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mercoledì 6 febbraio 2013

CITAZIONE PER DISTACCO / RIALLACCIO CONTATORE ENEL

    


GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Atto di citazione

Il Sig. **********, cf *************, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto, il quale chiede che le comunicazioni ex artt. 136, 137 e 170 cpc vengano effettuate a mezzo posta elettronica all’indirizzo ________, ovvero a mezzo fax al numero 089.__________;

premesso in fatto

- che l'istante ha stipulato due contratti di somministrazione di energia elettrica con E.N.E.L. Energia SpA, numero cliente ********* e *************, come risulta da documentazione allegata;

- che il Sig. *************, in diverse occasioni, non ha ricevuto in tempo utile dall’Enel la fattura ed il bollettino per il pagamento, e nonostante ciò gli sono state addebitate illegittimamente le spese per il distacco ed il riallaccio delle suddette forniture di energia elettrica;

- che, soltanto per evitare il distacco del contatore minacciato dall’Enel, l’istante ha provveduto anche al pagamento degli oneri, non dovuti, per distacco contatore, riallaccio e spese postali.

D I R I T T O

La  condotta contestata all’Enel consiste nel mancato recapito della fattura e bolletta per il pagamento dell’energia elettrica in tempo utile e, nonostante ciò, nell’aver preteso ugualmente dall’utente il pagamento degli interessi di mora per tardivo pagamento, e delle spese di distacco/riallaccio.

Malgrado l’utente abbia tempestivamente segnalato il problema alla convenuta società, quest’ultima ha declinato le proprie responsabilità, riportandosi in maniera generica ai propri protocolli.
Gli oneri relativi al distacco ed al riallaccio del contatore non sono dovuti. Infatti, le fatture per cui è causa sono state regolarmente pagate nei modi e termini previsti dal contratto di fornitura e dalle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

La condotta dell’Enel, più volte posta in essere in casi simili a quello per cui è causa, è stata sanzionata dal Provvedimento n. 19000/2008 dell’AGCM, e   considerata illegittima perché aggressiva.

Si riportano, per maggiore chiarezza e completezza, stralci del citato Provvedimento n. 19000/2008 dell’AGCM:

Il consumatore si trova infatti nella circostanza di aver ricevuto … la  bolletta  di pagamento, … quando il termine indicato nella stessa era ormai decorso, e di dover tuttavia sopportare l’addebito degli interessi di mora per tardivo pagamento. Inoltre l’utente, qualora non provveda al pagamento degli interessi di mora richiesti, potrebbe vedersi recapitare dalla società un sollecito di pagamento con eventuale successiva sospensione della fornitura.

Malgrado l’addebito di un importo non dovuto, l’utente non dispone di alcuno strumento per rimuovere le conseguenze di un ritardo a lui non imputabile. Le  procedure di reclamo, infatti, risultano inidonee ad impedire il conteggio degli interessi, una volta che l’utente ha denunciato il tardivo recapito della fattura.

Il sistema dei reclami prevede infatti lo storno degli interessi di mora nel solo caso in cui si accerti la responsabilità delle società committenti nella ritardata consegna, senza nulla prevedere in ordine a ritardi imputabili al vettore. Ove questi “ritardi” vengono tempestivamente segnalati agli uffici (call-center) a tal scopo preposti dalle società medesime, i call-center respingono le responsabilità delle società addossandoli esclusivamente sul vettore “Poste”. Analogamente, per quanto concerne il form “Informazioni e reclami” predisposto sul sito web, la dicitura sovrastante la mascherina per la compilazione dei dati si limita ad annunciare che l’inserimento dei dati “cliente” consentirà una più rapida trattazione del reclamo medesimo, senza, peraltro, indicare alcun termine. 

