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sabato 20 febbraio 2010

RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PER DENUNCIARE L'IMPOSSIBILITA' DI ACCELERARE UN PROCESSO IN ITALIA




COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
presso il Consiglio d'Europa
STRASBURGO - 67075- FRANCIA

Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo PRIMA
dell’esperimento della procedura nazionale di cui alla legge Pinto n.89/2001,
nell’interesse di

Giulio Cesare (codice fiscale AAA BBB CC45VV L581B) nato a Salerno il 10 agosto 1948, cittadino italiano, (sesso maschile), ingegnere, residente in Italia, (84100) Salerno, Piazzetta Garibaldi n. 16, ed elettivamente domiciliato ai fini della procedura in oggetto, in Italia (84100), Salerno, via Ogliara n. 36, (telefono/telefax 0039-089-282192) presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale del foro di Salerno, (nato a Milano il 18.06.1961), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente ricorso, ricorrente

Contro

il GOVERNO ITALIANO. Convenuto

OGGETTO DEL RICORSO:
UNICO MOTIVO) Violazione dell’articolo 13 della Convenzione Europea quanto all’impossibilità di accelerare la procedura litigiosa, la cui durata viola a sua volta l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo quanto al diritto ad un processo entro un termine ragionevole.

Il sig. Giulio Cesare, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore, espone e chiede quanto segue.

II - ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO – SEZIONE DISTACCATA DI EBOLI.

1) Con atto di citazione notificato nel mese di febbraio 2001, Giulio Cesare conveniva in giudizio Muzio Scevola per ottenere il pagamento delle competenze relative a prestazioni professionali svolte nell’interesse del defunto Caio Sempronio.

2) La causa veniva iscritta al numero di RG 1234/1596. Il convenuto resisteva alla domanda.

3) All’esito dell’istruttoria, il Tribunale Civile di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, Giudice dott. XXXXXXXXXX, all’udienza del XX maggio 2006, assegnava la causa a sentenza, con i termini per le note di cui all’articolo 190 cpc (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, più 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).

4) Poiché il Giudice, dott. VVVVVVVV, ha trattenuto il fascicolo del processo, non è stato possibile estrarne copia.

5) Inoltre, il Giudice dott. XXXXXXXXX, è stata successivamente assegnata ad altro incarico, per cui, a tutt’oggi, sono decorsi CIRCA 4 ANNI dall’assegnazione della causa a sentenza, ma quest’ultima non è stata ancora emanata, con una totale stagnazione del processo durante tale periodo.

6) Orbene, ai sensi dell’art. 190 del codice procedura civile, all’udienza della precisazione delle conclusioni inizia a decorrere il termine dei sessanta giorni entro cui le parti possono scambiarsi le memorie conclusionali e l’ulteriore termine di venti giorni per le memorie di replica, e, quindi, l’ulteriore termine di sessanta giorni successivi per il deposito della sentenza che definisce il giudizio.

7) In sostanza, ai sensi degli articoli 190 e 275 del codice di procedura civile, la fissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, comporta che il Tribunale sia obbligato a decidere la causa entro i successivi centoquaranta giorni e poiché il notevole carico dei ruoli gravante sul Tribunale Civile di Salerno, Sezione di Eboli, non consente tale trattazione, il Tribunale è costretto a dilazionare il momento decisorio della causa a quattro/sei anni dalla richiesta delle parti. Tutto ciò è una prassi generalizzata per tutte le cause pendenti davanti al Tribunale Civile di Salerno, Sezione di Eboli. Ed il Governo Italiano, pur consapevole della carenza di organico dei magistrati addetti al suddetto Ufficio Giudiziario, nulla ha fatto per rimediare alla situazione di grave paralisi ivi esistente da tempo. Pertanto, l’odierno ricorrente non può vivere nell’ansia e nell’incertezza della lite per tutto il periodo di stagnazione della stessa, che comporta anche la mancata utilizzazione delle somme chieste a titolo di competenze professionali.

