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martedì 17 maggio 2016

Modello Di Ricorso ex artt. 156 cc e 709 ter e 710 cpc



TRIBUNALE DI SALERNO

Ricorso ex artt. 156 cc e 709 ter e 710 cpc

Per: Elena Pereira  nata a Salerno il 38/47/1921, CF: xxc aaa jkl, residente in Vietri Sul Mare (SA) alla via Amalfi n. 2, in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori Pinco e Pallino, tutti rapp.ti e difesi dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax numero 089.28.21.92), presso il cui studio elettivamente domiciliano in virtù di mandato a margine del presente atto;


Contro: Massimo Decimo Meridio, nato a Pompei il 25/12/1900, CF: asd ghn 456 ddf.


F A T T O


1) In data ______, il Tribunale di Salerno ha pronunziato sentenza n. 123/1236 nella quale ha dichiarato la separazione dei coniugi Rosa Pereira e Massimo Decimo.

2) Con la suddetta sentenza, i figli Pinco e Pallino sono stati affidati alla madre in forma condivisa, con assegnazione della casa coniugale.

3) Al Sig. Meridio è stato ordinato di versare un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento dei figli.

4) Tuttavia, il Sig. Meridio si è reso inadempiente, sin dall’inizio, nei confronti dei figli, sia per quanto riguarda il versamento dell’assegno di mantenimento, sia per quanto concerne l’esercizio del diritto-dovere di frequentazione della prole, tant’è che la ricorrente ha dovuto richiedere anche una ingiunzione di pagamento per spese straordinarie, ed  attivare una  procedura esecutiva.

5) Il disinteresse del Meridio nei confronti dei figli si è manifestato, inoltre, nella mancata partecipazione alla adozione delle scelte destinate ad incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli (scelta della scuola, avviamento al lavoro o apprendistato, scelta dello sport ed attività ricreative, assistenza alle visite mediche, accompagnamento e ritiro dalla scuola, ecc.).


D I R I T T O


1) Revisione dell’assegno di mantenimento.
Con la sentenza n. 456/7894 del Tribunale di Salerno, è stato confermato il provvedimento adottato con ordinanza presidenziale del 12/78/7894, relativamente all’assegno di mantenimento, fissato in complessivi euro 300,00 mensili per i figli.

Successivamente, sono sopravvenuti nuovi motivi, ai sensi dell’art. 156 cc, ultimo comma, che giustificano un aumento degli alimenti.

Infatti, sono mutate le condizioni in base alle quali fu determinato l’assegno di mantenimento: i figli sono cresciuti, per cui sono aumentate le loro esigenze; il più piccolo, Pinco, si è iscritto alla I media e ciò ha comportato un netto incremento della spesa per i libri ed il materiale scolastico; l’altro figlio è ormai adolescente e frequenta le scuole superiori.

L’aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla loro crescita, sia in termini di bisogni alimentari che di sviluppo della loro personalità nella vita sociale e nella formazione culturale; esso non necessita di specifica dimostrazione (Cfr. Cass. 1755/2007), e di per sé legittima la revisione dell’assegno di mantenimento (Cfr. Cass. 10119/2006), anche in mancanza di miglioramento delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione (Cass. 4/6/2012 n. 8927).

2) Risarcimento del danno esistenziale  per l’assenza del padre.
Ai sensi dell’art. 30 Cost., i figli, che nella fattispecie in esame sono tutti minorenni, hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione, educazione nonché  partecipazione attiva da parte di entrambi. 

La prole ha infatti diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, e l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Trib. Messina, 11/9/2009; cfr. Trib. Pavia, 10/02/2010).

Il resistente  non si è mai interessato molto dei figli, in particolare dal momento della separazione con la ricorrente, ignorandone le sorti, la vita, le esigenze economiche, tant’è che ha maturato un debito notevole relativo all’assegno di mantenimento (V. all. 3).

E’ evidente che la mancanza del padre non rende la condizione dei figli assimilabile alla posizione di chi abbia goduto della presenza fattiva, costruttiva ed affettuosa del genitore.

Infatti, l’assenza della figura paterna, incide negativamente sull’intero processo di sviluppo e di maturazione psicologica della personalità dell’individuo: non solo da un punto di vista morale, di educazione, di formazione del carattere e della personalità, dell’equilibrio e della stabilità emotiva, ma pure, in modo particolare, nelle scelte di vita dei figli che possono risultare negativamente condizionate (Trib. Modena, 04/07/2012).

Il bisogno della persona di avere relazioni affettive con i propri genitori costituisce elemento primario che concorre ad un corretto sviluppo psicofisico, e garantisce il rispetto della dignità umana, oltre a favorire la realizzazione della persona nella fase adulta nella vita (Cass. 12 aprile 2006, n. 8527).

