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lunedì 23 novembre 2009

COMPARSA CONCLUSIONALE PER PALI TELECOM




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Comparsa conclusionale

Per: Vincenzo B.e Carmela P., rapp.ti e difesi dall’avv. Gennaro De Natale.
Contro: Telecom Italia SpA.


La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.

1) Legittimazione attiva.
La legittimazione attiva è stata provata mediante la produzione del titolo di proprietà allegato in atti.

2) Giurisdizione.
La questione trattata nel presente giudizio è certamente di diritto soggettivo, atteso che gli istanti chiedono, con l’accertamento dell’inesistenza del diritto della convenuta ad occupare il terreno, il risarcimento dei danni causati dalla condotta illegittima di quest’ultima (Tar Campania Napoli, 27/2/2004, n. 2452).
Appunto in applicazione di tali principi è stato, in particolare, già affermato da queste Sezioni Unite che la proponibilità, davanti al giudice ordinario, della domanda del privato contro la Società concessionaria del servizio telefonico, per la rimozione di una linea telefonica appoggiata alla proprietà privata senza alcun provvedimento autoritativo impositivo di servitù, non può trovare ostacolo, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, nella sola circostanza che la utilizzazione di detto bene sia stata effettuata dalla concessionaria medesima per il perseguimento delle finalità pubbliche ad essa demandate, atteso che il divieto per il giudice ordinario di condannare l'amministrazione ad un "facere", sancito della citata norma, non opera riguardo al comportamento materiale dell'amministrazione stessa ancorché indirizzato a scopi pubblici, ove non risulti che questo si ricolleghi ad una valutazione autoritativa, compiuta nella competente sede amministrativa, circa la indispensabilità del sacrificio imposto al privato rispetto al fine pubblico perseguito (v. sent. 26 gennaio 1978 n. 355; 22 ottobre 1980 n. 5679) (Cass. SS. UU. 16/1/1986, n. 207).

Inoltre, si legge nella medesima sentenza, gli artt. 185, 231, 233 e 234 del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dispongono tra l'altro: che gli impianti di telecomunicazione non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati preventivamente approvati dall'Amministrazione, che la loro approvazione importa dichiarazione di pubblica utilità, ed infine che per l'acquisizione dei beni immobili e per la costituzione delle servitù occorrenti per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione e delle relative opere accessorie, necessarie alla loro funzionalità, in mancanza del consenso dei proprietari dei fondi, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni.

Da qui la conseguenza che, nella fattispecie in esame, la giurisdizione del giudice ordinario non può essere negata nè in relazione ai suoi limiti esterni, connessi alla particolare consistenza di diritto soggettivo che - in difetto di provvedimenti ablatori - deve essere riconosciuta alla causa petendi della pretesa dedotta in giudizio, nè in relazione ai suoi limiti interni, che fanno divieto al giudice ordinario di emettere pronunce di condanna ad un facere al cospetto di attività amministrative da salvaguardare, direttamente o indirettamente riferibili alla pubblica amministrazione, rendendo improponibili le relative domande: trattandosi appunto della tutela di posizioni di diritto soggettivo, compresse di fatto da un comportamento materiale tenuto dalla S.I.P. che - non risultando sorretto nè direttamente nè indirettamente dall'intervento neppure implicito di provvedimenti autoritativi riferibili al concreto esercizio della sua attività di concessionaria secondo le norme che sono state innanzi richiamate - non è suscettibile come tale di essere ricondotto nell'ambito dell'attività dalla stessa prestata per conto e quale longa manus della amministrazione concedente (Cass. SS. UU. 16/1/1986, n. 207).

Ancora, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 6962 del 26/07/1994, ha statuito che per costante giurisprudenza, qualora la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti sul fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto fondo di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto-soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (Cass., sez. un., 16 gennaio 1986 n. 207 ex plurimis).

Infine sulla questione è intervenuta, in via definitiva, nuovamente, la Cassazione a S.U. statuendo che nelle controversie aventi ad oggetto fattispecie di occupazione c.d. usurpativa – nelle quali, mancando una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’occupazione del fondo, non si realizza della c.d. accessione invertita, ma soltanto un fatto illecito generatore del danno- sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica (Cass. n. 9139/2003).

Nel caso di specie, la SIP-Telecom ha installato i cavi telefonici sulla proprietà degli istanti in mancanza del consenso di questi ultimi e senza previo provvedimento ablativo: va dichiarata, pertanto,la giurisdizione del giudice ordinario.