8) Ritenendo tale situazione processuale di stallo incompatibile con la Convenzione Europea, il ricorrente, con il presente ricorso, intende quivi adire la Corte Europea.

III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE’ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.
EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A’ L’APPUI.
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS.
UNICO MOTIVO) Violazione dell’art. l’articolo 13 della Convenzione quanto all’impossibilità di accelerare la procedura litigiosa, la cui durata viola a sua volta l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo quanto al diritto ad un processo entro un termine ragionevole.
Il Ricorrente lamenta di non poter disporre di un ricorso effettivo suscettibile di rimediare alla durata della procedura litigiosa.

Vedi mutatis mutandis, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la sentenza del 25 ottobre 2001 nel caso SAGGIO c. ITALIA – Ricorso n. 41879/98, che ha dichiarato la violazione dell’art. 13 (diniego di accesso ad un tribunale) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4.11.1950, perché le regole fondanti la procedura di amministrazione straordinaria, caratterizzate dalla lunghezza della verifica dello stato dei crediti, hanno ostacolato in maniera ingiustificata il diritto del ricorrente di disporre di un ricorso effettivo per far valere il suo credito davanti ai giudici nazionali.

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, una stagnazione di quattro anni costituisca una violazione dell’art. 6 della Convenzione quanto al termine ragionevole di durata (Ved. Corte Europea, sentenza del 24 maggio 1991, nel caso Vocaturo c. Italia. §17<<>>.


La situazione della durata dei processi civili in Italia è talmente notoria alla Corte europea , da non meritare ulteriore illustrazione.

Certo è che da quando la Corte europea con le sentenze del 28 luglio 1999 rese nei casi BOTTAZZI, A. P. , DI MAURO, e FERRARI c. ITALIA ha accertato che <
>, ben scarse sono state le misure di carattere generale adottate dal Governo italiano per porre fine alla violazione generalizzata.
Tutto ciò contrasta con i principi espressi di recente dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, GRANDE CAMERA, caso SEJDOVIC c. ITALIA, Sentenza del 01 marzo 2006, Ricorso n° 56581/00: <<§ 119 La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, le Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte nelle controversie alle quali sono partite, essendo il Comitato dei Ministri incaricato di sorvegliare l'esecuzione di queste sentenze. Ne deriva in particolare che, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non soltanto di versare agli interessati le somme assegnate a titolo di equa soddisfazione prevista dall'articolo 41, ma anche scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se necessario, individuali da integrare nel suo ordinamento giuridico interno per mettere un termine alla violazione constatata dalla Corte e cancellare per quanto possibile le conseguenze. Lo Stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per liberarsi dal suo obbligo giuridico alla luce dell'articolo 46 della Convenzione, sempre che questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (vedere, mutatis mutandis, Scozzari e Giunta c. Italia (GC), N. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000-VIII). § 120. Nel caso Broniowski c. Polonia, la Corte ha ritenuto che quando constata una violazione che deriva da una situazione a carattere strutturale che riguarda un grande numero di persone, possono imporsi misure generali a livello nazionale nel quadro dell'esecuzione delle sue sentenze (Broniowski c. Polonia , no 31443/96, §§ 188-194, CEDH 2004-V). Quest'approccio giurisdizionale adottato dalla Corte per trattare i problemi sistemici o strutturali che appaiono nell'ordinamento giuridico nazionale è designato dall'espressione "procedura di sentenza pilota". Questa ha soprattutto per vocazione di aiutare gli Stati contraenti ad assolvere il ruolo che spetta loro nel sistema della Convenzione risolvendo questo tipo di problemi a livello nazionale, di modo che riconoscano con ciò anche alle persone interessate i diritti e libertà definiti nella Convenzione, come lo vuole l'articolo 1, offrendo loro una riparazione più rapida pur riducendo il carico della Corte che, altrimenti, dovrebbe conoscere di quantità di richieste simili nella sostanza (Broniowski c. Polonia (regolamento amichevole), n. 31443/96, §§ 34-35, 28 settembre 2005).>>
Tutti gli interventi del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa non sono stati sufficienti a risolvere il problema della durata dei processi in Italia, se anche il Commissario per i Diritti Umani, del Consiglio d’Europa, Alvaro Gil-Robles, ha presentato a Strasburgo il 14 dicembre 2005 il suo Rapporto annuale sull’Italia ((CommDH(2005)9), in cui si legge testualmente: <
>.

