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lunedì 9 febbraio 2015

COMUNE DI SALERNO E PRESCRIZIONE TARSU 2008



Il Comune di Salerno, tramite la Soget, sta inviando ai cittadini salernitani degli avvisi di accertamento con i quali richiede il pagamento della sanzione per dichiarazione infedele Tarsu, per le annualità dal 2008 al 2012.

Le richieste di questi due simpatici enti, a prima vista, sembrerebbero un tantino illegittime, come affermato negli ultimi giorni dai quotidiani locali.

Cerchiamo di scoprire se è vero e perché.

Gli avvisi relativi alla annualità 2008 dovrebbero essere prescritti a causa del decorso del termine quinquennale previsto dalla legge 296/2006, art.1, comma 161.

Il problema, però, è …. da quando inizia a decorrere questo termine?

Ce lo spiega la sentenza n. 1343/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che l’anno scorso ha risolto un  caso simile.

In sostanza, i giudici della CTP salernitana, ai sensi dell’art. 70, comma 1, D. LGS. n. 507/1993, hanno affermato che,

1) in caso di denuncia infedele o incompleta, l’ente può emettere un avviso di accertamento in rettifica entro il quinto anno a decorrere da quello entro il quale la denuncia andava effettuata;

2) non essendo contestata l’infedeltà dell’originaria denuncia, trattandosi di illecito permanente, l’obbligo di presentare una corretta dichiarazione si rinnova ad ogni nuovo esercizio finanziario, e, quindi,

3) poiché per l’anno 2008 (come stabilisce l’art. 70, comma 1, D. LGS. n. 507/1993) la dichiarazione andava presentata entro il 20 gennaio 2009, ne discende che il termine quinquennale di prescrizione è scaduto il 31 dicembre 2014.

Riassumendo: ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e dell’art. 70, comma 1, del D. LGS n. 507/1993,

il contribuente doveva presentare la dichiarazione per l’anno 2008 entro il 20 gennaio 2009; quindi il termine quinquennale di prescrizione è scaduto il 31 dicembre 2014.

Ciò significa che, gli avvisi di accertamento notificati DOPO il 31 dicembre 2014 possono considerarsi prescritti.

In tutti gli altri casi di notifica avvenuta entro quella data, il termine di prescrizione quinquennale è stato rispettato, e quindi non vi sono rimedi per i contribuenti.

Nei casi in cui il termine sia scaduto, però, come ben sanno il Comune di Salerno e la Soget, la prescrizione va eccepita davanti al giudice, che nel caso in questione è proprio la Commissione Tributaria.

E le cause davanti alla Commissione Tributaria, come tutte le cause, costano.

E indovina un po’… in alcuni casi, il costo della causa potrebbe essere superiore al valore della stessa, quindi il gioco non sempre (o non per tutti) vale la candela!

Ma ciò è vero solo per il povero contribuente tartassato, non certamente per il  Comune che, seguendo l’esempio dello Stato, in casi come questo ha trovato una miniera d’oro, un modo semplice, illegittimo e vergognoso per battere cassa, tanto per rispettare l’italica tradizione.

In definitiva, il Comune di Salerno, confidando nel fatto che i costi della causa in cui si dovrebbe eccepire la prescrizione potrebbero essere equivalenti o superiori alla cifra che esso dovrebbe restituire, spera che i contribuenti paghino senza fare troppe storie.

Alcune persone, effettivamente, per evitare il costo della causa e tutti i noti fastidi della burocrazia italiana e salernitana, hanno preferito pagare e chiudere la questione.

Ma chi non volesse subire questo sopruso legalizzato, cosa può fare?

Vediamo quali rimedi abbiamo a disposizione.


Ricorso alla Commissione Tributaria.

Va proposto tramite un legale, e, come ti ho detto prima,  ha dei costi. Non mi soffermo oltre, basta rivolgersi al proprio avvocato di fiducia. Si trova anche materiale esplicativo su internet.


Istanza di autotutela.

E’ una domanda che si fa allo stesso ente dal quale proviene l’atto, nei casi in cui l’illegittimità sia palese.

Non è necessario rivolgersi ad un legale. Devi inviarla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia della carta d’identità.


