Comparsa di costituzione e risposta
Per: Muzio Scevola, nato a Vietri sul Mare (SA) il 12/12/1912, ed ivi residente alla Via Montecorvino
Rovella n. 10, CF: ABC GBH 123G 123, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De
Natale (posta elettronica certificata avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax numero 089 123 456 789), presso il cui studio
elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto;
Contro: Elena Pereira, con l’avv. Perito Peraria.
Si presume noto e, per brevità, non
si ripete il contenuto dell’atto di intimazione notificato al convenuto.
Nel costituirsi in giudizio, il Sig. Muzio
Scevola si oppone all’avversa richiesta di convalida dello sfratto per morosità,
e contesta ed impugna la sussistenza della dedotta morosità per i motivi che
vengono di seguito specificati.
1) Nullità del contratto per mancata registrazione.
In via preliminare, si rappresenta
che il contratto intercorso tra le parti, per espressa volontà della locatrice,
non è stato registrato se non in data ___________, e pertanto non può produrre
nessun effetto a causa della eccepita nullità, derivante da precise
disposizioni di legge.
La registrazione è stata effettuata
tardivamente (e soltanto dopo specifica richiesta di conformazione del
contratto formulata dal conduttore con racc.ta del ____________) proprio per cercare di rimediare
in maniera maldestra alle conseguenze della nullità.
L’art. 1, comma 346, Legge 30/12/2004 n. 311, stabilisce che
i contratti di locazione sono nulli se,
ricorrendone i presupposti, non sono
registrati.
Inoltre, la legislazione tributaria
stabilisce che il contratto debba essere
registrato nel termine di trenta giorni dalla stipulazione...; una volta
integrata l'omissione, il contratto è da intendersi non registrato e, quindi
matura la nullità così come espressamente prevista dalla legislazione civile
(Corte d’Appello di Roma sent. n. 3753 del 24/6/2015; Corte d’Appello di
Brescia, sent. n. 682 del 28/05/2012).
Tale orientamento è stato confermato
dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, che ha stabilito il principio secondo il quale le disposizioni di
legge successive al 1998 introducono il principio in base al quale l’inosservanza dell’obbligo tributario
(registrazione del contratto) comporta l’invalidità del contratto di locazione
(Cass. SS. UU. n. 18213/2015).
La Corte Costituzionale, inoltre, ha riconosciuto che l’art.
1, comma 346, della citata Legge 311/2004, eleva la norma tributaria al rango
di norma imperativa, la cui violazione implica la nullità ai sensi dell’art.
1418 cc (Sent. n. 420 del 5/12/2007).
In ogni caso, pur se per mera ipotesi
e senza mai nulla riconoscere, l’On.le Giudicante fosse di diverso avviso,
l’eventuale validità del contratto dovrebbe essere riferita solo ed esclusivamente
al periodo successivo al __________, data della registrazione dello stesso.
In base alle considerazioni innanzi
svolte, si può affermare con certezza che l’omessa
registrazione non può consentire la convalida dello sfratto, poiché non si
può procedere ad uno sfratto per morosità sulla scorta di un contratto di
locazione nullo (Trib. Torino, 21/04/2016; Trib. Reggio Emilia, 5/03/2009;
Trib. Modena, 12/06/2006).
2) Nullità del contratto ex art. 13, comma 3, Legge n. 431/1998: E’ nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge (Ved. Cass. 29/9/2004 n. 19568).
Per quanto innanzi, il “manomesso”
contratto locativo deve, in ogni caso, rispettare il dettato di cui alla legge
431/98 anche in relazione alla durata.
Pertanto, poiché la locatrice ha
modificato arbitrariamente ed ingiustificatamente la durata della locazione, il
contratto è da considerarsi nullo anche per tale ulteriore violazione.
3) Inesistenza della dedotta morosità.
