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sabato 19 dicembre 2009

Indennità di lavaggio tuta.




Il DPR 27/4/1955, n. 547 stabilisce testualmente che il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione (tute, camici, ecc.) appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione (Art. 377).


Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo 3^ del presente Titolo (art. 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione (Art. 379).


Analogamente, le disposizioni più recenti nella stessa materia (D. Lgs. 19/9/1994, n. 626, art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) sanciscono, a loro volta, testualmente:


Articolo 40, comma 1 (Definizioni):
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.


Articolo 43, commi 3 e 4, lettera a (Obblighi del datore di lavoro):
- 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.


- 4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie (......).


Pertanto, la idoneità degli indumenti di protezione (ed, in genere, dei dispositivi di protezione individuale), che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (a norma del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 377 e 379, fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma dell'art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore, cit.), deve sussistere non solo nei momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa, in funzione dello scopo di assicurare - mediante la prevenzione della insorgenza e della diffusione di infezioni - la tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (Art. 32 Cost.), con la conseguenza che il lavaggio - indispensabile per il mantenimento in stato di efficienza - degli stessi indumenti di protezione non può che essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo imposto dalle disposizioni in esame (Cass. n. 11139/1998; Cass. n. 9808/1997; Cass. n. 17639/2003; Cass. n. 16686/2004; Cass. 26/6/2006 n. 14712).


Orbene, come stabilito da Cass. 14712/2006, le clausole dei contratti collettivi che pongono a carico dei lavoratori la pulizia di detti indumenti di protezione, pur imponendone la fornitura al datore di lavoro, risultano in palese contrasto con le norme imperative sopra esaminate e, quindi, inficiate (ai sensi dell'art. 1419 c.c.) da nullità parziale e sostituite di diritto dalle stesse norme imperative (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 3932/2001, 645/99, 9762/96, 1965/90, 42/84, 3293/83).


Pertanto, il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14712 del 26/6/2006 è il seguente: i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata ed al rimborso delle spese sostenute - per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro - risultando affetta da nullità parziale - per contrasto con norme imperative (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 377 e 379, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma dell'art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore) - la clausola, in senso contrario, di contratto collettivo, che - sostituita di diritto dalle stesse norme inderogabili - concorre a conformare i contratti individuali di lavoro, sui quali si fondano i prospettati diritti (alla retribuzione, appunto, ed al rimborso spese) dei lavoratori.

mercoledì 9 dicembre 2009

EQUA RIPARAZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE




TABELLA PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI

1ª colonna: Ufficio giudiziario della Corte di Appello ove si è svolto il processo.

2ª colonna: Corte di Appello ove va proposta la domanda di equa riparazione.

Roma Perugia
Perugia Firenze
Firenze Genova
Genova Torino
Torino Milano
Milano Brescia
Brescia Venezia
Venezia Trento
Trento Trieste
Trieste Ancona
Ancona L’aquila
L’aquila Campobasso
Campobasso Bari
Bari Lecce
Lecce Potenza
Potenza Catanzaro
Cagliari Palermo
Palermo Caltanissetta
Caltanissetta Catania
Catania Messina
Messina Reggio Calabria
Reggio Calabria Catanzaro
Catanzaro Salerno
Salerno Napoli
Napoli Roma

sabato 5 dicembre 2009

COMPARSA CONCLUSIONALE PER BOLLETTE ENEL




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Comparsa conclusionale

Per: B. Vincenzo, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale.

Contro: Enel Distribuzione SpA.

La domanda è fondata e merita accoglimento. Le eccezioni della convenuta non sono fondate e devono essere, pertanto, respinte secondo le seguenti argomentazioni.

La società convenuta non ha ottemperato alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), in quanto non ha messo a disposizione degli utenti tutti quei mezzi necessari per non gravarli di ulteriori spese.

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, istituita con legge n. 481/1995, ha come finalità la promozione della concorrenza e l’efficienza della prestazione, dovendo garantire elevati livelli nell’erogazione del servizio e promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (V. art. 1 legge citata).

Inoltre l’art. 2 lettera h) della legge n. 481/1995 stabilisce che l’Autorità suddetta emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37.