3) Competenza.
Non si può considerare causa che sorge da un rapporto obbligatorio avente ad oggetto un immobile quella nella quale il proprietario o possessore tende ad ottenere un risarcimento dal terzo che ha materialmente danneggiato il suo immobile o ha limitato il godimento ... La domanda con cui l'attore ha chiesto di essere risarcito del danno subito per avere la Telecom infisso sul suo fondo pali a sostegno di una linea telefonica senza che fosse stata in precedenza costituita in suo favore la pertinente servitù non è domanda relativa a bene immobile e va decisa secondo equità perché il risarcimento è stato chiesto per somma inferiore a quella stabilita nel secondo comma dell'art. 113 cpc.. … Tale connessione non sussiste quando la decisione sulle due domande non richieda l'accertamento di identici fatti costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi, sì che l'accoglimento od il rigetto dell'una non implichi rigetto e accoglimento dell'altra. Non sussiste rapporto di connessione tra la domanda di risarcimento del danno derivato dal comportamento della Telecom che abbia stabilito di fatto la servitù sul fondo dell'attore e la domanda riconvenzionale della stessa Telecom proposta per ottenere la costituzione coattiva di tale servitù. La connessione manca perché accoglimento e rigetto delle due domande sono indipendenti tra loro (Cass. 26/2/2003 n. 2889).

4) Tentativo di conciliazione.
Non sussiste improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, dal momento che la delibera n. 182/02 Cons., all’art. 3, prevede che “gli utenti singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato, o dalla norma in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendono agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio”: è chiaro che la predetta normativa non può trovare applicazione nella fattispecie in oggetto. In primo luogo, il tentativo di conciliazione, in quanto norma speciale non suscettibile d’interpretazione estensiva, risulta circoscritto alle controversie aventi ad oggetto diritti tutelati da accordi di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni, e non per la tutela di un diritto soggettivo, come nel caso in esame. In secondo luogo, gli attori non hanno agito in qualità di utenti, come richiesto dall’art. 3 della Delibera n. 182/02 Cons., non essendo, nel caso in esame, parti di un rapporto contrattuale, ma hanno agito ai sensi dell’art. 2043 cc.

5) Risarcimento del danno.
Non vi è dubbio che l’installazione dei pali e della linea telefonica sul fondo degli attori sia avvenuta senza il loro consenso, anche in considerazione del fatto che gli istanti, come affermato dal teste escusso, non sono beneficiari dell’adduzione di tale linea, che è al servizio esclusivo di altri utenti. Né la Telecom Italia s.p.a. ha provato in giudizio l’esistenza del necessario presupposto dell’occupazione costituito dall’adozione dei provvedimenti amministrativi di approvazione di cui al D.P.R. n. 156 del 29/03/1973, per cui in difetto di altre emergenze probatorie, il suo comportamento va sicuramente qualificato come illecito, anche in virtù del combinato disposto dell’art. 95 del R.D. n. 1198 del 19/7/1941 e dell’art. 232 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 156 del 29/03/1973. Invero, la normativa in esame stabilisce l’obbligo per l’utente del servizio telefonico di concedere gratuitamente all’esercente il servizio, l’appoggio ed il passaggio nel fondo di sua proprietà per i sostegni e le condutture occorrenti. Tale obbligo, però, non sussiste nel caso in cui le installazioni effettuate siano destinate a servire anche altri utenti. Orbene, nel caso in esame non solo la Telecom non ha provato che le opere fossero ad esclusivo servizio degli attori, ma addirittura l’escusso testimoniale prova il contrario.
Appare quindi evidente che la Telecom ha omesso di riconoscere ai legittimi proprietari un corrispettivo per il peso imposto al fondo, con ciò arrecando a questi indubbiamente un danno corrispondente al mancato ristoro per la deminutio subita della pienezza ed esclusività del loro diritto, che merita di essere risarcito in via d’equità, nella misura di Euro 1.032,00.

Né, d'altronde, può parlarsi di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dal momento che l’illiceità della condotta della convenuta perdura nell’attualità, mantenendo ancora oggi la Telecom tali impianti senza il consenso dei proprietari del fondo.

