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lunedì 10 ottobre 2016

IL TRIBUNALE (CIVILE)


Con il termine tribunale, si intende, nel linguaggio comune, il palazzo di giustizia, ossia il luogo o l’edificio ove hanno sede i giudici e gli uffici giudiziari.

Tuttavia, il tribunale è anche e soprattutto un giudice, ossia un organo giurisdizionale, che può operare in composizione monocratica o collegiale.

Il tribunale giudica in composizione monocratica in tutti i casi in cui la legge non prevede espressamente la composizione collegiale.

Il tribunale, invece, giudica in composizione collegiale:

- nelle cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero;

- in materia fallimentare (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo);

- nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

- in materia societaria (cause di impugnazione delle delibere assembleari e del consiglio di amministrazione, cause di responsabilità contro gli amministratori ed i dirigenti delle società);

- in materia testamentaria (impugnazione dei testamenti, riduzione per lesione di legittima);

- nelle cause di risarcimento dei danni per responsabilità civile dei magistrati (Legge 13/04/1988 n. 117;

- nelle azioni di classe, cd class action, previste dal Codice del Consumo (art. 140 bis D. Lgs n. 206/2005);

- nei procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 e seguenti cpc. Per dirla in modo semplice, i procedimenti in camera di consiglio sono caratterizzati dal fatto di non svolgersi nelle forme ordinarie. Inoltre, i provvedimenti finali di tali procedimenti sono, di regola, modificabili e revocabili, e non passano in giudicato.
 
Il tribunale ha una competenza territoriale nel circondario in cui si trova. Il circondario è, appunto, l’ambito territoriale (composto da vari comuni) di competenza di un tribunale. Il circondario non coincide necessariamente con la provincia ove ha sede il tribunale.

Il tribunale è competente, per materia:

- per tutte le cause che non sono di competenza di un altro giudice;

- per le cause in materia di imposte e tasse;

- per la cause relative allo stato ed alla capacità delle persone e ai diritti onorifici;

- per la querela di falso, per l’esecuzione forzata (processo esecutivo: pignoramento presso il debitore e pignoramento presso terzi) e per ogni causa di valore indeterminabile;

- in materia possessoria e di denuncia di nuova opera e danno temuto;

- per le controversie in materia di locazione, comodato di immobili urbani e affitto di azienda (escluse le controversie riservate alle sezioni specializzate agrarie);

- per le cause in materia di lavoro e previdenza;

- per le cause relative alla proprietà e agli altri diritti reali sui beni immobili;

- per le cause di opposizione all’esecuzione (in base all’importo del credito), di opposizione di terzo  e di opposizione agli atti esecutivi;

- come giudice di appello per le cause decise dal Giudice di Pace.

- per le cause di opposizione all’esecuzione (in base all’importo del credito), di opposizione di terzo  e di opposizione agli atti esecutivi;

- come giudice di appello per le cause decise dal Giudice di Pace. 

Per quanto riguarda il valore, il Tribunale è competente per tutte le cause, in materia mobiliare, che superano i limiti della competenza del Giudice di Pace. Pertanto, il Tribunale è competente: 

1) per le cause relative a beni mobili di valore superiore a 5.000,00 euro; 

2) per le cause di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti di valore superiore a 20.000,00 euro. 

RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (DIVORZIO)


RICORSO PER SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO


Per: Romolo Remo, nato a Cava de’ Tirreni (SA) il  ________, ed ivi residente alla Piazza Erminio Cassio n. 12, CF: ____________,  elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale  che lo  rappresentata e  difende in virtù di mandato a margine del presente atto (PEC: avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax ___________);

contro: Licinia Valeria, nata il ____________ in Tirana (Albania)  e residente in Salerno alla Via Marco Tiberio, CF: _______________;

Premesso  

-          Che, in data ______________, il ricorrente ha contratto matrimonio civile con la Sig.ra Licinia Valeria;

-          Che il relativo atto è stato trascritto presso l’Ufficio dello Stato civile del Comune di Salerno al n. xxx, Uff. 123456, anno 1200;

