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martedì 18 aprile 2017

ATTO DI CITAZIONE PER RESTITUZIONE CANONI NOLEGGIO APPARECCHIO TELECOM


GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Atto di citazione

Il Sig. Pinco Vincenzo, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it. fax numero 089/_________), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto,

p r e m e s s o

- Che l’istante è titolare di contratto di utenza telefonica con la Telecom Italia SpA, n. telefonico 089/123456;

- Che nell’anno _____ l’istante ha noleggiato dalla Telecom Italia SpA un apparecchio telefonico per il quale ha corrisposto alla società convenuta un canone bimestrale pari ad euro XX,00 oltre IVA;

Che, in data 12/23/1456, l’istante ha restituito alla Telecom l’apparecchio precedentemente noleggiato, provvedendo alla contestuale disdetta del canone relativo al noleggio, come risulta dalla ricevuta consegnata dagli uffici della società convenuta;

- Che, nonostante la disdetta e la restituzione dell’apparecchio, la Telecom Italia ha continuato e continua a percepire le somme relative al noleggio dell’apparecchio telefonico, che a tutt’oggi ammontano ad euro _____ IVA inclusa;

- Che l’istante, con racc.ta n. ________________ del __________, ha intimato alla società convenuta di cessare l’addebito delle spese di cui in narrativa, invitandola contestualmente a provvedere alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a decorrere dal conto telefonico n. ___/_____;

- Che la società convenuta, non solo non ha restituito le somme indebitamente riscosse, ma, a tutt’oggi, continua ad addebitare all’istante le somme relative al noleggio apparecchi telefonici;

- Che l’istante, pertanto, risulta creditore, nei confronti di Telecom Italia, della somma di euro ______, oltre euro ______ per spese sostenute per l’invio di raccomandate, nonché euro ______ per il costo della procedura conciliativa, per un totale complessivo di euro _______;

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

Telecom Italia SpA in persona del LRPT, con sede in Milano alla Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 (Milano), a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno ______________, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Dichiarare priva di titolo, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa della convenuta al pagamento delle spese relative al noleggio apparecchi telefonici;

2) Condannare la convenuta alla restituzione delle spese, non dovute, relative al noleggio apparecchi telefonici;

3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Con riserva, altresì, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro 1.033,00 e che, pertanto, il valore del contributo unificato versato è pari ad euro 43.00.

Si allegano i seguenti documenti:

1) N. ___ conti telefonici dal n. _____ al n. ______;

2) Ricevuta della Telecom Italia attestante consegna/restituzione dell’apparecchio telefonico e disdetta nolo;

3) Racc.ta n. _______________ del _____________.

Riserve e salvezze illimitate.

Salerno, _________________

Avv. Gennaro De Natale
RELAZIONE DI NOTIFICA

Salerno,

Ad  istanza come in atto:

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:


Telecom Italia SpA in persona del Legale Rappresentante PT, con sede in Milano alla Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 (Milano)

mercoledì 5 aprile 2017

IL DIVORZIO


Il matrimonio si può sciogliere per due cause:
1)      Morte di uno dei coniugi
2)      Divorzio.

Morte di uno dei coniugi
Sulla morte non c’è molto da dire; essa fa cessare definitivamente il vincolo matrimoniale.
Alla morte di uno dei coniugi è equiparata la dichiarazione di morte presunta: infatti, l’art. 65 cod. civ. consente al coniuge superstite di contrarre un nuovo matrimonio, dopo l’annotazione della sentenza (di morte presunta) nei registri dello stato civile.  
Tuttavia, se la persona di cui è dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza, il nuovo matrimonio è nullo.

Divorzio
In linea generale, il divorzio è un procedimento mediante il quale può essere dichiarata la cessazione del vincolo matrimoniale.
Si parla di scioglimento quando il matrimonio è stato celebrato con rito civile; si parla invece di cessazione degli effetti civili quando è stato celebrato il matrimonio concordatario, ossia il matrimonio celebrato in chiesa e trascritto nei registri di stato civile.
Fino al 2015, il divorzio poteva essere soltanto giudiziale, nel senso che i coniugi dovevano necessariamente rivolgersi al giudice per ottenere lo scioglimento del vincolo.
Con la legge n. 55/2015 è stata prevista la possibilità, per i coniugi, di ottenere lo scioglimento del matrimonio anche con dei procedimenti, per così dire, stragiudiziali.
Per ora ci occuperemo brevemente del procedimento di scioglimento del matrimonio davanti al giudice.
Diciamo innanzi tutto che il divorzio è possibile soltanto (art. 1 Legge n. 898/70)   quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle seguenti cause (art. 3 Legge n. 898/70):
A) Separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente per dodici mesi. I dodici mesi devono decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel precedente giudizio di separazione personale (ossia giudiziale, contenzioso, dove non è stato raggiunto un accordo tra le parti).
B) Separazione consensuale dei coniugi protrattasi ininterrottamente per sei mesi. I sei mesi devono decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel precedente giudizio di separazione consensuale (quel tipo di separazione in cui esiste un accordo tra i coniugi prima di presentarsi davanti al giudice).
C) Sei mesi di separazione ininterrotta, nel caso in cui la stessa sia avvenuta mediante accordo stipulato a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. I sei mesi devono decorrere dalla data certificata nell’accordo di separazione.
D) Sei mesi di separazione ininterrotta, nel caso in cui la stessa sia avvenuta mediante accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile (il sindaco o un suo delegato). I sei mesi devono decorrere dalla firma dell’accordo si separazione.
E) Condanna penale, passata in giudicato, per fatti particolarmente gravi (condanna all’ergastolo o a pena superiore ai 15 anni, condanna per incesto, violenza carnale e altri delitti contro la libertà sessuale).
F) Condanna penale per reati commessi a danno del coniuge o di un figlio.
G) Annullamento del matrimonio o divorzio ottenuti all’estero dal coniuge straniero.
H) Mancata consumazione del matrimonio.
I) Passaggio in giudicato della sentenza che rettifica l’attribuzione di sesso di uno dei coniugi.
Quando ricorrono queste condizioni, i coniugi, singolarmente o congiuntamente, possono chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In ogni caso, il giudice deve fare un tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il giudice, dopo aver accertato l’effettiva esistenza di una delle cause o condizioni di divorzio che abbiamo indicato sopra, pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con la sentenza di divorzio, il giudice, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, dispone l’obbligo per un coniuge di pagare un assegno di mantenimento periodico nei confronti dell’altro coniuge che non abbia mezzi adeguati o che non possa procurarseli o provvedere.
Se le parti sono d’accordo, il pagamento dell’assegno di mantenimento può avvenire in un’unica soluzione.

L’obbligo di pagare l’assegno cessa in caso di nuovo matrimonio dell’altro coniuge.