Tutt’altro impugnato, gli istanti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,

c o n c l u d o n o

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:

1) accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, accertata la mancanza di un qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento, da parte della società convenuta, della linea telefonica sulla proprietà degli attori, ritenuta l’illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta ed il diritto degli attori di ottenere il risarcimento dei danni,

2) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori per i fatti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa, nei limiti della somma di euro 1.032,00, con espressa rinunzia all’eventuale esubero;

3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Salerno, 6 Maggio 2008

Avv. Gennaro De Natale

martedì 10 novembre 2009

CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA PALI TELECOM




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

 

 

Atto di citazione

 

 

La Sig.ra ZZZ XXX, nata a Salerno il GG/MM/AAAA, cf: AAA BBB CCC, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,

 

 

p r e m e s s o

 

 

1) Che l’istante è proprietaria di un fondo rustico, sito in Salerno, località ____, frazione _________, alla via __________, riportato in catasto al foglio 00 p.lla n. 000, meglio indicato, descritto e confinato nell’allegato titolo di proprietà, che costituisce prova documentale;

 

 

2) Che su detto fondo, l’attuale Telecom Italia SpA, in assenza di qualsiasi atto di consenso e di qualsiasi titolo abilitativo, ha impiantato, ed ancora oggi continua a mantenere, una linea telefonica che si sostanzia in due sostegni a mezzo di infissi sorretta da tiranti in acciaio ed in svariati metri di linea telefonica in cavo aereo;

 

 

3) Che l’attrice non è beneficiaria di tale linea, che è al servizio esclusivo di altri utenti;

 

 

4) Che la mancanza di qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento della linea telefonica sul fondo dell’istante, determina l’illiceità della condotta della convenuta, di per sé causa di danno, implicando una limitazione del godimento della proprietà, con il conseguente diritto dell’attrice di agire giudizialmente per il risarcimento dei danni;

 

 

5) Che è interesse dell’istante ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta illecita della convenuta come sopra descritta, con riserva di agire in separato giudizio per chiedere il risarcimento in forma specifica e, quindi, la rimozione della linea telefonica abusivamente installata dalla Telecom Italia SpA; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

 

 

c i t a

 

 

Telecom Italia SpA, in persona del legale rappresentante pt, dom.to in Milano (20123) alla Piazza degli Affari n. 2, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno GG MESE ANNO, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti

 

 

C o n c l u s i o n i

 

 

voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con decisione secondo equità ex art. 113 cpc, accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, accertata la mancanza di un qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento, da parte della società convenuta, della linea telefonica sul fondo dell’istante, ritenuta l’illiceità della condotta posta in essere ed il diritto dell’attrice di ottenere il risarcimento dei danni,

 

 

1) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’istante per i fatti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa, nei limiti della somma di euro 1.032,00, con espressa rinunzia all’eventuale esubero;

 

 

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.

 

 

 

In via istruttoria, si chiede l’ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai nn. 2), 3) e 4) del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalla parole "Vero che".

 

 

Si allega titolo di proprietà, rep n. NNNNN, raccolta n. xxxxxx.

 

 

Con riserva di produrre ulteriore documentazione, richiedere ulteriori mezzi istruttori ed indicare i nominativi dei testi all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.

 

 

Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 cpc al numero di fax 089/282192.

 

 

Salerno, 16 Aprile 2008

 

 

giovedì 22 ottobre 2009

Citazione per sospensione servizio telefonico




GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Atto di citazione


L’avv. Gennaro De Natale, in giudizio ex art. 86 cpc, con studio in Salerno alla Via Ogliara n. 36,


p r e m e s s o


- Che l'istante è titolare di contratto di utenza telefonica con la Telecom Italia SpA, contrassegnata dal numero 089/282192 con linea ADSL, servizio Alice Tutto Incluso;


- Che, nel periodo luglio-agosto 2009, e dallo 01/10/2009 al 6/10/2009, si sono verificate delle frequenti interruzioni al servizio ADSL, rendendo impossibile all’istante di usufruire sia del collegamento internet che del numero aggiuntivo 089/7014270, il tutto per un periodo complessivo pari ad oltre 20 giorni;


- Che le Contrattuali della Telecom, all’art. 27, prevedono che qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio, ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile di abbonamento corrisposto dal cliente per ogni giorno solare di sospensione indebita;


- Che il 50% del canone mensile di abbonamento al servizio Alice Tutto Incluso corrisposto dall’istante è pari ad euro 16,97, così determinato: Canone bimestrale come da fattura allegata = 67,89; canone mensile 67,89/2 = 33,94; 50% del canone mensile = 16,97;


- Che tale indennizzo va moltiplicato per ogni giorno di sospensione indebita del servizio, così come previsto dall’art. 27 delle Condizioni Contrattuali Telecom;


- Che, pertanto, in base alle precedenti considerazioni, spetta all’istante la somma di euro 339,40 (16,97 x 20);


- Che il tentativo di conciliazione, esperito presso la CCIAA di Salerno, non ha sortito esito positivo;


- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c i t a


Telecom Italia SpA in persona del LRPT, con sede in Piazza degli Affari n. 2 – 20123 Milano, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno 16 Gennaio 2010, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


1) Dichiarare l’obbligo della convenuta al pagamento dell’indennità per i motivi descritti in narrativa;


2) Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 339,40;


3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.



