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giovedì 18 gennaio 2018

CADUTA AL SUPERMERCATO - RISARCIMENTO DANNI - MODELLO ATTO DI CITAZIONE




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

La Sig.ra Teresa Pereira Perita Peraria, nata a Salerno il 25/30/1895, CF: TRS PRR 715H54 H125B, rapp.ta e difesa dall’ Avv. Gennaro De Natale (pec: _____________ fax n. ______________), presso il cui studio elett.te domicilia in forza di procura alle liti a margine del presente atto,

Premesso

- A) che, in data 12/12/1236, alle ore 13,50 circa, mentre si trovava all’interno del supermercato Supermarket, sito in Salerno, alla Via dei Garibaldini, la Sig.ra Pereira inciampava in una lastra metallica posizionata in maniera intrinsecamente pericolosa sul pavimento, in un luogo in cui, normalmente, i clienti rivolgono la propria attenzione alla scelta dei prodotti allocati sugli scaffali;

- B) che, per la precisione, la suddetta lastra risultava rialzata rispetto al pavimento e senza nessuna segnalazione di pericolo;

- che il gestore di un supermercato ha il dovere di custodia, che comporta l’obbligo di vigilare, prevenire ed impedire il verificarsi di danni a terzi, con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo (Cass. 2/9/2013 n. 20055);

- C) che, in seguito ed a causa di tale sinistro, la Sig.ra Pereira riportava lesioni al ginocchio destro che hanno comportato postumi invalidanti, come emerso in seguito ad accertamenti medici;

- che, nel caso in esame, sussiste la responsabilità esclusiva del rappresentante legale del Supermarket, quale custode dell’esercizio commerciale, ai sensi dell’art. 2051 cc, per non aver adottato le misure idonee ad impedire che la lastra metallica recasse danno ai terzi, e non essendo ascrivibile alla danneggiata un utilizzo della cosa improprio o imprevedibile. Infatti, chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro, soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse del gestore che l’attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti (Cass. 24/2/2011 n. 4476);

- che, in data 28/12/2017, veniva formulata, nei confronti del rappresentante legale del Supermarket, richiesta di risarcimento danni;

- che, il rappresentante legale del convenuto supermercato rifiutava di ricevere la racc.ta AR contenente la richiesta di risarcimento;

- che, i danni patiti dalla Sig.ra Pereira che al momento del sinistro aveva 32 anni, ammontano ad euro ___________, così determinati:

Danno Biologico Permanente
Invalidità del ___________% = euro
Danno Biologico Temporaneo
Invalidità assoluta _______________ gg  = euro
Invalidità parziale ______________ gg al % = euro
Invalidità parziale _______________ gg al Y % = euro
Danno morale = euro ____________
Spese mediche = euro _____________
Per un Totale complessivo di euro ____________

- che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, la Sig.ra Pereira, come in atti rapp.ta difesa e dom.ta

C i t a

il Supermarket, in persona del LRTP, con sede in Salerno, alla Via dei Garibaldini, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno ___________, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Dichiarare la responsabilità esclusiva del Supermarket, in persona del rappresentante legale, nel sinistro per cui è causa;

2) Condannare il convenuto al risarcimento, in favore dell’istante, della somma di euro _________, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio e del compenso professionale, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione all’interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze di cui ai capi A), B) e C) di cui alla narrativa del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole Vero che.

Con riserva, altresì, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod. si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro _________ e che, pertanto, il valore del contributo unificato versato è pari ad euro _______.

Si allegano i seguenti documenti:
a.       Racc.ta del  _______;
b.      Copia della documentazione medica.

Salerno, ________

Avv. Gennaro De Natale




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mercoledì 10 gennaio 2018

MODELLO RICORSO PER LA REVOCA DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO





TRIBUNALE DI SALERNO

Ricorso per la revoca
di Amministratore di Condominio
ex art.1129 cod.civ.


