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martedì 22 luglio 2014

ATTO DI CITAZIONE - RISARCIMENTO DANNI - CADUTA IN UN SUPERMERCATO



TRIBUNALE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

La Sig.ra Elena Maria Gutierrez, nata a Pellezzano (SA) il 28/08/1912, cf: Vietri sul Mare (SA), rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax numero 089.28.21.92), presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

1)         In data ___________, alle ore 10,30 circa, l’istante, entrava per fare la spesa nel supermercato _____________, sito in Salerno alla via ____________, e mentre si recava a prendere il carrello, scivolava sul pavimento bagnato a causa della pioggia e cadeva al suolo, battendo con forza la spalla destra sul pavimento.

2)         La signora veniva immediatamente soccorsa dal personale del supermercato ed invitata ad accomodarsi su un carrello mobile, il quale, subito dopo, iniziava a muoversi verso la cassa, contro lo spigolo della quale la malcapitata cliente andava a battere la testa.

 In seguito ed a causa delle cadute, la Sig.ra ********* riportava lesioni refertate dai sanitari dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

In data ******, veniva formulata, nei confronti del supermercato, richiesta di risarcimento danni, rimasta senza riscontro.

I danni patiti dalla Sig.ra **********, in base a quanto risulta da valutazione medico-legale del Dott. **************, ammontano ad euro **********, così determinati:

Danno Biologico Permanente
Invalidità del 8% (soggetto di ** anni) = euro ****
Danno Biologico Temporaneo
Inabilità assoluta 30 gg. = euro *********
Inabilità parziale 80 gg. al 50% = euro *********
Inabilità parziale minima 20 gg. al 25% = euro ********
Danno Morale = euro *********
Spese mediche = euro *********;

Il caso in esame rientra nella fattispecie contemplata dall'art. 2051 cc, secondo il quale Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. 

Orbene, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo, e pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista (e sia provato dal danneggiato) il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. 9/4/2003, n. 5578; Cass. 15/1/2003, n. 472).

Non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c i t a

il Supermercato **********, in persona del legale rappresentante pt, dom.to in *********** alla Via ******* n. 1, a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno all’udienza del giorno *************, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Dichiarare la responsabilità esclusiva del Supermercato ***********, in persona del legale rappresentante pt, nel sinistro per cui è causa;

2) Condannare il convenuto a risarcimento, in favore dell’istante, della somma di euro ************, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 183 cpc, si invita il convenuto a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 cpc, con avvertenza che, in difetto, sarà dichiarata la sua contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà le decadenze di cui all’art. 167 cpc, per cui non potrà proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, indicare mezzi di prova o produrre documenti.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del rappresentante legale del convenuto, nonché prova testimoniale sulle circostanze di cui ai nn. 1) e 2) del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole “Vero che”, e si indicano a testi i Sigg.ri 1) ****************, dom.to in Sarno (SA) alla via **********; 2) ********, dom.to in Bellosguardo (SA) alla via *********. Si depositano i seguenti documenti:

1) Richiesta risarcimento danni;
2) Referto del PS dell’Ospedale;
3) Certificato medico del PS dell’Ospedale;
5) Prosieguo certificazione / referto medico del 18/7/*******;
6) Referto TAC del 25/7/********;
7) Prosieguo certificazione / referto medico del 27/7/*****;
9) Certificato visita specialistica ortopedica del 4/9/********;
10) Valutazione medico-legale del Dott. **********;
11) Documentazione attestante spese mediche sostenute. 

Al fine del versamento del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99, si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro *********.

Salerno,

Avv. Gennaro De Natale


giovedì 29 maggio 2014

MEMORIA DI REPLICA EX ART. 190 CPC - DIFFERENZA TRA CTU PERCIPIENTE E CTU DEDUCENTE




TRIBUNALE DI SALERNO


MEMORIA DI REPLICA EX ART. 190 CPC


Per ____________, rapp.to e difeso dall'avv. _________________,


attori


Contro Condominio __________, con l’avv. _________,


convenuto


Gli attori si riportano alle conclusioni ed alle argomentazioni in fatto e in diritto svolte in atti e verbali di causa, e replicano alle deduzioni avversarie,  sottoponendo all’On.le Giudicante le seguenti considerazioni.