In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi, con riserva di indicare circostanze e nominativi dei testimoni, nonché ulteriori mezzi di prova, all’udienza ex art. 320 cpc.
Si allegano i seguenti documenti:


1) Fattura Telecom Italia.

2) Documentazione relativa al tentativo di conciliazione promosso presso la CCIAA di Salerno.

Riserve e salvezze illimitate.


Salerno, 12 Ottobre 2009


Avv. Gennaro De Natale

mercoledì 14 ottobre 2009

RECUPERO CREDITI E PRIVACY





Nel mese di Agosto 2006, TIZIO sottoscrive un contratto di finanziamento con la Finanziaria ALFA, per un piccolo acquisto di beni mobili.

Nel mese di novembre 2008, a causa di un disguido determinato da motivi di salute, il consumatore paga in ritardo due rate del suddetto prestito.

Pochi giorni dopo la scadenza dell’ultima rata, una funzionaria (così qualificatasi) della società DELTA, incaricata da ALFA per il recupero del credito vantato nei confronti di Tizio, telefona all’abitazione di quest’ultimo, comunicando alla figlia ed al genero (di Tizio) che il padre era insolvente e che doveva pagare immediatamente le rate scadute altrimenti sarebbero scattati i pignoramenti e l’iscrizione al CRIF.

Il comportamento della funzionaria, naturalmente, crea notevole imbarazzo all’istante, nonché grave disagio nell’ambiente familiare, ed è da considerarsi illegittimo.

Infatti, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento del 30/11/2005, ha prescritto, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30/06/2003 n.196) ai titolari di trattamenti di dati personali, nell’ambito dell’attività di recupero crediti, le misure necessarie ed opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

All’Autorità garante per la privacy sono pervenute numerose segnalazioni concernenti illegittimi trattamenti di dati personali (e comportamenti) posti in essere a danno dei debitori in occasione dello svolgimento di attività di recupero crediti.

Le risultanze hanno evidenziato l’esistenza di alcune prassi finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale.

In particolare, le modalità di ricerca, presa di contato, sollecitazione, o altrimenti connesse all’esazione della somma dovuta, si manifestano nelle forme più varie: sollecitazioni su utenze di telefonia fissa o mobile, con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto della chiamata; in tali casi, l’attività preordinata al recupero crediti, coinvolge non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest’ultimo (ad esempio, familiari, conoscenti o vicini di casa).

Al fine di rendere conformi alla legge i trattamenti effettuati nell’ambito dell’attività di recupero crediti, il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c.), del Codice, ha prescritto ai titolari del trattamento l’adozione delle misure necessarie di seguito specificamente indicate, evidenziando che il creditore deve comunque adoperarsi affinché i principi richiamati nel provvedimento del 30 novembre 2005 siano rispettati nell’attività materiale di recupero crediti, anche se affidata terzi, e che gli interessati, ove i comportamenti tenuti in sede di recupero crediti integrino un illecito civile (per quanto attiene al profilo del risarcimento del danno eventualmente subito) o penale (in quanto suscettibili di integrare fattispecie di reato quali le molestie o le minacce), possano ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza.

Principio di liceità di trattamento.
Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività di recupero crediti deve osservare il principio di liceità nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento (attuato da taluni operatori economici) consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi, rispetto al debitore, (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta).

Principio di correttezza nel trattamento.
In occasione dello svolgimento delle attività di recupero crediti deve altresì essere osservata la clausola generale di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice): in base ad essa sono preclusi, sia in fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi), comportamenti suscettibili di incidere sulla dignità, qui riguardata sul solo piano della disciplina di protezione dei dati personali.


Sono pertanto illecite le operazioni di trattamento consistenti nel sollecitare il pagamento con modalità che palesino ad osservatori esterni il contenuto della comunicazione.


