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venerdì 24 giugno 2011

DIRITTO ALLA SALUTE - DANNO PER MANCATA ASSISTENZA IN OSPEDALE





GIUDICE DI PACE DI ____________


Atto di citazione


Il Sig. _________________, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto,


p r e m e s s o


- 1) che, in data 10 luglio 2008, alle ore 10,00 circa, l’istante è stato ricoverato presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera ___________________, a causa di scompenso cardiaco, in quanto affetto da bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO IV grado severo) e da cardiopatia ischemica cronica;


- 2) che, durante il periodo di tempo necessario ad effettuare gli accertamenti e le analisi di rito al Presidio di Pronto Soccorso, e fino all’effettivo ricovero in reparto, l’istante, affetto da incontinenza urinaria, è rimasto adagiato su una barella con un pannolone sporco di urina e di feci per ben sette ore!!!, per di più sotto un condizionatore acceso emanante aria fredda;


- 3) che, come risulta da allegata CTU medico legale del dott. ______________, commissionata dal Tribunale di ______, Sezione Lavoro, in occasione di un ricorso per ottenere il riconoscimento dell’invalidità (beneficio concesso con decorrenza 01/02/2008), l’istante utilizza pannoloni…. per cui necessita di attenta igiene personale per evitare l’insorgenza di complicanze, come infezioni o piaghe da decubito;


- 4) che il ricorrente, a causa delle condizioni cognitive e motorie associate all’insufficienza respiratoria, è incapace di attendere autonomamente alle comuni attività di vita quotidiana di provvedere autonomamente ad una attenta igiene personale;


- 5) che, nonostante i ripetuti solleciti, inviti ed offerte di aiuto da parte dei familiari dell'istante, il personale del Pronto Soccorso, benché responsabile dello stato di salute del paziente, non ha provveduto alla pulizia ed alla sostituzione del pannolone e a prestare la necessaria assistenza al paziente, lasciandolo così in una situazione di grave disagio e sofferenza, sia fisica che psichica;


- 6) che il personale dell’Ospedale non ha nemmeno consentito ai familiari, presenti nella sala esterna di attesa del PS, di prestare le necessarie cure al paziente, né di provvedere alla sostituzione del pannolone sporco;


- che, nei fatti sopra descritti, si ravvisano violazione e lesione del diritto alla salute in senso ampio e del diritto alla dignità umana, diritto all’immagine, all'onore ed alla reputazione, diritti tutti costituzionalmente garantiti (Cass. 10/5/2005 n. 9801) da norme immediatamente precettive;


- che i fatti sopra descritti, inoltre, costituiscono trattamento degradante, e in quanto tale, proibito dall’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata con legge 4/8/1955 n. 848. A tal proposito, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha stabilito che costituisce un trattamento degradante, e in quanto tale proibito dal citato art. 3, quel trattamento che … sia suscettibile di causare all'interessato un'umiliazione o un avvilimento di una certa gravità (CEDU, 25/2/1982, n. 48);


- che, per effetto delle disfunzioni, della disorganizzazione e della carenza di personale, l’istante ha subito una forzata immobilità in condizioni igieniche decisamente insalubri e disumane per un notevole lasso di tempo ( 7 ore!!! );


- che, ben può ritenersi la suddetta situazione sensibilmente pregiudizievole della dignità della persona: costituisce, infatti, conseguenza che rientra nell’id quod plerumque accidit che una persona in una simile circostanza sia lesa nella sua dignità, reputazione ed immagine, che vengono inevitabilmente offuscate da (ed in) simili situazioni, e la prova circa l'esistenza del danno esistenziale può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni (Cass. SS. UU. 24/3/2006 n. 6572);


- che la suddetta situazione risulta altresì sensibilmente pregiudizievole dello stato di salute della persona, in quanto in simili circostanze, un paziente che soffre di incontinenza vede leso in misura oltremodo grave il suo diritto alla salute in senso ampio;


- che, il diritto a ricevere le cure e l’assistenza necessaria è un diritto primario insopprimibile e non limitabile da ragioni organizzative della struttura ospedaliera. Il diritto alla salute, infatti, appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità (Cass. SS. UU. 21/3/2006 n. 6218);


- che, la norma costituzionale sul diritto alla salute non può non essere letta in armonia con gli altri principi costituzionali che tutelano l’individuo, quali, appunto, l’obbligo di rispettare la dignità della persona.


Tanto premesso, l’istante come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c i t a


L’Azienda Ospedaliera OO. RR. ______________, in persona del Direttore Generale, LRPT, con sede in ___________ alla Via ___________, a comparire innanzi al Giudice di Pace di __________, all’udienza del giorno __________, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


1) Dichiarare la responsabilità, per colpa esclusiva del convenuto, per i fatti di cui in narrativa;


2) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti sofferti dall’attore, determinati complessivamente in euro 1.032,00 o somma diversa, da liquidarsi da parte del giudice con ricorso al criterio equitativo, ma tale da assicurare all'istante un effettivo ed integrale ristoro per le sofferenze subite a causa dei fatti descritti in narrativa;


3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.


Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1,032,00.


In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale dei rappresentanti legali dei convenuti sulle circostanze di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente atto, con riserva di indicare i nominativi dei testimoni all’udienza ex art. 320 cpc, nonché di indicare nuovi mezzi di prova in base al comportamento che terranno i convenuti.


Si allegano i seguenti documenti:


1) Cartella Clinica n. _______ del _______;


2) Relazione di CTU.


_________, 11 maggio ______


Avv. Gennaro De Natale






GIUDICE DI PACE DI __________

Comparsa conclusionale

Per: ____________, rapp.to e difeso dall’Avv. Gennaro De Natale.


Contro: Azienda Ospedaliera _____________.


* * * * * * *


La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.


La dinamica dei fatti, così come prospettata da parte attrice, ha trovato preciso riscontro nelle risultanze processuali e nella deposizione dei testimoni, i quali hanno confermato le circostanze dell’atto introduttivo.


Inoltre, il chiaro riscontro probatorio circa la tesi sostenuta dall’istante, non è stata confutata da nessuna prova contraria.


Anzi, la mancata comparizione della convenuta, anche in sede di interrogatorio formale (benché regolarmente citata) deve essere valutata ai sensi dell’art. 116, 2° comma, cpc.


Dalle deposizioni testimoniali risultano ampiamente provate le seguenti circostanze.


- 1) In data ____________, alle ore 10,00 circa, l’istante veniva trasportato con l’ambulanza dalla sua abitazione e ricoverato presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera ___________, a causa di scompenso cardiaco.


- 2) Durante il periodo di tempo necessario ad effettuare gli accertamenti e le analisi di rito al Presidio di Pronto Soccorso, e fino all’effettivo ricovero in reparto, l’istante, rimase adagiato sul lettino della stanza di pronto soccorso con un pannolone sporco di urine e feci. Nonostante le ripetute sollecitazioni dei familiari presenti e, nonostante questi si fossero offerti di provvedere essi stessi al cambio del pannolone, il personale non provvide a ciò, e l’attore fu cambiato dai figli solamente alle ore 17,00, quando fu trasferito in reparto.


Le circostanze relative agli orari risultano confermate dalla cartella clinica rilasciata in copia conforme dall’Azienda Ospedaliera.


Inoltre, durante il lungo periodo trascorso nel pronto soccorso, l’attore si era ripetutamente lamentato a causa del condizionatore acceso a bassa temperatura che non giovava alle sue già precarie condizioni di salute: egli, infatti, era febbricitante, e soltanto tempo dopo fu coperto con un telo di alluminio.