1) E’ necessario, innanzi tutto, premettere alcune osservazioni sulla consulenza tecnica d’ufficio.


Mentre in alcuni casi il consulente è chiamato semplicemente ad esprimere una valutazione tecnica rispetto a fatti già provati (CTU deducente), in altre situazioni, invece, egli è chiamato ad accertare il fatto (CTU percipiente).


La distinzione tra CTU deducente e percipiente si trova esposta in maniera chiara nella motivazione della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite  n. 9522/1996: … Il giudice può affidare al consulente tecnico non  solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass. 19 aprile 1988 n. 3064; Cass. 13/3/2009, n. 6155; Cass. 24620/2007; Cass. 4743/2007; Cass. 3990/2006; Cass. 27002/2005; Cass. 13401/2005; Cass. 31 marzo 1990 n. 2629; Cass. 4 aprile 1989 n. 1620), senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento.


Quindi, tale ultima ipotesi ricorre ogni qual volta l’accertamento del fatto implichi delle valutazioni tecniche che, evidentemente, non possono essere oggetto di testimonianza o di altri mezzi di prova. Si tratta dunque di un’impossibilità giuridica, non di un’impossibilità materiale: infatti, nel procedimento di ATP, il CTU ha dovuto effettuare alcuni saggi, resisi necessari proprio per accertare esattamente (percepire, appunto) i fatti verificatisi; è chiaro, quindi, che tali attività potevano essere compiute soltanto da una persona in possesso di determinate cognizioni tecniche.


Nella fattispecie oggetto del presente giudizio era necessario esprimere una valutazione tecnica: detta prova non poteva essere fornita con testimoni, ai quali sono inibite le valutazioni; né con consulenze tecniche di parte, che nel nostro ordinamento sono mere allegazioni difensive di carattere tecnico. L’unico mezzo possibile era dunque la consulenza tecnica, che è stata richiesta ed espletata mediante il ricorso al procedimento di cui all’art. 696 cpc.


Orbene, allorquando l’accertamento del fatto impone delle valutazioni tecniche, la CTU diventa un vero e proprio mezzo di prova, con l’importante conseguenza che il giudice non può rifiutarsi di disporla e al tempo stesso rigettare la domanda per mancanza di prova.


Nel caso oggetto del presente giudizio, pertanto, sussistono tutti gli elementi della consulenza d’ufficio percipiente, perché l’attore ha allegato i fatti costitutivi e gli elementi specifici posti a fondamento del proprio diritto al risarcimento del danno, non contestati e quindi non bisognosi di prova, anzi espressamente riconosciuti dal convenuto, se pur parzialmente, in comparsa di costituzione ed in comparsa conclusionale.


2) Per quanto concerne la differenza tra la liquidazione dei danni effettuata dal CTU e quella operata dagli attori, vi è da dire che, a parte qualche piccolo intervento di poco conto che al CTU è forse sfuggito, la parte più sostanziosa riguarda le spese di giudizio relative all’ATP, che non possono essere assolutamente trascurate.


Infatti, a tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che le  somme erogate  dalla  parte che  ha  chiesto un  accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme  non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cpc (Cass. 23/12/1993 n. 12759).


La Cassazione, più recentemente, si è espressa nello stesso senso, statuendo che le spese  dell'accertamento  tecnico  preventivo  vanno  poste,  a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. 12/2/2000 n. 1690).


Orbene, nel procedimento di ATP, gli attori hanno sostenuto spese di giudizio, documentate, pari ad euro _______, così suddivise: € _________ per consulente tecnico d’ufficio; € ________,00 per consulente tecnico di parte; € ______,00 per competenze legali; è necessario, pertanto, ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con il comportamento dell'avversario, che, pur riconoscendo, nei suoi scritti difensivi, una responsabilità del condominio ha reso comunque necessario il ricorso all’autorità giudiziaria.


Tutt’altro impugnato, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte svolte nei precedenti scritti difensivi, con vittoria di spese.