A causa di questa assenza, si è dunque verificato un danno esistenziale che consiste nel pregiudizio al fare aredittuale determinante una modifica peggiorativa da cui consegue uno sconvolgimento dell’esistenza e in particolare delle abitudini di vita con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione  (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30668).

Poiché la risarcibilità del danno non patrimoniale è ammessa, oltre che nelle ipotesi espressamente previste da una norma di legge, nei casi in cui il fatto illecito vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973), nel caso in esame non sussistono dubbi in merito all’applicazione del suddetto principio a fronte della lesione del precetto di cui all’art. 30 Cost..

Pertanto, si può presumere, secondo le comuni regole di esperienza, che il comportamento paterno abbia ingenerato nei figli sia una sofferenza morale sia un vero e proprio danno esistenziale da privazione del rapporto parentale, inteso come quell’insieme di comportamenti nei quali si manifestano l’affetto, l’attenzione e l’educazione di un genitore (Trib. Roma, 11/01/2012).

Per quanto concerne l’importo del danno, esso deve essere liquidato in maniera equitativa ex artt. 1226 e 2056 cc,  tenendo conto che l’assenza del padre si è verificata (e continua a verificarsi) proprio durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita, quando la figura paterna assume una maggiore importanza.

3) Risarcimento del danno per mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.

Il resistente, Meridio, inoltre, non ha mai corrisposto l’assegno di mantenimento e non ha mai contribuito alle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente nell’interesse dei figli.

Tali inadempienze sono molto gravi, in quanto arrecano notevoli pregiudizi ai figli, sia per la scarsità dei mezzi economici di sostentamento a loro disposizione V. all. 1), sia per la privazione di ogni forma di assistenza morale e materiale, derivante dal disinteresse del padre.

Il comportamento tenuto dal Meridio, infatti, ha costretto la ricorrente ed i figli ad una vita di sacrifici e ristrettezze economiche, che ha inciso, ed incide tuttora, in modo negativo sulla vita di relazione, causando turbamento emotivo nonché  senso di angoscia e frustrazione, derivante dalla pressione di dover far fronte, in ogni caso, alle crescenti esigenze familiari.

A tal proposito, la Suprema Corte ha recentemente stabilito che la violazione degli obblighi cui corrispondono, nel destinatario, diritti primari della persona, costituzionalmente garantiti, comporta la sussistenza di un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell’art. 2043 cc e segg. (Cass. 10/04/2012 n. 5652).

E’ stato altresì ritenuto che il figlio che venga trascurato o rifiutato dal genitore subisce l’ingiusta privazione di un rapporto che la Costituzione gli garantisce e la violazione del diritto fondamentale all’apporto morale ed esistenziale del genitore: una tale lesione, pur trascendendo l’ambito strettamente patrimoniale, pur non generando patologie apprezzabili e rilevanti sul piano psicopatologico idonee a configurare un danno biologico, comporta il risarcimento del danno esistenziale (Trib. Venezia 30/06/2004).

4) Infine, la ricorrente chiede il rimborso delle maggiori spese sostenute per accudire i figli nei periodi in cui avrebbero dovuto essere tenuti dall’altro genitore.

Infatti, il genitore affidatario può domandare il rimborso degli oneri maggiori di quelli a suo carico derivanti dall'inosservanza dei doveri del genitore non affidatario, a prescindere dall'ipotesi in cui tale condotta integri un illecito (Cass. n. 1365/2000).

Tanto premesso, la ricorrente, in proprio e nella qualità, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c h i e d e

che l’Ill.mo Giudicante voglia accogliere il presente ricorso per i motivi descritti in narrativa, e conseguentemente:

1)      Adottare i provvedimenti necessari per porre fine alle gravi inadempienze dell’altro genitore, Sig. Meridio;

2)      Ammonire il Sig. Meridio;

3)      Condannarlo al risarcimento del danno esistenziale, nei confronti di ciascuno dei figli, derivato dall’assenza della figura paterna;

4)      Condannarlo, altresì, al risarcimento dei danni derivati alla ricorrente e a ciascuno dei figli per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento;

5)      Condannarlo, inoltre, al rimborso delle maggiori spese sostenute per accudire i figli nei periodi in cui avrebbero dovuto essere tenuti dall’altro genitore;

6)      Modificare il provvedimento relativo all’assegno di mantenimento e disporre l’aumento delle somme da corrispondere da parte di Meridio alla ricorrente, con aumento automatico secondo gli indici ISTAT;

7)      Con vittoria di spese e competenze.

Si allegano i seguenti documenti:

1)      Delibera di ammissione al gratuito patrocinio;

2)      Sentenza del Tribunale di Salerno n. ;

3)      Atto di precetto del;

4)      Copia atti espropriazione mobiliare preso terzi n. ;

5)      Ricorso per decreto ingiuntivo per spese straordinarie

6)      Richiesta informazioni all’Agenzia delle Entrate e successiva risposta;

7)      CUD 2013 della ricorrente.

Salerno,


Avv. Gennaro De Natale