenti hanno diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per
i motivi indicati in ricorso;
C) Emettere ogni altro
provvedimento necessario.
Si
depositano i seguenti atti:
1) Certificati Carichi pendenti e
Casellario giudiziale dei ricorrenti;
2) Copia della documentazione
medica relativa allo stato di salute dei minori con copia libretti di
vaccinazione;
3)
Certificato di matrimonio;
4) Copia del contratto di
locazione;
5) Copia del decreto n.
______________ del Tribunale per i Minorenni di _________________.
6) Copia dei passaporti, dei
documenti di identità e dei permessi di soggiorno scaduti dei ricorrenti e dei
minori;
7)
Contratto di lavoro/Buste paga del ricorrente;
8) Certificati di frequenza
scolastica dei minori;
9) Dichiarazione di ospitalità.
Luogo, __________________
Avv.
________________
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