- 3) L’istante non ha handicap psichici ed è mentalmente lucido, per cui ha vissuto in maniera particolarmente intensa tutto il disagio: fastidi e bruciori dovuti al pannolone sporco indossato per molte ore, vergogna a causa del cattivo odore che si propagava nell’ambiente circostante nel quale si trovavano altre persone.


- 4) Il ricorrente, a causa delle condizioni cognitive e motorie associate all’insufficienza respiratoria, è incapace di attendere autonomamente alle comuni attività di vita quotidiana di provvedere autonomamente ad una attenta igiene personale, come risulta da allegata CTU medico legale del dott. ________, commissionata dal Tribunale di ___________, Sezione Lavoro, in occasione di un ricorso per ottenere il riconoscimento dell’invalidità (beneficio concesso con decorrenza 01/02/2008): l’istante utilizza pannoloni…. per cui necessita di attenta igiene personale per evitare l’insorgenza di complicanze, come infezioni o piaghe da decubito.


- 5) Nonostante i ripetuti solleciti, inviti ed offerte di aiuto da parte dei familiari dell'istante, il personale del Pronto Soccorso, benché responsabile dello stato di salute del paziente, non ha provveduto alla pulizia ed alla sostituzione del pannolone e a prestare la necessaria assistenza al paziente, lasciandolo così in una situazione di grave disagio e sofferenza, sia fisica che psichica.


- 6) Il personale dell’Ospedale non ha nemmeno consentito ai familiari, presenti nella sala esterna di attesa del PS, di prestare le necessarie cure al paziente, né di provvedere alla sostituzione del pannolone sporco; questa, infatti, è avvenuta alle ore 17,00 ad opera dei figli del ricorrente e non del personale dell’Ospedale.


* * * * * * * *


Nei fatti oggetto del presente giudizio, si ravvisano violazione e lesione del diritto alla salute in senso ampio e del diritto alla dignità umana, diritto all’immagine, all'onore ed alla reputazione, diritti tutti costituzionalmente garantiti (Cass. 10/5/2005 n. 9801) da norme immediatamente precettive.


L’attore è stato sottoposto ad un trattamento degradante, proibito dall’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata con legge 4/8/1955 n. 848. A tal proposito, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha stabilito che costituisce un trattamento degradante, e in quanto tale proibito dal citato art. 3, quel trattamento che … sia suscettibile di causare all'interessato un'umiliazione o un avvilimento di una certa gravità (CEDU, 25/2/1982, n. 48).


Per effetto delle disfunzioni, della disorganizzazione e della carenza di personale, l’istante ha subito una forzata immobilità in condizioni igieniche decisamente insalubri e disumane per un notevole lasso di tempo ( 7 ore!!! ).


Tale situazione è sensibilmente pregiudizievole della dignità della persona:
costituisce, infatti, conseguenza che rientra nell’id quod plerumque accidit che una persona in una simile circostanza sia lesa nella sua dignità, reputazione ed immagine, che vengono inevitabilmente offuscate da (ed in) simili situazioni, e la prova circa l'esistenza del danno esistenziale può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni (Cass. SS. UU. 24/3/2006 n. 6572).


La suddetta situazione risulta altresì sensibilmente pregiudizievole dello stato di salute della persona, in quanto in simili circostanze, un paziente che soffre di incontinenza vede leso in misura oltremodo grave il suo diritto alla salute in senso ampio.


Inoltre, il diritto a ricevere le cure e l’assistenza necessaria è un diritto primario insopprimibile e non limitabile da ragioni organizzative della struttura ospedaliera. Il diritto alla salute, infatti, appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità (Cass. SS. UU. 21/3/2006 n. 6218).


L’Azienda Ospedaliera è responsabile, ai sensi dell’art. 2049 cc, del fatto commesso dai suoi dipendenti (Trib. Lodi, 10/01/2004, in Diritto & Giustizia, 2004, V); è configurabile la responsabilità contrattuale concorrente dei medici ospedalieri e dell’ente presso il quale essi esercitano la propria attività … La responsabilità della struttura ospedaliera complessivamente intesa può essere dovuta anche esclusivamente alle colpose gravi carenze organizzative della struttura stessa (Trib. Milano, 9/11/1997, RCP, 1997, 1220; conforme Trib Monza, 7/6/1995, RIML, 1997, 476); l’ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell’ambito delle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti del paziente (Cass. 4/3/2004 n. 4400,
http://www.personaedanno.it/).

La norma costituzionale sul diritto alla salute non può non essere letta in armonia con gli altri principi costituzionali che tutelano l’individuo, quali, appunto, l’obbligo di rispettare la dignità della persona, l’obbligo di adempiere ai doveri di solidarietà … (Trib. Trani, ord. 10/7/2000,
www.Mythnet.it/Trani-Ius).


Per quanto concerne l’entità del risarcimento dei danni morali, l’istante chiede che venga determinato in euro 1.032,00 da liquidarsi da parte del Giudicante con ricorso al criterio equitativo, ovvero somma diversa contenuta entro detto limite, ma, in ogni caso, tale da assicurare all'istante un effettivo ed integrale ristoro per le sofferenze subite a causa dei fatti descritti in atto introduttivo.


Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c o n c l u d e


affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:


1) Accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, accertata la responsabilità dell’Azienda convenuta nei fatti per cui è causa,


2) Condannare l’Azienda Ospedaliera ____________, in persona del LRPT, al risarcimento dei danni patiti dall’attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria;


3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


_________________, 7 Dicembre _____


Avv. Gennaro De Natale



domenica 19 giugno 2011

CITAZIONE PER MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZI TELEFONICI




GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Atto di citazione


Il Sig. _____________________, cf _______________, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto,


premesso in fatto


- A) che l'istante, in data 26/10/______, ha stipulato un contratto di utenza telefonica (Happy Italy Affari) con la Wind Telecomunicazioni SpA (denominata anche Infostrada);


- B) che tale tipologia di contratto prevedeva il passaggio a Wind come operatore telefonico esclusivo, con il conseguente distacco dalla linea Telecom ed il pagamento di un'unica bolletta telefonica della Wind;


- che, successivamente, l'istante riceveva una comunicazione dalla Wind, datata 2/12/_____________, nella quale si leggeva: siamo spiacenti di comunicarle che il servizio di Infostrada come suo operatore telefonico non può essere attivato subito;


- che, tuttavia, la Wind-Infostrada, nonostante i numerosi solleciti telefonici al call center da parte dell'attore, non ha mai attivato i servizi richiesti;


- che, l'istante, dalla data di stipula del contratto (26/10/_____________) sino al 5/01/___________, ha corrisposto il canone, per la medesima utenza telefonica, sia alla Telecom che alla Wind-Infostrada, anche se quest'ultima avrebbe dovuto provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla disdetta del canone Telecom;


- che, in particolare, l'istante, nel periodo dal 26/10/____ al 5/01/____, ha corrisposto euro 312,00 alla Wind-Infostrada;


- che, pertanto, con il presente atto, l'istante intende chiedere alla convenuta la restituzione dei canoni indebitamente corrisposti dalla stipula del contratto, avvenuta in data 26/10/____, sino al 5/01/___, pari ad euro 312,00 (26 fatture bimestrali x 12,00 euro, IVA inclusa);


- che il tentativo di conciliazione, esperito presso la CCIAA di Salerno, non ha sortito esito positivo.


D I R I T T O


La vicenda descritta in narrativa è stata oggetto di studio da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e tale indagine è sfociata nel provvedimento sanzionatorio n. 19679, pubblicato sul bollettino n. 12/2009, di cui si riportano, in corsivo, ampi stralci.