INEFFICACIA DELLA LEGGE PINTO AL FINE DI ACCELERARE I PROCESSI.
Il ricorrente non ha interesse a ricevere, al momento, mediante il ricorso allo strumento interno di cui alla Legge Pinto (n. 89/2001), una riparazione postuma per il ritardo della propria causa, bensì ha interesse di far accertare la mancanza di un rimedio efficace contro il ritardo che si traduce in un diniego di accesso ad un Tribunale ex art. 13 della Convenzione.
Il ricorrente deve ottenere il pagamento di competenze professionali per prestazioni svolte nell’anno 1997.
Il ricorrente deduce che non è sufficiente che la legge Pinto n. 89/2001 preveda un’equa riparazione per il ritardo, laddove non consente alcuna forma di accelerazione del processo.
Questa situazione è stata accertata anche dalla Risoluzione Interinale ResDH(2005)114 che riguarda le sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani e le decisioni del Comitato dei Ministri in 2183 casi contro l'Italia relativi alla durata eccessiva delle procedure giudiziarie (adottata dal Comitato dei Ministri il 30 novembre 2005, nel corso della 948ma riunione dei Delegati dei Ministri).
In questa Risoluzione si legge testualmente: <
>.
Il ricorrente eccepisce che la legge Pinto non permette MAI l’accelerazione del processo, di talché la stagnazione forzata di NOVE anni del processo si traduce in un diniego di giustizia. La presente fattispecie integra la violazione dell’art. 13 della Convenzione.
Vedi anche nel caso SOKOLOV v. RUSSIA (ricorso n. 3734/02), la sentenza del 22 Settembre 2005, di Codesta Corte, §§ 45 e 46§.

IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’ART. 5 § 1 DELLA CONVENZIONE.
EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION.
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.
Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui all'art. 35 della Convenzione, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, il ricorrente precisa che la causa è tuttora pendente (in attesa di sentenza), e proprio tale pendenza crea la violazione denunciata per la mancanza di un rimedio effettivo per l’accelerazione del processo.

V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN’EQUA SODDISFAZIONE.
EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE.
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.
Il ricorrente ad oggi chiede alla Corte Europea soltanto l’accertamento della violazione e non intende chiedere alcun risarcimento di natura pecuniaria, perché questo formerà oggetto della procedura nazionale nel quadro della Legge Pinto n. 89/2001.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede l’accertamento della Violazione dell’art. 13 della Convenzione quanto all’impossibilità di accelerare la procedura litigiosa, pendente nell’arco di NOVE anni, la cui durata viola a sua volta l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo quanto al diritto ad un processo entro un termine ragionevole.
Il ricorrente, in considerazione della situazione di carattere strutturale, in grado di coinvolgere un largo numero di persone, chiede a Codesta Corte di imporre al Governo convenuto misure generali.
Il ricorrente chiede il rimborso delle spese della presente procedura davanti agli organi della Convenzione, per la cui misura si rimette fin d’ora alla saggezza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

VI ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.
AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE.
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.
Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcuna altra autorità internazionale.