-          Che dall’unione non sono nati figli;

-          Che, dopo appena un anno dalla celebrazione del matrimonio, la Sig.ra Licinia Valeria si è allontanata dalla residenza familiare senza fare più ritorno, e senza dare più notizie di sé;

-          Che, con ricorso depositato il ___________, il Sig. Romolo Remo ha adito il Tribunale di Salerno per ottenere la pronuncia della separazione giudiziale dalla propria moglie;

-          Che, all’udienza presidenziale del ___________, in assenza della convenuta, non sono stati assunti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 cpc, in mancanza di richieste in merito;

-          Che, in data _______________, il Presidente del Tribunale di Salerno, con sentenza n. ____________, depositata il _________ e passata in giudicato il _________, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;

-          Che, dall’udienza presidenziale del ___________,  sono trascorsi i termini di dodici mesi di cui all’art. 3 della L. 898/70, e da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente, e non si è ricostituita, neppure temporaneamente, la comunione materiale e spirituale tra essi, stante la scelta della moglie di abbandonare definitivamente la casa coniugale senza dare più notizie di sé;

-           Che, per quanto sopra esposto,  è manifesta l’impossibilità di ricostituire  la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tutto ciò premesso, il ricorrente, come in atti rapp.to, difeso e dom.to

CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma voglia disporre le formalità di rito, per farsi luogo a declaratoria di scioglimento del predetto matrimonio, anticipando sin d’ora le seguenti

CONCLUSIONI

1)       Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto con rito civile in data ___________, fra Romolo Remo e Licinia Valeria;

2)       Ordinare all’ufficiale dello Stato civile di Salerno di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all’emananda sentenza;

Si allegano i seguenti documenti:

  1. Certificati di matrimonio;
  2. Stato di famiglia;
  3. Certificato di residenza di Romolo Remo;
  4. Certificato di residenza di Licinia Valeria;
  5. Sentenza di separazione;

Salerno, ________

avv. Gennaro De Natale

mercoledì 5 ottobre 2016

RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (DIVORZIO)



RICORSO PER  LO SCIOGLIMENTO
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO



Per:   Livia Tullia, nata  a Salerno il  _________, ed ivi residente alla Via Numa Pompilio, CF: ______________, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale  che la  rappresentata e  difende in virtù di mandato a margine del presente atto (PEC: avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax 089 xxxxxx);


Contro: Muzio Scevola, nato il ____________ a Pontecagnano  Faiano (SA) il ______________ ed ivi residente alla Via Anco Marzio, CF: _________;


P r e m e s s o


-          Che, in data _____________, la ricorrente ha contratto matrimonio concordatario con il Sig. Muzio Scevola;


-          Che il relativo atto è stato trascritto presso l’Ufficio dello Stato civile di Vietri sul Mare (SA), come risulta da allegato estratto, Anno ____-,  Parte II, Serie x, N. 1023529, Uff. 125;


-          Che, con atto del Notaio Tarquinio Prisco, n. 12456789/987654321 del 12/12/1002, i suddetti coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;


-          Che dal matrimonio sono nati i figli Faustina (nata ad Amalfi il ______), Marco (nato a Maiori il ______) ed Aurelio (nato a Positano il ______);


-          Che, a seguito di ricorso congiunto depositato il ________, i coniugi comparivano dinanzi al Tribunale di Salerno, Presidente dott. Commodo, nella procedura di separazione consensuale RG n. 123456/1856;


-          Che il Tribunale, all’udienza del _______, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;


-          Che, in data ________, il medesimo Tribunale omologava la separazione con decreto CRON. N. _______, confermando le condizioni concordate dai coniugi nel ricorso, che qui si riportano integralmente:


  1. I coniugi vivranno separatamente con l’obbligo del reciproco rispetto;

  2. La figlia Faustina, maggiorenne, continuerà a vivere con il padre mentre i figli Valerio e Giuseppe con la madre;

  3. La casa coniugale sita in Battipaglia (SA), via Marco Antonio, condotta in locazione, rimane assegnata al padre Muzio Scevola;