___________, ___________


avv. ________________


lunedì 26 maggio 2014

CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI CONTRO FASTWEB - MANCATA ATTIVAZIONE LINEA



GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. Alonso Maria Gutierrez, nato a Castiglione del Genovesi (SA) il 28/08/1912, cf: Cava de’ Tirreni, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax numero 089.28.21.92),

presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto;

p r e m e s s o

- 1) Che l’istante, in data ___________, aveva stipulato contratto di utenza telefonica con la Fastweb SpA, codice utente n. ____________, con clausola di portabilità (cd number portability) sul numero telefonico ____________, ossia clausola che prevede il mantenimento dei numeri telefonici già in uso; 

- 2) Che l’istante aveva provveduto alla disdetta del contratto con il precedente gestore Telecom Italia SpA sulla suddetta linea telefonica, mentre la convenuta doveva attivare la procedura della cd number portability;

- 3) Che, sebbene il contratto prevedesse l’attivazione della nuova linea entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della proposta di abbonamento, la consegna del kit relativo all’apparato ADSL da parte di Fastweb era avvenuta a distanza di tre mesi, mentre l’attivazione dell’utenza Fastweb non era mai avvenuta, tant’è che, in tale periodo, sebbene la linea telefonica dell’attore risultasse libera, quest’ultimo non riceveva nessuna chiamata;  

- 4) Che, a causa di tale inadempimento da parte della società telefonica, l’istante aveva comunicato formale recesso con racc.ta ar, ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto per l’offerta Fastweb;

- 5) Che, nonostante il recesso, la Fastweb aveva richiesto il pagamento di euro ______ a titolo di corrispettivo per servizi (in realtà mai effettivamente) prestati;

- 6) Che la successiva riattivazione della precedente linea telefonica Telecom ha comportato l’esborso di euro _____ a titolo di riallaccio;

- 7) Che la Carta dei Servizi Fastweb prevede, nel caso di mancato rispetto degli standard relativi a tempi di attivazione e risoluzione guasti, un indennizzo di cinque euro per ogni giorno di ritardo, in caso di abbonamento residenziale;

-  8) Che l’art. 1, comma 2, Legge 2 aprile 2007, n. 40, stabilisce che i contratti per adesione, stipulati con operatori di telefonia, devono prevedere la facoltà del contraente di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore;

- 9) Che, in data _________________, il difensore dell’istante ha presentato istanza alla Camera di Commercio di Salerno per l’esperimento del tentativo di conciliazione;

- 10) Che, in data ___________, è decorso il termine di 45 giorni previsto dal Regolamento di Conciliazione della CCIAA di Salerno, a norma del quale il procedimento deve considerarsi concluso; 

- 11) Che, con nota del 14/04/2014, l’Organismo di Mediazione ha comunicato formalmente la conclusione del procedimento con esito negativo, per mancata risposta della Fastweb SpA;

- 12) Che, a tutt’oggi, la Fastweb non ha ancora restituito le somme indebitamente riscosse;

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

Fastweb SpA, con sede in (20155) MILANO  alla Via Caracciolo n. 51, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno ____________, locali soliti ore di rito col prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti

C o n c l u s i o n i

voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,  accogliere la domanda proposta e, per l’effetto,

Accertare l’inadempimento della convenuta e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto e, per l’effetto,

1)      Condannare la convenuta, per le causali di cui in narrativa, alla restituzione, in favore dell’attore, A) delle spese corrisposte per servizi non resi; B) della somma di euro __________ a titolo di indennizzo, così come previsto dalla Carta dei Servizi Fastweb; C) della somma di euro _____ per le spese di riallaccio della precedente linea telefonica,  oltre interessi e rivalutazione monetaria;

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta, nonché prova testi,  sulle circostanze di cui ai capi n. 3) di cui alla narrativa del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole "Vero che". 

Con riserva, altresì, di indicare i nominativi dei testi, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro __________  e che, pertanto, il valore del contributo unificato versato è pari ad euro _____.