VII ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI .
Tutti in semplice copia fotostatica:
1) Atto di citazione notificato; 2) Comparsa di costituzione; 3) Comparsa conclusionale; 4) Comunicazione di ordinanza pronunciata fuori udienza.
VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.
Considerato che ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lettera a) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: <
>, il ricorrente ritiene di aver diritto all’uso della sua lingua italiana in tutti i suoi scritti difensivi e nell’eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a lei inviata dalla Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, degli scritti difensivi e delle difese orali del Governo italiano (durante l’eventuale dibattimento) e delle domande che dovessero essere rivolte dai giudici alla ricorrente e/o al suo difensore. All’uopo chiede fin d’ora l’autorizzazione. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere l’inglese.



IX) DICHIARAZIONE: Dichiaro in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.

Salerno _______________________


avv. Gennaro De Natale


mercoledì 27 gennaio 2010

Autonomia del processo di cognizione e del relativo processo di esecuzione e Legge Pinto.




La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 24 Dicembre 2009 n. 27348, ha recentemente stabilito che, in tema di violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della Legge Pinto, il processo della cui ragionevole durata si discute deve essere identificato sulla base delle situazioni soggettive controverse azionate, sulle quali il giudice adito deve decidere.

Orbene, poiché il processo di cognizione e quello di esecuzione devono considerarsi tra loro autonomi (V. anche Cass. 22529/2006), le loro durate non possono sommarsi al fine di ottenere l’equa riparazione ai sensi della Legge n. 89/2001.

Pertanto, è in relazione a ciascuno di essi che va computato il periodo di irragionevole durata, senza la possibilità di sommare i tempi occorrenti per la definizione di entrambi i processi.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), invece, considera in modo unitario i tempi del processo di cognizione che decide la controversia sul diritto alla cd equa riparazione che si svolge dinanzi alla Corte d’Appello e di quello successivo di esecuzione resosi necessario a causa dell’inadempimento della PA obbligata a pagare l’indennizzo, poiché, per il principio dell’effettività, l’esecuzione della sentenza deve essere considerata parte integrante del processo (del cd processo ex Legge Pinto), affinché la lentezza eccessiva del ricorso indennitaria non ne comprometta il carattere adeguato (CEDU, Scordino c/ Italia, 29 marzo 2006, req. 36813/97).

venerdì 8 gennaio 2010

LEGGE PINTO. IPOTESI PARTICOLARI.




1) La Corte di Cassazione a sezioni unite ha stabilito che sussiste il diritto all’equa riparazione, ai sensi della Legge Pinto, anche quando il periodo di maggior durata del processo sia di poco superiore ai tre anni.
Infatti, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della cd Legge Pinto, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. SS. UU. 1338/2004; Cass. 297/2005).

2) Inoltre, il danno da eccessiva durata del processo deve essere risarcito anche quando la causa sia stata di modico valore.
La indennizzabilità del danno per la eccessiva durata del processo non può essere esclusa dalla esiguità della posta in gioco nel processo presupposto, poiché che l'entità della posta in gioco nel processo, ove si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole, non è suscettibile di impedire il riconoscimento del danno non patrimoniale, dato che l'ansia ed il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco, onde tale aspetto può avere un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, ma non può totalmente escludere lo stesso (Cass. SS. UU. 1339/2004; Cass. 297/2005).

3) Il giudice, ai fini dell'accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo, è tenuto a considerare anche il periodo di durata del procedimento per la correzione dell'errore materiale della sentenza.
L'art. 2 della Legge Pinto dispone infatti che, nell'accertare la violazione, il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quella di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
Da tale norma si evince chiaramente che quel che rileva è l'influenza di una determinata attività sulla durata del procedimento, non la sua natura, che potrebbe essere, quindi, anche diversa da quella giurisdizionale e addirittura posta in essere da un soggetto diverso dal giudice.
Pertanto, poiché il procedimento ed il relativo provvedimento di correzione di errore materiale rilevano ai fini della definizione del procedimento giurisdizionale, atteso che detto provvedimento ha pur sempre, nonostante la sua natura sostanzialmente amministrativa, la funzione di rendere aderente la "formula" della sentenza al contenuto effettivo della decisione.
Il procedimento di correzione della sentenza, infatti, non costituisce un nuovo giudizio rispetto a quello in cui la sentenza è stata emessa, ma un mero incidente dello stesso giudizio diretto ad identificare l'effettiva volontà del giudice come già risulta espressa nella sentenza (Cass. n. 3604/1992; Cass. 297/2005).

sabato 19 dicembre 2009

Indennità di lavaggio tuta.