I Sig.ri Elena Perita, nata ad Amalfi il 31/31/1931, CF :*****; Attilio Regolo, nato a Capaccio il 28/14/1928, CF: *****; Giuseppe  Garibaldi, nato a Montecorvino Rovella, il 24/13/1918, tutti rapp.ti e difesi dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domiciliano in virtù di procura alle liti a margine del presente atto, posta elettronica certificata *********; fax numero *****, espongono quanto segue.
FATTO
1) Gli istanti sono proprietari di appartamenti siti nello stabile condominiale di via Federico Barbarossa n. 1, in Battipaglia (SA);

2) Dal 2012, amministratore del suddetto Condominio è il dott. Alessandro Magno ( CF: *****) nato a Vietri sul Mare (SA), il 25/25/ 1925;

3) Il suddetto amministratore, nonostante siano trascorsi più di tre anni dalla sua nomina, non ha mai reso il conto della sua gestione, nonostante le numerose richieste scritte dei condomini.

L’amministratore, inoltre,

A) ha omesso di convocare l’assemblea per l’approvazione dei rendiconti e dei bilanci preventivi negli ultimi tre anni;

B) si è rifiutato ripetutamente di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore;

C) non ha eseguito le deliberazioni dell’assemblea del *****;

D) non ha mai acceso il conto corrente condominiale previsto dal comma 7 dell’art. 1129 cod. civ., facendo sempre transitare le somme riscosse dai condomini sul suo conto personale, ingenerando, in tal modo, confusione tra il patrimonio del Condominio ed il suo patrimonio personale;

E) nonostante le specifiche e reiterate richieste, non ha mai consentito ai condomini di accedere alla documentazione condominiale (registro dell’anagrafe condominiale, registro dei verbali delle assemblee, libri contabili).

DIRITTO

Il decreto di revoca dell’amministratore di Condominio, ai sensi degli artt. 1129 cod. civ. e 64 disp. att. c.c., è un provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto sostitutivo della volontà assembleare, e ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale, nelle ipotesi di compromissione della stessa.

Il legislatore, con la legge n. 220/2012, ha codificato alcune cause di revoca dell’amministratore che, tuttavia, non sono da considerarsi tassative, con la conseguenza che occorre anche valutare la sussistenza di elementi precisi e concordanti che facciano prevedere come verosimile un danno imminente ed irreparabile per il Condominio o, comunque, la sussistenza di comportamenti gravemente significativi del venir meno del necessario rapporto di fiducia tra amministratore e condomini.

Poiché il procedimento di revoca dell’amministratore di Condominio è strutturato come un giudizio di risoluzione anticipata  e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini e l’amministratore, per quanto riguarda l’onere della prova, vale il principio generale operante in materia di inadempimento di una obbligazione, con la conseguenza che il condomino, che agisca per la risoluzione del mandato intercorrente con l’amministratore, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto a conseguire dall’amministratore l’adempimento dell’obbligo gestorio, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre l’amministratore convenuto rimane gravato dall’onere della prova del fatto estintivo della pretesa di revoca, costituito dall’avvenuto adempimento ai suoi obblighi di gestione.

Orbene, il comportamento posto in essere dal resistente amministratore, così come descritto in narrativa, manifesta sostanzialmente una grave negligenza nell’espletamento del proprio incarico: si tratta, in definitiva, di gravi irregolarità in relazione a quanto disciplinato in maniera espressa  dal legislatore in riferimento all’art. 1129 c.c., in relazione alle quali non può essere avanzata nessuna scusante.

Tanto premesso, i ricorrenti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,

Chiedono

Che l’Ill.mo Tribunale di Salerno, riunito in Camera di Consiglio, in contraddittorio delle parti, ai sensi degli artt. 1129 cc e 64 disp. att. cc., Voglia disporre la revoca del dott. Alessandro Magno dalla carica di amministratore del Condominio di via Federico Barbarossa, stante le gravi irregolarità poste in essere nell’espletamento del mandato conferitogli, e meglio descritte in narrativa.

Si depositano i seguenti documenti:
1) Copia del verbale di nomina dell’amministratore;
2) Solleciti inviati in data _____________.

Salerno, ___________

Avv. Gennaro De Natale