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martedì 24 gennaio 2012

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - EQUA RIPARAZIONE - DECRETO N. 2501/2008 V.G.




LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

1) dott. Mario Lepre                           Presidente
2) dott. Michele Piantadosi                  Consigliere
3) dott. Maria Teresa Mondo              Consigliere rel.

ha pronunziato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale n. 2501/2008 R.G. avente ad oggetto Equa Riparazione ex legge n. 89/2001 discusso all’udienza del 4-3-2008 ad istanza di ************** rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro De Natale ************ presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Salerno,

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso  cui domicilia ope legis in Napoli, via Diaz n. 11;

sciolta la riserva formulata all’udienza camerale del 4-3-2009, rileva

in fatto

Il ricorrente si duole dell’eccessiva durata del procedimento civile introdotto nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Salerno con citazione notificata il 30/10/95 nei confronti della *********** per ottenere il risarcimento del danno subito per imperizia e negligenza del personale ************.

Deduce in proposito che il procedimento è stato deciso solo con sentenza del 23-10-2006 e chiede la liquidazione dell’equa riparazione prevista dalla legge 24.3.2001 n. 89 per la violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari fissato dall’art. 6, § 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4.8.55 n. 848;

il Ministero resistente si costituisce, contestando la domanda ed eccependo la prescrizione parziale del diritto; tanto premesso, osserva

in diritto

Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato.

L’obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica Italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la cui violazione è oggi sanzionata nell’ambito del diritto interno dalla previsione dell’equa riparazione disciplinata dalla legge n. 89/01, impegna, infatti, lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all’adempimento di tale obbligo (v. sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo 17.7.83, caso Zimmermann e Steiner c/ Svizzera; id. 26.10.88, Martius Moreira c/ Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in generale per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia(v. sentenza 12.10.92, Boddeart c/ Belgio; id. 25.6.87, Baggetta c/ Italia).

Quanto ora detto, d’altro canto, trova oggi diretto riscontro costituzionale nel testo novellato dell’art. 111 Cost., il quale dispone che la legge (e cioè l’ordinamento nel suo complesso considerato e non solo l’istituzione giudiziaria) assicura la ragionevole durata del processo.

Ciò premesso, è lecito ritenere, secondo dati di comune esperienza, che il ritardo nella definizione del processo possa determinare nelle parti interessate uno stato di disagio da attesa in ragione del significato della vicenda giudiziaria nella loro vita sociale: è infatti noto che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio comporti stanchezza, sfiducia nella giustizia e, più in generale, nelle istituzioni, senso di impotenza e, quindi, in definitiva, uno stato d’animo negativo che, in quanto tale, è suscettibile di ristoro in termini di danno morale.

Di tale danno risponde l’amministrazione dello Stato, secondo quanto sancito dagli artt. 2 e 3 legge 89/01, ed al riguardo, in ragione della determinazione dell’indennizzo, torna opportuno premettere quanto segue.

La normativa interna, nel recepire il dettato dell’art. 6 C. 6 della Convenzione, non fissa, essa stessa, il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diviene irragionevole, ma demanda all’interprete l’onere di determinarlo desumendolo dalla complessità del caso e dal comportamento del giudice e delle parti, nonché di ogni altra autorità chiamata a contribuire alla sua definizione, valutando, in concreto, la natura delle questioni giuridiche proposte, il numero delle pari in causa, la quantità e complessità degli scritti difensivi depositati in giudizio e delle prove da espletare, la necessità, a fini istruttori, dei rinvii ed il lasso di tempo intercorso fra un rinvio e l’udienza successiva, le carenze di organico causative dell’eventuale congelamento dei ruoli, l’eventuale stasi determinata dagli scioperi degli avvocati, il tutto depurato dai ritardi attribuibili alla condotta dilatoria delle parti (Cass.  n. 2643/2003).

L’amministrazione resistente ha eccepito la prescrizione del diritto invocando l’applicabilità al caso in esame, del termine di prescrizione quinquennale.

Tale eccezione è infondata. Il diritto del cittadino ad un processo di ragionevole durata può essere fatto valere nel momento in cui, avendo la durata del procedimento oltrepassato il limite della ragionevole durata, la posizione soggettiva dell’interessato è stata lesa. Poiché si tratta di un diritto che matura giorno per giorno mentre si protrae il processo irragionevolmente lungo e sino a quando questo non venga definito (come è confermato dall’art. 4 della legge n. 89/2001, che consente all’interessato di presentare l’istanza di equa riparazione mentre il giudizio è ancora n corso), ci si trova in una situazione analoga a quella dell’illecito permanente, per il quale la prescrizione comincia a decorrere per ciascuna frazione del risarcimento dal giorno in cui il relativo nocumento si è verificato (ex plurimis Cass. n. 5831/07). Il termine di prescrizione applicabile al caso in esame è, quindi, quello ordinario decennale non trattandosi di un’obbligazione ex delicto cui si a applicabile l’art. 2947 c.c., ma di un’obbligazione ex lege che sorge per il fatto oggettivo dell’eccessiva durata del processo e non già per il comportamento colposo o doloso degli organi giudiziari (Cass. 22/10/2002 n. 14885). Nel caso in esame, applicandosi la prescrizione decennale, non risulta decorso nemmeno parzialmente il termine di prescrizione.

