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mercoledì 10 aprile 2013

MEMORIA DIFENSIVA DELL'INPS IN RICORSO PER ACCOMPAGNAMENTO



TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

SEZIONE LAVORO

MEMORIA DIFENSIVA

Per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – con sede in Roma, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase del giudizio, ai sensi dell’art. 10 del DL n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella Legge n. 284 del 2 dicembre 2005, dai funzionari dipendenti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, *************,  a ciò designati dal Direttore di Sede, elettivamente domiciliati presso la sede di Salerno sita in C.so Garibaldi n. 38, resistente,

C O N T R O

**********, ricorrente.

FATTO

Con ricorso ex art. 445 bis cpc, notificato in data *****, parte ricorrente conveniva in giudizio l’INPS, per l’accertamento, sotto il profilo medico-legale, del grado d’invalidità di cui è affetto, ai fini della declaratoria del suo diritto ad ottenere, previo accertamento e verifica della sussistenza dei requisiti socio-economici ex L. n. 118/71 rilevabili d’ufficio, le prestazioni previste dalla legge (nella specie INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO).

Col presente atto si costituiscono i procuratori domiciliatari e difensori dell’INPS, i quali impugnano il ricorso avversario estensivamente, e parola per parola, in uno alla documentazione prodotta a corredo, e deducono in

DIRITTO

In via principale si deduce l’infondatezza del ricorso per insussistenza delle gravi condizioni fisio-psichiche nei limiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato invalidante richiesto, il cui onere probatorio incombe, ex art. 2697 cod. civ., su parte ricorrente.

Ove mai la domanda relativa al riconoscimento del grave stato di invalidità richiesto non sia stata presentata e non risulta provata  e prodotta agli atti, anche mediante produzione di idoneo documento attestante l’avvenuto inoltro nei termini e con le modalità stabilite alla stregua di legge dall’INPS, si chiede l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso giudiziario interposto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di lite, opponendosi, nell’ipotesi, alla nomina di qualsiasi CTU che sarebbe ultronea oltre che del tutto onerosa per questo resistente Istituto e per la collettività, ove le relative spese venissero poste inopinatamente a suo carico e non a carico di parte ricorrente, di cui è unicamente riconducibile tale negligente condotta.

Nell’ipotesi in cui il ricorso giudiziario sia stato proposto prima e, quindi, in mancanza del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa per il riconoscimento del grave stato invalidante, si chiede l’immediata declaratoria di inammissibilità ed improponibilità del ricorso avversario, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di lite, alla cui refusione in favore dell’INPS va condannata controparte.

Ci si oppone sin d’ora alla nomina di un CTU, inutile ed onerosa per l’Istituto, riportandosi agli accertamenti ed alle conclusioni della apposita Commissione Medica di 1° grado, composta da medici pubblici. Il giudizio finale medico-legale della succitata Commissione, infatti, a prescindere da eventuali aggravamenti ex art. 149 disp. att. cpc, potrebbe essere posto in discussione ed eventualmente riformato da un solo medico nominato CTU.

Nell’ipotesi di nomina di CTU, si chiede che, ad opera del medesimo, vengano effettuate all’INPS le comunicazioni previste dal comma 8 dell’art. 38 del DL n. 98.2011, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica con apposita comunicazione, al Direttore della sede provinciale INPS all’indirizzo: _________ nonché, pena nullità, vengano inviate, nei termini fissati dal GUL al medesimo indirizzo, le bozze dei relativi elaborati peritali (ex art. 20 L. 102.2009).

Si fa riserva di nominare CTP entro i termini e con le modalità di legge sin d’ora, indicandosi, comunque – salvo variare – i Dott.ri ***************, singolarmente ed alternativamente tra loro, tutti sedenti per la funzione presso l’INPS Direzione Provinciale di Salerno – Area Medico Legale – Via Aquaro, 1.

Tanto Premesso, ritenendo la pretesa inammissibile per il decorso del termine semestrale di decadenza dalla comunicazione del provvedimento amministrativo di rigetto ex art. 42, comma 3, L. 326/2003, oltrechè estinta per prescrizione,

si conclude

- per il rigetto del ricorso, inammissibile per decadenza ex art. 42, comma 3 L. 326/2003, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, nonché per prescrizione del diritto sostanziale;

- per la condanna della soccombente controparte alla refusione in favore dell’INPS delle spese e competenze di lite ex artt. 152 disp. att. cpc e 96, comma 1° cpc, qualora abbia omesso, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 42 comma 11 L. 269/2003, la dichiarazione in ordine ai limiti reddituali, nonché alle spese di eventuale CTU, alla cui nomina comunque sin d’ora ci si oppone;
- in via gradata, per l’integrale compensazione delle spese del grado tra le parti, qualora il ricorso venisse accolto in tutto o in parte.

Salvis juribus.
Salerno,


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