Il DPR 27/4/1955, n. 547 stabilisce testualmente che il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione (tute, camici, ecc.) appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione (Art. 377).


Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo 3^ del presente Titolo (art. 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione (Art. 379).


Analogamente, le disposizioni più recenti nella stessa materia (D. Lgs. 19/9/1994, n. 626, art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) sanciscono, a loro volta, testualmente:


Articolo 40, comma 1 (Definizioni):
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.


Articolo 43, commi 3 e 4, lettera a (Obblighi del datore di lavoro):
- 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.


- 4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie (......).


Pertanto, la idoneità degli indumenti di protezione (ed, in genere, dei dispositivi di protezione individuale), che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (a norma del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 377 e 379, fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma dell'art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore, cit.), deve sussistere non solo nei momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa, in funzione dello scopo di assicurare - mediante la prevenzione della insorgenza e della diffusione di infezioni - la tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (Art. 32 Cost.), con la conseguenza che il lavaggio - indispensabile per il mantenimento in stato di efficienza - degli stessi indumenti di protezione non può che essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo imposto dalle disposizioni in esame (Cass. n. 11139/1998; Cass. n. 9808/1997; Cass. n. 17639/2003; Cass. n. 16686/2004; Cass. 26/6/2006 n. 14712).


Orbene, come stabilito da Cass. 14712/2006, le clausole dei contratti collettivi che pongono a carico dei lavoratori la pulizia di detti indumenti di protezione, pur imponendone la fornitura al datore di lavoro, risultano in palese contrasto con le norme imperative sopra esaminate e, quindi, inficiate (ai sensi dell'art. 1419 c.c.) da nullità parziale e sostituite di diritto dalle stesse norme imperative (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 3932/2001, 645/99, 9762/96, 1965/90, 42/84, 3293/83).


Pertanto, il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14712 del 26/6/2006 è il seguente: i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata ed al rimborso delle spese sostenute - per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro - risultando affetta da nullità parziale - per contrasto con norme imperative (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 377 e 379, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma dell'art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore) - la clausola, in senso contrario, di contratto collettivo, che - sostituita di diritto dalle stesse norme inderogabili - concorre a conformare i contratti individuali di lavoro, sui quali si fondano i prospettati diritti (alla retribuzione, appunto, ed al rimborso spese) dei lavoratori.

mercoledì 9 dicembre 2009

EQUA RIPARAZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE




TABELLA PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI

1ª colonna: Ufficio giudiziario della Corte di Appello ove si è svolto il processo.

2ª colonna: Corte di Appello ove va proposta la domanda di equa riparazione.

Roma Perugia
Perugia Firenze
Firenze Genova
Genova Torino
Torino Milano
Milano Brescia
Brescia Venezia
Venezia Trento
Trento Trieste
Trieste Ancona
Ancona L’aquila
L’aquila Campobasso
Campobasso Bari
Bari Lecce
Lecce Potenza
Potenza Catanzaro
Cagliari Palermo
Palermo Caltanissetta
Caltanissetta Catania
Catania Messina
Messina Reggio Calabria
Reggio Calabria Catanzaro
Catanzaro Salerno
Salerno Napoli
Napoli Roma

sabato 5 dicembre 2009

COMPARSA CONCLUSIONALE PER BOLLETTE ENEL




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Comparsa conclusionale

Per: B. Vincenzo, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale.

