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sabato 5 giugno 2010

Modello di atto per la nomina di arbitro.




Atto di nomina di arbitro

Il Sig. Marcello Tizio, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto;


p r e m e s s o


- Che l'istante è titolare di n. 2 Polizze Assicurative -Ramo Infortuni- n.ri 123456789 - 987654321; accese presso la BANCA di Pollena Trocchia, C.so Vittorio Emanuele n.172.


- Che, in data 02/03/2003, l'istante rimaneva vittima di un infortunio a causa del quale riportava gravi lesioni con conseguente notevole riduzione della efficienza psico-fisica, come risulta da documentazione medica;


- Che, conformemente a quanto stabilito nelle condizioni generali di polizza, l'istante denunciava l'evento alla Compagnia Assicuratrice chiedendo il risarcimento dei danni subiti;


- Che, con racc.ta del 3/3/2004, l'istante rinnovava la suddetta richiesta senza ottenere alcunché, per cui necessita ricorrere alla presente procedura;


- Che a tanto intende provvedere il Sig. Marcello Tizio nella qualità di cui sopra non essendo addivenuto a tutt'oggi ad una soluzione bonaria della vertenza. Tutto ciò premesso, il Sig. Marcello Tizio, come in atti rapp.to, difeso e dom.to


n o m i n a


quale proprio arbitro il Dott. Leonida, con studio in Salerno alla via S. Crispino, presso l'Azienda Ospedaliera S. Pancrazio, Dipartimento di Medicina Legale e delle Assicurazioni, e, nel contempo, con il presente atto,


invita e diffida


la TRIS Ass.ni SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (20122) Milano, al C.so Turchia n. 23, a compiere la propria elezione di arbitro a norma dell'art. 810 cpc.


Si precisa che il presente atto vale anche come costituzione in mora.


Salerno, 18 Maggio 2004


Avv. Gennaro De Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell’atto che precede a:

TRIS Ass.ni SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (20122) Milano, al C.so Turchia n. 23,

mercoledì 2 giugno 2010

DENUNCIA COMPORTAMENTI AGGRESSIVI DELLE IMPRESE




Spett.
ECR SpA
Via di Città, 43
S I E N A
0577.30.43.78


Spett.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/A
00198 R O M A
06.8582.12.56.


Spett.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Via Isonzo, 21/B
00198 R O M A
06.696.449.26


Spett.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale – Isola B5
80143 N A P O L I
081.750.76.16


Spett.
Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza di Monte Ciborio, 121
00186 R O M A
06.696.777.85




In nome e per conto della Sig.ra Vispa Teresa, che mi ha conferito incarico, ed elettivamente domiciliata presso il mio studio, comunico quanto segue.


In data 14/4/2010, alle ore 15,00 circa, una incaricata della ECR SpA ha telefonato (tramite cellulare n. 346/5819xxx) alla Sig.ra Vispa Teresa, dom.ta in Quarrata (PT) alla via Tresoldi n. 62, e, non trovandola in casa, ha riferito al marito, Sig. Pinco Pallino, che dovevano provvedere immediatamente al pagamento di un presunto debito nei confronti della Fastweb, altrimenti sarebbe stato richiesto in tempi brevi il fermo amministrativo dell’auto.


Orbene, il comportamento della ECR SpA e dei suoi dipendenti è illegittimo per i seguenti motivi.


1) La comunicazione telefonica della incaricata ECR SpA è stata congegnata in maniera subdola, tale da indurre il destinatario a credere che in breve tempo sarebbe stato attivato un procedimento coattivo di esazione del debito. Si precisa che la ECR non è in possesso di nessun titolo esecutivo, né giudiziale né stragiudiziale, e non ha neanche attivato la procedura di conciliazione prevista per le controversie in materia di telecomunicazioni.


Il comportamento posto in essere da ECR risulta oltremodo grave, scorretto e sleale, poiché essa ha prospettato al consumatore un gravissimo pregiudizio come conseguenza dell’inadempimento.
Le modalità utilizzate per reclamare il pagamento dell’importo contestato pregiudicano il diritto dei consumatori alla correttezza ed equità nei rapporti negoziali. Infatti, tali società di recupero crediti non possono assolutamente ottenere il fermo amministrativo dei veicoli di proprietà del debitore. Tali prassi, ormai generalizzate, si basano sull’abuso della buona fede da parte dei consumatori e/o debitori.


2) I suddetti comportamenti sono stati considerati invasivi e lesivi della dignità personale da un provvedimento del 30/11/2005 del Garante per la Privacy, che ha definito illecite le sollecitazioni di pagamento rivolte a persone diverse dal debitore, anche se conviventi.


Per tutto quanto sopra esposto, si chiede alle Autorità destinatarie della presente, anche e soprattutto in considerazione della situazione di carattere generale, in grado di coinvolgere un gran numero di consumatori, di adottare i provvedimenti opportuni, sanzionando gli autori dei summenzionati comportamenti.


Si diffida, infine, la ECR SpA dal reiterare simili condotte, con avvertimento che, in caso di recidiva, si adirà la competente Autorità Giudiziaria per le statuizioni del caso.


Cordiali saluti

avv. Gennaro De Natale

sabato 29 maggio 2010

Modello di atto di citazione per ripetizione indebito addebitato dalla banca.




GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Atto di citazione

I Sigg.ri Aurelia Lavinia e Massimo Decimo Meridio, rappresentati e difesi dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domiciliano in virtù di procura a margine del presente atto, espongono quanto segue.


Gli istanti hanno intrattenuto con la Banca _____________ SpA, filiale di Salerno, un rapporto bancario contraddistinto con il n. c/c 123456789, e caratterizzato dalle seguenti condizioni:


- Gli assegni versati sono stati accreditati dopo sette giorni lavorativi, che vale a dire, tenuto conto del fine settimana, dopo almeno 9 giorni;


- E’ stata addebitata una commissione di massimo scoperto variabile dallo 0,980% al 2,00%;


- Le somme a debito sono state contabilizzate trimestralmente ad un tasso iniziale del 13,100% successivamente aumentato per atto unilaterale della banca;


- E’ stata applicata una maggiorazione per andamento anomalo del conto pari al 2,50%, senza fornire alcuna indicazione circa le modalità di calcolo.


Tale modo di operare è illegittimo per le ragioni che seguono.