Attesa la natura delle informazioni trattate e l’elevato rischio di diffusione a terzi di informazioni personali relative al debitore, è pertanto necessario che le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza del solo debitore, ricorrendo a plichi chiusi, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente, prive di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione; mai, quindi, attraverso comunicazioni telefoniche a terzi, anche se conviventi.

Dalle considerazioni sopra esposte, risulta che, qualora vengano violate tali norme, si ha diritto al risarcimento del danno morale causato dalla lesione della riservatezza e della dignità personale.


Il danno è costituito dalle sofferenze e mortificazioni della sfera emotiva per il sentimento di vergogna provato a causa delle illegittime comunicazioni della società a terzi, nonché per il sentimento di preoccupazione ingenerato dalla falsa e subdola comunicazione della società congegnata in modo tale da indurre il destinatario a credere che da lì a poco sarebbe stata attivata una procedura coattiva di esazione del debito.

Tali comportamenti, tra l’altro, sembrano anche contrari al disposto della direttiva 2005/29/CEE, che sanziona proprio le cd pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, tra le quali rientra anche quella attuata dalla società di recupero crediti nel caso in esame.

Nei fatti innanzi descritti si dovrebbe ravvisare violazione e lesione dei diritti alla riservatezza ed alla dignità personale, diritti costituzionalmente garantiti da norme immediatamente precettive.

La suddetta situazione ben può ritenersi sensibilmente pregiudizievole della dignità della persona: costituisce, infatti, conseguenza che rientra nell’id quod plerumque accidit che una persona in una simile circostanza sia lesa nella sua dignità, reputazione ed immagine, che vengono inevitabilmente offuscate da (ed in) simili situazioni.

giovedì 8 ottobre 2009

RECESSO DA CONTRATTO TELEFONICO





La legge 40/07, art. 3, comma 1°, ha previsto una tutela specifica per tutti coloro che stipulano contratti per adesione (sono quei contratti predisposti dalle società tramite formulari), con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche.

In base a questa norma, gli utenti possono recedere dal contratto senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore; possono inoltre recedere senza un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.

Per di più, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che le suddette tutele vadano applicate anche agli utenti non residenziali, ossia la cosiddetta utenza business o affari.

Infatti, anche questa tipologia di utenza non gode di un sostanziale potere negoziale, in quanto si limita semplicemente a sottoscrivere i contratti predisposti dal contraente cd forte.

Tra questi utenti rientrano molte piccole e medie imprese; tuttavia, nonostante le dimensioni, che talora possono essere notevoli, anche loro sono limitate nella trattativa con i colossi della telefonia e dell’informazione poiché, come il normale consumatore, possono soltanto accettare tutte le clausole contrattuali oppure non aderire al contratto.

Pertanto, come stabilito dall’Autority, anche gli utenti business possono recedere dal contratto con le stesse garanzie previste per il piccolo consumatore.

Chiaramente tali garanzie sono applicabili anche ai lavoratori autonomi, artigiani, professionisti, ecc..

lunedì 5 ottobre 2009

SERVIZIO TELEFONICO NON ATTIVATO





Un utente Telecom stipula un contratto di utenza telefonica (Happy Italy Affari) con la Wind Telecomunicazioni SpA (denominata anche Infostrada).

Tale tipologia di contratto prevedeva il passaggio a Wind come operatore telefonico esclusivo, con il conseguente distacco dalla linea Telecom ed il pagamento di un'unica bolletta telefonica della Wind.

Successivamente, questa persona riceveva una comunicazione dalla Wind nella quale si spiegava che il servizio di Infostrada come operatore telefonico non poteva essere attivato subito.

La Wind-Infostrada, nonostante i numerosi solleciti telefonici al call center non ha mai attivato i servizi richiesti.

Il povero utente, dalla data di stipula del contratto (26/10/2004) sino al 5/01/2009, ha corrisposto il canone, per la medesima utenza telefonica, sia alla Telecom che alla Wind-Infostrada, anche se quest'ultima avrebbe dovuto provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla disdetta del canone Telecom.

La suddetta vicenda, a conferma del fatto che non si tratta di un caso isolato, è stata oggetto di studio da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e tale indagine è sfociata nel provvedimento sanzionatorio n. 19679, pubblicato sul bollettino n. 12/2009, di cui riportiamo ampi stralci.

Le segnalazioni pervenute all'Autorità lamentano il fatto che la sottoscrizione di offerte di Wind, che prevedevano il passaggio ad un operatore telefonico unico, non si è tradotta nel venir meno del canone Telecom.
Per alcune offerte pubblicizzate sul sito web della Wind-Infostrada, tra cui anche quella per cui è causa, viene chiaramente indicato non paghi più il canone Telecom.