Dunque, dalla proposizione del reclamo il consumatore non trae alcun giovamento immediato. L’obbligo di corrispondere una somma indebita resta fermo. Soltanto all’esito della lavorazione del reclamo, accertato che il tardivo recapito dipende da fatto di Enel, si provvederà alla detrazione degli interessi già addebitati o se possibile al posticipo della scadenza. Nella diversa ipotesi in cui il ritardo dipenda da un problema del vettore, nulla è previsto. 

Il sistema quindi è strutturato in modo tale da addossare di fatto sugli utenti le responsabilità di Enel, circa la tempestiva consegna delle bollette, pur essendo il servizio di consegna affidato ad un soggetto terzo. La mancata vigilanza da parte delle società in questione (ENEL) risulta evidente. In particolare, non viene fissato un meccanismo generalizzato mediante il quale sia imposto al vettore di relazionare le società in questione circa il rispetto dei tempi della consegna. Infatti, come si legge nelle memorie, Poste Italiane SpA è solita informare le committenti solo  nel caso di gravi disfunzioni del servizio. Le società giustificano tale lacuna deducendo l’inesistenza di  “un  obbligo normativo di monitoraggio del ricevimento delle bollette”  L’argomentazione  addotta non convince, in quanto un sistema  così strutturato e privo di un penetrante controllo degli adempimenti del vettore  ha come ricaduta sul consumatore l’ingiustificata attribuzione degli interessi di  mora, e il relativo pagamento degli stessi, senza che il ritardo sia imputabile a quest’ultimo.

La necessità di un sistema di monitoraggio capillare, così come antecedentemente descritto, trova un riscontro concreto nelle misure previste nel contratto sperimentale stipulato tra Tnt Post Italia SpA (vettore utilizzato per la consegna delle  fatture in Sicilia) ed Enel  Servizio  Elettrico. Tnt Post, infatti, fornisce i dati relativi ad ogni singola spedizione. In particolare viene fornita la data, l’ora e la posizione GPS di ogni singolo recapito. Nei casi di mancati recapiti viene anche fornita una motivazione. In tutti i casi di ritardo la società Enel Servizio Elettrico procede in automatico a non addebitare oppure, ove addebitati, a stornare gli interessi di mora.

Da quanto su esposto appare evidente che le società in questione hanno violato le regole della diligenza professionale, che impone al professionista di non gravare il consumatore delle inefficienze del servizio di  consegna commissionato da  Enel a Poste Italiane. Enel non  può declinare ogni responsabilità adducendo che i ritardi nella consegna siano imputabili al vettore, quale gestore, a proprio rischio, del servizio in questione. Le eventuali responsabilità di  quest’ultimo,  infatti,  non  esonerano  Enel dall’adoperarsi al fine di tenere immune il consumatore da ricadute negative che dal ritardo possano scaturire (addebito degli interessi di mora). In questo senso Enel avrebbe potuto, da un lato, monitorare il  ricevimento  delle  bollette,  così  da  avere  contezza  dei  singoli  ritardi  nella  consegna  delle  stesse  e, dall’altro, sulla base dei monitoraggi effettuati, provvedere, in sede di reclamo, a stornare gli interessi di mora, anche laddove il ritardo dipendesse da fatto del vettore (e non solo del committente). Dunque, ciò che  si  contesta  alle  società  non  è  l’inefficienza  in  sé  del  servizio  di  consegna,  della  quale,  in  linea generale,  rispondono  (nei  confronti  degli  appaltanti)  Poste  Italiane  S.p.A.  e  Tnt  Post,  quali  società appaltatrici.  Al  contrario,  la  scorrettezza  della  pratica  consiste  nel  non  aver  tenuto  indenne  il consumatore dalle conseguenze negative di tali inefficienze (pur addebitabili al vettore), adottando le misure sopra enunciate.