1) INTERESSI AL TASSO ULTRALEGALE.
Nel corso del rapporto, la Banca ha addebitato interessi debitori ultralegali mai validamente pattuiti in violazione, tra l’altro, dell’art. 1284 cc, spese e commissioni non previamente concordate e, comunque, non dovute applicando, inoltre, interessi – sui versamenti e prelevamenti – con valuta diversa da quella effettiva.


La convenuta, nel rapporto de quo, oltre che determinare e variare arbitrariamente il tasso d’interesse creditore, ha illegittimamente variato il tasso d’interesse debitore.


Dette variazioni del tasso di interesse sono illegittime in quanto non consentite dalla legge, non pattuite dalle parti e comunque vessatorie per il correntista.


Gli istanti hanno altresì diritto alla restituzione, nei limiti della competenza per valore ex art. 7 cpc del giudice adito, delle somme corrisposte a titolo di interessi al tasso ultralegale praticatogli sul conto corrente n. 123456789 per assenza di una qualsivoglia determinazione scritta degli stessi, in netta violazione dell’art. 1284 cc.


Invero, nel rapporto di c/c bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera. La mancata espressa pattuizione scritta degli stessi comporta l’applicazione automatica del tasso legale.


La Banca ___________ ha operato variazioni unilaterali delle condizioni iniziali, variazioni senz’altro più sfavorevoli per i correntisti, e la mancata approvazione scritta da parte di questi comporta che dette variazioni siano da ritenersi inefficaci in quanto, se comunicate, come statuisce l’art. 118 del D.L. N. 385/93, i correntisti avrebbero potuto recedere dal contratto.


2) ANATOCISMO.
Gli interessi debitori, unitamente alle spese e commissioni non dovute, sono stati, inoltre, capitalizzati trimestralmente in violazione dell’art. 1283 cc, come si rileva facilmente dagli estratti conto allegati.


La capitalizzazione trimestrale applicata dall’istituto di credito, come riconosciuto dalla prevalente dottrina e giurisprudenza (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. SS. UU. 4 novembre 2004, n. 21095), è illegittima in quanto fondata su usi negoziali e non normativi, dovendosi invece applicare il sistema basato sul calcolo della capitalizzazione semplice (App. Torino, sez. III civ., 21 gennaio 2002, n. 64, Trib. Genova, sent. 22 dicembre 2004).


A norma dell’art. 1283 cc, col concorso dei requisiti stabiliti in detta disposizione, solo gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale: ciò significa che gli interessi di un debito certo, ma non liquido, pur maturando nel corso del giudizio promosso per la sua liquidazione, scadono in senso tecnico, cioè divengono esigibili, solo con la pronuncia giudiziale, e solo da tale data producono interessi (anatocistici).


Dunque, l’anatocismo, o interesse composto, ovvero la produzione indefinita di interessi sugli interessi degli interessi, è consentito solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata presentata specifica domanda giudiziale, oppure sia stata stipulata idonea convenzione posteriore di almeno sei mesi alla loro scadenza.


Nel caso in esame, la convenzione anatocistica, stipulata dalle parti anteriormente alla scadenza degli interessi, è nulla per violazione della norma imperativa dell’art. 1283 cc: infatti tale convenzione anatocistica può essere consentita solo in presenza di un uso normativo che espressamente preveda la capitalizzazione degli interessi scaduti. Allo stato attuale non esiste un uso normativo in tal senso.


Le norme bancarie uniformi, predisposte dall’ABI, non hanno forza normativa (cfr. Cass. 26/10/1968 N. 3572; Cass. 14/12/1971 N. 3638). Le clausole del contratto bancario (che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente), hanno fonte nelle cd norme bancarie uniformi, le quali non costituiscono uso normativo, ma uso negoziale e, quindi, non danno luogo al fenomeno dell’inserzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1374 cc (Cass. 13/06/2002 n. 8442).


In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25, comma 3, D. LGS. 342/1999, dette clausole sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell’art. 1283 cc (Cass. 28/03/2002 n. 4490).


La previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, che contempli la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è nulla perché fondata non su un uso normativo, così come assunto dalla clausola di salvezza disposta dall’art. 1283 cc, ma su un uso inidoneo a fondare la legittimità di una disciplina di maggiore favore per il correntista, rispetto a quella dettata dalla suddetta norma (Cass. 28/03/2002 n. 4490).


Essendo nulla la clausola di previsione dell’interesse anatocistico, gli istanti hanno diritto alla restituzione integrale degli interessi anatocistici corrisposti, anche relativamente a rapporti ormai conclusi (Trib. Torino 14.11.2002), così come condiviso anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Sent. N. 21095/2004).


3) CALCOLO DELLE VALUTE.
La valuta di un’operazione è il giorno a partire dal quale la somma corrispondente produce interessi. Bisogna distinguere, pertanto, la valuta effettiva che è la data, appunto, reale in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme e la valuta bancaria che è quella – più onerosa per il correntista – con cui, di fatto, l’istituto di credito, sottraendo o aggiungendo un certo numero di giorni alla valuta effettiva, percepisce maggiori interessi.


E’ evidente, pertanto, come, con tale prassi, la banca lucri maggiori competenze a tal punto che la differenza di valuta sia nei conti debitori che nei conti creditori rappresenta il credito in più su cui la banca si calcola le competenze senza averlo effettivamente erogato (scopertura fittizia) e, nei conti creditori, una sorta di compenso per la banca sui risparmi che, pur avendoli ricevuti ed utilizzati, non vengono in alcun modo remunerati al cliente (R. Di Napoli, Anatocismo e vizi nei contratti bancari, 2006; R. Cafaro, A. Tanza, La tutela dei consumatori nel credito, nei servizi finanziari e bancari, La Tribuna, 2003).


Infatti, in merito alla questione relativa alla valuta negli accreditamenti, le banche, per acquisire la disponibilità delle somme, si avvalgono di sistemi telematici che consentono di effettuare le operazioni in tempi reali … A ciò si aggiunga … che le aziende di credito intrattengono tra loro conti di corrispondenza, per regolare contabilmente le partite di debito e di credito connesse ai servizi reciprocamente svolti, attraverso i quali le partite di credito e debito si considerano pressoché immediatamente liquide. La diversa e più sfavorevole valuta applicata al cliente e fonte perciò di un lucro per la banca (Trib. Roma, 22 giugno 1987).