Le determinazioni dell’AEEG di cui all’art. 2 lettera h) costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio. L’AEEG ha emanato la delibera n. 200/1999 (V. G.U. serie generale n. 306 del 31/12/1999 suppl. ord. n. 235) la quale regolamenta l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica di cui all’art. 2 comma 12 lettera h) Legge n. 481 del 14 dicembre 1995. Detta delibera, all’art. 6 capoverso n. 6.4, imponeva alla società erogatrice di offrire al cliente almeno una modalità gratuito di pagamento della bolletta. A seguito di violazione di detto obbligo l’Autorità emanava in data 11 maggio 2004 la delibera n. 72, la quale constatava che l’ENEL imponeva sempre ai clienti modalità costose di pagamento delle bollette.

Il TAR della Lombardia, con la sentenza n. 3948/2005, ha rigettato il ricorso dell’Enel avverso la delibera 72/2004 scrivendo quanto segue: Appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento “CONTOWATT” o “pagamento on line” non costituiscono modalità gratuita, visti i costi indotti necessari per usufruire di tali servizi; appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento in questione impongono alla clientela di sostenere una serie di costi, che impediscono di ritenerle gratuite. Per il “CONTOWATT”, consistente nell’addebito della bolletta sul conto corrente bancario del cliente, quest’ultimo si vede costretto a stipulare con un Istituto di credito un contratto di conto corrente bancario, con le conseguenti spese di apertura e di gestione del medesimo; analogamente, per il pagamento con carta di credito, accedendo alla rete Internet, il cliente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per l’acquisto delle attrezzature informatiche, oltre alle spese normalmente sostenute per accedere, tramite il proprio computer, alla rete; anche un eventuale pagamento esclusivamente tramite carta di credito, senza necessità di accedere alla rete Internet, non potrebbe reputarsi gratuito, viste le spese per attivare ed usufruire del servizio della carta di credito, da corrispondersi a favore dell’Istituto di emissione di quest’ultima, che comportano anche spese di gestione di conto con invio degli estratti mensili con spese a carico anche per una singola operazione.

Inoltre, l’ENEL non ha neppure provveduto ad informare il cliente di una modalità gratuita di pagamento, per cui è venuta meno anche all’obbligo di informazione verso il cliente sancito dall’art. 12, comma 1, deliberazione n. 55/2000 dell’Autorità per l’energia (Trib Napoli, 2/11/2007 n. 10221). Infatti, come è stato ritenuto dall’AEEG, nella delibera n. 66/07, non basta garantire all’utente la possibilità di fruire di una modalità di pagamento gratuita, occorre anche che di ciò venga data adeguata informazione in bolletta, il che costituisce uno specifico obbligo da parte dell’esercente, obbligo correlato ma distinto dal primo e la cui inosservanza ha una sua autonoma rilevanza sul piano sanzionatorio. Ciò significa che l’Enel avrebbe dovuto indicare con precisione (ossia identificare esattamente nella fattura) gli sportelli presso i quali poter pagare la bolletta senza ulteriori aggravi. Sempre l’AEEG, nella medesima delibera, ha ritenuto che l’indicazione di una simile informazione, stante la sua importanza per l’utente finale, è condizione necessaria proprio per garantire “la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti”, ossia lo scopo che si propone di realizzare la direttiva disciplinando la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità.

Appare chiaro, pertanto, che la convenuta non ha adempiuto alla prescrizioni dell’AEEG; infatti, se è vero che ha formalmente stipulato convenzioni, nella sostanza queste si sono rivelate inutili in quanto la stipula è avvenuta in epoca di gran lunga successiva alla pubblicazione delle delibere; a queste convenzioni, poi, non è stata data nessuna pubblicità, specie in relazione alla esatta individuazione ed ubicazione degli sportelli (se effettivamente esistenti) ove poter pagare gratuitamente.

