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venerdì 19 giugno 2015

I nonni possono essere obbligati a mantenere i nipoti?


L’art. 147 del codice civile impone ai coniugi, in via primaria ed integrale, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli.

Tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati, e non deriva dal riconoscimento avvenuto in seguito ad un giudizio.

Quindi, per esempio, se un figlio è stato riconosciuto solo dalla madre, ed il riconoscimento da parte del padre non avviene spontaneamente, ma in seguito a dichiarazione giudiziale qualche anno dopo, il padre sarà obbligato a versare la sua quota di mantenimento anche per il periodo anteriore al riconoscimento di paternità avvenuto con dichiarazione giudiziale, proprio perché, come abbiamo detto, l’obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati (Ved. Cass. n. 5652/2012).

Dal mese di febbraio 2014, è stato inserito nell’art. 147 del codice civile anche l’obbligo di assistere moralmente i figli, previsione, questa, che non era contenuta nella originaria formulazione del codice.

Naturalmente, possono capitare situazioni in cui uno dei genitori non possa (a causa di un reddito basso) o non voglia (semplicemente perché è uno sciagurato) far fronte a tali obblighi, che prima di essere giuridici, dovrebbero essere affettivi.

Cosa succede in questi casi, che purtroppo stanno capitando sempre più spesso?

Innanzi tutto, l’altro genitore deve far fronte a questi obblighi con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali.

In secondo luogo, quest’ultimo, qualora non dovesse farcela da solo, può anche agire contro il genitore inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.

Soltanto in via sussidiaria, quando cioè, pur avendo profuso tutto l’impegno possibile, uno dei genitori non riesca proprio a farcela, gli ascendenti di entrambi i genitori possono essere obbligati a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

Gli ascendenti (che d’ora innanzi chiameremo “nonni”, perché di solito sono i genitori dei coniugi) possono essere obbligati sia nei casi in cui uno o entrambi i genitori non possano oggettivamente mantenere i propri figli, sia quando, uno o entrambi, non vogliano provvedere.

Lo scopo della legge, in questo caso, è di tutelare i minori con celerità.

Sappiamo quanto possa essere ridicolo parlare di celerità in Italia, specie con riferimento alla tutela dei diritti, ma questo è, in teoria, il senso della legge.

In che modo i nonni possono essere costretti?

Con un ricorso al Tribunale, con il quale si chiede al Giudice di obbligare i nonni a provvedere o a concorrere al mantenimento dei nipoti, una volta che sia stata accertata la incapacità o la impossibilità dei genitori di provvedere da soli alle esigenze dei figli.

L’obbligo sorge nei confronti di tutti i nonni, sia paterni che materni. 

Non si può, quindi, chiedere al giudice che siano obbligati, ad esempio, i nonni paterni con esclusione di quelli materni (Cass. 20509/2010).

Di regola, si calcola prima il contributo annuo da porre complessivamente a carico dei nonni.

Poi, in base alle dichiarazioni dei redditi, si procede al calcolo della somma proporzionale da attribuire a ciascuno di essi.

L’obbligo dei nonni è subordinato e sussidiario rispetto a quello primario dei genitori: cioè sorge solo in caso di impossibilità (intesa come mancanza di mezzi) da parte dei genitori, e non semplicemente in caso di inadempimento da parte di essi.

L’inadempimento, infatti, potrebbe anche non derivare da mancanza di disponibilità economiche, come nel caso di un genitore possidente ma semplicemente sciagurato, disinteressato ai figli.

Quindi, una mamma separata, laureata e proprietaria di immobili, non può ricorrere al Tribunale per chiedere che il suocero (anche se possidente) contribuisca al mantenimento del figlio se prima non ha agito nei confronti del marito inadempiente.

In definitiva, facendo ricorso ad un esempio che capita spesso nella pratica, quando il padre non può o non vuole mantenere i figli, la madre deve innanzi tutto far fronte all’obbligo del mantenimento con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali (cercare lavoro, vendere o fittare gli immobili di proprietà); in secondo luogo, deve agire contro il marito inadempiente.


Dopo tutto questo, solo in caso di assoluta impossibilità sorge l’obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento previsto dall’art. 148 codice civile. 

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