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lunedì 15 luglio 2013

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER ASSEGNO DI MANTENIMENTO



TRIBUNALE DI SALERNO

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La Sig.ra Elena Pereira Peita Peraria nata a Salerno il 19/10/1919, CF: *****************, residente in San Marzabotto alla via Sarchiapone n. 12, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _______________, fax numero 089.123456), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, 

p r e m e s s o

- Che l'istante, in virtù di sentenza n. ****/12, resa dal Tribunale di Salerno, munita di apposita formula in data **********, notificata il 14/12/1258, risulta creditrice del Sig. Romero Perito (nato a ******** il ********, CF: ***********) di assegno di mantenimento pari ad euro ****** mensili, a far data dal mese di MMMM ****;

- Che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, il debitore ***********, a tutt’oggi, ha versato alla istante soltanto la somma di euro ******, nei mesi di aprile, giugno e ottobre *****, e che, pertanto, egli è ancora debitore nei confronti della medesima, sino alla data del **********, della somma di euro ********, oltre interessi legali nonché rivalutazione Istat da ciascuna scadenza di pagamento fino alla data del soddisfo, per un totale complessivo di euro 9.562,76;

- Che l’atto di precetto, rimasto infruttuoso, conteneva l’intimazione a pagare la somma di euro 9.814,44

- Che il Sig. Romero Perito risulta essere creditore di somme, a titolo di rimborso imposte, nei confronti della Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane SpA;

- Che l'istante intende procedere a pignoramento presso la Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane SpA, di tutte le somme da esse dovute e debende, a qualsiasi titolo detenute e comunque dovute al Sig. Romero Perito (nato a ***********il **********, CF: ********), fino alla concorrenza della somma di €. 11.000,00= (undicimila/00), che si ritiene sufficiente in via prudenziale a soddisfare il credito per cui si procede, per capitale, interessi, spese di procedura e successive, salvo conteggi ed esazione; tanto premesso, l'istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c i t a

1) la Agenzia delle Entrate,  in persona del LRPT, dom.to in (00145) Roma alla via Cristoforo Colombo n. 426 C/D;

2) la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno,  in persona del LRPT, dom.to in (84131) Salerno, alla via Degli Uffici Finanziari n. 7;

3) Poste Italiane SpA, in persona del LRPT, con sede in Roma (00144) al viale Europa n. 190; 

4) Poste Italiane SpA in persona del LRPT, con sede in Salerno (84122) al Corso Garibaldi n. 203;

5) Romero Perito, dom.to in ***************, alla via **************, a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno, Ufficio Esecuzioni Mobiliari,  all'udienza del *****************, locali soliti, ore di rito col prosieguo, quanto al terzo pignorato perché renda la prescritta dichiarazione ex art. 547 cpc, con espressa avvertenza che, non comparendo nei termini indicati, il credito si riterrà non contestato ex art. 548 cpc; quanto al debitore esecutato perché sia presente alla stessa ed agli atti successivi. 

Si invita il terzo pignorato a comunicare la dichiarazione di cui  all’art. 547 cpc entro 10 giorni a mezzo raccomandata al creditore procedente presso il domicilio eletto, o a mezzo di posta elettronica certificata.  

Si dichiara che il pagamento del contributo unificato non è dovuto, in quanto il presente procedimento è stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno del **************.

Salerno,

Avv. Gennaro De Natale
RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Salerno, visto il titolo esecutivo di cui in premessa, visto l'atto di precetto recante intimazione di pagamento della somma di euro ***********oltre eventuali ulteriori spese di notifica, notificato al debitore in data ************,

HO PIGNORATO

in virtù del titolo richiamato, tutte le somme presenti e future, dovute o detenute a qualsiasi titolo, ragione o causa, dalla Agenzia delle Entrate e da Poste Italiane SpA e dovute a ********** (nato a ********** il **********, CF: ************), fino alla concorrenza di €. 11.000,00= (undicimila/00) che mi viene indicata dall'istante come sufficiente a soddisfare il credito per il quale attualmente si procede, oltre interessi, spese, diritti ed onorari del presente procedimento e successive occorrende, ed a tal fine

HO INGIUNTO

ex art. 492 cpc al debitore, ***********, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito sopra indicato le somme pignorate col presente atto e, contemporaneamente,

HO INTIMATO

al terzo pignorato, Agenzia delle Entrate e Poste Italiane SpA, di non disporre, senza ordine del Giudice, sin dalla data di notifica del presente atto, delle somme a qualunque titolo detenute ed assoggettate a pignoramento.

HO AVVERTITO

Il terzo pignorato che dal giorno della notifica di questo atto è soggetto, relativamente alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Ho, quindi, rivolto al debitore l'invito ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.