  4. La Sig.ra Livia Tullia trasferirà in via provvisoria la propria residenza in Padula (SA) alla Via Giulio Cesare;

  5. Il marito verserà a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge e dei figli, (finchè questi non saranno economicamente autosufficienti), un assegno mensile di € 600,00 (Euro Seicento/00) che dovrà essere versato entro il 15 di ogni mese in contanti oppure a mezzo bonifico bancario, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli Indici ISTAT;

  6. La vettura, Alfa Romeo 159, resta di proprietà del marito, che si farà carico dei relativi oneri;

  7. La vettura, Ferrari F12 Berlinetta, resta di proprietà della moglie, che si farà carico dei relativi oneri;

  8. Tutti i beni comuni sono stati già equamente divisi come da distinta sottoscritta dagli stessi coniugi;

  9. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.


-           Che, dall’udienza presidenziale del _______, sono trascorsi i termini di dodici mesi di cui all’art. 3 della L. 898/70, e da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente, e non si è ricostituita, neppure temporaneamente, la comunione materiale e spirituale tra essi;


-          Che, nel ____, la figlia Faustina, divenuta economicamente indipendente, si è distaccata dal nucleo familiare, trasferendo altrove la propria residenza;


-          Che i figli Marco e Aurelio, nel _________, dopo aver frequentato un corso di qualificazione professionale, hanno iniziato a svolgere attività di barman in maniera saltuaria e precaria, percependo uno stipendio mensile medio di 200,00 euro;


-          Che, allo stato attuale, stante la manifesta impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale, la ricorrente ha deciso di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta difesa e dom.ta,


C h i e d e


Che, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti innanzi al Sig. Presidente, esperito il tentativo di conciliazione, e previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che riterrà opportuni nell’interesse dei coniugi e dei figli, il Tribunale adito voglia


1)      Pronunciare, ai sensi dell’art. 3, n. 2, Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Vietri sul Mare (SA), in data _________, tra la Sig.ra Livia Tullia ed il Sig. Muzio Scevola, ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vietri sul Mare (SA) di procedere alla trascrizione dell’emananda sentenza;


2)      Accertare la insussistenza di mezzi economici adeguati da parte della madre, e, per l’effetto, disporre, a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli Marco e Aurelio, non economicamente indipendenti, il versamento mensile della somma di  € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli Indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie; all’uopo, si chiede espressamente disporsi il versamento del suddetto contributo, a mezzo bonifico bancario.


Si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 98,00.


Si allegano i seguenti documenti:


1)      Certificato di Stato di famiglia;

2)      Certificati di residenza;

3)      Estratto dell’atto di matrimonio;

4)      Dichiarazioni dei redditi;

5)      Copia omologa della separazione.


Salerno,


Avv. Gennaro de Natale

lunedì 3 ottobre 2016

RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE EX ARTT. 158 CC E 711 CPC

SEZIONE CIVILE
RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE
EX ARTT. 158 CC E 711 CPC


 I sottoscritti  coniugi

-          Tizio, nato a  Salerno il __________, CF: ____________,  e
-           
-          Agrippina,  nata a Salerno il ___________, CF: _____________,  
-           
entrambi residenti in Salerno, alla via ____________, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Gennaro De Natale, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine del presente atto (PEC: avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax 089 ________), espongono quanto segue.

Premesso

-          Che, in data ____________, hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Salerno,  in regime di separazione dei beni;
-           
-          Che, dal matrimonio, sono nati due  figli:
-           
1.      Mevio, nato a Salerno il  _____________, CF: ________;

2.      Lavinia, nata a Salerno il ___________, CF: ___________________;

-          Che,  da qualche tempo, la vita matrimoniale si è rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere ed a causa di incomprensioni, al punto che è ormai divenuto impossibile il proseguimento della convivenza;

 Tanto premesso, i  Sigg. ri Tizio e Agrippina, come rapp.ti, difesi e dom. ti, chiedono di volersi separare alle seguenti condizioni consensualmente convenute:

1.      essere autorizzati a vivere separatamente, liberi di fissare ciascuno ove creda il proprio domicilio e, per tale scopo, i coniugi si riconoscono reciproca autorizzazione al rilascio dei passaporti;

2.      i coniugi si riconoscono l’affidamento congiunto dei figli, ai sensi e per gli effetti della L. n. 54 dell’8 febbraio 2006, i quali risiederanno  con la madre, Agrippina, presso la casa coniugale in Salerno alla via ___________; il Sig. Tizio,  s’impegna a lasciare l’abitazione familiare;

3.       il  Sig. Tizio corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e della figlia Lavinia,  un assegno periodo di Euro 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat; 

4.       le spese in favore della figlia,  relative agli impegni scolastici, ad eventuali diagnostiche o terapie mediche, ad attività sportive o ricreative, all’abbigliamento, saranno poste a carico di ciascuno dei coniugi per la metà, sempre previa concorde decisione secondo la disciplina dell’affidamento condiviso;

5.      I diritti di visita sono così disposti:

- il padre potrà vedere i figli nei giorni di martedì, giovedì e un weekend in via alternata con l’altro coniuge.
- Per le visite quotidiane ai figli è fatto obbligo al padre di dar preavviso di almeno 12 ore.

- Qualora i ragazzi fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbero stare con il padre, quest’ultimo potrà far loro visita presso la residenza familiare, previo accordo telefonico.

6.      i compensi legali per il presente giudizio saranno ad esclusivo carico del Sig. Tizio.

Per tali motivi ed alle condizioni innanzi indicate, i coniugi Tizio ed Agippina, come sopra rapp.ti, difesi e dom.ti,
ricorrono

al Presidente del Tribunale di Salerno  perché, ordinata la comparizione personale delle parti innanzi a Sé, voglia esperire il tentativo di conciliazione e, nell’ipotesi di esito infruttuoso, autorizzare i coniugi a vivere separatamente, e
richiedono

al Tribunale adito l’omologazione della separazione alle condizioni consensualmente stabilite dalle parti come esposte in narrativa.

Si allegano i seguenti documenti:

  1. Estratto dell’atto di matrimonio;
  2. Stato di famiglia
  3. Certificato di residenza
  4. Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi

 Salerno, ______

 Firma dei coniugi


 Avv. Gennaro De Natale



martedì 17 maggio 2016

Modello Di Ricorso ex artt. 156 cc e 709 ter e 710 cpc



TRIBUNALE DI SALERNO

Ricorso ex artt. 156 cc e 709 ter e 710 cpc

Per: Elena Pereira  nata a Salerno il 38/47/1921, CF: xxc aaa jkl, residente in Vietri Sul Mare (SA) alla via Amalfi n. 2, in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori Pinco e Pallino, tutti rapp.ti e difesi dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax numero 089.28.21.92), presso il cui studio elettivamente domiciliano in virtù di mandato a margine del presente atto;


Contro: Massimo Decimo Meridio, nato a Pompei il 25/12/1900, CF: asd ghn 456 ddf.


F A T T O


1) In data ______, il Tribunale di Salerno ha pronunziato sentenza n. 123/1236 nella quale ha dichiarato la separazione dei coniugi Rosa Pereira e Massimo Decimo.

2) Con la suddetta sentenza, i figli Pinco e Pallino sono stati affidati alla madre in forma condivisa, con assegnazione della casa coniugale.

3) Al Sig. Meridio è stato ordinato di versare un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento dei figli.

4) Tuttavia, il Sig. Meridio si è reso inadempiente, sin dall’inizio, nei confronti dei figli, sia per quanto riguarda il versamento dell’assegno di mantenimento, sia per quanto concerne l’esercizio del diritto-dovere di frequentazione della prole, tant’è che la ricorrente ha dovuto richiedere anche una ingiunzione di pagamento per spese straordinarie, ed  attivare una  procedura esecutiva.

