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venerdì 19 giugno 2015

I nonni possono essere obbligati a mantenere i nipoti?


L’art. 147 del codice civile impone ai coniugi, in via primaria ed integrale, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli.

Tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati, e non deriva dal riconoscimento avvenuto in seguito ad un giudizio.

Quindi, per esempio, se un figlio è stato riconosciuto solo dalla madre, ed il riconoscimento da parte del padre non avviene spontaneamente, ma in seguito a dichiarazione giudiziale qualche anno dopo, il padre sarà obbligato a versare la sua quota di mantenimento anche per il periodo anteriore al riconoscimento di paternità avvenuto con dichiarazione giudiziale, proprio perché, come abbiamo detto, l’obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati (Ved. Cass. n. 5652/2012).

Dal mese di febbraio 2014, è stato inserito nell’art. 147 del codice civile anche l’obbligo di assistere moralmente i figli, previsione, questa, che non era contenuta nella originaria formulazione del codice.

Naturalmente, possono capitare situazioni in cui uno dei genitori non possa (a causa di un reddito basso) o non voglia (semplicemente perché è uno sciagurato) far fronte a tali obblighi, che prima di essere giuridici, dovrebbero essere affettivi.

Cosa succede in questi casi, che purtroppo stanno capitando sempre più spesso?

Innanzi tutto, l’altro genitore deve far fronte a questi obblighi con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali.

In secondo luogo, quest’ultimo, qualora non dovesse farcela da solo, può anche agire contro il genitore inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.

Soltanto in via sussidiaria, quando cioè, pur avendo profuso tutto l’impegno possibile, uno dei genitori non riesca proprio a farcela, gli ascendenti di entrambi i genitori possono essere obbligati a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

Gli ascendenti (che d’ora innanzi chiameremo “nonni”, perché di solito sono i genitori dei coniugi) possono essere obbligati sia nei casi in cui uno o entrambi i genitori non possano oggettivamente mantenere i propri figli, sia quando, uno o entrambi, non vogliano provvedere.

Lo scopo della legge, in questo caso, è di tutelare i minori con celerità.

Sappiamo quanto possa essere ridicolo parlare di celerità in Italia, specie con riferimento alla tutela dei diritti, ma questo è, in teoria, il senso della legge.

In che modo i nonni possono essere costretti?

Con un ricorso al Tribunale, con il quale si chiede al Giudice di obbligare i nonni a provvedere o a concorrere al mantenimento dei nipoti, una volta che sia stata accertata la incapacità o la impossibilità dei genitori di provvedere da soli alle esigenze dei figli.

L’obbligo sorge nei confronti di tutti i nonni, sia paterni che materni. 

Non si può, quindi, chiedere al giudice che siano obbligati, ad esempio, i nonni paterni con esclusione di quelli materni (Cass. 20509/2010).

Di regola, si calcola prima il contributo annuo da porre complessivamente a carico dei nonni.

Poi, in base alle dichiarazioni dei redditi, si procede al calcolo della somma proporzionale da attribuire a ciascuno di essi.

L’obbligo dei nonni è subordinato e sussidiario rispetto a quello primario dei genitori: cioè sorge solo in caso di impossibilità (intesa come mancanza di mezzi) da parte dei genitori, e non semplicemente in caso di inadempimento da parte di essi.

L’inadempimento, infatti, potrebbe anche non derivare da mancanza di disponibilità economiche, come nel caso di un genitore possidente ma semplicemente sciagurato, disinteressato ai figli.

Quindi, una mamma separata, laureata e proprietaria di immobili, non può ricorrere al Tribunale per chiedere che il suocero (anche se possidente) contribuisca al mantenimento del figlio se prima non ha agito nei confronti del marito inadempiente.

In definitiva, facendo ricorso ad un esempio che capita spesso nella pratica, quando il padre non può o non vuole mantenere i figli, la madre deve innanzi tutto far fronte all’obbligo del mantenimento con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali (cercare lavoro, vendere o fittare gli immobili di proprietà); in secondo luogo, deve agire contro il marito inadempiente.