Per i motivi innanzi esposti, non esistono valide ragioni giustificatrici all’antergazione o postergazione di valuta: anzi, alla luce della normativa a tutela del consumatore, le clausole che prevedono i cosiddetti giochi di valuta sono da ritenersi di natura vessatoria, in quanto accentuano il già ingiustificato squilibrio esistente tra il forte potere della banca e la debolezza del correntista, costretto ad accettare le condizioni imposte dalla banca solo perché le clausole sono inserite nei moduli predisposti dall’istituto di credito, non suscettibili di negoziazione individuale e la cui accettazione e sottoscrizione non costituisce una libera e spontanea adesione, ma un presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.


Poiché a nulla sono valsi i tentativi di risolvere bonariamente la controversia, gli istanti, come sopra rappresentati, difesi e dom.ti, con ogni più ampia riserva di sviluppare, modificare, integrare e formulare richieste istruttorie all’esito delle deduzioni difensive che assumerà la convenuta,


c i t a n o


la Banca _________ SpA, in persona del LRPT, con sede in Napoli (80121) alla Via Filangieri n. 36, a comparire dinanzi al Giudice di pace di Salerno, all’udienza del giorno 32 Dicembre 2010, locati soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


1) Dichiarare l’invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 123456789, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali, al tasso ultralegale applicato senza previa pattuizione scritta e sul calcolo delle competenze a debito, anch’esso computato trimestralmente, e, per l’effetto;


2) Determinare l’esatto dare-avere tra le parti in base ai risultato del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico–bancaria e sulla base della documentazione in atti;


3) Condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali in favore degli istanti, entro il limite di euro 1.032.00;


4) Condannare al convenuta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


Gli istanti, inoltre, con la presente, fanno espressa richiesta alla Banca _________ SpA, in persona del suo LRPT, ai sensi e per gli effetti dell’art.119 co. 4 D. Lgs. 385/93, di consegnare all’attore in un brevissimo termine ovvero di esibire all’atto della costituzione in giudizio copia del contratto originario di conto corrente, nonché copia degli estratti conto.


In via istruttoria chiedono che l’Ill.mo Giudice adito, in caso di mancata esibizione da parte dell’istituto di credito convenuto, voglia Ordinare l’acquisizione del contratto base e di tutti gli estratti conto e di quanto altro inerente al rapporto bancario impugnato, nonché di un completo rendiconto che indichi, tra l’altro, le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percepiti dalla banca con riferimento all’intero periodo del rapporto, con specificazione dell’interesse anatocistico, del tasso applicato, dei giorni di valuta calcolati e delle commissioni di massimo scoperto praticate; disporsi CTU tecnico-bancaria al fine di determinare l’esatto ammontare delle somme indebitamente percepite e quindi da restituire sulla base dell’intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito.



Si allega documentazione relativa al rapporto di c/c n. 123456789.

Salerno, 29 maggio 2010

Avv. Gennaro De Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Banca ___________ SpA, in persona del LRPT, con sede in Napoli (80121) alla Via ________ n. 36

giovedì 27 maggio 2010

Modello atto di citazione - Richiesta indennizzo a seguito di sospensione della linea adsl.




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Atto di citazione

Il Sig. Caio Roberto, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,

p r e m e s s o

- Che l’istante è titolare di contratto di utenza telefonica con la Telecom Italia SpA, contraddistinta dal numero 089/XXXXXXX;

- Che l’istante ha attivato il servizio denominato Alice 7 Mega, per il quale corrisponde alla Telecom il canone bimestrale di euro 39,90, IVA inclusa;

- A) Che nei seguenti periodi si sono verificate delle frequenti interruzioni al servizio ADSL, rendendo impossibile all’istante di usufruire, in tutto o in parte, sia del collegamento internet che del numero aggiuntivo previsto dal contratto;

- Che le condizioni contrattuali della Telecom, all’art. 27, prevedono che qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio ….. ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile di abbonamento corrisposto dal cliente per ogni giorno solare di sospensione indebita, spetta all’istante la somma di euro 508,47 così determinata: Canone bimestrale Alice 7 Mega = 33,25 + IVA = 39,90; Canone mensile Alice 7 Mega = 39,90 / 2 = 19,95; 50% del Canone mensile Alice 7 Mega = 19,95 / 2 = 9,97; 50% del canone mensile di abbonamento (€ 9,97) corrisposto dal cliente moltiplicato per ogni giorno solare di sospensione indebita: € 9,97 x 51 = 508,47;

- Che, poiché l’art. 27 delle condizioni generali di contratto pubblicizzate da Telecom su internet e su PagineBianche parla genericamente di sospensione del servizio, l’indennizzo ivi contemplato deve intendersi riferito non solo alla linea telefonica abitazione ma anche al servizio denominato Alice 7 Mega;

- Che eventuali clausole contrarie devono ritenersi in contrasto con la normativa di cui al D. LGS. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto non adeguatamente pubblicizzate: infatti, sia l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno più volte ritenuto che, il consumatore deve essere posto nella condizione di avere chiara ed immediata contezza delle caratteristiche dell’offerta pubblicizzata; in caso contrario, qualora le informazioni incomplete siano in grado di raggiungere ampi gruppi di consumatori, attesa la natura delle offerte stesse, nonché la fonte utilizzata per diffonderle (Internet, Elenchi telefonici), queste appaiono tali da limitare significativamente le scelte dei consumatori, inducendoli in errore in ordine alle condizioni economiche dell’offerta. In ogni caso, la valutazione della completezza e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela deve essere compiuta con particolare rigore, in considerazione delle asimmetrie informative notoriamente esistenti tra operatori economici e consumatori;

- Che il tentativo di conciliazione non ha sortito esito positivo;

- Che, l’istante, pertanto, ha diritto al rimborso di € 508,47 per sorta capitale, oltre euro 41,20 per rimborso spese di conciliazione;

- Che l’istante, pertanto, risulta creditore, nei confronti di Telecom Italia, della somma di euro 549,67 per le causali di cui sopra;

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

Telecom Italia SpA in persona del LRPT, con sede in Piazza degli Affari n. 2 – 20123 Milano, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno 16 Settembre 2010, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Dichiarare l’obbligo della convenuta al pagamento dell’indennità per i motivi descritti in narrativa, e per l’effetto,

2) Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 549,67;

3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.


In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sui capi A) che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, preceduto dalle parole “Vero che”, con riserva di indicare i testi alla udienza ex art. 320 cpc.