In  conclusione,  le  società  in  questione  hanno  violato  le  regole  di  diligenza  professionale,  nella misura  in  cui  non  hanno  adottato  misure  idonee  a  non  gravare  il  consumatore  degli  interessi  di mora, allorché il ritardo nel pagamento delle fatture dipenda da un tardivo recapito della bolletta dipendente  da  fatto  del  vettore.  Il  consumatore  non  può  evitare  il  pagamento  degli  interessi  di mora attraverso la semplice denuncia del ritardato recapito della fattura; peraltro, pur accertato il tardivo recapito, Enel Servizio Elettrico ed Enel Energia provvedono a stornare gli interessi solo allorché emerga una colpa di quest’ultime. Viceversa dette società non si assumono nei confronti dei  consumatori  le  responsabilità  connesse  al  servizio  di  consegna  delle  bollette,  mediante un’adeguata vigilanza sul soggetto terzo a ciò deputato. 

Il divieto di pratiche aggressive. È  considerata aggressiva  una  pratica  commerciale  che,  nella  fattispecie  concreta  tenuto  conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante indebito condizionamento limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione al servizio e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Nella fattispecie in esame ricorrono gli estremi di una pratica aggressiva, ai sensi dell’art. 24 e 25 del Codice del Consumo. Il  consumatore,  pur  avendo  ricevuto  la  bolletta  oltre  il  termine  di  scadenza,  viene  obbligato  al pagamento  degli  interessi  di  mora.  Contro  tale  pretesa  il  consumatore  non  può  cautelarsi proponendo  reclamo  nelle  modalità  previste,  poiché  la  presentazione  del  reclamo  non  sospende l’obbligo di pagamento in attesa della trattazione di questo.  Inoltre dal  contatto  con gli  uffici preposti  alla  ricezione  dei  reclami  (call-center)  il  consumatore non risulta possa sospendere il pagamento degli interessi di mora. Si aggiunga che, dalla lettura delle  memorie  è  dato  dedurre  che  la  lavorazione  dei  reclami  non  è  soggetta  ad  alcun  termine. Pertanto, è possibile che la procedura si concluda dopo che il cliente abbia provveduto a pagare gli interessi indebiti.

Infatti, l’art. 8.1 della Deliberazione n. 200/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas stabilisce che L’esercente, nel caso di mora del cliente, invia a quest’ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata indicante il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento, le modalità di comunicazione dell’adempimento stesso all’esercente ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di energia elettrica potrà essere sospesa. Ed ancora, il successivo comma 8.2 stabilisce che l’esercente non può sospendere la fornitura al cliente in assenza della comunicazione scritta di cui al comma precedente.

Inoltre, la medesima delibera, all’art. 6.3 stabilisce che … Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso imputati al cliente.

Nella fattispecie in esame, l’attore non ha mai ricevuto nessuna comunicazione né per posta ordinaria né per lettera raccomandata, pertanto la fornitura di energia elettrica non doveva essere sospesa, e le spese di distacco e riallaccio contatore non dovevano essere addebitate all’incolpevole utente.

In base alle considerazioni innanzi svolte, risulta, pertanto, che l'istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate, pari ad euro 270,56, come risulta dalle fatture allegate.

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. ***********, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

E.N.E.L. Energia SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, al Viale Regina Margherita n. 125, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno __________ , locali soliti ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Dichiarare spettante all'attore il rimborso delle spese, non dovute, di distacco e riallaccio contatore oltre spese postali;

2) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 270,56  per le causali dedotte in narrativa;

3) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.100,00.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni e le istanze istruttorie a seguito delle difese ed eccezioni di controparte.

Si allegano i seguenti documenti:

1) Fattura n. 123456789 del 32/02/1472;

10) Copie comunicazioni inviate dall’ENEL;

11) Comunicazioni del Sig. ************;

12) Estratto deliberazione Autorità Energia Elettrica e Gas n. 200/1999.

Salerno, 32 Febbraio 2000

Avv. Gennaro De Natale
RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad  istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

E.N.E.L. Energia SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, al Viale Regina Margherita n. 125

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