Dopo tutto questo, solo in caso di assoluta impossibilità sorge l’obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento previsto dall’art. 148 codice civile. 

domenica 7 giugno 2015

Modello di Ricorso per Decreto Ingiuntivo per prestazioni professionali avvocato


GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Ricorso per decreto ingiuntivo


L’avv. Gennaro De Natale, nato a *******il ********, cf: *******************, in giudizio ex art. 86 cpc, (posta elettronica certificata  avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax numero 089.28.21.92), elett.te domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via Ogliara n. 36,


p r e m e s s o


- Che, in forza di procura speciale rilasciata a margine dell’atto introduttivo, l’istante ha rappresentato e difeso il Sig. *****************, nato a ________________ il ________________, cf: _____________________, nel giudizio di equa riparazione da questi promosso dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, RGVG n. ________________, contro il Ministero della Giustizia;


- Che il valore della domanda, ai sensi dell’art. 10 cpc, era pari ad euro _________________;


- Che, con decreto n. ________________ RGVG, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto il ricorso e condannato il Ministero della Giustizia a pagare in favore del _____________ la somma di € __________;


- Che il Ministero della Giustizia, a mezzo del servizio di Tesoreria della Banca d’Italia, ha emesso assegno circolare per € __________________ in favore di ______________;


- Che a quest’ultimo è stato consegnato il suddetto assegno;


- Che le prestazioni professionali svolte nel suddetto giudizio sono documentalmente provate;


- Che l’istante ha anticipato tutte le spese del giudizio;


- Che le spese anticipate ammontano ad euro ___________, i diritti sono pari ad euro ____________, e gli onorari, secondo il parere espresso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, possono liquidarsi in euro ____________, oltre spese generali al 12,50% pari ad euro _______________, per un totale di euro ___________;


- Che, pertanto, l’istante è creditore del Sig. ____________________ della somma complessiva di euro ______________ , oltre IVA e CNAP come per legge, per credito professionale;


- Che le voci riportate in parcella sono conformi ai minimi del tariffario forense relativo al periodo in cui sono state svolte le prestazioni;


- Che la Corte d’Appello di Napoli, nel suddetto decreto, ha liquidato all’istante la complessiva somma di euro _________________;


- Che il Sig. ______________ ha corrisposto all’istante, nel mese di dicembre 2013, la somma di euro ______________;


- Che l’istante, per il procedimento relativo al parere espresso dal Consiglio dell’Ordine, ha sostenuto una spesa pari ad euro _______, oltre ad euro ______________ per marche da bollo (____________ per l’istanza, oltre _______ + __________ per il parere), per un totale di euro ___________;


- Che, in definitiva, al ricorrente spettano le somme risultanti dal seguente riepilogo:


- Che, pertanto, il ricorrente è creditore, nei confronti del **************** della somma di euro ****************, oltre IVA e CNAP come per legge;


- Che la somma richiesta è dovuta in quanto l’obbligazione di un avvocato è di mezzi e non di risultato;


- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c h i e d e


che l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Salerno voglia emettere ingiunzione immediatamente esecutiva in danno del Sig. ___________________, dom.to in ____________ alla via ______________, per il pagamento in suo favore della somma di euro _________________,  oltre IVA, CNAP ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le causali dedotte in narrativa, con condanna altresì del debitore Sig. _____________________ al pagamento delle spese e competenze delle presente procedura, come per legge.


Poiché vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, l’istante, ai sensi dell’art. 642 cpc, chiede espressamente che venga concessa la provvisoria esecuzione della emananda ingiunzione.  


Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro _________________ e che, pertanto, il valore del contributo unificato è pari ad euro ____________.


Si depositano, in copia,  i seguenti documenti:


1) Richiesta parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;


2) Ricorso ex L. 89/01 alla Corte d’Appello di Napoli;


3) Consultazione portale telematico Volontaria giurisdizione per dettaglio attività svolte;


4) Decreto n. __________ RGVG della Corte d’Appello di Napoli;


5) Assegno consegnato al Sig. __________;


6) Nota spese;


7) Carta d’identità del Sig. ____________________.


Salerno, _______________

Avv. Gennaro De Natale