Si allegano i seguenti documenti:

1)      Contratto / Proposta / Comunicazione di benvenuto della Fastweb;
2)      Disdetta Telecom;
3)      Racc.ta di recesso/disdetta n. ____________;
4)      Comunicazioni Generali di contratto per l’offerta Fastweb;
5)      Carta dei Servizi;
6)      Pagamenti effettuati alla Fastweb;
7)      Istanza alla CCIAA di Salerno per l’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio;
8)      Comunicazione della CCIAA di conclusione del procedimento di mediazione.
Avvocato Gennaro De Natale
RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad  istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Fastweb SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in (20155) MILANO  alla Via Caracciolo n. 51

mercoledì 21 maggio 2014

Atto di citazione contro Fastweb per ripetizione indebito



GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. Alonso Gutierrez, nato a San Cipriano Picentino (SA) il 28/28/2028, cf: Vietri Sul Mare, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax numero 089.28.21.92),

presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto;

p r e m e s s o

- 1) Che l’istante, già titolare di un contratto di utenza telefonica con la Fastweb SpA, codice cliente 987654321, con lettera raccomandata n. 123456789 del 3/11/2011, pervenuta alla Fastweb in data 8/11/2011,  ha manifestato la volontà di recedere dallo stesso; 

- 2) Che l’art. 23.1 delle Condizioni Generali di Contratto per l’Offerta Fastweb stabilisce che Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal Contratto FASTWEB in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

- 3) Che, per quanto sopra esposto, il contratto doveva intendersi risolto alla data dell’ 8/12/2011;

- 4) Che, in data 12/12/2011, l’attore ha riconsegnato alla Fastweb l’apparato ADSL;

- 5) Che, nonostante il recesso, la Fastweb ha continuato ad incassare indebitamente, tramite RID bancario, le somme relative a tre bollette emesse successivamente alla data di risoluzione del contratto: euro 500,00 per bolletta Fastweb valuta 9/12/2011; euro 500,00 per bolletta Fastweb valuta 8/02/2012; euro 500,00 per bolletta Fastweb valuta 10/04/2012, per un totale di euro 1500,00;

- 6) Che, ai sensi dell’art. 16.3 delle Condizioni Generali di Contratto, i corrispettivi periodici (i cd consumi) vengono fatturati con cadenza bimestrale anticipata: ciò significa che il cliente, con il pagamento della fattura/bolletta, versa alla società una somma relativa ad un consumo non ancora effettuato, come è agevole verificare anche dalla lettura della fattura allegata; 

- 7) Che, l’istante, con racc.ta n. 1234567890 del 27/03/2012, e successivamente con racc.ta n. 1234567890 dell’11/04/2012,  ha invitato la convenuta a restituire le somme indebitamente riscosse, senza ottenere alcunché; 

- 8) Che, in data 12/12/12, il difensore dell’istante ha presentato istanza alla CCIAA di Salerno per l’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio;

- 9) Che, in data 45/45/78, è decorso il termine di 45 giorni previsto dal Regolamento di Conciliazione della CCIAA di Salerno, a norma del quale il procedimento deve considerarsi concluso; 

- 10) Che, con nota del 13/13/13, l’Organismo di Mediazione ha comunicato formalmente la conclusione del procedimento con esito negativo, per mancata risposta della Fastweb SpA;

- 11) Che, a tutt’oggi, la Fastweb non ha ancora restituito le somme indebitamente riscosse;

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

Fastweb SpA, con sede in (20155) MILANO  alla Via Caracciolo n. 51, a comparire dinanzi al Giudice di Pace  di Salerno all'udienza del giorno ______________, locali soliti ore di rito col prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti

C o n c l u s i o n i

voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,  accogliere la domanda proposta e, per l’effetto,

1) Condannare la convenuta, per le causali di cui in narrativa, alla restituzione della somma di euro 1500,00, illegittimamente riscossa,  oltre interessi e rivalutazione monetaria;

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta sulle circostanze di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 11) di cui alla narrativa del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole "Vero che". 

Con riserva, altresì, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro *****  e che, pertanto, il valore del contributo unificato versato è pari ad euro **,00.