Nel determinare il quantum, deve considerarsi che la Cote europea ha individuato nell’importo compreso fra euro 1.00 ed euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo in parola, e che per il giudice nazionale, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, è vincolante il terzo comma, lettera a), dell’art. 2 legge 89/01, per cui è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole (Cass. 8568/2005).

Tutto ciò premesso, tenuto conto del ritardo considerato (il giudizio è durato dal 30-10-95 data di notifica della citazione, al 23/10/2006, data di pubblicazione della sentenza, con un ritardo “irragionevole” di circa anni nove e mesi cinque), tenuto conto dei parametri che è possibile ricavare dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, avuto riguardo  a tutti gli elementi di valutazione emergenti dalle connotazioni oggettive e soggettive, proprie del caso di specie, tra cui meritano rilievo particolare il comportamento delle parti e l’oggetto della causa, si ritiene di liquidare equitativamente la somma di € 9.420,00, determinata ai valori odierni, con conseguente esclusione di rivalutazione monetaria ed interessi pregressi.

Attesa la natura della lite ed il parziale accoglimento della domanda è opportuno compensare per metà le spese di lite, ponendo l’ulteriore metà a carico del Ministero resistente nella misura di cui al dispositivo.

p. q. m.

1) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ********* a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo di cui in premessa, di € 9.416,00 oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione del presente decreto al saldo;

2) compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero della Giustizia, come sopra rappresentato, al pagamento della restante metà che liquida in ………….. con attribuzione in favore agli avv.ti ********** e Gennaro De Natale, anticipatari.

Così deciso in Napoli il 25-3-2009.

Il Consigliere est.                    
Il Presidente

mercoledì 18 gennaio 2012

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - EQUA RIPARAZIONE - DECRETO N. 966/2007 V.G.




CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – EQUA RIPARAZIONE – DECRETO N. 966/07 VG


LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

1) Dott. Maurizio Gallo                                               Presidente
2) dott. Giancarlo de Donato                                       Consigliere
3) dott. Maria Rosaria Castiglione Morelli                   Consigliere rel.

ha pronunziato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale n. 966/2007 V.G., avente ad oggetto Equa Riparazione ex legge n. 89/2001 discusso all’udienza del 30/5/2008 ad istanza di

*************** rappresentata dall’avv. Gennaro De Natale  presso cui elettivamente è domiciliata in Salerno alla via _____________;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli, via Diaz n. 11:

sciolta la riserva formulata all’udienza del 30/5/2008,

rilevato che:

In fatto
La ricorrente si duole della lunghezza del procedimento di impugnazione della delibera condominiale da lei instaurato presso il Tribunale di Salerno, con atto notificato il 31/3/99, nei confronti del Condominio di Via *************, Salerno, procedimento conclusosi solo con sentenza di rigetto mai notificata, pubblicata il 13/10/2006.

Chiede, perciò, la liquidazione dell’equa riparazione prevista dalla legge 24.3.2001 n. 89 per la violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari comprensiva del danno non patrimoniale, indicando la somma di € 30.000,00.

Il Ministero resistente si costituiva, rimettendosi alle valutazioni della Corte.

In diritto
1) Il ricorso è ammissibile secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 che consente al cittadino, che si senta leso dall’eccessiva durata di un processo, di proporre l’istanza di riparazione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha posto termine al procedimento la cui lunghezza eccessiva si lamenta.

2) Passando all’esame del merito, va rilevato che la responsabilità dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato;

infatti, l’obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la cui violazione è oggi sanzionata nell’ambito del diritto interno dalla previsione dell’equa riparazione disciplinata dalla legge n. 89/2001, impegna lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all’adempimento di tale obbligo (v. sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo 13.7.83, caso Zimmermann e Steiner c/ Svizzera: id. 26.10.88, Martins Moreira c/ Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in genere per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia (v. sentenza 10.12.92, Boddeart c/ Belgio; id. 25.6.87, Baggetta c/ Italia);

ciò del resto trova oggi diretto riscontro costituzionale nel testo novellato dell’art. 111 Cost., il quale dispone che la legge( e cioè l’ordinamento nel suo complesso considerato e non solo l’istituzione giudiziaria) assicura la ragionevole durata del processo;

