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martedì 22 aprile 2014

PRESTITO AL CONSUMO, INTERESSI DI MORA E CLAUSOLE VESSATORIE



Le società finanziarie stipulano con la loro clientela dei contratti di finanziamento, normalmente denominati di credito al consumo o piccoli prestiti.


Ebbene, queste società, di solito, inseriscono nei loro contratti, che normalmente sono dei  prestampati, delle clausole che prevedono il pagamento degli interessi di mora in caso di ritardo nel versamento delle rate.


Ebbene, secondo la Corte di Cassazione (Sent. N. 23273/2010) queste clausole sono da considerarsi vere e proprie clausole penali, e, come tali, soggette alla disciplina dell’art. 33, comma 2, lett f) del DL 6/9/2005 n. 206 (Codice del Consumo), secondo il quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che impongono al consumatore (in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento) il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo.


Fra l’altro, nei contratti prestampati predisposti dalle società finanziarie (cd formulari), queste ultime devono provare che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, DL 206/2005.


In tali circostanze, le clausole vessatorie sono da considerarsi nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto, e le somme eventualmente corrisposte a titolo di interessi di mora devono essere restituite (Cfr. Tribunaledi Cremona, sent. 24/10/2013).


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