Si allegano documenti di cui al foliario.

Riserve e salvezze illimitate.

Salerno, 27 maggio 2010

Avv. Gennaro De Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA

Salerno,

Ad istanza come in atto:

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te pt, con sede in Piazza Degli Affari N. 2 - 20123 Milano


sabato 10 aprile 2010

RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PER DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO, AD UN RICORSO EFFETTIVO, RISPETTO DELLA PRIVACY, ECC.




COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
Presso il Consiglio d’Europa
STRASBURGO – 67075 – FRANCIA


Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
nell’interesse di

P. V., nato in Italia, a San Mango Piemonte (Salerno) il 31 dicembre 1837 e residente in (Italia) Salerno alla via Garibaldi n. 36, codice fiscale XXXXXXXXXX, cittadino italiano, professione pensionato (sesso maschile), elettivamente domiciliato, ai fini della procedura in oggetto, in Italia, (84135) Salerno, via ____________ (telefono/telefax 0039-089-XXXXXX, e-mail ___________) presso lo studio dell’avv. Gennaro De Natale del Foro di Salerno (nato a ___________il _____________), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente ricorso,
ricorrente

contro

il GOVERNO ITALIANO.
convenuto

* * * * * *

I) OGGETTO DEL RICORSO
Violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto ad un equo processo).
Violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Violazione dell'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (divieto di discriminazione).
Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto ad un ricorso effettivo), per il difetto nell’ordinamento giuridico Italiano di un ricorso idoneo a riparare interamente le predette doglianze del ricorrente.

II) ESPOSIZIONE DEI FATTI; EXPOSÉ DES FAITS; STATEMENT OF THE FACTS

Il ricorrente, nel mese di Agosto 2006, ha chiesto ed ottenuto un piccolo prestito dalla società Spartacus SpA, una società finanziaria italiana di prestiti e finanziamenti. Il ricorrente ha sempre provveduto al pagamento delle rate del prestito. Tuttavia, nel mese di novembre 2008, l’istante, a causa di un disguido determinato da motivi di salute, ha pagato in ritardo due rate del suddetto prestito.

In seguito a ciò, sempre nel mese di novembre 2008, la incaricata di una società di recupero crediti (Gladiator SpA), ha telefonato all’abitazione del Sig. P. V., comunicando alla figlia ed al genero di quest’ultimo che il padre era insolvente nei confronti della Società Spartacus SpA, e che doveva pagare immediatamente le rate scadute altrimenti sarebbero scattati i pignoramenti e l’iscrizione al CRIF. Il CRIF è una sorta di banca dati in cui vengono iscritti i soggetti insolventi (cosiddetta Centrale dei Rischi) .

Il comportamento della convenuta, in particolare l'arroganza usata dalla funzionaria e la comunicazione di notizie riservate ai familiari del Sig. P., ha creato notevole imbarazzo al ricorrente, nonché grave disagio nell’ambiente familiare, ed è da considerarsi illegittimo.
IL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Il ricorrente, con citazione notificata in data 11 dicembre 2008, ha adito il Giudice di Pace di Salerno, chiedendo la condanna della società Gladiator al pagamento complessivo di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento per i danni morali subiti a seguito del comportamento della società convenuta, che ha violato le norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali, in quanto ha comunicato a terzi notizie riservate riguardanti la situazione debitoria del ricorrente. Il giudizio è stato rubricato sotto il n. RG xx/09.

L’udienza si è tenuta il 17 mese 2009, all’esito della quale la causa è stata rinviata al 22 mese 2009 per rassegnare le conclusioni sull'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal difensore della società Gladiator, poiché la legge italiana in materia trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003), all'art. 152 prevede la competenza per territorio del giudice del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati (la società Gladiator).

Il difensore del Sig. P., all'udienza del 22 mese 09, al fine esclusivo di evitare una condanna alle spese, ha aderito alla eccezione di incompetenza,

Il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza depositata il 22 mese 2009, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e per materia in favore del Tribunale di Milano, compensando le spese.
IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
In Italia la materia relativa al trattamento dei dati personali è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 196/2003, il quale all'art. 152 dispone:

Art. 152 - (Autorità giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
….. Omissis …..
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.


LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

… la disposizione dell’art. 152 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196 del 2003) stabilisce, a favore del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati stessi, una competenza funzionale ed inderogabile per tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del codice medesimo … (Ordinanza n. 12980/2006; Ordinanza n. 23280/2007).
Ritenendo tale situazione incompatibile con la Convenzione Europea, il ricorrente, con il presente ricorso, intende quivi adire la Corte Europea.

III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE’ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.
EXPOSE’ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A’ L’APPUI.
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS.


Violazione dell’art. 6 e 13 della CEDU, in quanto non è né ragionevole né equo pretendere che un consumatore debba instaurare un giudizio nel luogo in cui ha sede la società che ha violato la legge nei suoi confronti; il ricorso non sarebbe effettivo.

Violazione dell'art. 8 della CEDU, in quanto l'art. 152 del Decreto Legislativo n. 196/2003, non tutela adeguatamente il diritto della tutela alla privacy.

Violazione dell'art. 14 della CEDU, in quanto la diversità di disciplina prevista dall’art. 33 lett. u) del Decreto Legislativo 6/9/2005 n. 206 (cosiddetto Codice del Consumo) e l'art. 152 del Decreto Legislativo n. 196/2003 non trova giustificazione, essendo identica la ratio (esigenze di tutela del contraente debole) sottesa ad entrambe le normative.

Il ricorrente deduce che la normativa interna non prevede, in siffatta materia, una adeguata forma di tutela, e ciò si traduce in un diniego di accesso ad un Tribunale ex art. 13 della Convenzione.

In primo luogo occorre dire che il Giudice di Pace di Salerno e la Corte di Cassazione hanno ben interpretato quello che è il tenore della norma e la volontà del Legislatore.

Ciò che però qui si contesta è proprio la norma e la scelta operata dal legislatore. Infatti, nel caso di specie, il ricorrente è un consumatore che ha chiesto un finanziamento e, per vari motivi, i suoi dati personali sono passati di mano in mano attraverso le centrali dei rischi. Appare dunque chiaro che, alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, per un consumatore è veramente difficile far valere un proprio diritto in un caso simile.

Infatti, il ricorso al Giudice può essere presentato solo nel foro in cui il titolare del trattamento ha la sede legale.