5) Il disinteresse del Meridio nei confronti dei figli si è manifestato, inoltre, nella mancata partecipazione alla adozione delle scelte destinate ad incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli (scelta della scuola, avviamento al lavoro o apprendistato, scelta dello sport ed attività ricreative, assistenza alle visite mediche, accompagnamento e ritiro dalla scuola, ecc.).


D I R I T T O


1) Revisione dell’assegno di mantenimento.
Con la sentenza n. 456/7894 del Tribunale di Salerno, è stato confermato il provvedimento adottato con ordinanza presidenziale del 12/78/7894, relativamente all’assegno di mantenimento, fissato in complessivi euro 300,00 mensili per i figli.

Successivamente, sono sopravvenuti nuovi motivi, ai sensi dell’art. 156 cc, ultimo comma, che giustificano un aumento degli alimenti.

Infatti, sono mutate le condizioni in base alle quali fu determinato l’assegno di mantenimento: i figli sono cresciuti, per cui sono aumentate le loro esigenze; il più piccolo, Pinco, si è iscritto alla I media e ciò ha comportato un netto incremento della spesa per i libri ed il materiale scolastico; l’altro figlio è ormai adolescente e frequenta le scuole superiori.

L’aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla loro crescita, sia in termini di bisogni alimentari che di sviluppo della loro personalità nella vita sociale e nella formazione culturale; esso non necessita di specifica dimostrazione (Cfr. Cass. 1755/2007), e di per sé legittima la revisione dell’assegno di mantenimento (Cfr. Cass. 10119/2006), anche in mancanza di miglioramento delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione (Cass. 4/6/2012 n. 8927).

2) Risarcimento del danno esistenziale  per l’assenza del padre.
Ai sensi dell’art. 30 Cost., i figli, che nella fattispecie in esame sono tutti minorenni, hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione, educazione nonché  partecipazione attiva da parte di entrambi. 

La prole ha infatti diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, e l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Trib. Messina, 11/9/2009; cfr. Trib. Pavia, 10/02/2010).

Il resistente  non si è mai interessato molto dei figli, in particolare dal momento della separazione con la ricorrente, ignorandone le sorti, la vita, le esigenze economiche, tant’è che ha maturato un debito notevole relativo all’assegno di mantenimento (V. all. 3).

E’ evidente che la mancanza del padre non rende la condizione dei figli assimilabile alla posizione di chi abbia goduto della presenza fattiva, costruttiva ed affettuosa del genitore.

Infatti, l’assenza della figura paterna, incide negativamente sull’intero processo di sviluppo e di maturazione psicologica della personalità dell’individuo: non solo da un punto di vista morale, di educazione, di formazione del carattere e della personalità, dell’equilibrio e della stabilità emotiva, ma pure, in modo particolare, nelle scelte di vita dei figli che possono risultare negativamente condizionate (Trib. Modena, 04/07/2012).

Il bisogno della persona di avere relazioni affettive con i propri genitori costituisce elemento primario che concorre ad un corretto sviluppo psicofisico, e garantisce il rispetto della dignità umana, oltre a favorire la realizzazione della persona nella fase adulta nella vita (Cass. 12 aprile 2006, n. 8527).

A causa di questa assenza, si è dunque verificato un danno esistenziale che consiste nel pregiudizio al fare aredittuale determinante una modifica peggiorativa da cui consegue uno sconvolgimento dell’esistenza e in particolare delle abitudini di vita con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione  (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30668).

Poiché la risarcibilità del danno non patrimoniale è ammessa, oltre che nelle ipotesi espressamente previste da una norma di legge, nei casi in cui il fatto illecito vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973), nel caso in esame non sussistono dubbi in merito all’applicazione del suddetto principio a fronte della lesione del precetto di cui all’art. 30 Cost..

Pertanto, si può presumere, secondo le comuni regole di esperienza, che il comportamento paterno abbia ingenerato nei figli sia una sofferenza morale sia un vero e proprio danno esistenziale da privazione del rapporto parentale, inteso come quell’insieme di comportamenti nei quali si manifestano l’affetto, l’attenzione e l’educazione di un genitore (Trib. Roma, 11/01/2012).

