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lunedì 9 febbraio 2015

COMUNE DI SALERNO E PRESCRIZIONE TARSU 2008



Il Comune di Salerno, tramite la Soget, sta inviando ai cittadini salernitani degli avvisi di accertamento con i quali richiede il pagamento della sanzione per dichiarazione infedele Tarsu, per le annualità dal 2008 al 2012.

Le richieste di questi due simpatici enti, a prima vista, sembrerebbero un tantino illegittime, come affermato negli ultimi giorni dai quotidiani locali.

Cerchiamo di scoprire se è vero e perché.

Gli avvisi relativi alla annualità 2008 dovrebbero essere prescritti a causa del decorso del termine quinquennale previsto dalla legge 296/2006, art.1, comma 161.

Il problema, però, è …. da quando inizia a decorrere questo termine?

Ce lo spiega la sentenza n. 1343/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che l’anno scorso ha risolto un  caso simile.

In sostanza, i giudici della CTP salernitana, ai sensi dell’art. 70, comma 1, D. LGS. n. 507/1993, hanno affermato che,

1) in caso di denuncia infedele o incompleta, l’ente può emettere un avviso di accertamento in rettifica entro il quinto anno a decorrere da quello entro il quale la denuncia andava effettuata;

2) non essendo contestata l’infedeltà dell’originaria denuncia, trattandosi di illecito permanente, l’obbligo di presentare una corretta dichiarazione si rinnova ad ogni nuovo esercizio finanziario, e, quindi,

3) poiché per l’anno 2008 (come stabilisce l’art. 70, comma 1, D. LGS. n. 507/1993) la dichiarazione andava presentata entro il 20 gennaio 2009, ne discende che il termine quinquennale di prescrizione è scaduto il 31 dicembre 2014.

Riassumendo: ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e dell’art. 70, comma 1, del D. LGS n. 507/1993,

il contribuente doveva presentare la dichiarazione per l’anno 2008 entro il 20 gennaio 2009; quindi il termine quinquennale di prescrizione è scaduto il 31 dicembre 2014.

Ciò significa che, gli avvisi di accertamento notificati DOPO il 31 dicembre 2014 possono considerarsi prescritti.

In tutti gli altri casi di notifica avvenuta entro quella data, il termine di prescrizione quinquennale è stato rispettato, e quindi non vi sono rimedi per i contribuenti.

Nei casi in cui il termine sia scaduto, però, come ben sanno il Comune di Salerno e la Soget, la prescrizione va eccepita davanti al giudice, che nel caso in questione è proprio la Commissione Tributaria.

E le cause davanti alla Commissione Tributaria, come tutte le cause, costano.

E indovina un po’… in alcuni casi, il costo della causa potrebbe essere superiore al valore della stessa, quindi il gioco non sempre (o non per tutti) vale la candela!

Ma ciò è vero solo per il povero contribuente tartassato, non certamente per il  Comune che, seguendo l’esempio dello Stato, in casi come questo ha trovato una miniera d’oro, un modo semplice, illegittimo e vergognoso per battere cassa, tanto per rispettare l’italica tradizione.

In definitiva, il Comune di Salerno, confidando nel fatto che i costi della causa in cui si dovrebbe eccepire la prescrizione potrebbero essere equivalenti o superiori alla cifra che esso dovrebbe restituire, spera che i contribuenti paghino senza fare troppe storie.

Alcune persone, effettivamente, per evitare il costo della causa e tutti i noti fastidi della burocrazia italiana e salernitana, hanno preferito pagare e chiudere la questione.

Ma chi non volesse subire questo sopruso legalizzato, cosa può fare?

Vediamo quali rimedi abbiamo a disposizione.


Ricorso alla Commissione Tributaria.

Va proposto tramite un legale, e, come ti ho detto prima,  ha dei costi. Non mi soffermo oltre, basta rivolgersi al proprio avvocato di fiducia. Si trova anche materiale esplicativo su internet.


Istanza di autotutela.

E’ una domanda che si fa allo stesso ente dal quale proviene l’atto, nei casi in cui l’illegittimità sia palese.

Non è necessario rivolgersi ad un legale. Devi inviarla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia della carta d’identità.


Ricorda però che non vi è garanzia di accoglimento dell’istanza, e che i termini per il  ricorso al giudice non sono sospesi


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