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lunedì 10 ottobre 2016

IL TRIBUNALE (CIVILE)


Con il termine tribunale, si intende, nel linguaggio comune, il palazzo di giustizia, ossia il luogo o l’edificio ove hanno sede i giudici e gli uffici giudiziari.

Tuttavia, il tribunale è anche e soprattutto un giudice, ossia un organo giurisdizionale, che può operare in composizione monocratica o collegiale.

Il tribunale giudica in composizione monocratica in tutti i casi in cui la legge non prevede espressamente la composizione collegiale.

Il tribunale, invece, giudica in composizione collegiale:

- nelle cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero;

- in materia fallimentare (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo);

- nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

- in materia societaria (cause di impugnazione delle delibere assembleari e del consiglio di amministrazione, cause di responsabilità contro gli amministratori ed i dirigenti delle società);

- in materia testamentaria (impugnazione dei testamenti, riduzione per lesione di legittima);

- nelle cause di risarcimento dei danni per responsabilità civile dei magistrati (Legge 13/04/1988 n. 117;

- nelle azioni di classe, cd class action, previste dal Codice del Consumo (art. 140 bis D. Lgs n. 206/2005);

- nei procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 e seguenti cpc. Per dirla in modo semplice, i procedimenti in camera di consiglio sono caratterizzati dal fatto di non svolgersi nelle forme ordinarie. Inoltre, i provvedimenti finali di tali procedimenti sono, di regola, modificabili e revocabili, e non passano in giudicato.
 
Il tribunale ha una competenza territoriale nel circondario in cui si trova. Il circondario è, appunto, l’ambito territoriale (composto da vari comuni) di competenza di un tribunale. Il circondario non coincide necessariamente con la provincia ove ha sede il tribunale.

Il tribunale è competente, per materia:

- per tutte le cause che non sono di competenza di un altro giudice;

- per le cause in materia di imposte e tasse;

- per la cause relative allo stato ed alla capacità delle persone e ai diritti onorifici;

- per la querela di falso, per l’esecuzione forzata (processo esecutivo: pignoramento presso il debitore e pignoramento presso terzi) e per ogni causa di valore indeterminabile;

- in materia possessoria e di denuncia di nuova opera e danno temuto;

- per le controversie in materia di locazione, comodato di immobili urbani e affitto di azienda (escluse le controversie riservate alle sezioni specializzate agrarie);

- per le cause in materia di lavoro e previdenza;

- per le cause relative alla proprietà e agli altri diritti reali sui beni immobili;

- per le cause di opposizione all’esecuzione (in base all’importo del credito), di opposizione di terzo  e di opposizione agli atti esecutivi;

- come giudice di appello per le cause decise dal Giudice di Pace.

- per le cause di opposizione all’esecuzione (in base all’importo del credito), di opposizione di terzo  e di opposizione agli atti esecutivi;

- come giudice di appello per le cause decise dal Giudice di Pace. 

Per quanto riguarda il valore, il Tribunale è competente per tutte le cause, in materia mobiliare, che superano i limiti della competenza del Giudice di Pace. Pertanto, il Tribunale è competente: 

1) per le cause relative a beni mobili di valore superiore a 5.000,00 euro; 

2) per le cause di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti di valore superiore a 20.000,00 euro. 

RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (DIVORZIO)


RICORSO PER SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO


Per: Romolo Remo, nato a Cava de’ Tirreni (SA) il  ________, ed ivi residente alla Piazza Erminio Cassio n. 12, CF: ____________,  elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale  che lo  rappresentata e  difende in virtù di mandato a margine del presente atto (PEC: avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax ___________);

contro: Licinia Valeria, nata il ____________ in Tirana (Albania)  e residente in Salerno alla Via Marco Tiberio, CF: _______________;

Premesso  

-          Che, in data ______________, il ricorrente ha contratto matrimonio civile con la Sig.ra Licinia Valeria;

-          Che il relativo atto è stato trascritto presso l’Ufficio dello Stato civile del Comune di Salerno al n. xxx, Uff. 123456, anno 1200;

-          Che dall’unione non sono nati figli;

-          Che, dopo appena un anno dalla celebrazione del matrimonio, la Sig.ra Licinia Valeria si è allontanata dalla residenza familiare senza fare più ritorno, e senza dare più notizie di sé;

-          Che, con ricorso depositato il ___________, il Sig. Romolo Remo ha adito il Tribunale di Salerno per ottenere la pronuncia della separazione giudiziale dalla propria moglie;

-          Che, all’udienza presidenziale del ___________, in assenza della convenuta, non sono stati assunti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 cpc, in mancanza di richieste in merito;

-          Che, in data _______________, il Presidente del Tribunale di Salerno, con sentenza n. ____________, depositata il _________ e passata in giudicato il _________, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;