Non è vero, inoltre, come afferma la convenuta, che le delibere dell’AEEG non hanno effetto sui rapporti contrattuali di diritto privato fra l’utente e la società. Tale assunto è sfornito di fondamento giuridico. Al contrario, che le deliberazioni dell’Autorità (regolamenti – atti amministrativi) siano inseriti ex art. 1339 c.c. nel contratto di somministrazione lo ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione n. 19531 del 29/09/2004, secondo la quale il termine "legge", secondo l'opinione prevalente in dottrina, deve intendersi, atecnicamente, in senso ampio, onde è riferibile a qualsiasi norma avente valore di legge in senso sostanziale e, quindi, non soltanto ai provvedimenti muniti della veste formale di atti legislativi ma altresì ai regolamenti e, financo, agli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia predeterminando i criteri direttivi ed i limiti di massima per il suo esercizio, onde la lettera del medesimo art. 1339 sembra consentire il ricorso a fonti diverse dalla legge, argomentando, tra l'altro, dal fatto che la sua formulazione originaria prevedeva anche le norme corporative, le quali costituiscono una fonte oggi esaurita (di massima) ma il cui richiamo appare indicativo di una tendenza legislativa a tener conto di altre fonti che possono con forza vincolante emanare disposizioni in materia.

Lo stesso orientamento è stato seguito dal TAR Lombardia e dal Consiglio di Stato, secondo i quali nell'ambito delle direttive che l'autorità per l'energia elettrica e il gas può emanare ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. h) l. 14 novembre 1995 n. 481, possono rientrare anche prescrizioni che incidono sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza … Le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all'erogazione e ai livelli di qualità, dettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. h), l. 14 novembre 1995 n. 481, sono suscettibili di tradursi, se guardate sotto il profilo dell'adempimento delle prestazioni del rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell'ottica dell'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto (TAR Lombardia Milano, sez. II, 20 novembre 2002 , n. 4515).

Nell'ambito delle direttive dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, concernenti la produzione e l'erogazione del gas, possono rientrare anche prescrizioni che incidono precipuamente sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza, e ciò in quanto le prescrizioni attinenti alla produzione, all'erogazione o ai livelli di qualità sono per loro natura chiamate a tradursi in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza se guardate sotto il profilo dell'esenzione delle prestazioni del rapporto obbligatorio ... Nell'ambito, delle direttive concernenti la produzione ed erogazione dei servizi, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 12 lett. h), l. 14 novembre 1995 n. 481, e con cui vengono definiti anche i livelli di qualità generali e specifici delle prestazioni, possono rientrare anche prescrizioni che incidono sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza, trattandosi di previsioni che, delineando specifici comportamenti da assumere nella fase esecutiva del rapporto, non possono non incidere, a monte, anche sull'assetto prefigurato dal singolo contratto, costituendone altrettante disposizioni integrative (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2003, n. 6628).

Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to

c o n c l u d e

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:
1) accogliere la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti dedotti in narrativa;
2) condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di Euro 00,00, a titolo di risarcimento del danno in favore dell’attore dovuto all’inottemperanza dell’Enel alle deliberazioni dell’AEEG;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, come da allegata nota spese.
Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 cpc al numero di fax 089/282192 e/o all’indirizzo di posta elettronica g.denatale@ordavvsa.it.
Salerno, 19 Maggio 2008
Avv. Gennaro De Natale


venerdì 27 novembre 2009

CITAZIONE C/ ENEL PER SPESE BOLLETTA




GIUDICE DI PACE DI SALERNO



Atto di citazione



Il Sig. B. Vincenzo, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,



p r e m e s s o



- che l'istante ha stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con l'E.N.E.L. Distribuzione SpA, numero cliente xxxxxxxxx, come risulta da copia dei bollettini di pagamento allegati;



- che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), istituita con L. 481/95, ha emanato la Delibera n. 200/99 pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31.12.99 supp. Ord. N. 235, attualmente vigente;



- che l’art. 6.4 di detta delibera contempla l’obbligo, per l’esercente, di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta;



- che l’art 12.1 della successiva deliberazione n. 55/00 stabilisce che la bolletta deve riportare le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente, fra le quali, in virtù del comma 6.4 della deliberazione n. 200/99, almeno una gratuita;



- che, in data 11 maggio 2004, con deliberazione n. 72, l’Autorità per l’energia ha accertato la violazione, da parte della società Enel Distribuzione spa, del citato art. 6.4 della Delibera n. 200/99;