Le segnalazioni pervenute all'Autorità lamentano il fatto che la sottoscrizione di offerte di Wind, che prevedevano il passaggio ad un operatore telefonico unico, non si è tradotta nel venir meno del canone Telecom. Per alcune offerte pubblicizzate sul sito web della Wind-Infostrada, tra cui anche quella per cui è causa, viene chiaramente indicato non paghi più il canone Telecom.


Le condotte contestate a Wind consistono, in particolare, nell’aver indotto in errore i consumatori riguardo alle caratteristiche e alle condizioni economiche delle proprie offerte commerciali, laddove prospetta la possibilità di non dover più sopportare l’onere del canone Telecom, senza adeguatamente informarli che tale circostanza è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni e che, in mancanza di una migrazione alla rete di Wind il consumatore avrebbe diritto solo ad un rimborso, peraltro parziale, del canone Telecom.


La pratica commerciale posta in essere da Wind … consiste nel non aver correttamente informato i clienti finali circa l’effettiva possibilità di interrompere il rapporto commerciale con Telecom. In particolare, Wind nella prospettazione della propria offerta commerciale avrebbe volontariamente confuso, nella dizione “No canone Telecom”, la fine del rapporto contrattuale con l’operatore incumbent e il rimborso, in alcuni casi parziale, del canone dovuto a Telecom per la gestione della linea. Inoltre, nella fase di commercializzazione dei servizi offerti non avrebbe sufficientemente chiarito ai clienti finali se questi avrebbero avuto accesso ai servizi offerti da Wind in modalità ULL o in modalità CPS.


In sostanza, l’ingannevolezza della pratica posta in essere da Wind appare derivare dalle modalità complessive seguite da Wind per ingenerare nel consumatore finale la convinzione di poter accedere immediatamente alla rete dell’operatore telefonico, interrompendo contestualmente il rapporto commerciale con Telecom.


[Si ricorda che su una fattispecie analoga il Tribunale di Torino, Sez. I, con sentenza del 20 novembre 2006, aveva ritenuto scorretto ed in violazione del Codice del Consumo nel testo allora vigente il comportamento di Wind, laddove prometteva genericamente l’accesso diretto ai servizi di Infostrada, accesso che però non era in grado di garantire. Recentemente la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino].


In conclusione, secondo l’orientamento consolidato dell’Autorità relativo al settore della telefonia sia fissa che mobile (maturato sotto l’egida della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui agli articoli 18 e seguenti del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 146/07, che ha introdotto la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette), caratterizzato dal proliferare di offerte promozionali anche molto articolate, nonché da complessi profili tecnici, completezza e comprensibilità delle informazioni si caratterizzano come un onere minino del professionista al fine di consentire la percezione dell’effettiva convenienza della proposta. In questa prospettiva, la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta promozionale pubblicizzata.


Alla luce di tali considerazioni, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge. In particolare, risulta ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto nella sua presentazione complessiva è idonea ad indurre in errore il consumatore circa la reale possibilità di recedere immediatamente dal contratto con Telecom, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale pratica risulta altresì ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Consumo, in quanto omette ovvero presenta in modo non immediatamente comprensibile informazioni rilevanti circa le caratteristiche, condizioni economiche e limitazioni dell’offerta pubblicizzata, di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
- che, in base alle considerazioni innanzi svolte, risulta, pertanto, che l'istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate, pari ad euro 353,00 (€ 312,00 per canoni + € 41,00 per spese di conciliazione), come risulta dalla documentazione allegata.


Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. ________________, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c i t a


Wind Telecomunicazioni SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00148) ROMA, alla Via Cesare Giulio Viola n. 48, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno ______________, locali soliti ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


1) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 353,00 per le causali dedotte in narrativa;


2) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.


In via istruttoria, si chiede l’ammissione della prova testimoniale e dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta sulla circostanza di cui ai capi A) e B) di cui alla narrativa del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole Vero che, con riserva di produrre ulteriore documentazione, richiedere ulteriori mezzi istruttori ed indicare i nominativi dei testimoni all’udienza ex art. 320 cpc.


Si allegano: copie fatture e bollettini di pagamento Telecom ed Infostrada per il periodo ottobre 2004 – gennaio 2009; copia documentazione relativa al contratto stipulato con Wind-Infostrada; copia racc.ta del 13/11/2008; documentazione relativa al tentativo di conciliazione presso la CCIAA; provvedimento n. 19679 dell'AGCOM.


Salerno, _________________

Avv. Gennaro De Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:
Wind Telecomunicazioni SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00148) ROMA, alla Via Cesare Giulio Viola n. 48



******************


GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Comparsa conclusionale


Per: ___________________, con l’avv. Gennaro De Natale;


Contro: Wind Telecomunicazioni SpA.


* * * * * * * * * * * * *


La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.


1) Competenza per territorio. L’art. 33 lett. U, D. Lgs. 06/09/05 n. 206 (Codice del Consumo), stabilisce che si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Tale disposizione, tra l’altro già contenuta nell’art. 1469 bis cc, si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista ha stabilito la competenza territoriale esclusiva (foro esclusivo speciale: Cass. 8/3/05 n. 5007) del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto (Cass. Ord. 13/6/06 n. 13642; Cass. 29/4/05 n. 8980; Cass. 28/6/05 n. 13890; Cass. 8/3/05 n. 5007; Cass. SS. UU. 1/10/03 n. 14669; Cass. 28/06/2005 n. 13890). Orbene, poiché l’attore risiede a Salerno, ne discende che, anche alla luce delle seguenti considerazioni, la domanda è stata rettamente proposta dinanzi al Giudice di Pace di Salerno.


Non è vero, come affermato da controparte, che l’utenza per cui è causa è utilizzata dall’attore per esigenze professionali.


Infatti, l’istante svolge l’attività di parrucchiere, in qualità di titolare della Ditta ______________, corrente in Salerno alla via ______________, contrassegnata dall’utenza telefonica n. 089._____________, come risulta dall’estratto dell’elenco telefonico Pagine Bianche (All. 1).


Il Sig. ____________, invece, è residente alla via degli ___________, ed è titolare dell’utenza telefonica contraddistinta dal n. 089.__________ (All. 2 e 3).


Orbene, tali circostanze erano conosciute dalla Wind, come risulta dalla Proposta di Contratto (All. 4) formulata da quest’ultima, nella quale è previsto che il servizio telefonico Infostrada sarà attivato sulla linea 089.____________, ubicata in Salerno alla via degli _____________, ossia proprio presso l’abitazione dell’istante.


Dalla proposta di contratto predisposta dalla Wind risulta anche che il numero telefonico 089.____________ (del negozio) è stato indicato ai fini della mera reperibilità, e ciò è palese in quanto la natura stessa dell’attività esercitata dall’istante lo obbliga a trascorrere tutta la giornata nel proprio salone.


In ogni caso, anche nella Proposta di Contratto è stato indicato il numero telefonico dell’abitazione del Sig. __________ (All. 5).


2) Mancata attivazione dei servizi richiesti. La vicenda descritta in narrativa è stata oggetto di studio da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e tale indagine è sfociata nel provvedimento sanzionatorio n. 19679, pubblicato sul bollettino n. 12/2009, di cui si riportano, in corsivo, ampi stralci.


Le segnalazioni pervenute all'Autorità lamentano il fatto che la sottoscrizione di offerte di Wind, che prevedevano il passaggio ad un operatore telefonico unico, non si è tradotta nel venir meno del canone Telecom. Per alcune offerte pubblicizzate sul sito web della Wind-Infostrada, tra cui anche quella per cui è causa, viene chiaramente indicato non paghi più il canone Telecom.