si vuol dire, quindi, che, se l’eccessivo carico di lavoro, che notoriamente affligge la maggior parte degli uffici giudiziari italiani, può giustificare sul piano soggettivo il comportamento del singolo organo giudiziario, ciò tuttavia non assolve da responsabilità lo Stato nel suo complesso considerato, per il fatto di non aver apprestato procedure adeguatamente snelle e strutture adeguate al carico di lavoro, che sono destinate a smaltire, in modo da consentire ad organi giudiziari ordinariamente diligenti di rispondere in tempi accettabili alla domanda di giustizia;

non è, perciò, necessario andare alla ricerca della negligenza del giudice, che ha seguito il singolo caso portato all’attenzione della Corte, o dei suoi collaboratori interni o esterni all’organizzazione giudiziaria (anche se, ovviamente, nei casi in cui sussista, dovrà tenersene conto insieme alle altre disfunzioni della macchina giudiziaria), poiché anche nei casi in cui, per la situazione logistica in cui è costretto a lavorare, da questi non sarebbe stato possibile esigere più di quanto ha fatto in termini di velocità di definizione del procedimento, il fatto stesso che lo stato delle strutture e dell’organizzazione abbia reso inevitabili rinvii molto lunghi tra un’udienza e l’altra e tempi di attesa anche di anni tra il, completamento dell’istruttoria e la decisione della causa è già sufficiente ad affermare la responsabilità dello Stato per la difettosa concezione ed organizzazione del sistema giudiziario.

3) Ciò premesso, il fatto che la causa introdotta dalla ricorrente è durata in I grado sette anni e sette mesi, si segnala quindi in tutta evidenza come violazione del diritto costituzionalmente garantito alla ragionevole durata del processo;

la domanda riguarda una causa di impugnativa di delibera assembleare non complessa e tale da non richiedere certamente i tempi suindicati.

Tenuto conto anche dei parametri che possono ricavarsi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che tende a ritenere irricevibile i ricorsi concernenti i procedimenti che abbiano avuto una durata inferiore a tre anni ( salvi i casi di procedimenti speciali o caratterizzati da particolari esigenze di celerità, in cui la soglia viene abbassata); considerati i tempi tecnici necessari per i vari adempimenti processuali (in particolare per l’espletamento di consulenze); si può giungere alla conclusione che sarebbe stata ragionevole la durata di tre anni per l’intero corso del giudizio sin qui svoltosi;

dagli atti non si evince che l’attrice abbia chiesto ed ottenuto rinvii non giustificati da inderogabili necessità di difesa, che hanno comportato un ritardo da sottrarre dalla durata del processo ex art. 2056 c.c. ex art. 2 della legge n. 89/2001 (che dispone che ai fini della liquidazione dell’equa riparazione si applica l’art. 2056 c.c., il quale sancisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza); sicché il periodo eccedente, che va considerato ai fini dell’indennizzo dovuto ad oggi alla ricorrente, risulta esser pari a 4 anni e 7 mesi.

4) Non è dedotto né dimostrato che tale durata eccedente il limite della ragionevolezza abbia prodotto danni patrimoniali; va, pertanto, liquidato il solo danno morale (art. 2, c. 1, della legge n. 89/2001), che non può esser oggetto che di valutazione equitativa; tale danno indubbiamente sussiste, poiché non vi è dubbio che la lunga attesa della definizione di un giudizio di non trascurabile rilevanza economica, determini nell’interessato stanchezza, sfiducia nella giustizia e più in genere nelle istituzioni, senso di impotenza e quindi in definitiva uno stato d’animo negativo, che è suscettibile di ristoro in termini di danno morale;

tenuto conto della materia del contendere, che riguarda interessi patrimoniali non incidenti in modo diretto sul normale svolgimento della vita del ricorrente, appare equo liquidare la somma di € 1.000,00 per ogni anno di ritardo; vanno, dunque, liquidati € 4583,33 oltre gli interessi dalla notifica dell’istanza al saldo.

5) Le spese seguono la soccombenza.

p. q. m.

omissis….

giovedì 5 gennaio 2012

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – EQUA RIPARAZIONE – DECRETO N. 303/07 VG

 

LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, I° Sezione civile,

composta dai Sigg.:

1. Dott. Francesco Del Porto                          Presidente
2. Dott. Andrea Fiengo                                   Consigliere
3. Dott. Marcello Iacobellis                             Consigliere est.

ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento di V. G. 303/2007, avente ad oggetto: ricorso per equa riparazione, vertente

Tra

*********, elett.te dom.to c/o la Cancelleria della Corte d’Appello di Napoli, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale giusta procura a margine del ricorso, ricorrente.

E

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, dom.to in Napoli, alla via Diaz 11, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rapp.to e difeso, resistente.

La Corte, lettigli atti e sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 27/2/2008 osserva quanto segue.

Ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non esiste nell’ordinamento alcuna regola che permetta di stabilire con precisione numerica, in via generale ed astratta, la ragionevole durata di un processo; è pertanto necessario, ai sensi dell’art. 2 della citata legge, considerare ogni vicenda nelle sue specifiche caratteristiche, tenendo conto della complessità del caso e del comportamento in concreto assunto dal giudice, dalle parti e da chiunque altro sia chiamato a contribuire alla definizione del procedimento. Pertanto, il giudice, investito della domanda di equa riparazione di cui alla citata legge n. 89, nell’accertare la violazione della durata ragionevole del processo, deve considerare tutte le circostanze della concreta vicenda processuale, ivi compreso il comportamento degli attori del processo, stabilendo, con riferimento al comportamento delle parti, quale sia stato il tempo che le stesse, con il loro comportamento, abbiano concorso a determinare nella durata che si assume eccessiva (Cass. civ., Sez. I, 09/07/2005, n. 14477).

Nel caso in esame il processo promosso dalla *********** a seguito di citazione del 7/3/1997 risulta definito il 24/3/2006.

In considerazione dell’istruttoria necessaria alla definizione del giudizio la durata ragionevole del processo va fissata in anni tre.

Risultano addebitabili alle parti i rinvii ************** per complessivi anni 2 mesi 10 e gg. 20.

Alla luce di quanto sopra la durata ragionevole del processo di I grado risulta superata di anni 3 mesi 1 e gg. 27.

In considerazione della natura della controversia, della complessità del caso e del patema d’animo che la eccessiva pendenza della causa possa avere causato al ricorrente si ritiene di determinare l’ammontare della somma da liquidare per il danno morale in € 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Il Ministero della Giustizia va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente e, a titolo di danno morale, della somma complessiva i € 3.156,00;

ritenuto in considerazione della natura del procedimento, della somma liquidata e dell’attività svolta, che le spese della procedura vadano liquidate in complessivi ……..

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso ex art. 2 L. 89/2001, proposto da **********, nei confronti del Ministero della Giustizia, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento , in favore di ********** della somma complessiva di € 3.156,00; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ********** delle spese della procedura vadano liquidate in complessivi ……….

Napoli, 13/3/2008
Il Presidente

mercoledì 28 dicembre 2011

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO - RISARCIMENTO DANNI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Il Giudice di Pace della 1° sezione civile di Salerno, Dott.ssa Sessa De Prisco Antonietta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1529/2008 del ruolo degli affari contenziosi dell’anno 2008 avente per

Oggetto

Risarcimento danni derivante da circolazione stradale

TRA

Ditta Autotrasporti ********* rapp.ta e difesa dall’avv. Antonio Giordano elett.te dom.to in Salerno via Trento 55 presso lo studio dell’Avv.to Gennaro De Natale, attrice

E

Cooperativa ********** in persona del legale rapp.te pro-tempore rapp.to e difeso dall’Avv.to ********* con studio in Salerno via ********;

nonché ********* ass.ni, rapp.ta e difesa dall’avv.to ********* con studio in Salerno ********, terza chiamata in causa.

Conclusioni delle parti: come da verbale del 9/3/11.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta autotrasporti ************** in persona del legale rapp.te conveniva in giudizio la convenuta onde sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dal veicolo IVECO tg. ********* in seguito all’incidente verificatosi il giorno 26/03/2007  in Salerno al ***********. Assumeva che, nelle precitate circostanze di tempo e di luogo, mentre l’autoveicolo suddetto si trovava all’interno del  ********* veniva danneggiato alla pedaliera dal sig. ******** che stava effettuando attività di sbarco ed imbarco delle autovetture dalla ***********.

All’udienza di comparizione si costituivano in giudizio la cooperativa convenuta, formulando una mera difesa di stile e dichiarava di essere coperta dalla compagnia di ass.ni *********; chiedeva, a tal fine, di essere autorizzata alla chiamata in causa sia della stessa che copriva i rischi descritti. Si costituiva in giudizio ********** ass.ni ed eccepiva la carenza di elementi per la difesa, anche in relazione ai rischi assicurati, per genericità dell’atto di citazione.

Espletate tali formalità, la causa veniva istruita sotto la direzione della sottoscritta, ed infatti, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale sulle dedotte circostanze da sola  parte attrice e poi sulla base della documentazione allegata, la causa veniva introitata a sentenza sulle prese conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va evidenziato che l’eccezione di carenza di jus postulandi è destituita di fondamento, atteso che il mandato è stato rilasciato dalla ditta attrice nei confronti del proprio difensore ed il timbro della società reca in calce la firma che pur se non perfettamente leggibile può essere interpretata come ******** legale rappresentante pt; inoltre il difensore costituito.

Nel merito la domanda va accolta perché supportata da sufficienti elementi probatori.