- che il TAR della Lombardia con la sentenza n. 3948/2005 ha rigettato il ricorso dell’Enel avverso la delibera 72/2004 statuendo che la deliberazione dell'AEEG n. 200/1999 deve essere interpretata nel senso che la gratuità non consiste solo nell'assenza di oneri diretti a favore del distributore all'atto del pagamento, dovendosi tenere conto anche dei costi che l'utente è costretto a sopportare in via indiretta, come quelli derivanti dalla necessaria apertura di un conto corrente bancario per l'addebito sul medesimo (modalità Contowatt) o per l'acquisto e l'utilizzo delle attrezzature informatiche per il pagamento on-line con carta di credito (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 9 novembre 2005, n. 3948);



- che l’accertata violazione determina la lesione dei diritti del consumatore-utente ai sensi della L. 281/98 art. 1 lett. c) ed e);



- che, a tutt’oggi, la convenuta società, nonostante l’obbligo imposto dall’Autorità garante, non ha mai dato attuazione alla delibera n. 200/99, privando l’utente del diritto di pagare i bollettini senza costi aggiuntivi mediante l’apertura di uno sportello per la riscossione delle bollette, a discapito della buona fede dell’utente, che, invece, ha provveduto regolarmente a pagare, rispettando i propri impegni contrattuali e sobbarcandosi al costo del servizio ed ai disagi di lunghe file ed estenuanti attese negli uffici;



- che, con delibera n. 66/07, l’Autorità ha condannato l’Enel Distribuzione al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), L. 481/95 per inosservanza degli obblighi posti dal comma 12.1 della deliberazione n. 55/00;



- che l’Enel, fino al mese di marzo 2007, non ha neppure provveduto ad informare l’istante circa l’esistenza di una modalità gratuita di pagamento, per cui è venuta meno all’obbligo di informazione verso il cliente sancito dall’art. 12.1 deliberazione n. 55/2000 dell’Autorità per l’energia;



- che, in base alle considerazioni innanzi svolte, risulta, pertanto, che l'istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate, pari ad euro xxxxx, come risulta dai bollettini di pagamento allegati (Tribunale di Napoli, X sezione civile 02/11/2007, n. 10221).
Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. _______, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,



c i t a



l'E.N.E.L. Distribuzione SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, alla Via Ombrone n. 2, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno gg mm aaaa, locali soliti ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:



1) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro xxxx per le causali dedotte in narrativa;



2) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.



Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.





Si allegano copie fatture e bollettini di pagamento Enel.



Salerno, 18 Novembre 2007



Avv. Gennaro De Natale


lunedì 23 novembre 2009

COMPARSA CONCLUSIONALE PER PALI TELECOM




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Comparsa conclusionale

Per: Vincenzo B.e Carmela P., rapp.ti e difesi dall’avv. Gennaro De Natale.
Contro: Telecom Italia SpA.


La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.

1) Legittimazione attiva.
La legittimazione attiva è stata provata mediante la produzione del titolo di proprietà allegato in atti.

2) Giurisdizione.
La questione trattata nel presente giudizio è certamente di diritto soggettivo, atteso che gli istanti chiedono, con l’accertamento dell’inesistenza del diritto della convenuta ad occupare il terreno, il risarcimento dei danni causati dalla condotta illegittima di quest’ultima (Tar Campania Napoli, 27/2/2004, n. 2452).
Appunto in applicazione di tali principi è stato, in particolare, già affermato da queste Sezioni Unite che la proponibilità, davanti al giudice ordinario, della domanda del privato contro la Società concessionaria del servizio telefonico, per la rimozione di una linea telefonica appoggiata alla proprietà privata senza alcun provvedimento autoritativo impositivo di servitù, non può trovare ostacolo, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, nella sola circostanza che la utilizzazione di detto bene sia stata effettuata dalla concessionaria medesima per il perseguimento delle finalità pubbliche ad essa demandate, atteso che il divieto per il giudice ordinario di condannare l'amministrazione ad un "facere", sancito della citata norma, non opera riguardo al comportamento materiale dell'amministrazione stessa ancorché indirizzato a scopi pubblici, ove non risulti che questo si ricolleghi ad una valutazione autoritativa, compiuta nella competente sede amministrativa, circa la indispensabilità del sacrificio imposto al privato rispetto al fine pubblico perseguito (v. sent. 26 gennaio 1978 n. 355; 22 ottobre 1980 n. 5679) (Cass. SS. UU. 16/1/1986, n. 207).