Le condotte contestate a Wind consistono, in particolare, nell’aver indotto in errore i consumatori riguardo alle caratteristiche e alle condizioni economiche delle proprie offerte commerciali, laddove prospetta la possibilità di non dover più sopportare l’onere del canone Telecom, senza adeguatamente informarli che tale circostanza è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni e che, in mancanza di una migrazione alla rete di Wind il consumatore avrebbe diritto solo ad un rimborso, peraltro parziale, del canone Telecom.


La pratica commerciale posta in essere da Wind … consiste nel non aver correttamente informato i clienti finali circa l’effettiva possibilità di interrompere il rapporto commerciale con Telecom. In particolare, Wind nella prospettazione della propria offerta commerciale avrebbe volontariamente confuso, nella dizione “No canone Telecom”, la fine del rapporto contrattuale con l’operatore incumbent e il rimborso, in alcuni casi parziale, del canone dovuto a Telecom per la gestione della linea. Inoltre, nella fase di commercializzazione dei servizi offerti non avrebbe sufficientemente chiarito ai clienti finali se questi avrebbero avuto accesso ai servizi offerti da Wind in modalità ULL o in modalità CPS.


In sostanza, l’ingannevolezza della pratica posta in essere da Wind appare derivare dalle modalità complessive seguite da Wind per ingenerare nel consumatore finale la convinzione di poter accedere immediatamente alla rete dell’operatore telefonico, interrompendo contestualmente il rapporto commerciale con Telecom.
[Si ricorda che su una fattispecie analoga il Tribunale di Torino, Sez. I, con sentenza del 20 novembre 2006, aveva ritenuto scorretto ed in violazione del Codice del Consumo nel testo allora vigente il comportamento di Wind, laddove prometteva genericamente l’accesso diretto ai servizi di Infostrada, accesso che però non era in grado di garantire. Recentemente la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino].


In conclusione, secondo l’orientamento consolidato dell’Autorità relativo al settore della telefonia sia fissa che mobile (maturato sotto l’egida della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui agli articoli 18 e seguenti del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 146/07, che ha introdotto la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette), caratterizzato dal proliferare di offerte promozionali anche molto articolate, nonché da complessi profili tecnici, completezza e comprensibilità delle informazioni si caratterizzano come un onere minino del professionista al fine di consentire la percezione dell’effettiva convenienza della proposta. In questa prospettiva, la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta promozionale pubblicizzata.


Alla luce di tali considerazioni, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge. In particolare, risulta ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto nella sua presentazione complessiva è idonea ad indurre in errore il consumatore circa la reale possibilità di recedere immediatamente dal contratto con Telecom, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale pratica risulta altresì ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Consumo, in quanto omette ovvero presenta in modo non immediatamente comprensibile informazioni rilevanti circa le caratteristiche, condizioni economiche e limitazioni dell’offerta pubblicizzata, di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
3) Prova dei fatti. I fatti per cui è causa sono documentalmente provati. Tuttavia, qualora l’On.le Giudicante dovesse nutrire qualche dubbio in merito, la mancata specifica contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda porta a ritenere accertato, anche per il giudice, i suddetti fatti.


Infatti, secondo l’orientamento della Suprema Corte, l’art. 167 cpc, imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (Cass. Sezioni Unite 23/01/2002 n. 761) .


In altre parole, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova (Cass. 6/2/2004 n. 2299).


Nel caso in esame, la convenuta non ha mai contestato le affermazioni dell’attore, ma ha soltanto e semplicemente sollevato infondate questioni pregiudiziali.


Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c o n c l u d e


affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:


1) Accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, accertata la responsabilità della convenuta nei fatti per cui è causa;


2) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 353,00 per le causali dedotte in narrativa;


3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


Salerno, ____________ avv. Gennaro De Natale





venerdì 3 giugno 2011

CITAZIONE CONTRO ENEL PER DISTACCO CONTATORE





GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Atto di citazione


Il Sig. ______________, cf _____________, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,


premesso in fatto


- che l'istante ha stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con l'E.N.E.L. Distribuzione SpA, numero cliente ____________, come risulta da documentazione allegata;


- A) che l’istante non ha mai ricevuto né la fattura e la bolletta del 16 giugno 2006, (e la stessa non era nemmeno disponibile sul sito internet) né tantomeno il successivo preavviso di distacco per morosità a seguito del mancato pagamento della suddetta fattura;


- B) che, in data 28 agosto 2006, riscontrava una diminuzione dell’erogazione dell’energia elettrica presso la propria abitazione, dotata di contatore elettronico;


- che, nella successiva fattura del 12 ottobre 2006, di euro 89,48, veniva richiesto il pagamento anche dei seguenti importi: euro 52,02 per distacco e riallaccio della fornitura di energia elettrica per morosità, oltre ad euro 3,08 per spese dei raccomandata per il sollecito della bolletta del 16 giugno 2006;


- che l’istante provvedeva al pagamento della sola somma di euro 65,17, decurtata degli oneri, non dovuti, relativi al distacco, riallaccio e spese postali;


- che, in data 22 dicembre 2006, soltanto per evitare il distacco del contatore minacciato dall’Enel, l’istante provvedeva al pagamento anche dell’importo di euro 55,10 relativo agli oneri, non dovuti, per distacco contatore, riallaccio e spese postali.


D I R I T T O


Gli oneri relativi al distacco non sono dovuti. Infatti, la fattura del 12 ottobre 2006 è stata regolarmente contestata nei modi e termini previsti dall’art. 8.2 del contratto di fornitura, e la convenuta non ha mai risposto nei termini (20 gg. lavorativi) previsti dall’art. 8.3 del suddetto contratto.


Infatti, l’art. 8.1 della Deliberazione n. 200/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas stabilisce che L’esercente, nel caso di mora del cliente, invia a quest’ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata indicante il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento, le modalità di comunicazione dell’adempimento stesso all’esercente ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di energia elettrica potrà essere sospesa. Ed ancora, il successivo comma 8.2 stabilisce che l’esercente non può sospendere la fornitura al cliente in assenza della comunicazione scritta di cui al comma precedente. Infine, il distacco senza preavviso non può essere effettuato nelle giornate di venerdì, sabato e festivi (artt. 8.3 e 8.4).


Nel caso in esame, l’istante non ha mai ricevuto nessuna comunicazione né per posta ordinaria né per lettera raccomandata, pertanto la fornitura di energia elettrica non doveva essere sospesa o, quanto meno, le relative spese non dovevano essere addebitate all’incolpevole utente.


In base alle considerazioni innanzi svolte, risulta, pertanto, che l'istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate, pari ad euro 55,10, come risulta dai bollettini di pagamento allegati.


Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. _________, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c i t a


E.N.E.L. Distribuzione SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, alla Via Ombrone n. 2, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno _________, locali soliti ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


1) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 52,02 per le causali dedotte in narrativa;


2) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.


In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi, con riserva di indicare circostanze e nominativi dei testimoni all’udienza ex art. 320cpc, nonché di indicare nuovi mezzi di prova in base al comportamento che terrà la convenuta.


Si allegano i seguenti documenti:
1) Bollettino ccp di euro 55,10 del 22/12/2006;
2) Lettera Inviata all’Enel in data 15/11/2006;
3) Lettera Inviata all’Enel in data 23/12/2006;
4) Bollettino ccp di euro 65,17 del 11/11/2006;
5) Estratto deliberazione Autorità Energia Elettrica e Gas n. 200/1999;
6) Estratto Carta dei Servizi.

Salerno, ____________

Avv. Gennaro De Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

E.N.E.L. Distribuzione SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, alla Via Ombrone n. 2


*************


GIUDICE DI PACE DI SALERNO




Comparsa conclusionale



Per ________________, con l’avv. Gennaro De Natale; 



Contro Enel Distribuzione SpA, con l’avv. ______________________.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti considerazioni. 


