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mercoledì 24 aprile 2013

GIUDICE DI PACE DI SALERNO -SENTENZA - RISARCIMENTO DANNI - GARANZIA PER VIZI AUTO USATA






UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL Giudice di Pace Dott. Ada Petrulio

ha pronunziato la seguente


S E N T E N Z A


Nella causa civile promossa da ______________, elett.te domiciliata in ______________ alla via _____________, presso l’Avv. ______________, 
Difesa dall’avv. _________, Attrice


C O N T R O


***********, in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliata in _________, **********, presso l’avv. ************, convenuto.


Oggetto: Risarcimento danni da inadempienza contrattuale.

Fatto e motivi di diritto della decisione.

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra ********* conveniva in giudizio la ditta ************** per sentirla dichiarare inadempiente rispetto al contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa in data ________ avente ad oggetto l’acquisto dell’autovettura Alfa Romeo _____ tg _______ (anno costruzione ________ e quindi usata) e conseguentemente per sentirla condannare al pagamento della somma di euro ______,00 a titolo di ripetizione di somma sborsata per la riparazione della autovettura de qua dovuta per i vizi occulti della stessa, come da fattura riportata in atti.

Al riguardo l’istante esponeva che, a distanza di pochi mesi dalla data di acquisto dell’autovettura de qua, questa presentava problemi all’impianto di aria condizionata, alle candele ed ai pneumatici anteriori ovalizzati, tali da costringere essa istante alla riparazione di tali vizi occulti; che in data ____________ con lettera raccomandata ar aveva inutilmente messo in mora la convenuta ditta al fine di ottenere la restituzione della somma sborsata per le predette riparazioni.

Incardinata la lite, si costituiva ritualmente in giudizio, solo all’udienza del _________, la convenuta ditta che contestava estensivamente la domanda attorea in ordine all’an ed al quantum, eccependo preliminarmente la tardività della denunzia dei lamentati e presunti vizi occulti con conseguente decadenza dal diritto di garanzia.

L’istruttoria della causa contemplava l’escussione dei testi di parte attorea e l’interrogatorio formale del convenuto _______; espletati tali mezzi istruttori le parti precisavano le  rispettive conclusioni all’udienza del ________ come da memorie conclusionali in atti e la causa veniva riservata per la decisione.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione preliminare sollevata  da parte convenuta in ordine all’asserita tardività della denunzia dei lamentati vizi occulti.

Tale eccezione è infondata in quanto dalla prova testimoniale espletata è emerso che, nell’immediatezza dell’acquisto, l’istante, accompagnato dal teste escusso, si recava presso il Centro ********, denunziando i difetti che l’auto de qua presentava; è inoltre emerso che lo stesso titolare si impegnava a provvedere alla riparazione degli stessi, senza peraltro dare seguito a tale impegno.

Alla luce di tali risultanze probatorie è quindi emerso che l’auto in questione era priva di alcune qualità essenziali, mentre era onere dello stesso venditore, trattandosi di autovettura usata, controllare, verificare ed accertare, con maggiore diligenza, la sussistenza di eventuali difformità che la predetta auto presentava; a mente dell’art. 1494 cc è sancita una presunzione di colpa a carico del venditore per vizi occulti, presunzione che viene meno solo se il venditore provi di aver ignorato incolpevolmente l’esistenza dei vizi occulti. Tale non è il caso in causa.

La stessa normativa più recente, prevista nel decreto legislativo n. 24 del 2/2/2002 in materia di tutela del consumatore, impone al venditore l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi a quanto pattuito nel contratto, dichiarandolo quindi responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene; l’art. 1519 bis II comma estende poi tale disciplina anche alla vendita di beni di consumo usati.

In applicazione quindi della suindicata normativa, nel caso di specie va configurato un parziale inadempimento contrattuale della convenuta ditta nei confronti dell’istante e conseguentemente la stessa va condannata alla restituzione della somma versata per il costo dei pneumatici anteriori e per l’eliminazione dei problemi all’impianto di aria condizionata che si ritiene congrua ed equa determinabile in euro _____,00, basandosi sulla fattura in atti depositata. Nessuna somma viene invece riconosciuta per la sostituzione delle candele, in quanto l’auto in questione, anno di costruzione ______, diesel, non è dotata di candele.

Le spese di giudizio ex art. 91 cpc seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

IL Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ********** nei confronti della ditta *************, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l’effetto condanna la ditta ********* al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro ______, come in motivazione specificato, oltre interessi legali come per legge dal giorno della domanda al soddisfo.

2) Condanna altresì la convenuta ditta al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio ………….. con attribuzione al difensore di parte attorea, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Salerno, ………..

Il Giudice di Pace


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