Inoltre, si legge nella medesima sentenza, gli artt. 185, 231, 233 e 234 del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dispongono tra l'altro: che gli impianti di telecomunicazione non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati preventivamente approvati dall'Amministrazione, che la loro approvazione importa dichiarazione di pubblica utilità, ed infine che per l'acquisizione dei beni immobili e per la costituzione delle servitù occorrenti per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione e delle relative opere accessorie, necessarie alla loro funzionalità, in mancanza del consenso dei proprietari dei fondi, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni.

Da qui la conseguenza che, nella fattispecie in esame, la giurisdizione del giudice ordinario non può essere negata nè in relazione ai suoi limiti esterni, connessi alla particolare consistenza di diritto soggettivo che - in difetto di provvedimenti ablatori - deve essere riconosciuta alla causa petendi della pretesa dedotta in giudizio, nè in relazione ai suoi limiti interni, che fanno divieto al giudice ordinario di emettere pronunce di condanna ad un facere al cospetto di attività amministrative da salvaguardare, direttamente o indirettamente riferibili alla pubblica amministrazione, rendendo improponibili le relative domande: trattandosi appunto della tutela di posizioni di diritto soggettivo, compresse di fatto da un comportamento materiale tenuto dalla S.I.P. che - non risultando sorretto nè direttamente nè indirettamente dall'intervento neppure implicito di provvedimenti autoritativi riferibili al concreto esercizio della sua attività di concessionaria secondo le norme che sono state innanzi richiamate - non è suscettibile come tale di essere ricondotto nell'ambito dell'attività dalla stessa prestata per conto e quale longa manus della amministrazione concedente (Cass. SS. UU. 16/1/1986, n. 207).

Ancora, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 6962 del 26/07/1994, ha statuito che per costante giurisprudenza, qualora la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti sul fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto fondo di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto-soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (Cass., sez. un., 16 gennaio 1986 n. 207 ex plurimis).

Infine sulla questione è intervenuta, in via definitiva, nuovamente, la Cassazione a S.U. statuendo che nelle controversie aventi ad oggetto fattispecie di occupazione c.d. usurpativa – nelle quali, mancando una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’occupazione del fondo, non si realizza della c.d. accessione invertita, ma soltanto un fatto illecito generatore del danno- sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica (Cass. n. 9139/2003).

Nel caso di specie, la SIP-Telecom ha installato i cavi telefonici sulla proprietà degli istanti in mancanza del consenso di questi ultimi e senza previo provvedimento ablativo: va dichiarata, pertanto,la giurisdizione del giudice ordinario.

3) Competenza.
Non si può considerare causa che sorge da un rapporto obbligatorio avente ad oggetto un immobile quella nella quale il proprietario o possessore tende ad ottenere un risarcimento dal terzo che ha materialmente danneggiato il suo immobile o ha limitato il godimento ... La domanda con cui l'attore ha chiesto di essere risarcito del danno subito per avere la Telecom infisso sul suo fondo pali a sostegno di una linea telefonica senza che fosse stata in precedenza costituita in suo favore la pertinente servitù non è domanda relativa a bene immobile e va decisa secondo equità perché il risarcimento è stato chiesto per somma inferiore a quella stabilita nel secondo comma dell'art. 113 cpc.. … Tale connessione non sussiste quando la decisione sulle due domande non richieda l'accertamento di identici fatti costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi, sì che l'accoglimento od il rigetto dell'una non implichi rigetto e accoglimento dell'altra. Non sussiste rapporto di connessione tra la domanda di risarcimento del danno derivato dal comportamento della Telecom che abbia stabilito di fatto la servitù sul fondo dell'attore e la domanda riconvenzionale della stessa Telecom proposta per ottenere la costituzione coattiva di tale servitù. La connessione manca perché accoglimento e rigetto delle due domande sono indipendenti tra loro (Cass. 26/2/2003 n. 2889).