Contro: Enel Distribuzione SpA.

La domanda è fondata e merita accoglimento. Le eccezioni della convenuta non sono fondate e devono essere, pertanto, respinte secondo le seguenti argomentazioni.

La società convenuta non ha ottemperato alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), in quanto non ha messo a disposizione degli utenti tutti quei mezzi necessari per non gravarli di ulteriori spese.

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, istituita con legge n. 481/1995, ha come finalità la promozione della concorrenza e l’efficienza della prestazione, dovendo garantire elevati livelli nell’erogazione del servizio e promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (V. art. 1 legge citata).

Inoltre l’art. 2 lettera h) della legge n. 481/1995 stabilisce che l’Autorità suddetta emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37.

Le determinazioni dell’AEEG di cui all’art. 2 lettera h) costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio. L’AEEG ha emanato la delibera n. 200/1999 (V. G.U. serie generale n. 306 del 31/12/1999 suppl. ord. n. 235) la quale regolamenta l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica di cui all’art. 2 comma 12 lettera h) Legge n. 481 del 14 dicembre 1995. Detta delibera, all’art. 6 capoverso n. 6.4, imponeva alla società erogatrice di offrire al cliente almeno una modalità gratuito di pagamento della bolletta. A seguito di violazione di detto obbligo l’Autorità emanava in data 11 maggio 2004 la delibera n. 72, la quale constatava che l’ENEL imponeva sempre ai clienti modalità costose di pagamento delle bollette.

Il TAR della Lombardia, con la sentenza n. 3948/2005, ha rigettato il ricorso dell’Enel avverso la delibera 72/2004 scrivendo quanto segue: Appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento “CONTOWATT” o “pagamento on line” non costituiscono modalità gratuita, visti i costi indotti necessari per usufruire di tali servizi; appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento in questione impongono alla clientela di sostenere una serie di costi, che impediscono di ritenerle gratuite. Per il “CONTOWATT”, consistente nell’addebito della bolletta sul conto corrente bancario del cliente, quest’ultimo si vede costretto a stipulare con un Istituto di credito un contratto di conto corrente bancario, con le conseguenti spese di apertura e di gestione del medesimo; analogamente, per il pagamento con carta di credito, accedendo alla rete Internet, il cliente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per l’acquisto delle attrezzature informatiche, oltre alle spese normalmente sostenute per accedere, tramite il proprio computer, alla rete; anche un eventuale pagamento esclusivamente tramite carta di credito, senza necessità di accedere alla rete Internet, non potrebbe reputarsi gratuito, viste le spese per attivare ed usufruire del servizio della carta di credito, da corrispondersi a favore dell’Istituto di emissione di quest’ultima, che comportano anche spese di gestione di conto con invio degli estratti mensili con spese a carico anche per una singola operazione.

Inoltre, l’ENEL non ha neppure provveduto ad informare il cliente di una modalità gratuita di pagamento, per cui è venuta meno anche all’obbligo di informazione verso il cliente sancito dall’art. 12, comma 1, deliberazione n. 55/2000 dell’Autorità per l’energia (Trib Napoli, 2/11/2007 n. 10221). Infatti, come è stato ritenuto dall’AEEG, nella delibera n. 66/07, non basta garantire all’utente la possibilità di fruire di una modalità di pagamento gratuita, occorre anche che di ciò venga data adeguata informazione in bolletta, il che costituisce uno specifico obbligo da parte dell’esercente, obbligo correlato ma distinto dal primo e la cui inosservanza ha una sua autonoma rilevanza sul piano sanzionatorio. Ciò significa che l’Enel avrebbe dovuto indicare con precisione (ossia identificare esattamente nella fattura) gli sportelli presso i quali poter pagare la bolletta senza ulteriori aggravi. Sempre l’AEEG, nella medesima delibera, ha ritenuto che l’indicazione di una simile informazione, stante la sua importanza per l’utente finale, è condizione necessaria proprio per garantire “la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti”, ossia lo scopo che si propone di realizzare la direttiva disciplinando la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità.