La prova testimoniale richiesta ed espletata ha, con dovizia di particolari e con precisione, riferito che: L’incidente per cui è causa si è verificato ********** si Salerno nel marzo del 2007. Mi trovavo accanto alla bisarca della ditta ******** in quanto accompagnavo il mio amico ******, autista della ditta ******. Preciso che non sono dipendente della ditta  *****. La bisarca si trovava ***** in attesa dello scarico dio autovetture che dovevano essere *********. Ricordo che un operatore della Cooperativa **********, nel compiere alcune manovre ha urtato, con l’automezzo ******** la parte anteriore sinistra, la pedaliera della bisarca. Preciso che dalla fotografia riconosco la pedaliera rotta e che essa prima del tamponamento era integra. Alla guida dell’automezzo c’era il sig. *********** il quale a seguito dell’incidente, riconosceva la propria colpa.

Per come la dinamica è stata prospettata appare chiaro che l’incidente si è verificato a causa della manovra errata del guidatore dell’automezzo della convenuta, il quale per imperizia finì per danneggiare la pedaliera.

Pertanto le eccezioni formulate dalla convenuta appaiono senza pregio, perché la convenuta pur costituendosi in giudizio nulla ha eccepito in merito alla dinamica del sinistro, anzi dalla documentazione agli atti emerge la denuncia inoltrata dalla cooperativa alla propria compagnia di ass.ni e la dichiarazione di responsabilità del conducente sig. *****.

Sulla base di tale motivazione si ritiene accoglibile la domanda proposta.

Anche sulla misura dei danni il preventivo agli atti li ha quantificati in euro 2608,00, danni che emergono dalla documentazione fotografica allegata. Dall’esame del preventivo la sottoscritta rileva una voce di spesa non indicata dal teste escusso sull’an e cioè la rottura del paraurti che allo stato degli atti non uò essere riconosciuto perché non appare provata la sua riconducibilità al sinistro.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall’attore così provvede:

Accoglie la domanda e per l’effetto condanna ********* ass.ni e la Cooperativa ******** in persona del legale rapp.te pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di euro 1958,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

Condanna i convenuti sempre in solida tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida ……..

Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Salerno lì 26/08/2011
Il Giudice di Pace
di Salerno
Dott.ssa A. Sessa De Prisco

giovedì 15 dicembre 2011

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO SU CAN, CAD ED ATTI ESENTI




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Salerno dr.ssa Filomena Catauro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **********  Ruolo Affari Contenziosi Civili di questo Ufficio promossa

DA

DE NATALE GENNARO, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Ogliara n. 36, attore

CONTRO

POSTE ITALIANE SpA in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’avv. ******** con cui elettivamente domicilia presso l’ufficio legale sito in Salerno a ******, convenuta.

Oggetto: pagamento some.

Conclusioni: come da verbale di causa e comparsa conclusionale.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, De Natale Gennaro conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Giudice di Pace, Poste Italiane SpA al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 2,80 oltre interessi e rivalutazione.

Assumeva l’attore di aver notificato tramite il servizio postale fornito dalla società Poste Italiane SpA, un atto giudiziale indirizzato alla Telecom Italia SpA, atto che era esente da spese, così come attestato dall’Ufficiale Giudiziario di Salerno, ma nonostante questo la convenuta società emetteva comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) addebitando al mittente la somma di € 2,80.

Si costituiva regolarmente la convenuta Poste Italiane SpA che eccepiva la prescrizione, l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

Istruita la causa mediante la produzione di documenti, precisate le conclusioni, la stessa è stata riservata a sentenza.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di prescrizione in quanto nel caso in esame si verte in materia di ripetizione dell’indebito atteso che si richiede la restituzione di una somma che in base alle leggi vigenti non doveva essere corrisposta e come tale sottoposta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e, non essendo ancora decorso il termine decennale, l’eccezione è infondata e va rigettata.
Inoltre, sempre preliminarmente va rilevato che dalla documentazione prodotta risultano provate sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva delle parti.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

La materia relativa alla notifica degli atti giudiziari è stata oggetto di modifica per effetto del cd. decreto mille proroghe – l. 28 febbraio 2008, n. 31 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto –legge 31 dicembre 2007, n. 248, sicché l’art. 36 c. 2 quater aggiunge l’articolo 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, il seguente: “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata”, con il co. 2-quinquies “la disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne hanno avuto conoscenza”. La pubblicazione della legge di conversione è avvenuta in G.U. n. 51 del 29/2/08 con il supplemento ordinario n. 47 ed è contestualmente entrata in vigore con la pubblicazione.

Complessivamente deve quindi considerarsi, anche alla stregua di un generale principio di ragionevolezza e di equità, che quanto innanzi non può gravare sul soggetto richiedente il servizio, a fronte della evidenziata omissione e della natura dell’atto giudiziario, soggetto a regime di esonero dalle spese.

