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martedì 2 luglio 2013

CORTE D'APPELLO DI SALERNO - DECRETO N. ****/11 EX LEGGE PINTO



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

SEZIONE CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francescopaolo Ferrara                                     Presidente rel.
Dott. Maria Balletti                                                     Consigliere
Dott. Maria Assunta Piccoli                                         Consigliere

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento  n. 1299/2011 avente ad oggetto: domanda di equa riparazione ex artt. 2 e segg. legge n. 89/2001.

T R A

*********, elett.te dom. in Salerno, ____________ presso l’avv. _____________ che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
Ricorrente
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale di Salerno presso cui ope legis domicilia;


Resistente contumace

*****************************

Esaminati gli atti, rilevato che il ricorso è stato depositato il 24.11.11 e che deve essere considerato tempestivo, siccome relativo a procedimento concluso con sentenza del 26.7.2010 che non risulta notificata;

- rilevato che dagli atti risulta che trattasi di procedimento civile originariamente iscritto al n. ******* del Tribunale di Cosenza, avente ad oggetto opposizione all’esecuzione;

- rilevato che il primo atto documentato (decreto del G.E.) risale al 27.2.2006 e che la sentenza, come detto, risulta depositata il 26.7.2010;

- rilevato che la conformità agli originali dei documenti prodotti dal ricorrente non viene contestata dalla parte controinteressata, rimasta contumace;

- considerato che il periodo eccedente la ragionevole durata debba essere individuato in un anno, detraendo dal totale di anni quattro e mesi cinque il periodo inferiore ai mesi sei nonché i tre anni della durata ragionevole;

- che dalla durata complessiva potrebbero sottrarsi solo i periodi conseguenti ad una strategia dilatoria di parte, strategia che nella specie non è stata né allegata né provata dall’Amministrazione (V. Cass. 1715/2000);

- che non può tenersi conto in danno del ricorrente delle mere istanze di rinvio e dei conseguenti intervalli, atteso che il giudice dovrebbe comunque assicurare il sollecito svolgimento del processo (Cass. 3.1.08 n. 9);

- che la parte ricorrente ha richiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali i quali si collegano all’incertezza relativa all’esito della vicenda processuale derivata dall’eccessiva durata e all’ansia ovvero alla sofferenza psichica che tale situazione ordinariamente produce, di guisa che sotto il profilo dimostrativo sono sufficienti le comuni nozioni di esperienza in ordine agli effetti negativi della perdurante pendenza di un processo civile nell’uomo medio, fatta salva solo la ricorrenza di ipotesi straordinarie, qui non allegate né ravvisabili;

- che tanto premesso nel caso concreto la protrazione della vicenda processuale ha verosimilmente cagionato al ricorrente i cennati effetti negativi, non essendo emersa alcuna situazione elidente il rapporto causale fra il ritardo processuale e la lesione della sfera personale della parte;

- che per la liquidazione occorre non solo utilizzare il criterio equitativo (art. 2 L. 89/2001 e 2056 c.c. in relazione all’art. 1126 c.c.) ma pure tener conto dei parametri desumibili dai precedenti adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sia pure con adeguato margine di valutazione;

- che nel caso in esame va peraltro considerato quanto appresso: a) la somma oggetto di esecuzione ammontava ad € 5.824; fin dall’udienza del 25.1.2007 la parte opposta dichiarò di rinunziare all’esecuzione e chiese dichiararsi cessata la materia del contendere;
- da ciò risultando pertanto un modesto valore della posta in gioco ed un relativo pregiudizio psicologico sofferto dall’attuale ricorrente, la riparazione pecuniaria a titolo indennitario per il danno non patrimoniale nella specie  ravvisabile può essere equamente fissata in € 700,00 più interessi legali dalla domanda al soddisfo e ciò tenuto conto di ogni altro elemento di valutazione della situazione alla quale non si accompagnano ulteriori fattori individualizzanti specifici;
- ritenuto che ai fini delle spese debba tenersi conto che l’indennità in esame non può essere erogata se non previo provvedimento giudiziario e che l’amministrazione resistente non ha sollevato alcuna contestazione essendo rimasta contumace ond’è che stimasi giusto non gravarla di spese;

P.Q.M.

Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto:

a) dichiara l’avvenuta violazione da parte dello Stato Italiano dell’art. 6 par. 1 della Convenzione  Europea dei Diritti dell’Uomo nel processo specificato in motivazione;

b) Condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pt al pagamento in favore di ********* della somma di € 700,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;

c) Nulla dispone in tema di spese.

2) Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Salerno, 12.2.2013

IL Presidente est.

Dott. Francesopaolo Ferrara

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