-          Che, dall’udienza presidenziale del ___________,  sono trascorsi i termini di dodici mesi di cui all’art. 3 della L. 898/70, e da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente, e non si è ricostituita, neppure temporaneamente, la comunione materiale e spirituale tra essi, stante la scelta della moglie di abbandonare definitivamente la casa coniugale senza dare più notizie di sé;

-           Che, per quanto sopra esposto,  è manifesta l’impossibilità di ricostituire  la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tutto ciò premesso, il ricorrente, come in atti rapp.to, difeso e dom.to

CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma voglia disporre le formalità di rito, per farsi luogo a declaratoria di scioglimento del predetto matrimonio, anticipando sin d’ora le seguenti

CONCLUSIONI

1)       Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto con rito civile in data ___________, fra Romolo Remo e Licinia Valeria;

2)       Ordinare all’ufficiale dello Stato civile di Salerno di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all’emananda sentenza;

Si allegano i seguenti documenti:

  1. Certificati di matrimonio;
  2. Stato di famiglia;
  3. Certificato di residenza di Romolo Remo;
  4. Certificato di residenza di Licinia Valeria;
  5. Sentenza di separazione;

Salerno, ________

avv. Gennaro De Natale

mercoledì 5 ottobre 2016

RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (DIVORZIO)



RICORSO PER  LO SCIOGLIMENTO
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO



Per:   Livia Tullia, nata  a Salerno il  _________, ed ivi residente alla Via Numa Pompilio, CF: ______________, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale  che la  rappresentata e  difende in virtù di mandato a margine del presente atto (PEC: avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax 089 xxxxxx);


Contro: Muzio Scevola, nato il ____________ a Pontecagnano  Faiano (SA) il ______________ ed ivi residente alla Via Anco Marzio, CF: _________;


P r e m e s s o


-          Che, in data _____________, la ricorrente ha contratto matrimonio concordatario con il Sig. Muzio Scevola;


-          Che il relativo atto è stato trascritto presso l’Ufficio dello Stato civile di Vietri sul Mare (SA), come risulta da allegato estratto, Anno ____-,  Parte II, Serie x, N. 1023529, Uff. 125;


-          Che, con atto del Notaio Tarquinio Prisco, n. 12456789/987654321 del 12/12/1002, i suddetti coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;


-          Che dal matrimonio sono nati i figli Faustina (nata ad Amalfi il ______), Marco (nato a Maiori il ______) ed Aurelio (nato a Positano il ______);


-          Che, a seguito di ricorso congiunto depositato il ________, i coniugi comparivano dinanzi al Tribunale di Salerno, Presidente dott. Commodo, nella procedura di separazione consensuale RG n. 123456/1856;


-          Che il Tribunale, all’udienza del _______, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;


-          Che, in data ________, il medesimo Tribunale omologava la separazione con decreto CRON. N. _______, confermando le condizioni concordate dai coniugi nel ricorso, che qui si riportano integralmente:


  1. I coniugi vivranno separatamente con l’obbligo del reciproco rispetto;

  2. La figlia Faustina, maggiorenne, continuerà a vivere con il padre mentre i figli Valerio e Giuseppe con la madre;

  3. La casa coniugale sita in Battipaglia (SA), via Marco Antonio, condotta in locazione, rimane assegnata al padre Muzio Scevola;

  4. La Sig.ra Livia Tullia trasferirà in via provvisoria la propria residenza in Padula (SA) alla Via Giulio Cesare;

  5. Il marito verserà a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge e dei figli, (finchè questi non saranno economicamente autosufficienti), un assegno mensile di € 600,00 (Euro Seicento/00) che dovrà essere versato entro il 15 di ogni mese in contanti oppure a mezzo bonifico bancario, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli Indici ISTAT;

  6. La vettura, Alfa Romeo 159, resta di proprietà del marito, che si farà carico dei relativi oneri;

  7. La vettura, Ferrari F12 Berlinetta, resta di proprietà della moglie, che si farà carico dei relativi oneri;

  8. Tutti i beni comuni sono stati già equamente divisi come da distinta sottoscritta dagli stessi coniugi;

  9. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.