********


La condotta contestata all’Enel consiste nel mancato recapito della fattura e bolletta per il pagamento dell’energia elettrica e, nonostante ciò, nell’aver preteso ugualmente dall’utente il pagamento degli interessi di mora per tardivo pagamento, e delle spese di distacco/riallaccio. 


Malgrado l’utente abbia tempestivamente segnalato il problema alla convenuta società, quest’ultima ha declinato le proprie responsabilità addossandole esclusivamente al vettore Poste italiane SpA (Ved. elenco documenti depositati ex art. 320 cpc, pag. 9). 


Gli oneri relativi al distacco/riallaccio non sono dovuti, in quanto la condotta dell’Enel, come già sanzionata dal Provvedimento n. 19000/2008 dell’AGCM, allegato all’elenco dei documenti depositati dall’attore ex art. 320 cpc (Ved. pagg. 2-7), è da considerarsi illegittima perché aggressiva. 


Si riportano, per maggiore chiarezza e completezza, stralci del citato Provvedimento n. 19000/2008 dell’AGCM: 


Il consumatore si trova infatti nella circostanza di aver ricevuto … la bolletta di pagamento, … quando il termine indicato nella stessa era ormai decorso, e di dover tuttavia sopportare l’addebito degli interessi di mora per tardivo pagamento. Inoltre l’utente, qualora non provveda al pagamento degli interessi di mora richiesti, potrebbe vedersi recapitare dalla società un sollecito di pagamento con eventuale successiva sospensione della fornitura. 


Malgrado l’addebito di un importo non dovuto, l’utente non dispone di alcuno strumento per rimuovere le conseguenze di un ritardo a lui non imputabile. Le procedure di reclamo, infatti, risultano inidonee ad impedire il conteggio degli interessi, una volta che l’utente ha denunciato il tardivo recapito della fattura. 


Il sistema dei reclami prevede infatti lo storno degli interessi di mora nel solo caso in cui si accerti la responsabilità delle società committenti nella ritardata consegna, senza nulla prevedere in ordine a ritardi imputabili al vettore. Ove questi “ritardi” vengono tempestivamente segnalati agli uffici (call-center) a tal scopo preposti dalle società medesime, i call-center respingono le responsabilità delle società addossandoli esclusivamente sul vettore “Poste”. Analogamente, per quanto concerne il form “Informazioni e reclami” predisposto sul sito web, la dicitura sovrastante la mascherina per la compilazione dei dati si limita ad annunciare che l’inserimento dei dati “cliente” consentirà una più rapida trattazione del reclamo medesimo, senza, peraltro, indicare alcun termine. 


Dunque, dalla proposizione del reclamo il consumatore non trae alcun giovamento immediato. L’obbligo di corrispondere una somma indebita resta fermo. Soltanto all’esito della lavorazione del reclamo, accertato che il tardivo recapito dipende da fatto di Enel, si provvederà alla detrazione degli interessi già addebitati o se possibile al posticipo della scadenza. Nella diversa ipotesi in cui il ritardo dipenda da un problema del vettore, nulla è previsto. 


Il sistema quindi è strutturato in modo tale da addossare di fatto sugli utenti le responsabilità di Enel, circa la tempestiva consegna delle bollette, pur essendo il servizio di consegna affidato ad un soggetto terzo. La mancata vigilanza da parte delle società in questione risulta evidente. In particolare, non viene fissato un meccanismo generalizzato mediante il quale sia imposto al vettore di relazionare le società in questione circa il rispetto dei tempi della consegna. Infatti, come si legge nelle memorie, Poste Italiane SpA è solita informare le committenti solo nel caso di gravi disfunzioni del servizio. Le società giustificano tale lacuna deducendo l’inesistenza di “un obbligo normativo di monitoraggio del ricevimento delle bollette” L’argomentazione addotta non convince, in quanto un sistema così strutturato e privo di un penetrante controllo degli adempimenti del vettore ha come ricaduta sul consumatore l’ingiustificata attribuzione degli interessi di mora, e il relativo pagamento degli stessi, senza che il ritardo sia imputabile a quest’ultimo. 


La necessità di un sistema di monitoraggio capillare, così come antecedentemente descritto, trova un riscontro concreto nelle misure previste nel contratto sperimentale stipulato tra Tnt Post Italia SpA (vettore utilizzato per la consegna delle fatture in Sicilia) ed Enel Servizio Elettrico. Tnt Post, infatti, fornisce i dati relativi ad ogni singola spedizione. In particolare viene fornita la data, l’ora e la posizione GPS di ogni singolo recapito. Nei casi di mancati recapiti viene anche fornita una motivazione. In tutti i casi di ritardo la società Enel Servizio Elettrico procede in automatico a non addebitare oppure, ove addebitati, a stornare gli interessi di mora. 


Da quanto su esposto appare evidente che le società in questione hanno violato le regole della diligenza professionale, che impone al professionista di non gravare il consumatore delle inefficienze del servizio di consegna commissionato da Enel a Poste Italiane. Enel non può declinare ogni responsabilità adducendo che i ritardi nella consegna siano imputabili al vettore, quale gestore, a proprio rischio, del servizio in questione. Le eventuali responsabilità di quest’ultimo, infatti, non esonerano Enel dall’adoperarsi al fine di tenere immune il consumatore da ricadute negative che dal ritardo possano scaturire (addebito degli interessi di mora). In questo senso Enel avrebbe potuto, da un lato, monitorare il ricevimento delle bollette, così da avere contezza dei singoli ritardi nella consegna delle stesse e, dall’altro, sulla base dei monitoraggi effettuati, provvedere, in sede di reclamo, a stornare gli interessi di mora, anche laddove il ritardo dipendesse da fatto del vettore (e non solo del committente). Dunque, ciò che si contesta alle società non è l’inefficienza in sé del servizio di consegna, della quale, in linea generale, rispondono (nei confronti degli appaltanti) Poste Italiane S.p.A. e Tnt Post, quali società appaltatrici. Al contrario, la scorrettezza della pratica consiste nel non aver tenuto indenne il consumatore dalle conseguenze negative di tali inefficienze (pur addebitabili al vettore), adottando le misure sopra enunciate. 


In conclusione, le società in questione hanno violato le regole di diligenza professionale, nella misura in cui non hanno adottato misure idonee a non gravare il consumatore degli interessi di mora, allorché il ritardo nel pagamento delle fatture dipenda da un tardivo recapito della bolletta dipendente da fatto del vettore. Il consumatore non può evitare il pagamento degli interessi di mora attraverso la semplice denuncia del ritardato recapito della fattura; peraltro, pur accertato il tardivo recapito, Enel Servizio Elettrico ed Enel Energia provvedono a stornare gli interessi solo allorché emerga una colpa di quest’ultime. Viceversa dette società non si assumono nei confronti dei consumatori le responsabilità connesse al servizio di consegna delle bollette, mediante un’adeguata vigilanza sul soggetto terzo a ciò deputato. 


Il divieto di pratiche aggressive. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante indebito condizionamento limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione al servizio e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 


Nella fattispecie in esame ricorrono gli estremi di una pratica aggressiva, ai sensi dell’art. 24 e 25 del Codice del Consumo. Il consumatore, pur avendo ricevuto la bolletta oltre il termine di scadenza, viene obbligato al pagamento degli interessi di mora. Contro tale pretesa il consumatore non può cautelarsi proponendo reclamo nelle modalità previste, poiché la presentazione del reclamo non sospende l’obbligo di pagamento in attesa della trattazione di questo. Inoltre dal contatto con gli uffici preposti alla ricezione dei reclami (call-center) il consumatore non risulta possa sospendere il pagamento degli interessi di mora. Si aggiunga che, dalla lettura delle memorie è dato dedurre che la lavorazione dei reclami non è soggetta ad alcun termine. Pertanto, è possibile che la procedura si concluda dopo che il cliente abbia provveduto a pagare gli interessi indebiti.


Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to, 


c o n c l u d e


affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere: 


1) Accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 52,02 per le causali dedotte in narrativa; 


3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante. 


Salerno, 30 Gennaio 2011


avv. Gennaro De Natale




martedì 22 febbraio 2011

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE, OGGETTO DI COMODATO




RELAZIONE SUL TEMA

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE,  OGGETTO DI COMODATO.



Fattispecie in esame sottesa e oggetto di ordinanza presidenziale ex art.155 cod.civ. è il contratto di comodato di cui all’art.1803 c.c.
Per questo motivo è opportuno iniziare il discorso con l’ordinanza di assegnazione ex art.155 quater c.c. e 6 6° comma legge 898/70 (legge sul divorzio) ed in particolar modo del concetto di casa familiare, atteso che è espressione utilizzata dal legislatore sia nell’art.155 quater c.c. sia nell’art 6 6° comma della legge sul divorzio.
E’ stessa la Corte di cassazione nella sentenza 9 settembre 2002 n.13065 che ci da ausilio nella definizione di tale nozione “ Per la corretta interpretazione dell’art. 155 4 comma c.c. occorre distinguere fra due diverse accezioni dell’espressione casa familiare. La prima delle quali connota materialmente il bene immobile in cui si svolse, per un certo periodo storicamente concluso, la vita coniugale e familiare; La seconda significa,invece, il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, ossia l’ambiente fisico in cui persiste, nonostante la separazione dei coniugi, l’insieme organizzato dei beni che costituisce o ha costituito, anche in senso psicologico, l’habitat domestico che deve continuare e svolgere, preferibilmente e se possibile, la funzione di abitazione del nucleo composto da uno dei genitori separati e dalla prole.
La norma in esame fa riferimento a questa seconda accezione.”

Questa sentenza è di rilevante importanza in quanto non vi è ragione di ricorrere all’assegnazione della casa familiare ex art.155 quater c.c. allorquando , per un qualsiasi motivo, al momento della separazione , la casa familiare non dovesse esistere più nel senso di non avere i connotati descritti nella succitata sentenza.

ABITUALITA’ E STABILITA’ nel godimento dell’immobile sono i criteri base per l’identificazione della casa familiare.
A tal riguardo la Cassazione nella sentenza n. 13736 del 18 settembre 2003 ha affermato che “ il provvedimento di assegnazione della casa familiare non può assolvere alla sua funzione allorquando la stessa abbia cessato di essere tale e la prole si sia già definitivamente sradicata dal luogo in cui la sua vita domestica si svolgeva.”
Ne consegue che può costituire oggetto di assegnazione della casa familiare solo quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza e non la casa di villeggiatura, o altre usate per soggiorni temporanei o legate ad esigenze stagionali per la mancanza dei requisiti di STABILITA’ E ABITUALITA’.

PRESUPPOSTI ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE

Si fa riferimento al precipuo e supremo interesse dei figli.
A questo punto un interrogativo che gli interpreti si sono posti è se la presenza o la convivenza dei figli sia necessaria per ottenere il provvedimento di assegnazione della casa familiare o se il provvedimento di assegnazione possa essere disposto anche in assenza di figli.
Parte minoritaria della dottrina riteneva possibile l’assegnazione della casa al coniuge anche in assenza di figli a tutela del coniuge + debole che non abbia adeguati redditi propri.
La giurisprudenza, a volte accogliendo questo orientamento ha statuito che : “ l’assegnazione della casa familiare in assenza dei figli, può essere utilizzata come strumento in tutto o in parte per realizzare il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri” (Cass. 11 aprile 2000 n.4558)
Ancora “ il godimento della casa familiare può essere assegnato dal giudice della separazione anche al coniuge che non sia affidatario dei figli minori, qualora tale assegnazione trovi una giustificazione in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi medesimi, nel senso che configuri una componente in natura dell’obbligo al mantenimento dell’uno a favore dell’altro.” (Cass. 7 luglio 1997 n.6106 )
Nell’ipotesi “in cui la casa coniugale appartenga in comproprietà ad entrambi i coniugi, manchino i figli minori o non autosufficienti, ed entrambi i coniugi rivendichino il godimento esclusivo della casa coniugale, in presenza di una sostanziale parità di diritti, può essere favorito il solo coniuge che non abbia adeguati redditi propri” (Cass. 28 gennaio 1998 n.822).

La Giurisprudenza prevalente e più recente è orientata nel senso opposto, nel senso di
ammettere l’assegnazione della casa familiare solo in presenza di figli minorenni o maggiorenni conviventi economicamente non autosufficienti indipendentemente che la casa sia dell’uno o dell’altro o sia in comproprietà.
La giurisprudenza dominante, assolutamente maggioritaria, ritiene che” in materia di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta e non può quindi essere disposta per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
L’assegnazione della casa familiare è pertanto subordinato all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti. ( Trib. Milano 28 aprile 2009 Appello Roma 15 aprile 2009, Trib. Monza 15 ottobre 2009 ecc.)
Diversamente si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario in danno del titolare o contitolare.

Interessante una sentenza del Trib. Salerno 27 ottobre 2009 che ha statuito che “ in difetto di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, sia che la casa familiare sia in comproprietà tra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge , il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l’art.156 c.c. che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento, in quanto, in mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione”.
IN ASSENZA DI FIGLI, NON SI POTRA’ PROCEDERE AD ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE CHE APPARTENGA IN PROPRIETA’ COMUNE AI CONIUGI.
Tale domanda sarebbe inammissibile in tale sede, ma potrà trovare regolamentazione in un apposito giudizio di divisione incardinato secondo le regole che regolano la comproprietà.
Per completezza di argomento, si sottolinea la possibilità di procedere all’assegnazione parziale della casa familiare ove ovviamente sia possibile cioè quando la casa sia materialmente divisibile o quando tra i coniugi c’è un elevata conflittualità. (Cass. 26 giugno 2004 n.10102- Cass. 18 giugno 2008 n.16593)

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E COMODATO.

Se il proprietario dell’immobile è il genitore non affidatario dei figli, nulla questio
In tale caso il diritto di proprietà del coniuge non affidatario può essere sacrificato.
Il sacrificio del diritto del genitore si giustifica dal vincolo di sangue con i figli, ma se è un terzo ad essere proprietario dell’immobile, allora la questione è un'altra.

Sono contrapposti da una parte l’interesse della comunità familiare alla conservazione dell’ambiente domestico e dall’altra parte l’interesse del proprietario dell’immobile , che è estraneo alle vicende dei coniugi, mosso dall’unico interesse a recuperare l’immobile dato in comodato.
Tenuto conto che il comodato è alla base di tale problematica, risulta essenziale, pure se in sommi capi, riportarsi a quanto è previsto dal codice civile.

Il contratto di comodato è un contratto reale essenzialmente gratuito, che trae la sua ragione d’essere da rapporti di fiducia e condiscendenza.
Il comodato può essere a tempo indeterminato o senza predeterminazione di durata ( cd comodato precario).
Nella fattispecie in esame ci troviamo di fronte ad un contratto di comodato precario – cioè senza determinazione di durata con il quale il comodante ha in qualsiasi momento la facoltà di chiedere la restituzione della res ex art.1810 c.c.

Ai fini del suo perfezionamento, il legislatore non prevede la forma scritta ad substantiam, tantè che la giurisprudenza afferma che tale contratto può essere conclusa verbalmente anche se eccede il novennio.