Va però rilevato che la legge n. 31 del 28.02.2008 ha dato luogo a qualche dubbio interpretativo circa l’emissione della C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) da parte dell’agente postale.

Detti dubbi interpretativi sono stati oggetto di esame anche da parte della stessa amministrazione della giustizia la quale ha chiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato, che con nota n. 25247 del 24.09.2008, ha chiarito affermando che nel caso di notifiche a persone giuridiche, d in particolare alle società di capitali, vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti indicati dall’art. 145 cpc,esaurisce le formalità volute dalla legge. Del resto la stessa Amministrazione postale  ha ritenuto in più occasioni di dover condividere tale tesi interpretativa ritenendo soggetta alla nuova disciplina solo le notificazioni dirette alla persona fisica e non agli Enti impersonali.

Pertanto, l’emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata effettuata nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

Di contro l’emissione della C.A.N. necessaria laddove la notifica sia diretta alla persona fisica nella qualità di legale rappresentante della società e dall’atto risulti la sua residenza, domicilio o dimora, poiché in tal caso la notifica si intende fatta alla persona fisica.

Per analogia l’emissione della C.A.N. è necessaria quando l’atto sia notificato al portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha la sede anche se il destinatario della notifica è una società di persone il C.A.N. dovrà essere emesso.

Nel caso che ci occupa, parte attrice ha dato prova di aver versato la somma di € 2,80 per il pagamento della CAN alle Poste Italiane SpA, per poter ritirare l’avviso di ricevimento relativo all’atto giudiziario esente n. ******* indirizzato alla ********* SpA, depositato nella produzione attorea (segnatamente atto di citazione diretto a ********** SpA).

Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la società Poste Italiane SpA, in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore dell’attore della somma di € 2,80 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese processuali, in considerazione della natura delle questioni trattate, nonché la sussistenza di giusti ed equi motivi, sono liquidate al minimo tariffario, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Natale Gennaro nei confronti di Poste Italiane SpA, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna Poste Italiane SpA,  in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore dell’attore della somma di  2,80 oltre interessi dalla domanda all’effettivo soddisfo;

2) condanna, altresì. Poste Italiane SpA, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese processuali che liquida ….

3) dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Salerno oggi 20.07.2011

Il Giudice di Pace
dr.ssa Filomena Catauro

domenica 11 dicembre 2011

GIUDICE DI PACE DI SALERNO - SENTENZA - SINISTRO AUTOMOBILISTICO




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Il Giudice di Pace, dr.ssa Maria Pepe ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile recante il n. 7914/010 R.G., vertente

TRA

***********, Rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’ atto di citazione, dall’avv. Gennaro De Natale presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Ogliara, 36

-Attore-
CONTRO

MILANO ASS.NI, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano alla Via Senigallia 18/2

-Convenuta contumace-

OGGETTO : Risarcimento danni.

CONCLUSIONE: all’udienza del 10- 06 - 011 il procuratore dell’attore rassegnava le conclusioni di cui in atti.

 Esposizione delle ragioni  di fatto  e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato 14.06.010 il Sig.********** conveniva in giudizio innanzi al Giudicante la MILANO ASS.NI, in persona del legale rapp.te p.t, per sentire condannare quest’ultima giusta applicazione dell’art. 149 dlgs 209/05 , al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 25.06.09, alle ore 18,30 circa, in Salerno alla Via ********, tra l’auto Mercedes Classe A tg******** di sua proprietà e coperta per la rca dalla convenuta Milano Ass.ni e l’auto Smart tg ****** di proprietà di  ******, assicurato per la rca presso ******** Ass.ni.

Assumeva l’attore che nelle sue indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre il proprio veicolo, percorreva regolarmente Via* veniva tamponato dal veicolo Smart che sopraggiungeva da tergo a velocità sostenuta.

In seguito all’evento l’auto attorea riportava danni quantificati come da preventivo in €. 540, 00, il cui ristoro veniva chiesto alla Milano Ass.ni.

La prefata assicurazioni inviava un assegno di € .300,00 che veniva trattenuto a titolo di acconto sul maggiore avere, come veniva specificato con la missiva del 10.01.09 e successivamente veniva adita l’AGO.

La convenuta veniva istruita, mediante l’ammissione e l’espletamento della prova per testi.

All’udienza del  10.06.11., il procuratore dell’attore precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione. In via preliminare, va  osservato che la domanda è proponibile in quanto parte  attrice ha prodotto l’atto di messa in mora ex art. 145 comma 2 d. gls.  209/05, inviato per raccomandata e recapitato in data 07.10.09 alla Milano Ass.ni , che copriva il suo veicolo per la rca al momento del sinistro, spedito per conoscenza alla Aurora UGF Ass.ni spa, quale impresa di assicurazione del veicolo antagonista.