4) Tentativo di conciliazione.
Non sussiste improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, dal momento che la delibera n. 182/02 Cons., all’art. 3, prevede che “gli utenti singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato, o dalla norma in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendono agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio”: è chiaro che la predetta normativa non può trovare applicazione nella fattispecie in oggetto. In primo luogo, il tentativo di conciliazione, in quanto norma speciale non suscettibile d’interpretazione estensiva, risulta circoscritto alle controversie aventi ad oggetto diritti tutelati da accordi di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni, e non per la tutela di un diritto soggettivo, come nel caso in esame. In secondo luogo, gli attori non hanno agito in qualità di utenti, come richiesto dall’art. 3 della Delibera n. 182/02 Cons., non essendo, nel caso in esame, parti di un rapporto contrattuale, ma hanno agito ai sensi dell’art. 2043 cc.

5) Risarcimento del danno.
Non vi è dubbio che l’installazione dei pali e della linea telefonica sul fondo degli attori sia avvenuta senza il loro consenso, anche in considerazione del fatto che gli istanti, come affermato dal teste escusso, non sono beneficiari dell’adduzione di tale linea, che è al servizio esclusivo di altri utenti. Né la Telecom Italia s.p.a. ha provato in giudizio l’esistenza del necessario presupposto dell’occupazione costituito dall’adozione dei provvedimenti amministrativi di approvazione di cui al D.P.R. n. 156 del 29/03/1973, per cui in difetto di altre emergenze probatorie, il suo comportamento va sicuramente qualificato come illecito, anche in virtù del combinato disposto dell’art. 95 del R.D. n. 1198 del 19/7/1941 e dell’art. 232 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 156 del 29/03/1973. Invero, la normativa in esame stabilisce l’obbligo per l’utente del servizio telefonico di concedere gratuitamente all’esercente il servizio, l’appoggio ed il passaggio nel fondo di sua proprietà per i sostegni e le condutture occorrenti. Tale obbligo, però, non sussiste nel caso in cui le installazioni effettuate siano destinate a servire anche altri utenti. Orbene, nel caso in esame non solo la Telecom non ha provato che le opere fossero ad esclusivo servizio degli attori, ma addirittura l’escusso testimoniale prova il contrario.
Appare quindi evidente che la Telecom ha omesso di riconoscere ai legittimi proprietari un corrispettivo per il peso imposto al fondo, con ciò arrecando a questi indubbiamente un danno corrispondente al mancato ristoro per la deminutio subita della pienezza ed esclusività del loro diritto, che merita di essere risarcito in via d’equità, nella misura di Euro 1.032,00.

Né, d'altronde, può parlarsi di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dal momento che l’illiceità della condotta della convenuta perdura nell’attualità, mantenendo ancora oggi la Telecom tali impianti senza il consenso dei proprietari del fondo.

Tutt’altro impugnato, gli istanti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,

c o n c l u d o n o

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:

1) accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, accertata la mancanza di un qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento, da parte della società convenuta, della linea telefonica sulla proprietà degli attori, ritenuta l’illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta ed il diritto degli attori di ottenere il risarcimento dei danni,

2) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori per i fatti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa, nei limiti della somma di euro 1.032,00, con espressa rinunzia all’eventuale esubero;

3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Salerno, 6 Maggio 2008

Avv. Gennaro De Natale

martedì 10 novembre 2009

CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA PALI TELECOM




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

 

 

Atto di citazione

 

 

La Sig.ra ZZZ XXX, nata a Salerno il GG/MM/AAAA, cf: AAA BBB CCC, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,

 

 

p r e m e s s o

 

 

1) Che l’istante è proprietaria di un fondo rustico, sito in Salerno, località ____, frazione _________, alla via __________, riportato in catasto al foglio 00 p.lla n. 000, meglio indicato, descritto e confinato nell’allegato titolo di proprietà, che costituisce prova documentale;

 

 

2) Che su detto fondo, l’attuale Telecom Italia SpA, in assenza di qualsiasi atto di consenso e di qualsiasi titolo abilitativo, ha impiantato, ed ancora oggi continua a mantenere, una linea telefonica che si sostanzia in due sostegni a mezzo di infissi sorretta da tiranti in acciaio ed in svariati metri di linea telefonica in cavo aereo;

 

 

3) Che l’attrice non è beneficiaria di tale linea, che è al servizio esclusivo di altri utenti;

 

 