Si allegano i seguenti documenti:

1)      Comunicazione di benvenuto della Fastweb;
2)      Fattura Fastweb;
3)      Racc.ta di recesso n. 123456789 del 3/11/2011;
4)      Comunicazioni Generali di contratto per l’offerta Fastweb;
5)      Modulo di riconsegna apparato ADSL;
6)      Estratti c/c bancari;
7)      Racc.ta n. 123456789 del 27/03/2012, e racc.ta n. 123456789 dell’11/04/2012;
8)      Istanza alla CCIAA di Salerno per l’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio;
9)      Comunicazione della CCIAA di conclusione del procedimento di mediazione.


Avv. Gennaro De Natale
RELAZIONE DI NOTIFICA

Salerno,
Ad  istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Fastweb SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in (20155) MILANO  alla Via Caracciolo n. 51


martedì 22 aprile 2014

PRESTITO AL CONSUMO, INTERESSI DI MORA E CLAUSOLE VESSATORIE



Le società finanziarie stipulano con la loro clientela dei contratti di finanziamento, normalmente denominati di credito al consumo o piccoli prestiti.


Ebbene, queste società, di solito, inseriscono nei loro contratti, che normalmente sono dei  prestampati, delle clausole che prevedono il pagamento degli interessi di mora in caso di ritardo nel versamento delle rate.


Ebbene, secondo la Corte di Cassazione (Sent. N. 23273/2010) queste clausole sono da considerarsi vere e proprie clausole penali, e, come tali, soggette alla disciplina dell’art. 33, comma 2, lett f) del DL 6/9/2005 n. 206 (Codice del Consumo), secondo il quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che impongono al consumatore (in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento) il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo.


Fra l’altro, nei contratti prestampati predisposti dalle società finanziarie (cd formulari), queste ultime devono provare che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, DL 206/2005.


In tali circostanze, le clausole vessatorie sono da considerarsi nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto, e le somme eventualmente corrisposte a titolo di interessi di mora devono essere restituite (Cfr. Tribunaledi Cremona, sent. 24/10/2013).


lunedì 14 aprile 2014

LEGGE PINTO: CASI PARTICOLARI



Persone giuridiche.
Secondo la giurisprudenza della CEDU, i principi in materia di equa riparazione a tutela delle persone fisiche valgono anche per le persone giuridiche e, più in generale, per i soggetti collettivi, per i quali il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, non diversamente da quanto avviene per le persone fisiche, si pone quale conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione CEDU, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (Cass. 13504/2004; Cass. 13163/2004; Cass. 15093/2004; Cass. 3396/2005; Cass. 8604/2007).


Persone giuridiche pubbliche.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che gli enti pubblici, invece, non abbiano diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (Sent. n. 21326/2012): il giudice nazionale, per quanto possibile, deve interpretare ed applicare il diritto interno conformemente alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Cass. SS.UU. n. 1340/04; Cass. n. 21403/05; Cass. n. 13657/07; Cass. n. 2371/11); ebbene, l'art. 34 della CEDU esclude dal novero degli aventi diritto le organizzazioni non governative, ossia gli enti pubblici, ed in generale ogni ente o articolazione amministrativa pubblica che, in quanto tale, detiene o esercita un pubblico potere.


Contumacia.
Sempre secondo la Cassazione, il contumace ha diritto al riconoscimento dell’equa riparazione, in quanto la scelta della contumacia può derivare dalla più varie ragioni, anche diverse dall’indifferenza per il risultato e per i tempi della controversia, come, ad esempio, la convinzione della totale plausibilità o, al contrario, della assoluta infondatezza delle ragioni avversarie, che possono far apparire inutile affrontare le spese occorrenti per contrastarle, costituendosi in giudizio (Cass. SS. UU. 14/01/2014 n. 585). Quindi, anche il contumace ha il diritto di ottenere, in tempi ragionevoli, la conclusione del giudizio. Infatti, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo attribuisce tale diritto ad ogni persona, mentre la legge 89/01 assicura l’indennizzo a chi ha subito un danno.