La richiesta di risarcimento contiene indicazioni di cui all’art. 148 del citato codice delle assicurazioni nonché art. 6 dpr n. 254/06, ivi compresi, descrizione del fatto , indicazione dei gironi e luogo per gli accertamenti peritali.

La fattispecie dedotta in giudizio rientra nella procedura di risarcimento diretto.

Sul punto va osservato che, attualmente in mancanza di sentenza della Suprema Corte  che esplichino funzioni nomofilattica, non è pacifica, l’interpretazione dell’art. 149 dlgs 209/05.

 In particolare, ritiene questo giudicante che l’attore deve citare in giudizio esclusivamente l’impresa che copriva il proprio veicolo per la rca al momento del sinistro, mentre, al contrario, non reputa condivisibile l’orientamento secondo il quale sussiste litisconsorzio necessario tra assicuratore del danneggiato  e responsabile civile con la conseguenza che l’azione di risarcimento debba essere proposta anche nei confronti di quest’ultimo.

Invero, l’art. 149 del citato dlgs trova applicazione limitatamente alle ipotesi indicate nei commi 1-2 e si configura pertanto come norma speciale adottata in deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 144 (lex specialis derogat generali).

Per quanto riguarda l’interpretazione vanno adottati i criteri ermeneutici previsti dal codice civile.

L’art. 12 delle preleggi codice civile al comma 1 statuisce che la norma debba essere innanzi tutto interpretata secondo un criterio letteralmente e soltanto qualora il suo significato rimanga ambiguo è consentito in via meramente sussidiaria ricorrere al criterio teleologico che desume la voluntas legis dai motivi informatori ed ispiratori della statuizione legislativa (ex plurimis Cass,. n. 5128/01). Nella fattispecie, il tenore della norma, secondo il criterio letterale, si appalesa alquanto chiaro, alla luce del combinato disposto dei commi 1-2-6 dell’art. 149 nella parte in cui prevede “il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.

Va, dunque, rimarcata la differenza tra la nuova disciplina e la previgente normativa.

Ed infatti, mentre l’art. 23 legge 990/69 obbligava a convenire in giudizio anche il responsabile del danno, il citato art. 149 lo esclude decisamente precisando, inequivocabilmente, che l’azione va proposta “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.

Peraltro, anche applicando il criterio teleologico, si giunge alle medesime conclusioni.

L’intenzione del legislatore, quale si evince dai lavori preparatori, si prefigge con il codice delle assicurazioni di semplificare il quadro normativo vigente nel settore delle assicurazioni private.

L’estensione del risarcimento diretto, in precedenza, già presente nell’ordinamento, ma limitato alla constatazione amichevole di sinistro esclusivamente tra veicoli automobilistici (cd procedura CID), perseguiva nelle intenzioni del legislatore, lo scopo di semplificare l procedure di indennizzo e di ridurre i tempi di liquidazione del danno.

Viceversa, la presenza del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto, lungi dal semplificare, avrebbe  l’effetto di complicare il giudizio ed allungare i tempi processuali, si pensi, ad es. all’ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale oppure chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore.

La legittimazione passiva del convenuto all’interno della procedura di indennizzo diretto, dunque, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi porterebbe a procrastinare la durata dei processi, e ciò in contrasto con l’esigenza di garantire celerità e concentrazione del giudizio, costituzionalmente affermata dall’art. 111 Cost. e, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità.

Ritenuta, alla stregua delle suesposte osservazioni, proponibile ed ammissibile la domanda proposta, va accertata la sussistenza dei presupposti  per accedere all’indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 dlgs e dell’art. 5 dpr n.254/06. va, quindi , verificato se effettivamente l’attore non sia stato responsabile in tutto o in parte del sinistro de quo, ai sensi dell’art. 12 del citato regolamento di attuazione e della tabella di cui all’allegato a.

In materia di scontro tra veicoli e di interpretazione dell’art. 2054 c.c., costituisce principio fondamentale, ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione (11/5/99 n. 4648) quello secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, libera l’altro dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c. nonché dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”Nel caso di specie, trova applicazione tal principio anche in riferimento alle modalità concrete ed alle peculiarità, con cui si è verificato il sinistro.

Passando al merito la domanda è fondata nonché provata per cui deve essere accolta, in quanto dall’istruzione probatoria esperita è emersa la presenza  del veicolo del responsabile civile sul luogo teatro dell’incidente nonché l’esclusiva responsabilità del suo conducente nella causazione dell’evento lesivo lamentato.

 Di particolare rilevanza e spessore ai fini del decisum e del convincimento del giudice è apparsa la dichiarazione resa dal teste di parte attrice Sig. ******* terzo indifferente, che ha descritto l adinamica dell’incidente con dovizia di particolari, indicando con precisione il luogo, la data ed i veicoli coinvolti.

