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giovedì 3 gennaio 2013

RICORSO EX LEGGE PINTO POST RIFORMA 2012


CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

Ricorso ex art. 3 L. 89/2001

La Sig.ra ********** nata a ********** il ***********, e residente alla via San Pasquizio di Mirandola n. 64, codice fiscale ************ , rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Ogliara n. 36, in virtù di mandato a margine del presente atto, il quale ultimo dichiara  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  e  notificazioni  del procedimento al n. di fax 089/________ o all’indirizzo di posta certificata __________,

C O N T R O

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pt, domiciliato ex lege in Napoli (80134) alla via Armando Diaz n. 11 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.

La  ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore, chiede il risarcimento dei danni morali subiti per la durata del processo instaurato innanzi al Tribunale di Salerno, iscritto al n. RG ****, definito in I grado con sentenza n. ***, ed in II grado con sentenza n. ****** della Corte d’Appello di Salerno.

FATTO

  Con atto di citazione notificato in data *******, il Sig. ********, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno,  ****** per sentirle condannare in via solidale alla demolizione della costruzione eretta in Salerno, loc. *************, in presunta violazione delle distanze legali prescritte dal regolamento edilizio del Comune di Salerno in zona agricola, con condanna al risarcimento dei danni. Si costituivano ritualmente le convenute, le quali impugnavano l’atto introduttivo contestando integralmente le argomentazioni avverse e le violazioni loro addebitate, adducendo il rispetto dei vincoli di legge e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea. Il giudizio veniva definito in I grado con sentenza n. ***/05, ed in II grado con sentenza n. ***/2011 della Corte d’Appello di Salerno.

D I R I T T O

 1  Violazione del termine ragionevole di durata del procedimento e responsabilità del Ministero della Giustizia.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, L. 89/01, la durata del suddetto processo civile, incardinato nel mese di aprile 1985 e definito solo dopo 26 anni dal suo inizio, è abnorme ed irragionevole. La ricorrente, pertanto, ha diritto ad ottenere l’equa riparazione dei danni subiti, in quanto la durata del suddetto processo non trova giustificazione né nella complessità della vertenza né nella condotta delle parti.

Vi è una responsabilità di tipo oggettivo del Ministero resistente, il quale ha violato il termine ragionevole di durata del procedimento in esame. Per attribuire tale forma di responsabilità al Ministero, non occorre provarne la colpa ex art. 2043 cc, ma è sufficiente provare il dato oggettivo del tempo in eccesso trascorso dall’inizio del procedimento.

Il presupposto della responsabilità del Ministero della Giustizia risiede nella violazione del termine di durata del procedimento, indicato nell’art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001. Tuttavia, il temperamento attingibile dai suddetti criteri non giustifica una radicale sterilizzazione del dato temporale. Infatti, anche le cause complesse e quelle in cui le parti abbiano tenuto un comportamento defatigatorio soggiacciono alla norma che ne impone la definizione in un tempo ragionevole, in quanto, secondo un principio enunciato dalle Sezioni Unite, il giudice deve fare fronte alla complessità del caso con un più risoluto ed incisivo impegno, ed al comportamento defatigatorio delle parti con l'attivazione dei rimedi all'uopo previsti dal codice di rito civile (Cass. n. 8600/2005; Cass. SS. UU., n. 1338 del 2004).

In particolare, nel caso in esame, va precisato che:

A) a proposito dei rinvii che, nell’ambito del processo in esame, siano stati chiesti dalle parti, è necessario evidenziare che, in tema di valutazione della ragionevole durata del processo, non tutto il lasso di tempo intercorso tra una udienza e l’altra può essere imputato al comportamento della parte che abbia chiesto il rinvio, dovendo il giudice adito in sede di equa riparazione verificare se l’entità del rinvio sia ascrivibile anche a concorrenti cause dell’organizzazione giudiziaria (Cass. 30/03/2005 n. 6713; Cass. 7/2/2004 n. 6856), come avvenuto nella fattispecie in esame. In ogni caso, i rinvii chiesti dalle parti non hanno certamente contribuito a rendere irragionevole la durata del processo oggetto del presente giudizio;