Per tutto quanto innanzi dedotto, il
conduttore, nel costituirsi in giudizio, con il presente atto formalmente
disconosce l’esistenza della dedotta morosità e si oppone alla emissione di
ordinanza ex art. 665 cpc, deducendo tra l’altro che, dietro espressa domanda della
locatrice, il comparente ha sempre
corrisposto il pattuito canone di locazione, compresi gli aggiornamenti Istat,
in contanti e senza mai ricevere alcun attestato dei pagamenti effettuati.
Quanto innanzi è la risultanza della volontà della locatrice che, con tale comportamento,
ha evitato accuratamente di dover versare tasse ed imposte di qualunque
genere.
In tal modo, l’attrice ha procurato
al convenuto un grave pregiudizio economico, in quanto lo ha costretto a
doversi difendere in un giudizio creato ad arte, riversando sul soggetto debole
del negozio costi aggiuntivi, violando così i doveri di correttezza, buona fede
e diligenza, di cui agli artt. 1338, 1374, 1575 e 1175 cc.
Nel caso in esame, è evidente la mala
fede della locatrice, che ha predisposto
un contratto, lo ha fatto sottoscrivere al malcapitato inquilino di turno, ha
modificato arbitrariamente, con una visibile e maldestra correzione, la durata
della locazione senza sottoporla alla approvazione/sottoscrizione
dell’inquilino e non ha mai rilasciato ricevute attestanti il pagamento del
canone.
In buona sostanza, si può affermare
che il presente giudizio,
illegittimamente iniziato dalla locatrice, costituisce
un vergognoso espediente, null’altro che un mezzo di pressione psicologica per
ottenere, in maniera quanto mai scorretta, una condanna al pagamento di somme
in realtà non dovute.
Invero, il pagamento del canone è
sempre avvenuto regolarmente da parte dell’inquilino.
Non è veritiera, ed è smentita dai fatti, l’affermazione della locatrice,
secondo la quale la morosità sarebbe iniziata nel mese di ____________: non si capisce, infatti, per quale
motivo essa non abbia agito, nei confronti del Sig. Muzio Scevola, già nei mesi
immediatamente successivi, invece di aspettare la richiesta di conformazione del
contratto avanzata un anno dopo.
Evidentemente, non sussiste nessuna morosità: vi è soltanto la mala fede della
locatrice che vuole approfittare della naturale situazione di debolezza in cui si
trova un inquilino al quale non sono state rilasciate ricevute di pagamento dei
canoni di locazione.
In ogni caso, e comunque senza
riconoscimento alcuno delle pretese immotivatamente avanzate dalla locatrice,
unitamente alla proposta opposizione all’emissione di ordinanza ex art. 665
cpc, il comparente, al solo fine di non
precludersi alcuna difesa, chiede termine di grazia per il pagamento degli
eventuali canoni peraltro già corrisposti ma non riconosciuti a far data solo
dal 02/02/17.
Il comparente, gravemente ammalato,
chiede inoltre la concessione del termine massimo per purgare la mora.
Tutt’altro impugnato e con riserva di
aggiungere e provare all’esito del comportamento processuale che l’istante
terrà, si conclude:
A) per la
declaratoria di nullità del contratto di locazione de quo per mancanza del
requisito obbligatorio della registrazione e per violazione dell’art. 13, 3°
comma, Legge 431/98, sulla durata minima della locazione;
B) Per la
declaratoria dell’insussistenza della morosità dedotta dall’attore per i motivi
esposti in narrativa, e, conseguentemente, per il rigetto della richiesta di
convalida dello sfratto;
C) al solo
fine di non precludere alcuna difesa al comparente, si chiede la concessione
del termine massimo per purgare la mora eccepita dalla locatrice e ciò a far
data solo dal ___________;
D) Con vittoria
di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CNAP
come per legge.
Si depositano i seguenti documenti:
1) Copia atto
di intimazione di sfratto notificato al convenuto;
2) Copia
richiesta di conformazione del contratto del convenuto Sig. Muzio Scevola.
Con riserva di ulteriori produzioni e
deduzioni istruttorie, entro i termini che l’On.le Giudicante vorrà assegnare
previo mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 cpc.
Avv. Gennaro De Natale
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