Senza dubbio tale situazione si manifesta come una vera e propria aberrazione giuridica, sol se si consideri che in Europa e in Italia da molti anni si promuovono e adottano norme per la protezione del consumatore, per conseguire il fine della tutela consumeristica, rendendo più efficaci le armi giuridiche e facilitando la loro attivazione.

Ecco dunque che in un sistema così concepito, la norma in questione (art. 152 D. Lgs 196/2003) è in aperto contrasto con la normativa europea a tutela del contraente debole, perché non permette, nell’ottica sopra individuata, di avere una tutela efficace del consumatore, tra l'altro, in una materia così delicata come quella relativa alla tutela della riservatezza.

Per esempio, se il diritto alla riservatezza di un consumatore viene violato, questi potrà far valere i suoi diritti solo davanti al giudice del foro dell’azienda che ha commesso l'illecito.

Se, come nella fattispecie in esame, il consumatore risiede a Salerno e l’azienda ha sede a Milano, ecco che il processo deve essere incardinato a Milano (ossia, nel caso di specie, a 950 Km di distanza). In tal caso, il ricorso non può essere assolutamente considerato effettivo a causa delle limitazioni derivanti dalla distanza, dalla difficoltà di reperire un avvocato e degli alti costi delle spese legali da anticipare a causa della trasferta. Oltre al danno anche la beffa!!

Occorre, al riguardo, verificare l’applicabilità al caso concreto della disposizione prevista dall’art. 33 lett. u) del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6/9/2005 n. 206) emanato per adeguare la legislazione italiana alle numerose direttive comunitarie in materia di tutela del consumatore.

Tale norma ha istituito un foro esclusivo per le controversie scaturenti dai contratti tra consumatori e professionisti, che coincide con la località dove il consumatore risiede o ha fissato il proprio domicilio, allo scopo evidente di evitare alla parte debole gli oneri e gli inconvenienti di un giudizio in trasferta.

Alla stessa conclusione deve pervenirsi non solo quando vi è una clausola contrattuale che preveda un diverso criterio di competenza, da ritenersi, appunto, vessatoria, ma ogni qualvolta il consumatore debba difendersi per tutelare un proprio diritto, anche quando il contratto nulla prevede sul punto, poiché, secondo i principi sopra enunciati, la normativa in esame ha sancito un foro esclusivo che si sostituisce, nel relativo campo di disciplina, ad ogni altro criterio di collegamento stabilito dal codice di procedura civile, a prescindere pure dal fatto che il consumatore assuma, nel giudizio, il ruolo di attore o di convenuto.

Siffatta interpretazione risulta conforme alle indicazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie. In tal senso possono richiamarsi, oltre alla riforma della normativa codicistica attuata a seguito dei rilievi della Commissione Europea sopra ricordati, le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia Europea che ha costantemente dimostrato di prediligere una interpretazione della direttiva tale da assicurare al consumatore il massimo grado di effettività della tutela giurisdizionale, richiedendo che l’operatore del diritto debba interpretare il diritto nazionale privilegiando lo scopo della normativa comunitaria diretta ad evitare un sistema di distribuzione delle cause che allontani il processo dalla sede del consumatore (cfr. Corte di Giustizia CE 27.6.2000 nel caso Oceano/Marciano).

La normativa di cui all’art. 152 D. Lgs. 196/2003 è ingiusta ed illegittima, e come tale va disapplicata, in quanto contraria ai principi tutelati dagli artt. 6, 8, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, alle norme contenute nelle Direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, nonché ai principi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
In data 20 giugno 2007, il Gruppo dei Garanti Europei ha adottato il provvedimento n. 4, concernente il concetto dei dati personali, allo scopo di condurre una analisi approfondita su tale questione in quanto sono state riscontrate molteplici incertezze e diversità negli Stati della UE.
I Garanti hanno precisato che l’obiettivo delle norme contenute nella direttiva 95/46/CE e nella direttiva 2002/58/CE è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla privacy, in relazione al trattamento dei dati personali. Il parere sottolinea che tale importantissimo elemento va tenuto presente nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme, in quanto può svolgere un ruolo sostanziale nel determinare come vada applicata la direttiva e può evitare interpretazioni che lascerebbero le persone prive di un’adeguata tutela.

Inoltre, nell’anno 2003, precisamente il 20 maggio ed il 6 novembre, la Corte Europea di Giustizia ha emanato due sentenze molto importanti per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali.

Secondo la Corte, l’obiettivo essenziale della direttiva 95/46/CE è quello di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno derivante proprio dalle disparità esistenti tra le normative nazionali.

Dal settimo considerando della direttiva 95/46/CE risulta che l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno possono essere gravemente perturbati dal divario esistente tra i regimi nazionali applicabili al trattamento dei dati personali. Secondo il terzo considerando della stessa direttiva, l’armonizzazione di tali regimi nazionali deve avere come obiettivi anche la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona. Tali obiettivi possono evidentemente essere configgenti.

E’ quindi, piuttosto, nella fase della attuazione sul piano nazionale della normativa che traspone la direttiva 95/46, in singoli casi di specie che deve essere trovato un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi di cui trattasi.

Di conseguenza, incombe all’autorità e ai giudici degli Stati membri non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alla direttiva 95/46, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di quest’ultima che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico Comunitario o con altri principi generali del diritto Comunitario come, ad esempio, il principio di proporzionalità.

In applicazione del principio di proporzionalità, incombe al giudice a quo prendere in considerazione tutte le circostanze della causa di cui è adito, in particolare la durata della violazione delle norme che attuano la direttiva 95/46 nonché la rilevanza, per gli interessati, della tutela dei dati divulgati.

Le disposizioni della direttiva 95/46/CE trovano corrispondenza, tra l’altro nell’art. 8 della Cedu (Diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Spetta alle autorità e ai giudici nazionali garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco, ivi compresi i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario.

In secondo luogo un importante fattore di sviluppo dei diritti civili fondamentali è ravvisabile nella Cedu e nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Il fatto che la Corte Europea dei diritti dell’uomo abbia scelto per la privacy il criterio del bilanciamento degli interessi è una scelta precisa e giuridicamente densa di conseguenze.
Secondo la Corte di Giustizia Europea, gli Stati membri sono tenuti a fondarsi su un’interpretazione delle norme nazionali tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, sono tenuti non solo ad interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche a provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi del diritto comunitario (Sent. Del 29/01/2008).