B) Infine, va ascritta al sistema giudiziario nel suo complesso, la concessione di rinvii con intervalli concreti anche cospicui; il tempo decorso per rinvii d’ufficio e per gli aggiornamenti dell’udienza connessi allo svolgimento di attività istruttorie; le pause dovute ad adempimenti referendari ed elettorali; gli intervalli per scoperture dell’organico del personale negli uffici; i periodi di ferie.
In definitiva, nel caso in esame, il ritardo del procedimento può addebitarsi all’apparato giudiziario. Infatti, a prescindere dalle esigenze dei rinvii di causa, basti rilevare che l’art. 175 cpc impone al giudice istruttore di esercitare tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, e l’art. 81 disp. att. Cpc stabilisce che i rinvii da una udienza all’altra non dovrebbero superare i 15 gg., a meno che non vi siano delle giustificate esigenze.
L’obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica Italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione impegna lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all’adempimento di tale obbligo (Sent. CEDU 26/10/88, Martins Moreira c/ Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in genere per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia (Sent. CEDU 10/12/92, Boddeart c/ Belgio).

 2  Competenza territoriale.
La competenza per territorio deve essere determinata con riguardo al giudice di merito dinanzi al quale il procedimento è iniziato, che, nel caso in oggetto, è il Tribunale di Salerno, Distretto di Corte di Appello di Salerno, con competenza, ex art. 3 L. 89/01 e art. 11 cpp, della Corte d’Appello di Napoli (Cass. SS. UU., Ord. n. 6306 del 16/03/2010).

 3  Termine e condizioni di proponibilità del ricorso ai sensi dell’art. 4 L. 89/2001.
Ai sensi degli artt. 133 e 327 cpc ed art. 1 L. 7/10/1969 n. 742, la decisione è divenuta definitiva in data 14/04/2012: infatti, la sentenza n. ***/2011 della Corte d’Appello di Salerno è stata depositata il 28/02/2011.

Inoltre, l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che prevede la sospensione dei termini processuali in periodo feriale, si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo. (Cass. 11/03/2009, n. 5895; Cass. 29/10/2010 n. 22242).

Pertanto, ai sensi dell’art. 4 L. 89/2001 e succ. mod., la presente domanda di equa riparazione può essere proposta fino al 29/11/2012.

 4  Conseguenze pregiudizievoli per la vittima con peculiare riferimento alla natura della controversia. Il giudizio presupposto del presente ricorso ha ad oggetto violazione delle distanze legali.

Tale giudizio ha procurato notevoli danni alla ricorrente, sia sotto il profilo economico che morale, con conseguenti notevoli patimenti, oltre agli inevitabili e prolungati disagi causati al normale svolgimento della vita familiare: la particolare natura della causa, infatti, ha comportato non solo notevoli pregiudizi economici, ma soprattutto ansia e patema d’animo, derivanti soprattutto dalla paura di perdere una considerevole parte dell’abitazione a causa del pericolo di parziale abbattimento o arretramento della stessa. Il danno morale indubbiamente sussiste, poiché non vi è dubbio che la lunga attesa della definizione di un giudizio di notevole rilevanza economica e riguardante un interesse di rilievo determini nell’interessato stanchezza, sfiducia nella giustizia e più in generale nelle istituzioni, senso di impotenza e quindi in definitiva uno stato d’animo negativo, che è suscettibile di ristoro in termini di danno morale.

 5  An debeatur della domanda di equa riparazione. Il processo civile oggetto del presente giudizio, non è stato conforme all’art. 6 par. 1 della CEDU, con specifico riferimento al termine ragionevole di durata, essendo stata minima l’attività istruttoria espletata e non essendovi stato alcun comportamento dell’attrice, odierna ricorrente, che abbia potuto ritardare il corso del processo.

Il caso non era complesso: il giudice adito ha dovuto semplicemente ascoltare due testi e verificare la relazione del CTU, attività per le quali non era necessario il decorso di 26 anni.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, conformemente ai principi elaborati in materia dalla Corte di Strasburgo, hanno precisato che, allorquando venga accertata la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento, il danno non patrimoniale deve presumersi esistente, a meno che, per la particolarità della fattispecie, possa rivelarsi inesistente.

