Il matrimonio si può
sciogliere per due cause:
1)
Morte
di uno dei coniugi
2)
Divorzio.
Morte di uno dei coniugi
Sulla morte non c’è molto
da dire; essa fa cessare definitivamente il vincolo matrimoniale.
Alla morte di uno dei coniugi
è equiparata la dichiarazione di morte
presunta: infatti, l’art. 65 cod. civ. consente al coniuge superstite di
contrarre un nuovo matrimonio, dopo l’annotazione della sentenza (di morte
presunta) nei registri dello stato civile.
Tuttavia, se la persona
di cui è dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza, il
nuovo matrimonio è nullo.
Divorzio
In linea generale, il
divorzio è un procedimento mediante il quale può essere dichiarata la
cessazione del vincolo matrimoniale.
Si parla di scioglimento quando il matrimonio
è stato celebrato con rito civile; si parla invece di cessazione degli effetti civili quando è stato celebrato il matrimonio
concordatario, ossia il matrimonio celebrato in chiesa e trascritto nei
registri di stato civile.
Fino al 2015, il divorzio
poteva essere soltanto giudiziale, nel senso che i coniugi dovevano
necessariamente rivolgersi al giudice per ottenere lo scioglimento del vincolo.
Con la legge n. 55/2015 è
stata prevista la possibilità, per i coniugi, di ottenere lo scioglimento del
matrimonio anche con dei procedimenti, per così dire, stragiudiziali.
Per ora ci occuperemo brevemente
del procedimento di scioglimento del matrimonio davanti al giudice.
Diciamo innanzi tutto che
il divorzio è possibile soltanto (art. 1 Legge n. 898/70) quando
la comunione spirituale e materiale tra
i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una
delle seguenti cause (art. 3 Legge
n. 898/70):
A) Separazione personale dei coniugi protrattasi
ininterrottamente per dodici mesi. I dodici mesi devono decorrere dalla comparizione dei
coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel precedente giudizio di
separazione personale (ossia giudiziale,
contenzioso, dove non è stato
raggiunto un accordo tra le parti).
B) Separazione consensuale dei coniugi protrattasi
ininterrottamente per sei mesi. I sei mesi devono decorrere dalla comparizione dei coniugi
davanti al Presidente del Tribunale nel precedente giudizio di separazione consensuale (quel tipo di separazione in cui esiste un accordo tra i coniugi
prima di presentarsi davanti al giudice).
C) Sei mesi di separazione ininterrotta, nel caso in cui la stessa sia
avvenuta mediante accordo stipulato
a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato. I sei mesi devono decorrere dalla data certificata nell’accordo di separazione.
D) Sei mesi di separazione ininterrotta, nel caso in cui la stessa sia
avvenuta mediante accordo concluso
davanti all’ufficiale di stato civile (il sindaco o un suo delegato). I sei
mesi devono decorrere dalla firma
dell’accordo si separazione.
E) Condanna penale, passata in giudicato, per
fatti particolarmente gravi (condanna all’ergastolo o a pena superiore ai
15 anni, condanna per incesto, violenza carnale e altri delitti contro la
libertà sessuale).
F) Condanna penale per reati commessi a danno del coniuge o di un figlio.
G)
Annullamento del matrimonio o divorzio ottenuti all’estero
dal coniuge straniero.
H) Mancata consumazione del matrimonio.
I)
Passaggio in giudicato della sentenza
che rettifica l’attribuzione di sesso di uno dei coniugi.
Quando ricorrono queste
condizioni, i coniugi, singolarmente o congiuntamente, possono chiedere al
giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In ogni caso, il giudice
deve fare un tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione non
riesce, il giudice, dopo aver accertato l’effettiva esistenza di una delle
cause o condizioni di divorzio che abbiamo indicato sopra, pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con la sentenza di divorzio,
il giudice, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, dispone l’obbligo per un
coniuge di pagare un assegno di
mantenimento periodico nei confronti dell’altro coniuge che non abbia mezzi
adeguati o che non possa procurarseli o provvedere.
Se le parti sono
d’accordo, il pagamento dell’assegno di mantenimento può avvenire in un’unica soluzione.
L’obbligo di pagare
l’assegno cessa in caso di nuovo matrimonio dell’altro coniuge.
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