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mercoledì 13 febbraio 2013

ISTANZA DI SOSPENSIONE AD EQUITALIA




Dal 1° Gennaio 2013, chiunque abbia ricevuto una cartella esattoriale  cd pazza (ad es., per prescrizione o decadenza del diritto, per un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, per sospensione amministrativa o giudiziale, o per avere effettuato il pagamento del debito relativo alla cartella) può chiedere l’immediata sospensione di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione con una semplice istanza indirizzata al concessionario della riscossione, entro novanta giorni dalla notifica dell’atto da parte di quest’ultimo.

A questo punto, nei dieci giorni successivi, il concessionario deve trasmettere all’ente creditore l’istanza presentata dal contribuente/debitore con la documentazione giustificativa allegata, per avere eventuale conferma di quanto affermato dal debitore.

Dopo altri sessanta giorni, l’ente creditore deve comunicare al debitore, con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, se la documentazione prodotta sia corretta o meno: in caso affermativo emette provvedimento di sospensione o sgravio; in caso negativo avverte il debitore dell’inidoneità della documentazione, dandone anche notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito.

In ogni caso, decorsi inutilmente duecentoventi giorni dalla presentazione dell’istanza del debitore al concessionario, le partite relative alla cartella sono annullate di diritto.

Questo, in sintesi,  è quanto prescritto dalla Legge di Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, commi 537 – 544.

Si riporta, a titolo di esempio, un modello di istanza da presentare al concessionario, ed un estratto della citata legge.






MODELLO ISTANZA DI SOSPENSIONE

Grazia Minerva
Via Pippo di Pastena, 66
84100    SALERNO
Salerno, 11 Febbraio 2022

Spett.le
Equitalia Sud SpA
Agente della Riscossione
Provincia di Salerno
Via delle Calabrie, 19/A
84131  SALERNO




Oggetto: Cartella di pagamento n. 100 2013 000***** **


La sottoscritta Grazia Minerva , nata a Salerno il */**/****, ed ivi residente alla via Pippo di Pastena n. 66, CF: ************* A,

premesso

- che in data ********* ha ricevuto, da parte di codesta società, cartella di pagamento indicata in oggetto;

- che le somme indicate nella predetta cartella non sono dovute poiché  sono già state corrisposte all’ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, come risulta dalle ricevute di pagamento allegate; tanto premesso,

chiede

ai sensi della Legge 24/12/2012 n. 228, art. 1, commi 537 e segg., l’immediata sospensione della predetta cartella e di ogni eventuale ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme ivi indicate. Inoltre,

invita e diffida

il concessionario destinatario della presente a provvedere agli adempimenti di sua competenza prescritti dalla citata Legge 228/2012.

Cordiali saluti

Firma





LEGGE 24/12/2012 N. 228, ART. 1, COMMI 537 - 544

537.
A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, gli enti e le  società  incaricate  per  la  riscossione  dei tributi, di seguito denominati «concessionari  per  la  riscossione», sono tenuti a sospendere  immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su  presentazione  di  una  dichiarazione  da  parte  del   debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente  indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

538.
Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la  riscossione,  del primo atto  di  riscossione  utile  o  di  un  atto  della  procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario  il contribuente  presenta  al  concessionario  per  la  riscossione  una dichiarazione anche con modalità telematiche,  con  la  quale  venga documentato che gli  atti  emessi  dall'ente  creditore  prima  della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella  di  pagamento  o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
    a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  e'  reso esecutivo;
    b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
    c) da una sospensione amministrativa comunque concessa  dall'ente creditore;
    d) da una sospensione giudiziale,  oppure  da  una  sentenza  che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa  dell'ente  creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per  la  riscossione non ha preso parte;
    e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore dell'ente creditore;
    f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilità  del  credito sotteso.

539.
Entro il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  di presentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   comma   538,   il concessionario per la riscossione  trasmette  all'ente  creditore  la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del  debitore  ed ottenere,  in  caso  affermativo,  la  sollecita  trasmissione  della sospensione  o  dello  sgravio  direttamente   sui   propri   sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta  giorni  l'ente creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  a   mezzo   posta elettronica certificata  ai  debitori  obbligati  all'attivazione,  a confermare allo stesso la correttezza della documentazione  prodotta, provvedendo, in  paritempo,  a  trasmettere  in  via  telematica,  al concessionario della  riscossione  il  conseguente  provvedimento  di sospensione   o   sgravio,   ovvero   ad   avvertire   il    debitore dell'inidoneità  di  tale  documentazione  a  mantenere  sospesa  la riscossione, dandone, anche in  questo  caso,  immediata  notizia  al concessionario della riscossione per  la  ripresa  dell'attività  di recupero del credito iscritto a ruolo.

540.
In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,  della comunicazione prevista dal comma 539 e di  mancata  trasmissione  dei conseguenti flussi informativi al concessionario  della  riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni  dalla  data di  presentazione  della  dichiarazione  del  debitore  allo   stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo  e'  considerato  automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

541.
Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in  cui  il contribuente, ai sensi del comma 538, produca  documentazione  falsa, si applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

542.
I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire  agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione  delle  fasi  di trasmissione di  provvedimenti  di  annullamento  o  sospensione  dei carichi iscritti a ruolo.

543.
Le disposizioni di cui ai commi da  537  a  542  si  applicano anche  alle  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   della riscossione prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente legge. L'ente  creditore  invia  la  comunicazione  e  provvede  agli adempimenti di cui al comma  539,  entro  90  giorni  dalla  data  di pubblicazione  della   presente   legge;   in   mancanza,   trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione e' considerato automaticamente discaricato  dei  relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

544.
In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n.  602,  intrapresa  successivamente  alla  data  di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso  in  cui l'ente creditore abbia notificato al  debitore  la  comunicazione  di inidoneita' della documentazione ai  sensi  del  comma  539,  non  si procede alle azioni cautelari  ed  esecutive  prima  del  decorso  di centoventi  giorni  dall'invio,  mediante  posta  ordinaria,  di  una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.



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