Inoltre, codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto che è indubbio che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio determini nel cittadino stanchezza, sfiducia nella giustizia e più in genere nelle istituzioni, senso di impotenza e, quindi, in definitiva uno stato d'animo negativo suscettibile di ristoro in termini di danno morale ai sensi del disposto di cui all'art. 2 comma 1 della l. n. 89 del 2001, da liquidarsi in via equitativa (Corte appello Napoli, 13 dicembre 2001).

In buona sostanza, una volta accertata la violazione deve, di regola, considerarsi "in re ipsa" la prova del relativo pregiudizio, nel senso che detta violazione comporta nella normalità dei casi anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte processuale (Cass. 16/2/2005 n. 3118).

Pertanto, nel caso in esame, il danno non patrimoniale non può essere negato alla odierna ricorrente che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo. Tanto anche perché l’equa riparazione riconosciuta dalla legge 89/2001 è un diritto non al risarcimento del danno, ma un indennizzo: di conseguenza, rimane irrilevante ogni eventuale riferimento all’elemento soggettivo della responsabilità (Cass. Sez. Un. 27/11/2003-26/01/2004 n. 1339).

Inoltre, ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione, il ricorrente non deve provare il danno morale, trattandosi di conseguenze che normalmente si verificano secondo l’id quod plerumque accidit (Cass. 29/03-11/05/2004 n. 8896):

una volta accertata la sussistenza della violazione del termine di ragionevole durata del processo, la parte che assume di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza della eccessiva durata del processo, non è tenuta a fornire specifica prova dello stesso, atteso che, secondo la CEDU, il danno non patrimoniale (da identificarsi col patema d’animo, con l’ansia, con la sofferenza morale causate dall’esorbitante attesa della decisione), a differenza del danno patrimoniale, si verifica normalmente, e cioè di regola per effetto della violazione della durata ragionevole del processo, per cui deve ritenersi presente secondo l’id quod plerumque accidit senza bisogno di alcun sostegno probatorio (Cass. 12/08/2005 n. 16885)
.


In definitiva, il riconoscimento del processo come causa di ansia, di stress e di dispendio di tempo ed energie suscettibile di dar luogo al risarcimento delle parti che lo abbiano irragionevolmente subito è da ritenere principio d’ordine costituzionale immediatamente precettivo (Ved. Cass. Sez. Un. 23/12/2005 n. 28507).

 6  Determinazione del quantum della domanda per l’equa riparazione. 
La ricorrente, richiamati i parametri  stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nonché dall’art. 2-bis L. 89/01, chiede a titolo di equa riparazione  un risarcimento per  danno morale (non patrimoniale)  nella misura che codesta Ecc.ma Corte di Appello riterrà equa e giusta.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le  sentenze n. 1338, 1339, 1340 e  1341 del 26 gennaio 2004, ha stabilito che i criteri di determinazione del quantum  della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, anche se questi può discostarsi in misura ragionevole dalle liquidazioni effettuate a Strasburgo in casi simili: la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte d’appello a norma dell’art. 2 della legge n. 89/2001, pur conservando la sua natura equitativa, è tenuta a muoversi entro un ambito che è definito dal diritto, perché deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, da cui è consentito discostarsi purché in misura ragionevole (Ved. anche Cass. 20235/2004).

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede che l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

1) Accertare e dichiarare la violazione, da parte del Ministero della Giustizia convenuto, dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 2, comma 2-bis della Legge 89/01, e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell’odierna ricorrente ad ottenere un’equa riparazione secondo quanto stabilito dall’art. 2-bis della L. 89/2001;

2) Per l’effetto, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pt, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente, nella misura che codesta Ecc.ma Corte di Appello riterrà equa e giusta;

3) Condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pt, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

La  ricorrente, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 89/01, allega copia autentica degli atti processuali di primo e secondo grado.

Napoli, 27 Novembre 2012

Avv. Gennaro De Natale





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