Dal combinato disposto degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) si evince che ciascuno deve avere la possibilità di adire efficacemente un giudice per la tutela dei propri diritti.

Tale affermazione deve essere intesa non in senso formale, come una sterile petizione di principio, poiché altrimenti nulla aggiungerebbe a quanto già previsto dalla legislazione interna. Il senso della norma si coglie, invece, intendendola in maniera concreta, materiale: essa statuisce, cioè, che ogni ordinamento debba predisporre mezzi efficaci di ricorso alla giustizia, non solamente formali.

Ad esempio, non risponde a tali criteri la disciplina di cui all’art. 152 D. Lgs. 196/2003, in quanto costringerebbe il soggetto leso a rincorrere colui che ha trattato illegittimamente i suoi dati personali, con lesione del suo diritto ad agire in giudizio per la difesa dei propri diritti: ciò significa che, nel caso concreto, l’attore che intenda ottenere il risarcimento del danno deve sobbarcarsi il costo di un giudizio lontano dal proprio luogo di residenza; diventa così oltremodo gravosa la tutela di quello che è un diritto fondamentale.

Nel caso in esame, pertanto, si ha una violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU, in quanto, il soggetto che ha subito la lesione del diritto, tra l'altro, è invalido al 100% e pertanto, a causa degli alti costi di giudizio e delle difficoltà inerenti al suo stato di salute, non instaurerà il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano territorialmente competente, mentre la società Gladiator Spa (che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno si è vantata di essere tra le prime società finanziarie che si occupano di concessione di prestiti) che può costituirsi (come in concreto ha già fatto nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, dimostrando di non avere difficoltà di sorta grazie agli ingenti mezzi finanziari di cui dispone) senza problemi in qualsiasi Foro del territorio nazionale, continuerà indisturbata a perpetrare ingiustizie a danno di altri malcapitati consumatori, il tutto con l'avallo dello Stato italiano, che si è reso ancora una volta inadempiente nei confronti degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria.

L’approccio del Giudice deve essere molto pragmatico, funzionale e finalizzato al conseguimento che le norme europee mirano a raggiungere: solo così potrà esistere una tutela effettiva del consumatore. Infatti, soprattutto in controversie di valore limitato, ma non per questo meno importanti dal punto di vista della tutela delle situazioni soggettive, gli onorari dei legali possono essere superiori agli interessi in gioco, il che può dissuadere i consumatori dall'iniziare o proseguire i giudizi (Martijn, W. Hesselink, la nuova cultura giuridica europea, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, 77 e ss.).

IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE.
EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION.
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE § 1 OF THE CONVENTION.

Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui all’art. 35 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, il ricorrente precisa quanto segue.

Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, n. RG XX/09, si è concluso con il deposito della sentenza in data 22 mese 2009, nella quale si dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di Salerno in favore del Tribunale di Milano.

Pertanto, il presente ricorso si trova nella condizione di ricevibilità richiesta dall’art. 35, comma 1, della Convenzione, non essendo ancora decorsi ad oggi i sei mesi a far data dalla decisione definitiva.

Il ricorrente non ha esaurito tutte le vie di ricorso interne, in quanto sarebbe stato in teoria esperibile il ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, territorialmente competente. Tuttavia, quest’ultimo non è stato proposto in quanto, per i motivi innanzi indicati, non sarebbe stato effettivo ai sensi dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN’EQUA SODDISFAZIONE.
EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE.
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.

Il ricorrente chiede l’accertamento delle violazioni in oggetto ed il risarcimento del danno morale, a carico del Governo Italiano.

Il ricorrente aveva chiesto al Giudice di Pace di Salerno di determinare il risarcimento del danno non patrimoniale in euro 1.000,00 (mille/00).

Il Giudice di Pace di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e per materia.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede che la Corte Europea voglia condannare il Governo Italiano al pagamento della somma di euro 1.000,00 (mille) quale somma a titolo di risarcimento già chiesta nel giudizio interno dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, oltre ad euro 2.000,00, ovvero diversa somma per la cui misura si rimette alla saggezza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per la frustrazione supplementare derivante dal diniego di giustizia, secondo criteri di liquidazione equitativa.

Il ricorrente, in considerazione della situazione di carattere strutturale, in grado di coinvolgere un largo numero di persone, chiede a codesta Corte di imporre al Governo convenuto misure generali.

Il ricorrente chiede il rimborso delle spese legali della presente procedura davanti agli organi della Convenzione, per la cui misura si rimette alla saggezza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con attribuzione, ove possibile, al sottoscritto procuratore anticipatario.

VI) ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.
AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE.
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.
Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcun altra autorità internazionale.

VII) ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI.
PIÉCES ANNEXÉES.
LIST OF DOCUMENTS.
Tutti in semplice copia fotostatica:
1) Fascicolo dei documenti del giudizio contro la società XXXXXXXX davanti al Giudice di Pace di Salerno.
2) Sentenza del Giudice di Pace di Salerno depositato in data 22 mese 2009.
3) Direttiva 93/13/CEE.
4) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21/10/2000, con sentenza della Corte del 27/06/2000 (Oceano c/ Marciano).
5) Comunicazione ai membri del Parlamento Europeo del 30/08/2006.

LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.
Il ricorrente ritiene di aver diritto all’uso della propria lingua italiana in tutti i suoi scritti difensivi e nell’eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a lui inviata dalla Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, degli scritti difensivi e delle difese orali del Governo Italiano (durante l’eventuale dibattimento) e delle domande che dovessero essere rivolte dai giudici al ricorrente e/o al suo difensore. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere l’inglese.