Per quanto concerne l’importo del danno, esso deve essere liquidato in maniera equitativa ex artt. 1226 e 2056 cc,  tenendo conto che l’assenza del padre si è verificata (e continua a verificarsi) proprio durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita, quando la figura paterna assume una maggiore importanza.

3) Risarcimento del danno per mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.

Il resistente, Meridio, inoltre, non ha mai corrisposto l’assegno di mantenimento e non ha mai contribuito alle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente nell’interesse dei figli.

Tali inadempienze sono molto gravi, in quanto arrecano notevoli pregiudizi ai figli, sia per la scarsità dei mezzi economici di sostentamento a loro disposizione V. all. 1), sia per la privazione di ogni forma di assistenza morale e materiale, derivante dal disinteresse del padre.

Il comportamento tenuto dal Meridio, infatti, ha costretto la ricorrente ed i figli ad una vita di sacrifici e ristrettezze economiche, che ha inciso, ed incide tuttora, in modo negativo sulla vita di relazione, causando turbamento emotivo nonché  senso di angoscia e frustrazione, derivante dalla pressione di dover far fronte, in ogni caso, alle crescenti esigenze familiari.

A tal proposito, la Suprema Corte ha recentemente stabilito che la violazione degli obblighi cui corrispondono, nel destinatario, diritti primari della persona, costituzionalmente garantiti, comporta la sussistenza di un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell’art. 2043 cc e segg. (Cass. 10/04/2012 n. 5652).

E’ stato altresì ritenuto che il figlio che venga trascurato o rifiutato dal genitore subisce l’ingiusta privazione di un rapporto che la Costituzione gli garantisce e la violazione del diritto fondamentale all’apporto morale ed esistenziale del genitore: una tale lesione, pur trascendendo l’ambito strettamente patrimoniale, pur non generando patologie apprezzabili e rilevanti sul piano psicopatologico idonee a configurare un danno biologico, comporta il risarcimento del danno esistenziale (Trib. Venezia 30/06/2004).

4) Infine, la ricorrente chiede il rimborso delle maggiori spese sostenute per accudire i figli nei periodi in cui avrebbero dovuto essere tenuti dall’altro genitore.

Infatti, il genitore affidatario può domandare il rimborso degli oneri maggiori di quelli a suo carico derivanti dall'inosservanza dei doveri del genitore non affidatario, a prescindere dall'ipotesi in cui tale condotta integri un illecito (Cass. n. 1365/2000).

Tanto premesso, la ricorrente, in proprio e nella qualità, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c h i e d e

che l’Ill.mo Giudicante voglia accogliere il presente ricorso per i motivi descritti in narrativa, e conseguentemente:

1)      Adottare i provvedimenti necessari per porre fine alle gravi inadempienze dell’altro genitore, Sig. Meridio;

2)      Ammonire il Sig. Meridio;

3)      Condannarlo al risarcimento del danno esistenziale, nei confronti di ciascuno dei figli, derivato dall’assenza della figura paterna;

4)      Condannarlo, altresì, al risarcimento dei danni derivati alla ricorrente e a ciascuno dei figli per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento;

5)      Condannarlo, inoltre, al rimborso delle maggiori spese sostenute per accudire i figli nei periodi in cui avrebbero dovuto essere tenuti dall’altro genitore;

6)      Modificare il provvedimento relativo all’assegno di mantenimento e disporre l’aumento delle somme da corrispondere da parte di Meridio alla ricorrente, con aumento automatico secondo gli indici ISTAT;

7)      Con vittoria di spese e competenze.

Si allegano i seguenti documenti:

1)      Delibera di ammissione al gratuito patrocinio;

2)      Sentenza del Tribunale di Salerno n. ;

3)      Atto di precetto del;

4)      Copia atti espropriazione mobiliare preso terzi n. ;

5)      Ricorso per decreto ingiuntivo per spese straordinarie

6)      Richiesta informazioni all’Agenzia delle Entrate e successiva risposta;

7)      CUD 2013 della ricorrente.

Salerno,


Avv. Gennaro De Natale