Ho, altresì, avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 cpc, può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 cpc, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Nello stesso tempo

HO NOTIFICATO

l'atto di citazione che precede a
1) Agenzia delle Entrate,  in persona del LRPT, dom.to in (00145) Roma alla via Cristoforo Colombo n. 426 C/D;





2) Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno,  in persona del LRPT, dom.to in (84131) Salerno, alla via Degli Uffici Finanziari n. 7;





3) Poste Italiane SpA, in persona del LRPT, con sede in Roma (00144) al viale Europa n. 190; 





4) Poste Italiane SpA in persona del LRPT, con sede in Salerno (84122) al Corso Garibaldi n. 203





5) Romero Perito, dom.to in ***************, alla via ****************


martedì 2 luglio 2013

CORTE D'APPELLO DI SALERNO - DECRETO N. ****/11 EX LEGGE PINTO



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

SEZIONE CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francescopaolo Ferrara                                     Presidente rel.
Dott. Maria Balletti                                                     Consigliere
Dott. Maria Assunta Piccoli                                         Consigliere

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento  n. 1299/2011 avente ad oggetto: domanda di equa riparazione ex artt. 2 e segg. legge n. 89/2001.

T R A

*********, elett.te dom. in Salerno, ____________ presso l’avv. _____________ che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
Ricorrente
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale di Salerno presso cui ope legis domicilia;


Resistente contumace

*****************************

Esaminati gli atti, rilevato che il ricorso è stato depositato il 24.11.11 e che deve essere considerato tempestivo, siccome relativo a procedimento concluso con sentenza del 26.7.2010 che non risulta notificata;

- rilevato che dagli atti risulta che trattasi di procedimento civile originariamente iscritto al n. ******* del Tribunale di Cosenza, avente ad oggetto opposizione all’esecuzione;

- rilevato che il primo atto documentato (decreto del G.E.) risale al 27.2.2006 e che la sentenza, come detto, risulta depositata il 26.7.2010;

- rilevato che la conformità agli originali dei documenti prodotti dal ricorrente non viene contestata dalla parte controinteressata, rimasta contumace;

- considerato che il periodo eccedente la ragionevole durata debba essere individuato in un anno, detraendo dal totale di anni quattro e mesi cinque il periodo inferiore ai mesi sei nonché i tre anni della durata ragionevole;

- che dalla durata complessiva potrebbero sottrarsi solo i periodi conseguenti ad una strategia dilatoria di parte, strategia che nella specie non è stata né allegata né provata dall’Amministrazione (V. Cass. 1715/2000);

- che non può tenersi conto in danno del ricorrente delle mere istanze di rinvio e dei conseguenti intervalli, atteso che il giudice dovrebbe comunque assicurare il sollecito svolgimento del processo (Cass. 3.1.08 n. 9);

- che la parte ricorrente ha richiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali i quali si collegano all’incertezza relativa all’esito della vicenda processuale derivata dall’eccessiva durata e all’ansia ovvero alla sofferenza psichica che tale situazione ordinariamente produce, di guisa che sotto il profilo dimostrativo sono sufficienti le comuni nozioni di esperienza in ordine agli effetti negativi della perdurante pendenza di un processo civile nell’uomo medio, fatta salva solo la ricorrenza di ipotesi straordinarie, qui non allegate né ravvisabili;

- che tanto premesso nel caso concreto la protrazione della vicenda processuale ha verosimilmente cagionato al ricorrente i cennati effetti negativi, non essendo emersa alcuna situazione elidente il rapporto causale fra il ritardo processuale e la lesione della sfera personale della parte;

- che per la liquidazione occorre non solo utilizzare il criterio equitativo (art. 2 L. 89/2001 e 2056 c.c. in relazione all’art. 1126 c.c.) ma pure tener conto dei parametri desumibili dai precedenti adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sia pure con adeguato margine di valutazione;

- che nel caso in esame va peraltro considerato quanto appresso: a) la somma oggetto di esecuzione ammontava ad € 5.824; fin dall’udienza del 25.1.2007 la parte opposta dichiarò di rinunziare all’esecuzione e chiese dichiararsi cessata la materia del contendere;
- da ciò risultando pertanto un modesto valore della posta in gioco ed un relativo pregiudizio psicologico sofferto dall’attuale ricorrente, la riparazione pecuniaria a titolo indennitario per il danno non patrimoniale nella specie  ravvisabile può essere equamente fissata in € 700,00 più interessi legali dalla domanda al soddisfo e ciò tenuto conto di ogni altro elemento di valutazione della situazione alla quale non si accompagnano ulteriori fattori individualizzanti specifici;
- ritenuto che ai fini delle spese debba tenersi conto che l’indennità in esame non può essere erogata se non previo provvedimento giudiziario e che l’amministrazione resistente non ha sollevato alcuna contestazione essendo rimasta contumace ond’è che stimasi giusto non gravarla di spese;

P.Q.M.

Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto:

a) dichiara l’avvenuta violazione da parte dello Stato Italiano dell’art. 6 par. 1 della Convenzione  Europea dei Diritti dell’Uomo nel processo specificato in motivazione;

b) Condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pt al pagamento in favore di ********* della somma di € 700,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;

c) Nulla dispone in tema di spese.

2) Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Salerno, 12.2.2013

IL Presidente est.

Dott. Francesopaolo Ferrara