Le condotte contestate a Wind consistono, in particolare, nell’aver indotto in errore i consumatori riguardo alle caratteristiche e alle condizioni economiche delle proprie offerte commerciali, laddove prospetta la possibilità di non dover più sopportare l’onere del canone Telecom, senza adeguatamente informarli che tale circostanza è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni e che, in mancanza di una migrazione alla rete di Wind il consumatore avrebbe diritto solo ad un rimborso, peraltro parziale, del canone Telecom.

La pratica commerciale posta in essere da Wind … consiste nel non aver correttamente informato i clienti finali circa l’effettiva possibilità di interrompere il rapporto commerciale con Telecom. In particolare, Wind nella prospettazione della propria offerta commerciale avrebbe volontariamente confuso, nella dizione “No canone Telecom”, la fine del rapporto contrattuale con l’operatore incumbent e il rimborso, in alcuni casi parziale, del canone dovuto a Telecom per la gestione della linea. Inoltre, nella fase di commercializzazione dei servizi offerti non avrebbe sufficientemente chiarito ai clienti finali se questi avrebbero avuto accesso ai servizi offerti da Wind in modalità ULL o in modalità CPS.

In sostanza, l’ingannevolezza della pratica posta in essere da Wind appare derivare dalle modalità complessive seguite da Wind per ingenerare nel consumatore finale la convinzione di poter accedere immediatamente alla rete dell’operatore telefonico, interrompendo contestualmente il rapporto commerciale con Telecom.

[Si ricorda che su una fattispecie analoga il Tribunale di Torino, Sez. I, con sentenza del 20 novembre 2006, aveva ritenuto scorretto ed in violazione del Codice del Consumo nel testo allora vigente il comportamento di Wind, laddove prometteva genericamente l’accesso diretto ai servizi di Infostrada, accesso che però non era in grado di garantire. Recentemente la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino].

In conclusione, secondo l’orientamento consolidato dell’Autorità relativo al settore della telefonia sia fissa che mobile (maturato sotto l’egida della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui agli articoli 18 e seguenti del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 146/07, che ha introdotto la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette), caratterizzato dal proliferare di offerte promozionali anche molto articolate, nonché da complessi profili tecnici, completezza e comprensibilità delle informazioni si caratterizzano come un onere minino del professionista al fine di consentire la percezione dell’effettiva convenienza della proposta. In questa prospettiva, la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta promozionale pubblicizzata.

Alla luce di tali considerazioni, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge.

In particolare, risulta ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto nella sua presentazione complessiva è idonea ad indurre in errore il consumatore circa la reale possibilità di recedere immediatamente dal contratto con Telecom, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Tale pratica risulta altresì ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Consumo, in quanto omette ovvero presenta in modo non immediatamente comprensibile informazioni rilevanti circa le caratteristiche, condizioni economiche e limitazioni dell’offerta pubblicizzata, di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

giovedì 1 ottobre 2009

OMISSIONI NELL’ELENCO TELEFONICO





L’art. 23 delle condizioni generali di abbonamento Telecom stabilisce che “Il Cliente, previo consenso, viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al Servizio Telefonico della rete urbana di appartenenza, con le indicazioni dallo stesso fornite all’atto della richiesta del Servizio… Telecom Italia aggiorna l’elenco telefonico della rete urbana di appartenenza con cadenza annuale…”

Tuttavia, può capitare che, nell’elenco abbonati Telecom, i dati identificativi di qualche abbonato vengano omessi, con i conseguenti ed inevitabili danni a carico del malcapitato.

Cosa si può fare in proposito?

La soluzione la forniscono le stesse condizioni contrattuali della Telecom: esse prevedono, in caso di omissioni nell’elenco telefonico (art. 28, comma 2) un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbonamento corrisposto dal cliente.

In tali casi non bisogna nemmeno provare di avere sofferto un danno, perchè è la stessa Telecom che riconosce il diritto all’indennità al semplice verificarsi della omissione. L’unica prova da fornire è la copia della pagina dell’elenco con il nominativo mancante.

Poiché la Telecom non sempre risponde ai solleciti, prima di rivolgersi al Giudice, a pena di improcedibilità, è necessario esperire il tentativo di conciliazione presso il Corecom o, in mancanza di questo, presso la Camera di Commercio