-           Che, dall’udienza presidenziale del _______, sono trascorsi i termini di dodici mesi di cui all’art. 3 della L. 898/70, e da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente, e non si è ricostituita, neppure temporaneamente, la comunione materiale e spirituale tra essi;


-          Che, nel ____, la figlia Faustina, divenuta economicamente indipendente, si è distaccata dal nucleo familiare, trasferendo altrove la propria residenza;


-          Che i figli Marco e Aurelio, nel _________, dopo aver frequentato un corso di qualificazione professionale, hanno iniziato a svolgere attività di barman in maniera saltuaria e precaria, percependo uno stipendio mensile medio di 200,00 euro;


-          Che, allo stato attuale, stante la manifesta impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale, la ricorrente ha deciso di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta difesa e dom.ta,


C h i e d e


Che, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti innanzi al Sig. Presidente, esperito il tentativo di conciliazione, e previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che riterrà opportuni nell’interesse dei coniugi e dei figli, il Tribunale adito voglia


1)      Pronunciare, ai sensi dell’art. 3, n. 2, Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Vietri sul Mare (SA), in data _________, tra la Sig.ra Livia Tullia ed il Sig. Muzio Scevola, ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vietri sul Mare (SA) di procedere alla trascrizione dell’emananda sentenza;


2)      Accertare la insussistenza di mezzi economici adeguati da parte della madre, e, per l’effetto, disporre, a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli Marco e Aurelio, non economicamente indipendenti, il versamento mensile della somma di  € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli Indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie; all’uopo, si chiede espressamente disporsi il versamento del suddetto contributo, a mezzo bonifico bancario.


Si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 98,00.


Si allegano i seguenti documenti:


1)      Certificato di Stato di famiglia;

2)      Certificati di residenza;

3)      Estratto dell’atto di matrimonio;

4)      Dichiarazioni dei redditi;

5)      Copia omologa della separazione.


Salerno,


Avv. Gennaro de Natale

lunedì 3 ottobre 2016

RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE EX ARTT. 158 CC E 711 CPC

SEZIONE CIVILE
RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE
EX ARTT. 158 CC E 711 CPC


 I sottoscritti  coniugi

-          Tizio, nato a  Salerno il __________, CF: ____________,  e
-           
-          Agrippina,  nata a Salerno il ___________, CF: _____________,  
-           
entrambi residenti in Salerno, alla via ____________, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Gennaro De Natale, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine del presente atto (PEC: avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax 089 ________), espongono quanto segue.

Premesso

-          Che, in data ____________, hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Salerno,  in regime di separazione dei beni;
-           
-          Che, dal matrimonio, sono nati due  figli:
-           
1.      Mevio, nato a Salerno il  _____________, CF: ________;

2.      Lavinia, nata a Salerno il ___________, CF: ___________________;

-          Che,  da qualche tempo, la vita matrimoniale si è rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere ed a causa di incomprensioni, al punto che è ormai divenuto impossibile il proseguimento della convivenza;

 Tanto premesso, i  Sigg. ri Tizio e Agrippina, come rapp.ti, difesi e dom. ti, chiedono di volersi separare alle seguenti condizioni consensualmente convenute:

1.      essere autorizzati a vivere separatamente, liberi di fissare ciascuno ove creda il proprio domicilio e, per tale scopo, i coniugi si riconoscono reciproca autorizzazione al rilascio dei passaporti;

2.      i coniugi si riconoscono l’affidamento congiunto dei figli, ai sensi e per gli effetti della L. n. 54 dell’8 febbraio 2006, i quali risiederanno  con la madre, Agrippina, presso la casa coniugale in Salerno alla via ___________; il Sig. Tizio,  s’impegna a lasciare l’abitazione familiare;

3.       il  Sig. Tizio corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e della figlia Lavinia,  un assegno periodo di Euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat; 

4.       le spese in favore della figlia,  relative agli impegni scolastici, ad eventuali diagnostiche o terapie mediche, ad attività sportive o ricreative, all’abbigliamento, saranno poste a carico di ciascuno dei coniugi per la metà, sempre previa concorde decisione secondo la disciplina dell’affidamento condiviso;

5.      I diritti di visita sono così disposti:

- il padre potrà vedere i figli nei giorni di martedì, giovedì e un weekend in via alternata con l’altro coniuge.
- Per le visite quotidiane ai figli è fatto obbligo al padre di dar preavviso di almeno 12 ore.

- Qualora i ragazzi fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbero stare con il padre, quest’ultimo potrà far loro visita presso la residenza familiare, previo accordo telefonico.

6.      i compensi legali per il presente giudizio saranno ad esclusivo carico del Sig. Tizio.

Per tali motivi ed alle condizioni innanzi indicate, i coniugi Tizio ed Agippina, come sopra rapp.ti, difesi e dom.ti,
ricorrono

al Presidente del Tribunale di Salerno  perché, ordinata la comparizione personale delle parti innanzi a Sé, voglia esperire il tentativo di conciliazione e, nell’ipotesi di esito infruttuoso, autorizzare i coniugi a vivere separatamente, e
richiedono

al Tribunale adito l’omologazione della separazione alle condizioni consensualmente stabilite dalle parti come esposte in narrativa.

Si allegano i seguenti documenti:

  1. Estratto dell’atto di matrimonio;
  2. Stato di famiglia
  3. Certificato di residenza
  4. Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi

 Salerno, ______

 Firma dei coniugi


 Avv. Gennaro De Natale