VIII) DICHIARAZIONE E FIRMA.
DÉCLARATION ET SIGNATURE.
DECLARATION AND SIGNATURE.
Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.
Salerno, 22 Maggio 2009

Avv. Gennaro De Natale

mercoledì 7 aprile 2010

RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IVA SU TARSU E/O TIA




Anita Garibaldi
Via Pistoia, 511
51039 QUARRATA (PT)

Quarrata, 7 aprile 2010



Spett.le
C I S Srl
Gestione Servizio Igiene Ambientale
Via W. Tobagi, 16
51037 MONTALE (PISTOIA)


Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale e/o Tassa di Smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani.
Codice Cliente XXXXX


La sottoscritta Anita Garibaldi, residente in Quarrata alla Via Pistoia n. 511, chiede la restituzione di quanto corrisposto a codesto spett.le Ente a titolo di IVA sulla TARSU e/o TIA, pari ad euro 00,00, come da copie delle fatture allegate, atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2009 ha stabilito che non devono essere assoggettate ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento rifiuti; ne consegue che l’IVA addebitata alla sottoscritta risulta indebitamente corrisposta.
Chiede altresì l’immediata cancellazione della suddetta voce dalle future fatture e dai ruoli.
La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Si allegano le seguenti fatture: 2007/0000; 2007/00000; 2007/00000; 2007/00000; 2008/00000; 2008/00000; 2008/00000.
Cordiali saluti.
Anita Garibaldi

sabato 20 febbraio 2010

RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PER DENUNCIARE L'IMPOSSIBILITA' DI ACCELERARE UN PROCESSO IN ITALIA




COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
presso il Consiglio d'Europa
STRASBURGO - 67075- FRANCIA

Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo PRIMA
dell’esperimento della procedura nazionale di cui alla legge Pinto n.89/2001,
nell’interesse di

Giulio Cesare (codice fiscale AAA BBB CC45VV L581B) nato a Salerno il 10 agosto 1948, cittadino italiano, (sesso maschile), ingegnere, residente in Italia, (84100) Salerno, Piazzetta Garibaldi n. 16, ed elettivamente domiciliato ai fini della procedura in oggetto, in Italia (84100), Salerno, via Ogliara n. 36, (telefono/telefax 0039-089-282192) presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale del foro di Salerno, (nato a Milano il 18.06.1961), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente ricorso, ricorrente

Contro

il GOVERNO ITALIANO. Convenuto

OGGETTO DEL RICORSO:
UNICO MOTIVO) Violazione dell’articolo 13 della Convenzione Europea quanto all’impossibilità di accelerare la procedura litigiosa, la cui durata viola a sua volta l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo quanto al diritto ad un processo entro un termine ragionevole.

Il sig. Giulio Cesare, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore, espone e chiede quanto segue.

II - ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO – SEZIONE DISTACCATA DI EBOLI.

1) Con atto di citazione notificato nel mese di febbraio 2001, Giulio Cesare conveniva in giudizio Muzio Scevola per ottenere il pagamento delle competenze relative a prestazioni professionali svolte nell’interesse del defunto Caio Sempronio.

2) La causa veniva iscritta al numero di RG 1234/1596. Il convenuto resisteva alla domanda.

3) All’esito dell’istruttoria, il Tribunale Civile di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, Giudice dott. XXXXXXXXXX, all’udienza del XX maggio 2006, assegnava la causa a sentenza, con i termini per le note di cui all’articolo 190 cpc (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, più 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).

4) Poiché il Giudice, dott. VVVVVVVV, ha trattenuto il fascicolo del processo, non è stato possibile estrarne copia.

5) Inoltre, il Giudice dott. XXXXXXXXX, è stata successivamente assegnata ad altro incarico, per cui, a tutt’oggi, sono decorsi CIRCA 4 ANNI dall’assegnazione della causa a sentenza, ma quest’ultima non è stata ancora emanata, con una totale stagnazione del processo durante tale periodo.

6) Orbene, ai sensi dell’art. 190 del codice procedura civile, all’udienza della precisazione delle conclusioni inizia a decorrere il termine dei sessanta giorni entro cui le parti possono scambiarsi le memorie conclusionali e l’ulteriore termine di venti giorni per le memorie di replica, e, quindi, l’ulteriore termine di sessanta giorni successivi per il deposito della sentenza che definisce il giudizio.

7) In sostanza, ai sensi degli articoli 190 e 275 del codice di procedura civile, la fissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, comporta che il Tribunale sia obbligato a decidere la causa entro i successivi centoquaranta giorni e poiché il notevole carico dei ruoli gravante sul Tribunale Civile di Salerno, Sezione di Eboli, non consente tale trattazione, il Tribunale è costretto a dilazionare il momento decisorio della causa a quattro/sei anni dalla richiesta delle parti. Tutto ciò è una prassi generalizzata per tutte le cause pendenti davanti al Tribunale Civile di Salerno, Sezione di Eboli. Ed il Governo Italiano, pur consapevole della carenza di organico dei magistrati addetti al suddetto Ufficio Giudiziario, nulla ha fatto per rimediare alla situazione di grave paralisi ivi esistente da tempo. Pertanto, l’odierno ricorrente non può vivere nell’ansia e nell’incertezza della lite per tutto il periodo di stagnazione della stessa, che comporta anche la mancata utilizzazione delle somme chieste a titolo di competenze professionali.

8) Ritenendo tale situazione processuale di stallo incompatibile con la Convenzione Europea, il ricorrente, con il presente ricorso, intende quivi adire la Corte Europea.

III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE’ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.
EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A’ L’APPUI.
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS.
UNICO MOTIVO) Violazione dell’art. l’articolo 13 della Convenzione quanto all’impossibilità di accelerare la procedura litigiosa, la cui durata viola a sua volta l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo quanto al diritto ad un processo entro un termine ragionevole.
Il Ricorrente lamenta di non poter disporre di un ricorso effettivo suscettibile di rimediare alla durata della procedura litigiosa.

Vedi mutatis mutandis, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la sentenza del 25 ottobre 2001 nel caso SAGGIO c. ITALIA – Ricorso n. 41879/98, che ha dichiarato la violazione dell’art. 13 (diniego di accesso ad un tribunale) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4.11.1950, perché le regole fondanti la procedura di amministrazione straordinaria, caratterizzate dalla lunghezza della verifica dello stato dei crediti, hanno ostacolato in maniera ingiustificata il diritto del ricorrente di disporre di un ricorso effettivo per far valere il suo credito davanti ai giudici nazionali.

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, una stagnazione di quattro anni costituisca una violazione dell’art. 6 della Convenzione quanto al termine ragionevole di durata (Ved. Corte Europea, sentenza del 24 maggio 1991, nel caso Vocaturo c. Italia. §17<<>>.


La situazione della durata dei processi civili in Italia è talmente notoria alla Corte europea , da non meritare ulteriore illustrazione.