Ricorda però che non vi è garanzia di accoglimento dell’istanza, e che i termini per il  ricorso al giudice non sono sospesi


venerdì 6 febbraio 2015

NIPOTINA SEPARATA DAI NONNI



UN TRISTE CASO DI (IN)GIUSTIZIA ITALIANA.

Anno 2002. Due genitori in fase di separazione. Lei accusa il marito di abusi sessuali sulla figlia. 

Il Tribunale di Torino decide la sospensione dei rapporti anche con i familiari del padre, per evitare ulteriori sofferenze alla minore, e la affida alla custodia dei nonni materni, con diritto di visita da parte della madre. 

I nonni paterni, addolorati a causa della negazione del diritto di visita, chiedono al Tribunale di essere autorizzati ad incontrare la nipotina. 

Nel 2003, i servizi sociali, incaricati dal tribunale, esprimono un primo parere favorevole: i nonni possono incontrare la bimba, ma solo in presenza degli psicologi dei servizi stessi. 

Giustissimo. 

Si sa, i nonni possono essere molto terribili con i nipoti, e quindi ben venga la presenza di estranei, psicologi, che, nei loro uffici caldi ed accoglienti, predisposti proprio per creare un clima favorevole agli incontri familiari, salvaguardino e tutelino la sensibilità e l’incolumità della bambina dalle grinfie di due agguerriti e bellicosi vecchietti. 

Per tre anni i nonni vanno a questi benedetti incontri … ma, la nipotina non viene mai convocata dai servizi sociali. 

I servizi sociali, tuttavia, apprezzando la disponibilità e la pazienza dei nonni alla partecipazione a questi sicuramente piacevoli e solitari incontri con il loro personale, e verificata la mancanza di pericolosità sociale da parte dei vecchietti, esprimono parere favorevole affinché la bimba incontri finalmente i nonni. 

Nel frattempo, il padre viene assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste!) dall’accusa di abusi sessuali, ma gli psicologi dei servizi sociali che fanno? 

Esprimono parere negativo in merito al diritto di visita dei nonni, in quanto la bimba, incontrandoli, avrebbe potuto essere traumatizzata perché questi le ricordavano il padre, ormai assolto … (!?). 

Il Tribunale, tra una scartoffia e l’altra, condivide il parere dei servizi e nega il diritto di visita. 

Intanto, la bimba ed i nonni non si sono ancora incontrati.

Per farla breve, stanchi della giustizia italiana, i nonni ricorrono alla Corte Europea, a Strasburgo. 

La Convenzione Europea, infatti, stabilisce (art. 8) che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

A questo punto, il giudizio della Corte nei confronti della nostra giustizia è molto duro. 


Essa ribadisce che: 

1) Il diritto alla vita privata e familiare include la piena realizzazione dei rapporti tra nonni e nipoti, che deve essere assicurata con contatti frequenti.

2) La realizzazione dell’interesse del minore impone prudenza e cautela, ma deve essere assicurato anche in tempi rapidi, perché il decorso del tempo (che in Italia è sempre eccessivo per tutto) può avere conseguenze irreparabili nei rapporti familiari. 

3) L’inerzia e i ritardi dei servizi sociali, hanno causato la mancata realizzazione del diritto di visita tra i nonni e la nipote.

4) Se vero che le misure di protezione del minore possono comportare la riduzione dei contatti con i familiari, nel caso in questione le autorità responsabili, forse più attente alle carte che alle persone ed ai loro legami, non hanno usato la dovuta diligenza. 

5) Vi è stata una grave incongruenza tra la sentenza di assolvimento del padre dalle accuse di abusi sulla figlia e la negazione del diritto di visita ai nonni, il tutto aggravato dai tempi biblici della giustizia italiana. 

In conclusione, la Corte europea (gennaio 2015) condanna l’Italia anche al risarcimento del danno in favore dei due nonni … ormai morti alla fine del 2014.

Giustizia è stata fatta!

Chissà se pagheranno, in qualche modo, anche i responsabili di tutto ciò?