Abbiamo tratteggiato e “sfiorato” la fattispecie tipica del comodato per evidenziare una totale difformità con la fattispecie della locazione- un negozio giuridico consensuale ad effetti obbligatori da cui nasce un diritto personale di godimento a vantaggio del conduttore, per evidenziare e criticare l’interpretazione analogica operata dagli interpreti per ciò che concerne la successione del coniuge separato e divorziato nel rapporto locatizio con la fattispecie del comodato ( fattispecie normativa del tutto diversa per i suoi tratti costitutivi con la locazione).

Nel nostro ordinamento, essendoci una lacuna legislativa in relazione alla materia in esame, con un interpretazione analogica a quanto il legislatore ha previsto in materia di locazione per ciò che concerne la successione del coniuge separato o divorziato nel contratto di locazione così come previsto dall’art.6 2 e 3 comma legge 27 luglio 1978 n.392, riconoscendo la successione nel rapporto locatizio a vantaggio del coniuge al quale sia stato attribuito dal giudice il diritto di abitare nella casa familiare… quindi non soltanto la sentenza che definisce il processo ma anche l’ordinanza recante i provvedimenti temporanei ed urgenti del presidente ex art 708 3 comma c.p.c. o l’ordinanza resa in sede di reclamo della Corte d’Appello ex art.708 4 comma c.p.c. o ancora la successiva ordinanza con la quale ex art.709 c.p.c. il giudice istruttore modifichi i provvedimenti emessi dal Presidente del tribunale.

GIURISPRUDENZA E SUO SVILUPPO.

Secondo un vecchio orientamento ( Cass. N.929 del 1995) il coniuge assegnatario dell’immobile succeduto all’altro nella titolarità del comodato, subisce gli effetti dell’eventuale recesso del comodante.
Ciò significa che il coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto a restituire l’immobile alla scadenza del termine pattuito o in mancanza di un termine (comodato precario), su semplice richiesta del comodante ( art.1810 c.c).

A questo punto, per tutelare maggiormente il nucleo familiare, si evidenzia il mutamento giurisprudenziale tendente a salvaguardare l’ambiente familiare e domestico ove si svolge l’habitat della famiglia, ponendo in essere delle sentenze che paino piano ha negato l’autonomia del contratto di comodato rispetto al provvedimento di assegnazione della casa familiare.

La durata dell’utilizzazione dell’immobile sarebbe governata dalla disciplina del provvedimento di assegnazione e non quella del rapporto originario di comodato
( Cass. Sent. N.10977 del 1996)

A fronte di qualche isolato orientamento che riteneva di dover necessariamente adeguare la durata di utilizzazione dell’immobile a titolo di comodato precario alla disciplina tipica dell’assegnazione,
è prevalsa la tesi che nega una funzionalizzazione assoluta del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale e postconiugale.

D’altro canto, il terzo comodante, proprietario dell’immobile, non essendo parte del giudizio di separazione o divorzio, non può vedere compresso il suo diritto proprietario in dipendenza del provvedimento di assegnazione della casa familiare;
né tale provvedimento può ampliare il contenuto della posizione del coniuge assegnatario rispetto alla precedente posizione dell’originario coniuge comodatario!!!!

Al fine di individuare il momento di esigibilità dell’obbligo di restituzione del bene oggetto di comodato ex art. 1809 e 1810 c.c. assume rilievo la specifica prospettiva dell’utilizzazione della casa familiare della casa oggetto di comodato.

La concorde volontà delle parti configura un vincolo di destinazione d’uso dell’immobile

oggetto di comodato alle esigenze abitative della famiglia. Quindi esso assume idoneo a
assumere le sembianze di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma strettamente correlata alla finalità indicata!
Fino a quando non è cessato l’uso al quale la cosa era stata destinata, il coniuge assegnatario potrà contrastare il recesso del terzo comodante almeno che non si avvalga del disposto 1809
2 co c.c. qualora dimostri di averne urgente bisogno.

Inoltre, in presenza di comodato di una casa familiare – come nel caso di specie – in cui non è stato stabilito un termine di durata, esso rimane determinato dall’uso cui il bene è destinato. A questo riguardo la Corte di Cassazione ritiene che , nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.” (Corte di Cassazione – Sezioni Unite, sentenza n. 7.9.2004 n° 13603).

In sostanza la Suprema Corte ha rilevato che se l’immobile è stata dato in comodato affinchè fosse destinato ai bisogni del nucleo familiare e, quindi, nell’interesse della prole, il contratto deve rimanere in essere anche in caso di separazione.

Tuttavia ancora una volta, la Suprema Corte con sentenza n.3179/2007depositata il 13 febbraio 2007 contrariamente a quanto affermato in precedenza ha affermato che” Quando un bene immobile concesso in comodato, sia stato destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori ( o convivente con figli maggiorenni
non autosufficienti senza loro colpa) emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, contrariamente a quanto sostenuto, non modifica né la natura né il contenuto del titolo del godimento dell’immobile.

(Ciò dunque comporta che gli effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l’esclusione di uno dei coniugi dall’utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale.)
Ne consegue pertanto che ove, come nella specie, si tratti di comodato precario ( senza la predeterminazione di durata)- il comodatario è tenuto a restituire il bene quando il comodante
lo richieda (art.1810 c.c.) e che il diritto di recesso del proprietario è stato legittimamente esercitato.”
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione confermando le precedenti statuizione dei giudici di merito, ha rilevato che qualora una società conceda in comodato gratuito un immobile adibito dal proprio amministratore unico ad alloggio del suo nucleo familiare e quest’ultimo venga assegnato in sede di separazione alla moglie, la società comodante può legittimamente esercitare il diritto di recesso, nei confronti della comodataria, trattandosi di comodato stipulato senza la determinazione di una durata finale.
In effetti, il terzo comodante , proprietario dell’immobile , non essendo parte del giudizio di separazione o di divorzio, non può veder compressi i suoi diritti proprietari in dipendenza del provvedimento di assegnazione della casa familiare.

Trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale e opponibilità ai terzi
L’art.6 comma 6 della legge 898/1970 (legge sul divorzio), così come modificato dalla legge 74/1987, statuisce che “l’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 c.c.”
La Cassazione ha affermato che: “Nel caso di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, ai sensi degli artt. 155, comma quarto, c.c., in tema di separazione personale, e 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), in tema di divorzio, il relativo provvedimento - in quanto avente per definizione data certa, sia esso la sentenza che definisce il giudizio di separazione o di divorzio, sia il provvedimento provvisorio pronunziato dal Presidente del tribunale ai sensi degli artt. 708 c.p.c. e 4, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche - è opponibile al terzo acquirente del bene in epoca successiva al provvedimento medesimo, nel termine di nove anni, ed anche oltre se il provvedimento sia stato trascritto” (Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006, n. 4719; conforme Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096).
La Cassazione ha in pratica applicato alla materia dell’assegnazione della casa coniugale l’art. 2643 n° 8 Cod. Civ. dettata per i contratti di locazione, operando anche in materia di trascrizione un interpretazione analogica.
Attualmente l’art. 155 quater introdotto al Codice Civile dalla L. n. 54/06 prevede che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643 cod..civ.”; e come sappiamo questa disposizione si applica anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati grazie al comma 2 dell’art. 4 della legge 2006/54.
Occorre però precisare che secondo la Cassazione “atto trascrivibile” sarebbe non il ricorso per separazione, ma soltanto il provvedimento di assegnazione della casa familiare (Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2006, n. 13137).
Il principio è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale che in relazione ad un dubbio di costituzionalità in materia sollevato dal Tribunale di Alessandria con decisione 24/02/2006 n. 448, che aveva osservato che nelle more tra la notifica del ricorso e l’udienza presidenziale, il titolare della casa coniugale avrebbe potuto liberamente disporne, ha negato l’ammissibilità al ricorso medesimo, seppur per ragioni procedurali, non avendo dedotto il giudice a quo se nel caso di specie la casa coniugale fosse stata o meno assegnata (Corte Cost. dec. 27 aprile 2007 n. 142).
Per superare l’impasse qualche autore ha ipotizzato che si possa trascrivere il ricorso in base all’art. 2652 n° 2 Cod. Civ., che consente la trascrizione delle domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, ovvero, secondo altri, si potrebbe superare l’ostacolo riportandone il contenuto davanti ad un notaio che potrebbe così trascriverlo ai sensi dell’art. 2657 (“La trascrizione non si può eseguire (2674) se non in forza di sentenza (2908; 131 ss. c.p.c.), di atto pubblico (2699) o di scrittura privata (2703) con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata giudizialmente “).
Dunque il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all'esito del procedimento di separazione personale come abbiamo visto non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, opponibile, se avente data certa (e nel nostro caso la data è certa), ai terzi entro il novennio ai sensi dell'art. 1599 c.c. (“Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione”). ovvero anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto.
Brevissima considerazione conclusiva (personale):
Risulta fortemente criticabile l’interpretazione analogica così come operata dagli interpreti che collegano analogicamente tout court la materia del comodato precario con quella della locazione, al fine di attribuire al provvedimento di assegnazione della casa familiare una valenza e una pregnanza di effetti superiore alla sua natura e in netto contrasto con i principi e le norme codicistiche.
Per quanto già detto in precedenza, la struttura e gli elementi costitutivi del comodato sono diversi e del tutto opposti a quello della locazione, per cui risulta a mio modesto avviso improponibile un interpretazione analogica su due fattispecie normative del tutto opposte.
Sarebbe invece auspicabile un deciso e chiaro intervento del legislatore che colmi la succitata lacuna legis, per evitare di “ confezionare un vestito troppo stretto per un soggetto di taglia forte”.


Avv. Massimiliano De Leo

venerdì 4 febbraio 2011

Atto di citazione per risarcimento danni nella fattispecie del passaggio di cavi (o appoggio di pali) della Telecom o Tim Spa.




GIUDICE DI PACE DI SALERNO


ATTO DI CITAZIONE 

La Sig.ra ______________, nata a Salerno il ___________, cf:____________, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, 

PREMESSO IN FATTO 

- Che l’istante è proprietaria di un immobile sito in Salerno, alla via ____________, al civico 14, come risulta da rogito notarile che si allega in copia; 

- A) Che la Società Telecom Italia SpA ha installato, sulla parete perimetrale del fabbricato di proprietà dell’attrice, una serie di ganci e cavi destinati a servire le abitazioni confinanti e limitrofe senza avere ottenuto apposita servitù volontaria o apposito provvedimento ablatorio. 

D I R I T T O 

I fili, le condutture, i cavi e i ganci possono essere appoggiati sul muro dell’utente soltanto ai fini della fornitura del servizio all’abitazione dello stesso, non potendo certo ammettersi che, dovendo il proprietario del fondo consentire gratuitamente il "passaggio con appoggio" attraverso il proprio fondo delle condutture telefoniche necessarie a collegare il proprio apparecchio telefonico, debba per ciò stesso consentire, sempre gratuitamente, la destinazione di esso al collegamento anche di apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini, nonché il passaggio sul proprio fondo delle diramazioni a ciò necessarie (Cass. 22/01/1988 n. 481; Cass. 2/12/1998 n. 12245). 

Per quanto riguarda, invece, l’appoggio dei fili e delle condutture che devono servire anche altre abitazioni, la Telecom deve ottenere apposita servitù volontaria o provvedimento ablatorio, cosa che, nella fattispecie, non si è verificata. 

L'art. 233 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, che prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, esclude per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, la cui tipicità ("numerus clausus") non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. SS.UU. 16 gennaio 1986 n. 207). 

Infatti, le norme relative alle servitù coattive dirette a soddisfare le esigenze dell'agricoltura dell'industria e i bisogni della vita hanno carattere di diritto singolare e non sono pertanto suscettibili di applicazione analogica. Ne deriva che, qualora non ricorrano le specifiche figure di servitù coattive previste dal codice civile (art. 1033 - 1057) ovvero da leggi speciali, non può essere invocata la disciplina dell'art. 1032 ss. c.c. trattandosi di disposizioni sociali non estensibili al di fuori dei casi espressamente considerati (Cass. 13 ottobre 1992, n. 11130). 

Precisamente, a differenza delle servitù volontarie … le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus", sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi di al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela (Cass. 25 gennaio 1992, n. 820). 

Infine, la società concessionaria del servizio telefonico, al fine della installazione sul fondo altrui di linee ed impianti, non può invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, trattandosi di disposizioni speciali, non estensibili all'infuori dei casi espressamente considerati (Cass. SS. UU. 16 gennaio 1986, n. 207). 

Alla stregua di quanto sopra, la mancanza di qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento della linea telefonica sul fondo dell’attore, determina l’illiceità della condotta della convenuta, di per sé causa di danno, implicando una limitazione del godimento della proprietà, con il conseguente diritto dell’attore di agire giudizialmente per il risarcimento dei danni. 

Qualora infine la società concessionaria del servizio telefonico, installando sull'altrui proprietà cavi, appoggi o altre apparecchiature destinate, in assenza dei due soli ricordati titoli legittimanti, anche o esclusivamente al servizio di terzi proprietari o inquilini di altri immobili, imponga, in via di fatto, un peso corrispondente all'esercizio di una servitù di telefonia, incorre in un'attività lesiva del diritto di proprietà. Un siffatto comportamento legittima il privato a chiedere il risarcimento del danno per l'indebita compressione del suo diritto dominicale e, se non sia nemmeno assistito da piani esecutivi debitamente approvati e dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 185 del D.P.R. cit., e non sia quindi ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ad agire altresì per la rimozione delle opere abusive (cfr. Cass. S.U. 26 luglio 1994 n. 6962; 19 gennaio 1991 n. 517; 16 gennaio 1986 n. 207 cit. e 3 ottobre 1989 n. 3963, quest'ultima in tema di elettrodotto) (Cass. 2/12/1998 n. 12245). 

Per tutto quanto sopra esposto, l’istante ha interesse ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta illecita della convenuta, come sopra descritta. 

Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta, 

c i t a 

Telecom Italia SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Piazza Degli Affari N. 2 – 20123 - Milano, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno ___________, locali soliti ore di rito col prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti 

C o n c l u s i o n i 

voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con decisione secondo equità ex art. 113 cpc, accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, 

1) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’attore per i fatti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa, nei limiti della somma di euro 1.100,00, con espressa rinunzia all’eventuale esubero; 

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.100,00. 

In via istruttoria, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta e della prova testimoniale sulla circostanza di cui al capo A) del presente atto che qui si abbia per integralmente trascritto, preceduto dalle parole "Vero che", con riserva di indicare i testi all’udienza ex art. 320 cpc. 

Con riserva, altresì, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori fino all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta. 

Si allega titolo di proprietà. 

Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 cpc al numero di fax 089/___________ o al seguente indirizzo di posta elettronica: ________________. 

Salerno, 2 Febbraio 2011 

Avv. Gennaro De Natale 



RELAZIONE DI NOTIFICA 
Salerno, 
Ad istanza come in atto: 
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a: 
Telecom Italia SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Piazza Degli Affari N. 2 – 20123 - Milano