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mercoledì 8 gennaio 2014

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE



TRIBUNALE DI SALERNO

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE 

Ex art. 615, comma 2° cpc

Nella procedura esecutiva n. ***/**** RE

Udienza del ******* – GE dott. *********

Il Sig. ******************, nato a Salerno il ************, CF: **********, genitore esercente la potestà sulla minore ****************, nata a ******** il ***********, CF: ****************, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via ____________, in virtù di mandato a margine del presente atto, il quale ultimo dichiara  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  e  notificazioni  del procedimento al n. di fax 089/123456 o all’indirizzo di posta certificata ___________________,

P r e m e s s o

- Che la Sig.ra **************, madre della odierna ricorrente, conferiva mandato ad litem all’avv. **********  nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, avente ad oggetto ***************;

- Che, con sentenza n. ***********, la domanda veniva accolta, e gli eredi della deceduta Sig.ra **********  percepivano la somma di euro *********** a titolo di ratei arretrati, e al difensore venivano liquidati euro ********* con attribuzione;

- Che, con ricorso al Giudice Tutelare, il Sig. ****************, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore *****************, chiedeva ed otteneva l’autorizzazione a riscuotere il 25% dei ratei di pensione, pari ad euro **********, e a reinvestirli in buoni postali fruttiferi intestati alla minore e vincolati all’ordine del giudice tutelare;

- Che, non soddisfatto della liquidazione degli onorari operata dal Tribunale, l’avv. ********** chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi della Sig.ra *********** (************), per un importo pari ad euro *************, oltre interessi, compenso professionale, IVA, CNAP e spese successive;

- Che, a causa di disguidi familiari, la suddetta ingiunzione, notificata agli eredi, non veniva opposta;

- Che, successivamente, l’avv. *********** notificava alla odierna ricorrente atto di precetto per il pagamento della somma di euro ***********;

- Che, in virtù dell’indicato precetto, l’avv. ************ notificava alla ricorrente atto di pignoramento presso terzi, pignorando tutte le somme dovute e debende alla minore *************** da Poste Italiane SpA – Agenzia di **************;

- Che la ricorrente intende proporre formale opposizione avverso il suddetto atto di pignoramento per i seguenti

M o t i v i

1) Nullità del pignoramento  per impignorabilità dei beni.
Il pignoramento effettuato dall’avv. ********** ha per oggetto due rapporti (libretto di deposito a risparmio e buono postale fruttifero ordinario) accesi presso Poste Italiane SpA- Agenzia di ************, entrambi riferibili al 100% alla minore *************, con vincolo pupillare vincolati all’ordine del Giudice Tutelare, come da decreto del ************ che si allega agli atti.

Orbene, con il pignoramento si costituisce una sorta di vincolo sui beni pignorati:  tuttavia, se sui suddetti beni esiste già un vincolo derivante da un provvedimento giurisdizionale (decreto del giudice tutelare), ne consegue la nullità del pignoramento successivamente notificato.

In buona sostanza, il pignoramento è un vincolo di destinazione rivolto alla soddisfazione del creditore, mentre il vincolo imposto dal giudice tutelare è rivolto a vantaggio ed a tutela dell'interesse della minore.

Tale coesistenza è, appunto, incompatibile poiché il creditore cerca di distrarre illegittimamente le somme senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, ed anche per fini diversi dal soddisfacimento dei debiti contratti dalla minore.


2) Debita ereditaria ipso iure dividuntur.
Il creditore, avv. *********, non può agire nei confronti della minore per l’adempimento dell’intera obbligazione di cui al decreto ingiuntivo, in quanto nella fattispecie in esame non si versa in tema di obbligazione solidale.

Infatti, una eccezione al principio della presunzione generale di solidarietà passiva è contemplato dall’art. 754 cc, secondo il quale gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria …

Pertanto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del pignoramento,  la minore ************  dovrà al massimo versare il 25% della somma portata in decreto ingiuntivo.

Ciò detto, stante l’eccezione di inefficacia del pignoramento sollevata, si chiede al Giudice di dichiarare l’estinzione del presente processo esecutivo.

Tanto premesso, l’istante, nella qualità, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

R i c o r r e

all’Ill.mo Giudicante, quale giudice dell’esecuzione, affinché, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto:

-        sospendere l'esecuzione ovvero il processo ex art. 618 - 624 cpc, fissando il termine per il giudizio di merito;

-        nel merito,  dichiarare la nullità e l’infondatezza della procedura esecutiva n. ********  per le motivazioni di cui in narrativa;

-        in via ulteriormente subordinata, nel merito, dichiarare che la pignorata è tenuta al pagamento della sola quota del 25% del debito ereditario e, pertanto, ridurre in proporzione il credito.

In ogni caso, con  vittoria di spese e compenso professionale della presente procedura, oltre IVA e CNAP come per legge e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si allegano, in copia, i seguenti documenti:

1) Fascicolo del giudizio n. RGE **********;
2) Decreto del Giudice Tutelare del ***********;
3) Liquidazione ratei non riscossi della pensione INPS;
4) Sentenza n. *********  del Tribunale di Salerno.
Salerno,

avv. Gennaro De Natale