Appare chiaro, pertanto, che la convenuta non ha adempiuto alla prescrizioni dell’AEEG; infatti, se è vero che ha formalmente stipulato convenzioni, nella sostanza queste si sono rivelate inutili in quanto la stipula è avvenuta in epoca di gran lunga successiva alla pubblicazione delle delibere; a queste convenzioni, poi, non è stata data nessuna pubblicità, specie in relazione alla esatta individuazione ed ubicazione degli sportelli (se effettivamente esistenti) ove poter pagare gratuitamente.

Non è vero, inoltre, come afferma la convenuta, che le delibere dell’AEEG non hanno effetto sui rapporti contrattuali di diritto privato fra l’utente e la società. Tale assunto è sfornito di fondamento giuridico. Al contrario, che le deliberazioni dell’Autorità (regolamenti – atti amministrativi) siano inseriti ex art. 1339 c.c. nel contratto di somministrazione lo ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione n. 19531 del 29/09/2004, secondo la quale il termine "legge", secondo l'opinione prevalente in dottrina, deve intendersi, atecnicamente, in senso ampio, onde è riferibile a qualsiasi norma avente valore di legge in senso sostanziale e, quindi, non soltanto ai provvedimenti muniti della veste formale di atti legislativi ma altresì ai regolamenti e, financo, agli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia predeterminando i criteri direttivi ed i limiti di massima per il suo esercizio, onde la lettera del medesimo art. 1339 sembra consentire il ricorso a fonti diverse dalla legge, argomentando, tra l'altro, dal fatto che la sua formulazione originaria prevedeva anche le norme corporative, le quali costituiscono una fonte oggi esaurita (di massima) ma il cui richiamo appare indicativo di una tendenza legislativa a tener conto di altre fonti che possono con forza vincolante emanare disposizioni in materia.

Lo stesso orientamento è stato seguito dal TAR Lombardia e dal Consiglio di Stato, secondo i quali nell'ambito delle direttive che l'autorità per l'energia elettrica e il gas può emanare ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. h) l. 14 novembre 1995 n. 481, possono rientrare anche prescrizioni che incidono sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza … Le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all'erogazione e ai livelli di qualità, dettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. h), l. 14 novembre 1995 n. 481, sono suscettibili di tradursi, se guardate sotto il profilo dell'adempimento delle prestazioni del rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell'ottica dell'esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto (TAR Lombardia Milano, sez. II, 20 novembre 2002 , n. 4515).

Nell'ambito delle direttive dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, concernenti la produzione e l'erogazione del gas, possono rientrare anche prescrizioni che incidono precipuamente sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza, e ciò in quanto le prescrizioni attinenti alla produzione, all'erogazione o ai livelli di qualità sono per loro natura chiamate a tradursi in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza se guardate sotto il profilo dell'esenzione delle prestazioni del rapporto obbligatorio ... Nell'ambito, delle direttive concernenti la produzione ed erogazione dei servizi, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 12 lett. h), l. 14 novembre 1995 n. 481, e con cui vengono definiti anche i livelli di qualità generali e specifici delle prestazioni, possono rientrare anche prescrizioni che incidono sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza, trattandosi di previsioni che, delineando specifici comportamenti da assumere nella fase esecutiva del rapporto, non possono non incidere, a monte, anche sull'assetto prefigurato dal singolo contratto, costituendone altrettante disposizioni integrative (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2003, n. 6628).

Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to

c o n c l u d e

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:
1) accogliere la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti dedotti in narrativa;
2) condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di Euro 00,00, a titolo di risarcimento del danno in favore dell’attore dovuto all’inottemperanza dell’Enel alle deliberazioni dell’AEEG;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, come da allegata nota spese.
Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 cpc al numero di fax 089/282192 e/o all’indirizzo di posta elettronica g.denatale@ordavvsa.it.
Salerno, 19 Maggio 2008
Avv. Gennaro De Natale


venerdì 27 novembre 2009

CITAZIONE C/ ENEL PER SPESE BOLLETTA




GIUDICE DI PACE DI SALERNO



Atto di citazione



Il Sig. B. Vincenzo, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,



p r e m e s s o



- che l'istante ha stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con l'E.N.E.L. Distribuzione SpA, numero cliente xxxxxxxxx, come risulta da copia dei bollettini di pagamento allegati;



- che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), istituita con L. 481/95, ha emanato la Delibera n. 200/99 pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31.12.99 supp. Ord. N. 235, attualmente vigente;



- che l’art. 6.4 di detta delibera contempla l’obbligo, per l’esercente, di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta;



- che l’art 12.1 della successiva deliberazione n. 55/00 stabilisce che la bolletta deve riportare le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente, fra le quali, in virtù del comma 6.4 della deliberazione n. 200/99, almeno una gratuita;



- che, in data 11 maggio 2004, con deliberazione n. 72, l’Autorità per l’energia ha accertato la violazione, da parte della società Enel Distribuzione spa, del citato art. 6.4 della Delibera n. 200/99;



- che il TAR della Lombardia con la sentenza n. 3948/2005 ha rigettato il ricorso dell’Enel avverso la delibera 72/2004 statuendo che la deliberazione dell'AEEG n. 200/1999 deve essere interpretata nel senso che la gratuità non consiste solo nell'assenza di oneri diretti a favore del distributore all'atto del pagamento, dovendosi tenere conto anche dei costi che l'utente è costretto a sopportare in via indiretta, come quelli derivanti dalla necessaria apertura di un conto corrente bancario per l'addebito sul medesimo (modalità Contowatt) o per l'acquisto e l'utilizzo delle attrezzature informatiche per il pagamento on-line con carta di credito (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 9 novembre 2005, n. 3948);



- che l’accertata violazione determina la lesione dei diritti del consumatore-utente ai sensi della L. 281/98 art. 1 lett. c) ed e);



- che, a tutt’oggi, la convenuta società, nonostante l’obbligo imposto dall’Autorità garante, non ha mai dato attuazione alla delibera n. 200/99, privando l’utente del diritto di pagare i bollettini senza costi aggiuntivi mediante l’apertura di uno sportello per la riscossione delle bollette, a discapito della buona fede dell’utente, che, invece, ha provveduto regolarmente a pagare, rispettando i propri impegni contrattuali e sobbarcandosi al costo del servizio ed ai disagi di lunghe file ed estenuanti attese negli uffici;



- che, con delibera n. 66/07, l’Autorità ha condannato l’Enel Distribuzione al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), L. 481/95 per inosservanza degli obblighi posti dal comma 12.1 della deliberazione n. 55/00;



- che l’Enel, fino al mese di marzo 2007, non ha neppure provveduto ad informare l’istante circa l’esistenza di una modalità gratuita di pagamento, per cui è venuta meno all’obbligo di informazione verso il cliente sancito dall’art. 12.1 deliberazione n. 55/2000 dell’Autorità per l’energia;



- che, in base alle considerazioni innanzi svolte, risulta, pertanto, che l'istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate, pari ad euro xxxxx, come risulta dai bollettini di pagamento allegati (Tribunale di Napoli, X sezione civile 02/11/2007, n. 10221).
Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. _______, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,



c i t a



l'E.N.E.L. Distribuzione SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, alla Via Ombrone n. 2, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno gg mm aaaa, locali soliti ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:



1) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro xxxx per le causali dedotte in narrativa;



2) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.



Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.





Si allegano copie fatture e bollettini di pagamento Enel.



Salerno, 18 Novembre 2007



Avv. Gennaro De Natale