In particolare il sig. ***** sotto il vincolo dell’impegno dichiarava : “… nel mese di giugno  dell’anno 2009, verso la fine del mese, stavo parlando con la mia ragazza al cellulare davanti la vetrina del mio negozio ******* allorquando vidi  sopraggiungere una Smart che tamponava una Mercedes di colore *********.

Preciso  che il mio negozio si trova in Salerno *******, e cha la Mercedes stava rallentando perché le auto che le stavano davanti si erano fermate per lo scatto del semaforo rosso. Ricordo che la Mercedes ha riportato danni alla parte posteriore e i conducenti si scambiarono i dati….”

Dalla piattaforma probatoria, dunque, è stato possibile evincere una inemendabile circostanza rappresentata dal fatto che l’impatto tra i due veicoli è stato da tamponamento cagionato dal conducente del veicolo Smart sopraggiungente da tergo.

Nessun dubbio può dunque esistere circa l’attribuibilità del fatto per cui è causa a colpa esclusiva del veicolo Smart tg* , il cui conducente non solo , non ha osservato la prescrizione imposta dall’art. 141 C.d.S., secondo cui il conducente di un veicolo deve sempre essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo nei limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, evitando collisioni con l’altro veicolo che precede, bensì principalmente ed in maniera assorbente non rispettava la distanza di sicurezza  fra i veicoli come imposta dall’art. 149 D.L. vo 30/4/92 n. 285.

Il  mancato rispetto della distanza di sicurezza pone a carico del tamponante una presunzione de facto di negligenza che a sua volta comunque esclude la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054c.c. comma 2 (Cass, 98/11444, 95/8917, /884295). Infatti l’arresto del veicolo che precede costituisce sempre evento prevedibile per il conducente che segue, il quale deve mantenere una distanza di sicurezza tale da fronteggiare ogni evenienza, moderando altresì anche al velocità.

Affermata, alla stregua  delle considerazioni che precedono, la responsabilità del convenuto nella produzione dell’eventus damni, occorre considerare ai fini dell’accoglimento della domanda principale la prova, se fornita, del quantum debeatur,  cioè la determinazione dell’entità dei danni riportati  dal veicolo dell’attrice e quindi la loro quantificazione monetaria.

Ai fini della determinazione monetaria del danno riportato all’attore, risulta depositata agli atti di causa un preventivo dell’autocarrozzeria * di € 450,00 oltre IVA.

Dall’esame degli elementi probatori offerti  dall’ attrice unitamente ad altre risultanze processuali, quali il tipo di auto, l’anno di immatricolazione, il tipo di avaria concretamente riportata, nonchè  in base ad elementi desunti da nozioni di comune esperienza, si ritiene di poter liquidare il danno riportato dal veicolo Mercedes Classe A dell’ attore in €. 400,00.

Considerato che prima del giudizio la Milano Ass.ni inviava a titolo di offerta la somma di € 300,00, al stessa viene condannata al pagamento in favore del Santaniello della residua somma di € 100,00.

L’obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito, avendo per contenuto la reintegrazione del danneggiato nella situazione economica preesistente, ha natura di debito di valore, di guisa che nella sua determinazione deve tenersi conto della svalutazione; pertanto la somma riconosciuta  deve essere rivalutata dal dì della domanda alla pubblicazione della sentenza.

Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale, dal dì della domanda al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e poi via via rivalutata.

Non merita accoglimento al richiesta indennità da fermo tecnico, poiché non è stata fornita prova dell’effettivo immobilizzo del veicolo per riparazioni, nè che lo stesso fosse funzionalmente destinato ad attività lucrativa e che l’impedimento abbia provocato un effettivo depauperamento patrimoniale, così come richiesto da consolidata giurisprudenza.

Quanto alle spese, a seguito dell’accoglimento della domanda principale, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto del valore della causa e della effettiva attività svolta.

PQM

Il Giudice di Pace di Salerno, dr. Pepe, definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da proposta da* contro la Milano Ass.ni, ogni contraria istanza, eccezione , disattesa così provvede:

1. Accoglie la domanda e per l’effetto, Condanna la Milano Ass.ni al pagamento in favore di * della residua somma di €  100,00, oltre rivalutazione monetaria  dal dì della domanda alla pubblicazione della sentenza, nonché interessi al tasso legale, dal dì della domanda al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e poi via via rivalutata,

2. Condanna i convenuti, sempre in solido fra loro, al pagamento in favore dell’attore delle spese processuali che determina ………………..

3. Dichiara esecutiva come per legge la presente sentenza.

Salerno lì 03/09/2011
Il Giudice di Pace
Dr.ssa Maria Pepe