Certo è che da quando la Corte europea con le sentenze del 28 luglio 1999 rese nei casi BOTTAZZI, A. P. , DI MAURO, e FERRARI c. ITALIA ha accertato che <
>, ben scarse sono state le misure di carattere generale adottate dal Governo italiano per porre fine alla violazione generalizzata.
Tutto ciò contrasta con i principi espressi di recente dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, GRANDE CAMERA, caso SEJDOVIC c. ITALIA, Sentenza del 01 marzo 2006, Ricorso n° 56581/00: <<§ 119 La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, le Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte nelle controversie alle quali sono partite, essendo il Comitato dei Ministri incaricato di sorvegliare l'esecuzione di queste sentenze. Ne deriva in particolare che, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non soltanto di versare agli interessati le somme assegnate a titolo di equa soddisfazione prevista dall'articolo 41, ma anche scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se necessario, individuali da integrare nel suo ordinamento giuridico interno per mettere un termine alla violazione constatata dalla Corte e cancellare per quanto possibile le conseguenze. Lo Stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per liberarsi dal suo obbligo giuridico alla luce dell'articolo 46 della Convenzione, sempre che questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (vedere, mutatis mutandis, Scozzari e Giunta c. Italia (GC), N. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000-VIII). § 120. Nel caso Broniowski c. Polonia, la Corte ha ritenuto che quando constata una violazione che deriva da una situazione a carattere strutturale che riguarda un grande numero di persone, possono imporsi misure generali a livello nazionale nel quadro dell'esecuzione delle sue sentenze (Broniowski c. Polonia , no 31443/96, §§ 188-194, CEDH 2004-V). Quest'approccio giurisdizionale adottato dalla Corte per trattare i problemi sistemici o strutturali che appaiono nell'ordinamento giuridico nazionale è designato dall'espressione "procedura di sentenza pilota". Questa ha soprattutto per vocazione di aiutare gli Stati contraenti ad assolvere il ruolo che spetta loro nel sistema della Convenzione risolvendo questo tipo di problemi a livello nazionale, di modo che riconoscano con ciò anche alle persone interessate i diritti e libertà definiti nella Convenzione, come lo vuole l'articolo 1, offrendo loro una riparazione più rapida pur riducendo il carico della Corte che, altrimenti, dovrebbe conoscere di quantità di richieste simili nella sostanza (Broniowski c. Polonia (regolamento amichevole), n. 31443/96, §§ 34-35, 28 settembre 2005).>>
Tutti gli interventi del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa non sono stati sufficienti a risolvere il problema della durata dei processi in Italia, se anche il Commissario per i Diritti Umani, del Consiglio d’Europa, Alvaro Gil-Robles, ha presentato a Strasburgo il 14 dicembre 2005 il suo Rapporto annuale sull’Italia ((CommDH(2005)9), in cui si legge testualmente: <
>.

INEFFICACIA DELLA LEGGE PINTO AL FINE DI ACCELERARE I PROCESSI.
Il ricorrente non ha interesse a ricevere, al momento, mediante il ricorso allo strumento interno di cui alla Legge Pinto (n. 89/2001), una riparazione postuma per il ritardo della propria causa, bensì ha interesse di far accertare la mancanza di un rimedio efficace contro il ritardo che si traduce in un diniego di accesso ad un Tribunale ex art. 13 della Convenzione.
Il ricorrente deve ottenere il pagamento di competenze professionali per prestazioni svolte nell’anno 1997.
Il ricorrente deduce che non è sufficiente che la legge Pinto n. 89/2001 preveda un’equa riparazione per il ritardo, laddove non consente alcuna forma di accelerazione del processo.
Questa situazione è stata accertata anche dalla Risoluzione Interinale ResDH(2005)114 che riguarda le sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani e le decisioni del Comitato dei Ministri in 2183 casi contro l'Italia relativi alla durata eccessiva delle procedure giudiziarie (adottata dal Comitato dei Ministri il 30 novembre 2005, nel corso della 948ma riunione dei Delegati dei Ministri).
In questa Risoluzione si legge testualmente: <
>.
Il ricorrente eccepisce che la legge Pinto non permette MAI l’accelerazione del processo, di talché la stagnazione forzata di NOVE anni del processo si traduce in un diniego di giustizia. La presente fattispecie integra la violazione dell’art. 13 della Convenzione.
Vedi anche nel caso SOKOLOV v. RUSSIA (ricorso n. 3734/02), la sentenza del 22 Settembre 2005, di Codesta Corte, §§ 45 e 46§.

IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’ART. 5 § 1 DELLA CONVENZIONE.
EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION.
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.
Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui all'art. 35 della Convenzione, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, il ricorrente precisa che la causa è tuttora pendente (in attesa di sentenza), e proprio tale pendenza crea la violazione denunciata per la mancanza di un rimedio effettivo per l’accelerazione del processo.

V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN’EQUA SODDISFAZIONE.
EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE.
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.
Il ricorrente ad oggi chiede alla Corte Europea soltanto l’accertamento della violazione e non intende chiedere alcun risarcimento di natura pecuniaria, perché questo formerà oggetto della procedura nazionale nel quadro della Legge Pinto n. 89/2001.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede l’accertamento della Violazione dell’art. 13 della Convenzione quanto all’impossibilità di accelerare la procedura litigiosa, pendente nell’arco di NOVE anni, la cui durata viola a sua volta l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo quanto al diritto ad un processo entro un termine ragionevole.
Il ricorrente, in considerazione della situazione di carattere strutturale, in grado di coinvolgere un largo numero di persone, chiede a Codesta Corte di imporre al Governo convenuto misure generali.
Il ricorrente chiede il rimborso delle spese della presente procedura davanti agli organi della Convenzione, per la cui misura si rimette fin d’ora alla saggezza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

VI ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.
AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE.
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.
Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcuna altra autorità internazionale.

VII ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI .
Tutti in semplice copia fotostatica:
1) Atto di citazione notificato; 2) Comparsa di costituzione; 3) Comparsa conclusionale; 4) Comunicazione di ordinanza pronunciata fuori udienza.
VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.
Considerato che ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lettera a) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: <
>, il ricorrente ritiene di aver diritto all’uso della sua lingua italiana in tutti i suoi scritti difensivi e nell’eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a lei inviata dalla Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, degli scritti difensivi e delle difese orali del Governo italiano (durante l’eventuale dibattimento) e delle domande che dovessero essere rivolte dai giudici alla ricorrente e/o al suo difensore. All’uopo chiede fin d’ora l’autorizzazione. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere l’inglese.



IX) DICHIARAZIONE: Dichiaro in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.

Salerno _______________________


avv. Gennaro De Natale