Dott.ssa Lucia Pica




NUOVO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI POST D.L. 132/2014



TRIBUNALE DI SALERNO

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L’avv. Gennaro De Natale, nato a ________ il ________, CF:  ___________, in giudizio ex art. 86 cpc posta elettronica certificata posta@pec.it, fax numero 089.123456789), ele.tte domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via ___________ n.36,

premesso

-          Che l’istante, in virtù di decreto ingiuntivo n. ________,  RG n. __________, reso dal Giudice di Pace di Salerno, notificato in data ________, divenuto esecutivo per mancata opposizione, munito di apposita formula in data __________, risulta creditore, nei confronti della Sig.ra ___________(nata a Salerno il __________, CF: ************),  della somma di euro ****** oltre IVA e CNAP come per legge;


-          Che l’atto di precetto notificato in data _______________, rimasto infruttuoso, conteneva l’intimazione a pagare la somma di euro _________;


-          Che la Sig.ra ______________ risulta essere creditrice di somme nei confronti dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di _________, in quanto percettrice di pensione cat. ______________;


-          Che l’istante intende procedere a pignoramento presso INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di tutte le somme dovute e debende, in virtù del suddetto titolo e comunque dovute alla Sig.ra __________ (nata a Salerno il _______________, CF: __________________), fino alla concorrenza della somma di  €. _____________ (_________/00), che si ritiene sufficiente in via prudenziale a soddisfare il credito per cui si procede, per capitale, interessi, spese di procedura e successive, salvo conteggi ed esazioni; tanto premesso, l’istante, come in atto rapp.to, difeso e dom.to,


CITA

_____________, dom.ta in Salerno alla via __________ n.1 (Frazione ________), a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno, Ufficio Esecuzioni Mobiliari,  all’udienza del ____________, locali soliti ore di rito col prosieguo;


INVITA IL TERZO

     INPS -  Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Provinciale di Salerno, in persona del LRTP, dom.to in (84123) Salerno, al C.so Garibaldi n. 38, a rendere la dichiarazione di quantità prevista dall’art. 547 cpc al creditore procedente entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, a mezzo raccomandata AR o a mezzo posta elettronica certificata (posta@pec.it) all’indirizzo del Procuratore del creditore procedente.


AVVERTE ALTRESI’ IL TERZO

che in caso di mancata comunicazione della suddetta dichiarazione,  la stessa dovrà essere resa  dal terzo comparendo in un’apposita udienza  e che qualora il terzo non compaia o, sebbene comparso, non renda la dichiarazione, il credito pignorato si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Salerno, __________________.

Avv. Gennaro De Natale

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’UNEP della Corte d’Appello di Salerno, visto il titolo esecutivo di cui in premessa, visto l’atto di precetto recante intimazione di pagamento della somma di €. _____________oltre eventuali ulteriori spese di notifica, notificato al debitore in data _________________,

HO PIGNORATO

in virtù del titolo richiamato, tutte le somme presenti e future, dovute o detenute, in virtù di pensione cat. __________________, dall’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Salerno e dovute a ____________ (nata a _____________, il ___________, CF: _______________), fino alla concorrenza di €. _________ (________/00) che mi viene indicata dall’istante come sufficiente a soddisfare il credito per il quale attualmente si procede, oltre interessi, spese, diritti ed onorari del presente procedimento e successive occorrende, ed a tal fine


HO INGIUNTO

Ex art. 492 cpc alla debitrice, ___________________, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito sopra indicato le somme pignorate col presente atto e, contemporaneamente,

HO INTIMATO

al terzo pignorato, INPS-  Istituto della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Salerno, in persona del LRPT, di non disporre senza ordine del Giudice, sin dalla data di notifica del presente atto, delle somme a qualunque titolo detenute ed assoggettate a pignoramento.


HO AVVERTITO

Il terzo pignorato che dal giorno della notifica di questo atto è soggetto, relativamente alle somme dovute al debitore e nei  limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Ho, quindi, rivolto al debitore l’invito ad effettuare presso la Cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.

Ho, altresì avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell’art. 495 cpc, può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 cpc, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data la prova documentale.

L’UFFICIALE GIUDIZIARIO


nello stesso tempo




HO NOTIFICATO

l’atto di citazione che precede a


1)      INPS – Istituto della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Salerno, in presenza del LRPT, dom.to in ( 84123) Salerno, al C.so Garibaldi n. 38;









2)      ___________, dom.ta  in  Salerno alla via _____________ n.1 (Frazione _______).