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lunedì 14 aprile 2014

LEGGE PINTO: CASI PARTICOLARI



Persone giuridiche.
Secondo la giurisprudenza della CEDU, i principi in materia di equa riparazione a tutela delle persone fisiche valgono anche per le persone giuridiche e, più in generale, per i soggetti collettivi, per i quali il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, non diversamente da quanto avviene per le persone fisiche, si pone quale conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione CEDU, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (Cass. 13504/2004; Cass. 13163/2004; Cass. 15093/2004; Cass. 3396/2005; Cass. 8604/2007).


Persone giuridiche pubbliche.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che gli enti pubblici, invece, non abbiano diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (Sent. n. 21326/2012): il giudice nazionale, per quanto possibile, deve interpretare ed applicare il diritto interno conformemente alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Cass. SS.UU. n. 1340/04; Cass. n. 21403/05; Cass. n. 13657/07; Cass. n. 2371/11); ebbene, l'art. 34 della CEDU esclude dal novero degli aventi diritto le organizzazioni non governative, ossia gli enti pubblici, ed in generale ogni ente o articolazione amministrativa pubblica che, in quanto tale, detiene o esercita un pubblico potere.


Contumacia.
Sempre secondo la Cassazione, il contumace ha diritto al riconoscimento dell’equa riparazione, in quanto la scelta della contumacia può derivare dalla più varie ragioni, anche diverse dall’indifferenza per il risultato e per i tempi della controversia, come, ad esempio, la convinzione della totale plausibilità o, al contrario, della assoluta infondatezza delle ragioni avversarie, che possono far apparire inutile affrontare le spese occorrenti per contrastarle, costituendosi in giudizio (Cass. SS. UU. 14/01/2014 n. 585). Quindi, anche il contumace ha il diritto di ottenere, in tempi ragionevoli, la conclusione del giudizio. Infatti, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo attribuisce tale diritto ad ogni persona, mentre la legge 89/01 assicura l’indennizzo a chi ha subito un danno.


Condominio
Il condominio è privo di personalità giuridica, in quanto trattasi di ente di gestione delle cose comuni; pertanto, l'amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare, anche non totalitaria, a tutela della gestione delle stesse, mentre, per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli, è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (Ved. ex plurimis: Cass. 26/4/2005, n. 8570). … non vi è dubbio che il diritto all'equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all'ente condominiale, che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l'eventuale patema d'animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento (Cass. 27 maggio - 23 ottobre 2009, n. 22558).


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