4) Che la mancanza di qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento della linea telefonica sul fondo dell’istante, determina l’illiceità della condotta della convenuta, di per sé causa di danno, implicando una limitazione del godimento della proprietà, con il conseguente diritto dell’attrice di agire giudizialmente per il risarcimento dei danni;

 

 

5) Che è interesse dell’istante ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta illecita della convenuta come sopra descritta, con riserva di agire in separato giudizio per chiedere il risarcimento in forma specifica e, quindi, la rimozione della linea telefonica abusivamente installata dalla Telecom Italia SpA; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

 

 

c i t a

 

 

Telecom Italia SpA, in persona del legale rappresentante pt, dom.to in Milano (20123) alla Piazza degli Affari n. 2, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno GG MESE ANNO, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti

 

 

C o n c l u s i o n i

 

 

voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con decisione secondo equità ex art. 113 cpc, accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, accertata la mancanza di un qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento, da parte della società convenuta, della linea telefonica sul fondo dell’istante, ritenuta l’illiceità della condotta posta in essere ed il diritto dell’attrice di ottenere il risarcimento dei danni,

 

 

1) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’istante per i fatti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa, nei limiti della somma di euro 1.032,00, con espressa rinunzia all’eventuale esubero;

 

 

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.

 

 

 

In via istruttoria, si chiede l’ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai nn. 2), 3) e 4) del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalla parole "Vero che".

 

 

Si allega titolo di proprietà, rep n. NNNNN, raccolta n. xxxxxx.

 

 

Con riserva di produrre ulteriore documentazione, richiedere ulteriori mezzi istruttori ed indicare i nominativi dei testi all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.

 

 

Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 cpc al numero di fax 089/282192.

 

 

Salerno, 16 Aprile 2008

 

 

giovedì 22 ottobre 2009

Citazione per sospensione servizio telefonico




GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Atto di citazione


L’avv. Gennaro De Natale, in giudizio ex art. 86 cpc, con studio in Salerno alla Via Ogliara n. 36,


p r e m e s s o


- Che l'istante è titolare di contratto di utenza telefonica con la Telecom Italia SpA, contrassegnata dal numero 089/282192 con linea ADSL, servizio Alice Tutto Incluso;


- Che, nel periodo luglio-agosto 2009, e dallo 01/10/2009 al 6/10/2009, si sono verificate delle frequenti interruzioni al servizio ADSL, rendendo impossibile all’istante di usufruire sia del collegamento internet che del numero aggiuntivo 089/7014270, il tutto per un periodo complessivo pari ad oltre 20 giorni;


- Che le Contrattuali della Telecom, all’art. 27, prevedono che qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio, ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile di abbonamento corrisposto dal cliente per ogni giorno solare di sospensione indebita;


- Che il 50% del canone mensile di abbonamento al servizio Alice Tutto Incluso corrisposto dall’istante è pari ad euro 16,97, così determinato: Canone bimestrale come da fattura allegata = 67,89; canone mensile 67,89/2 = 33,94; 50% del canone mensile = 16,97;


- Che tale indennizzo va moltiplicato per ogni giorno di sospensione indebita del servizio, così come previsto dall’art. 27 delle Condizioni Contrattuali Telecom;


- Che, pertanto, in base alle precedenti considerazioni, spetta all’istante la somma di euro 339,40 (16,97 x 20);


- Che il tentativo di conciliazione, esperito presso la CCIAA di Salerno, non ha sortito esito positivo;


- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c i t a


Telecom Italia SpA in persona del LRPT, con sede in Piazza degli Affari n. 2 – 20123 Milano, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno 16 Gennaio 2010, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


1) Dichiarare l’obbligo della convenuta al pagamento dell’indennità per i motivi descritti in narrativa;


2) Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 339,40;


3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.



In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi, con riserva di indicare circostanze e nominativi dei testimoni, nonché ulteriori mezzi di prova, all’udienza ex art. 320 cpc.
Si allegano i seguenti documenti:


1) Fattura Telecom Italia.

2) Documentazione relativa al tentativo di conciliazione promosso presso la CCIAA di Salerno.

Riserve e salvezze illimitate.


Salerno, 12 Ottobre 2009


Avv. Gennaro De Natale