Condominio
Il condominio è privo di personalità giuridica, in quanto trattasi di ente di gestione delle cose comuni; pertanto, l'amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare, anche non totalitaria, a tutela della gestione delle stesse, mentre, per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli, è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (Ved. ex plurimis: Cass. 26/4/2005, n. 8570). … non vi è dubbio che il diritto all'equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all'ente condominiale, che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l'eventuale patema d'animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento (Cass. 27 maggio - 23 ottobre 2009, n. 22558).


venerdì 4 aprile 2014

LEGGE PINTO: IL PROCEDIMENTO



La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’art. 1 cpp, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto, relativamente ai gradi di merito, il procedimento nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole. 

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 6306 del 16/03/2010, ha precisato che la competenza deve essere determinata con riguardo al giudice di merito dinanzi al quale il procedimento è iniziato. 

Dopo la riforma del 2012, come si vedrà più avanti, non è più possibile proporre ricorso durante la pendenza del procedimento presupposto.

Il ricorso va proposto nei confronti:  

1)      Del Ministero della Giustizia, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario;

2)      Del Ministero della Difesa, quando si tratta di procedimenti del giudice militare;

3)      Del Ministro dell’Economia e delle Finanze, negli altri casi (es. TAR).

Al ricorso devono essere allegati i seguenti atti in copia autentica:

1)      L’atto introduttivo del processo presupposto (atto di citazione o ricorso), tutte le comparse e le memorie successive (comparsa di costituzione e risposta, memorie istruttorie, conclusionali, memorie di replica);

2)      I verbali di causa ed i provvedimenti del giudice (ad es., le comunicazioni dei rinvii d’ufficio);

3)      Il provvedimento che ha definito il giudizio.

E’ consigliabile, anche se non richiesto, allegare la copia del frontespizio del fascicolo d’ufficio, per una maggiore completezza, in quanto questo può essere utile al magistrato per riassumere e valutare, in un solo colpo d’occhio, l’intero processo. 

Come si vede, mentre prima della riforma del 2012 gli atti del processo presupposto potevano essere allegati in copia semplice, ora è necessaria la copia autentica degli stessi (in parole povere … bisogna pagare le marche da bollo!!!).

Il Presidente della Corte d’Appello, o il magistrato designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato. Il decreto deve essere emesso entro trenta giorni dal deposito del ricorso. A seguito della riforma del 2012, la causa non viene più decisa dal collegio, ma da un giudice singolo.

Se il giudice ritiene che la domanda non sia sufficientemente giustificata, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere all’integrazione della prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso, oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione (contro cui è stata proposta la domanda) di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

Se il ricorso è totalmente o parzialmente respinto, la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione nel temine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (mediante deposito dell’atto in cancelleria), o dalla sua notificazione.
L’erogazione degli indennizzi avviene nei limiti delle risorse disponibili.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, ossia non più impugnabile. Da questo momento inizia a decorrere il termine di sei mesi di cui all’art. 4 L. 89/2001 entro il quale può essere validamente proposto il ricorso ex legge Pinto.

La Corte di Cassazione (Sent. N. 5895/2009; sent. 22242/2010) ha stabilito che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (i 46 giorni dal 1° agosto al 15 settembre) deve essere applicata anche al suddetto termine di sei mesi di cui all’art. 4 della cd legge Pinto.

Il ricorso ed il decreto che accoglie la domanda di equa riparazione vanno notificati, in copia autentica, al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta,  presso il competente ufficio dell’Avvocatura.

La notifica deve essere eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento (decreto di accoglimento).  
Se la notifica non viene effettuata nel suddetto termine, il decreto diviene inefficace e la domanda di equa riparazione non può essere più riproposta.

La notifica del ricorso e del decreto comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente e, pertanto, rende improponibile l’opposizione.  

Il decreto che accoglie la domanda viene comunicato al procuratore generale della Corte dei Conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati al procedimento.

Opposizione
Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero della sua notificazione.

L’opposizione si propone con ricorso alla Corte d’Appello che ha emesso il decreto. La Corte provvede in camera di consiglio, e del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, ma il collegio, se ricorrono gravi motivi, può sospenderne l’efficacia esecutiva.

La Corte, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, pronuncia decreto impugnabile per cassazione, immediatamente esecutivo.

Con il decreto che definisce il giudizio (sia nella prima fase che in quella, eventuale, della opposizione) il giudice, se la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro, da 1.000,00 a 10.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.