CERCA NEL BLOG

lunedì 9 marzo 2015

FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DI MOBILI E MANCATA CONSEGNA



Qualche anno fa, un amico ha acquistato a rate la camera da letto dei bambini, facendo ricorso ad  un finanziamento.

Poco dopo, a causa della crisi, il negozio dove è stato effettuato l’acquisto è fallito senza consegnare la merce al cliente.

Come se non bastasse, per colmo della sfortuna, la finanziaria che aveva concesso il prestito ha avuto la faccia tosta di richiedere al mio amico il pagamento delle rate del finanziamento, anche se non era avvenuta la consegna dei mobili acquistati.

Il povero ragazzo, quindi, era doppiamente disperato, non solo perché era rimasto senza i mobili che gli servivano ad arredare la stanzetta dei bambini, ma rischiava anche di pagare senza motivo il prestito solo per evitare una ingiunzione di pagamento.

Cosa succede in queste situazioni?

Il consumatore deve pagare il prestito anche se non ha ricevuto la merce, e così accollarsi il rischio di tutta l’operazione?

Oppure la finanziaria deve richiedere la restituzione delle somme al soggetto che effettivamente le ha ricevute, cioè al negoziante, anche se fallito?

Chi sopporta il rischio o la perdita finale? Il consumatore o la finanziaria?

Bene, in questi casi, che capitano abbastanza frequentemente, la Cassazione ha stabilito che se il contratto di finanziamento è stato stipulato per acquistare un bene, e questo non viene consegnato, va dichiarata la risoluzione sia del contratto di vendita che di quello di mutuo.

Infatti, i due contratti sono collegati, e se viene dichiarato invalido il contratto di vendita, necessariamente seguirà la stessa sorte anche il contratto di finanziamento.

Questo comporta che la finanziaria, per ottenere la restituzione della somma erogata, dovrà rivolgersi al negoziante e non al consumatore.

Anzi, il consumatore, non solo non dovrà più continuare a pagare le rate del prestito, ma avrà anche diritto alla restituzione delle somme già pagate.

Di solito, le finanziarie si difendono sostenendo che il consumatore può chiedere l’annullamento del finanziamento solo se tra la società che ha erogato il prestito ed il venditore esiste un rapporto di esclusiva.

Queste società, infatti,  preferiscono agire giudizialmente nei confronti dei malcapitati consumatori, in primo luogo perché questi hanno fornito garanzie ed informazioni (dichiarazioni dei redditi) in base alle quali è più semplice recuperare il credito, anche con il ricorso a strategie spesso scorrette; in secondo luogo perché, agendo nei confronti del venditore fallito, dovrebbero accontentarsi del pagamento dei crediti in moneta fallimentare, e quindi in misura notevolmente ridotta (sempre ammesso che riescano effettivamente a recuperare qualcosa).

Tuttavia, la sentenza  23 aprile 2009, n. 509/07, della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, interpretando la Direttiva 87/102 CEE, ha confermato che, in una simile situazione, l’esistenza di un accordo di esclusiva tra la finanziaria ed il fornitore (negoziante) non pregiudica il diritto del consumatore di agire contro il finanziatore per chiedere la risoluzione del contratto di credito e la restituzione delle somme già versate.

Ciò significa che, in casi come questo, se la finanziaria dovesse fare una ingiunzione di pagamento, il consumatore potrebbe giustamente opporsi e far dichiarare dal giudice l’invalidità del contratto.

A proposito … come è andata a finire la vicenda del mio amico?

Diciamo innanzi tutto che la finanziaria è stata molto scorretta anche nella gestione processuale della vicenda.
Infatti, approfittando della sua situazione di forza, e contrariamente a quanto stabilisce il Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), ha notificato una ingiunzione di pagamento del Tribunale di Prato, mentre avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale di Salerno, luogo di residenza del consumatore.

Il decreto ingiuntivo è stato richiesto al giudice del luogo in cui la società finanziaria aveva la sede operativa allo scopo di scoraggiare qualsiasi iniziativa difensiva del consumatore,  residente invece nel Comune di Salerno.

Costringendo i consumatori a doversi difendere in altre città, spesso e volentieri abbastanza lontane, le finanziarie riversano sui consumatori dei costi aggiuntivi, pregiudicando così il diritto della parte debole alla difesa.

Questo comportamento, in effetti, è un mezzo di pressione psicologica per ottenere, in maniera quanto mai scorretta, il pagamento di somme in realtà non dovute, inducendo le persone ad abbandonare la difesa a causa dei costi eccessivi.

In ogni caso, tornando alla nostra vicenda, abbiamo proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Prato, il quale ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo ottenuto dalla finanziaria, condannandola anche alle spese processuali.

Se ti interessa leggere la sentenza, clicca qui!


Nessun commento:

Posta un commento