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martedì 15 gennaio 2013

GARANZIA AUTO USATA - COMPARSA CONCLUSIONALE



GIUDICE DI PACE DI SALERNO

COMPARSA CONCLUSIONALE


Per: ***********, con l’avv. Gennaro De Natale.

Contro: ********, con l’avv. *********.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Le eccezioni della convenuta sono tutte rigettabili secondo le seguenti argomentazioni.

 1  La dinamica dei fatti, così come prospettati da parte attrice, ha trovato riscontro nelle risultanze processuali e nella testimonianza dei testi, i quali hanno confermato che la denuncia dei vizi dell’auto è stata fatta nei termini di legge, secondo quanto si dirà in prosieguo.

Il quantum è stato provato mediante l’allegazione delle fatture comprovanti gli esborsi sostenuti dall’istante, peraltro non specificatamente contestati dalla convenuta: ciò comporta che, ai sensi dell’art. 115 cpc, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti … nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Risulta palese, pertanto, la responsabilità esclusiva del titolare della concessionaria, non confutata da nessuna prova contraria.

 2  La fattispecie oggetto del presente giudizio è regolata, in primo luogo, dalla disciplina codicistica comune, e cioè dagli articoli da 1490 a 1495 cc, relativi alla garanzia per i vizi della cosa venduta.

L'art. 1494 cc, norma speciale rispetto a quella dall'art. 1218, secondo gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale pone una presunzione di colpa a carico del venditore, la quale viene meno solo se lo stesso provi di avere ignorato incolpevolmente l'esistenza dei vizi, dovendosi aver riguardo alla diligenza impiegata nella verifica dei vizi stessi, con riguardo al tipo di attività esercitata, alla stregua del parametro di cui all'art. 1176 co. 2 cc, e tenuto anche conto degli usi invalsi nello specifico settore commerciale (Cass. 26 aprile 1991, n. 4564).

In ogni caso, la presunzione di colpevolezza a carico della convenuta non può essere superata così semplicemente, in quanto, trattandosi di vettura usata, una più approfondita revisione del mezzo doveva considerarsi rientrante nei doveri di diligenza del venditore, in misura più ampia che se si fosse trattato di vettura nuova (Trib. Pistoia, Sez. dist. di Pescia, sent. 16/4/2000).

 3  Inoltre, va presa in esame anche la normativa più recente, ossia il D. Lgs. n. 24 del 2/2/2002, attuazione della direttiva CE n. 44 del 1999 in materia di tutela dei consumatori, che ha introdotto nel codice civile gli artt. da 1519 bis a 1519 nonies, nella sezione relativa alla vendita di beni mobili.

Tale decreto ha come oggetto la disciplina della vendita dei beni di consumo, che si applica a quei contratti che siano stati conclusi tra un consumatore e un professionista.

La nuova normativa, pertanto, si applica anche agli acquisti effettuati presso i professionisti dell'auto:  infatti, l'art. 1519 bis, ultimo comma, cc, estende la nuova disciplina alla vendita di beni di consumo usati.

In base a tale normativa, il  venditore  ha  l’obbligo  di  consegnare  al  consumatore  beni  conformi  al contratto di vendita.

Nella fattispecie in esame, l’auto acquistata dalla Sig.ra ******* è priva del requisito della conformità a causa dei vizi e difetti di funzionamento descritti in atto di citazione, che hanno reso l’autoveicolo non rispondente a quanto concordato, descritto e garantito dal venditore al momento dell’acquisto, ai sensi dell’art. 1519 ter, 2° comma, cc.

Il decreto n. 24/2002 introduce una nozione uniforme di difetto di conformità. Essa ricomprende ogni specie di difetto del bene venduto, e cioè sia i vizi che le mancanze di qualità (essenziali o promesse), sia la totale difformità, come si presenta nelle ipotesi cosiddette di vendita di aliud pro alio.

Il suddetto decreto,  con tale disposizione, stabilisce una presunzione iuris tantum sulla nozione di conformità al contratto dei beni di consumo oggetto della vendita.

Occorre precisare, però,  che il concetto di non conformità ex D. Lgs. 24/2002 è molto più ampio rispetto a quello di vizio contemplato nella disciplina codicistica comune, nel senso che il venditore è responsabile nei confronti  del  consumatore  per  qualsiasi  difetto  di  conformità  del  bene esistente al momento della consegna.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il bene non è conforme alla descrizione fatta dal venditore, nel senso che non possiede le qualità che questi ha presentato all’attrice al momento dell’acquisto, come è stato ampiamente provato in fase istruttoria.

Orbene, in caso di difetto di conformità, la nuova normativa riconosce al consumatore il diritto a richiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del bene. 

Le riparazioni o le sostituzioni, senza spese in entrambi i casi, devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore  tenendo  conto  della  natura  del  bene  e  dello  scopo  per  il  quale  il consumatore ha acquistato il bene.

In  via  sussidiaria,  il  consumatore  può  chiedere,  sempre  a  sua  scelta,  una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. 

Nel caso in esame, la Sig.ra ******** trovandosi nella necessità di dover usare l’autoveicolo per far fronte alle esigenze di vita quotidiana, ha dovuto provvedere personalmente alle riparazioni e sostituzioni necessarie, a causa della inerzia del venditore, pur sollecitato più volte in tal senso, come provato con testimoni.

Inoltre, l’art. 1519 sexies cc prevede che salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità  che  si  manifestano  entro  6   mesi  dalla  consegna  del  bene  esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Pertanto, per i difetti di conformità che si manifestano nei primi 6 mesi dalla consegna del bene, come nel caso in esame, il consumatore non è nemmeno tenuto a provare (come invece ha fatto parte attrice) che il difetto esisteva in nuce al momento della consegna, in quanto tale circostanza è data per presunta.

Spetta, eventualmente, al venditore dimostrare il contrario, e cioè che il prodotto non era difettoso al momento della consegna: tuttavia, quest’ultimo non ha nemmeno fornito tale prova contraria, né tantomeno ha contestato la  circostanza, limitandosi a fornire vaghe quanto inutili contestazioni di stile, prive di qualsiasi valore probatorio.

Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c o n c l u d e

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:

1) Dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti descritti in narrativa, e per l’effetto, 

2) Condannare la convenuta al pagamento dei danni subiti dall’istante, come descritti in atto introduttivo, oltre interessi dal fatto, con vittoria di spese ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Salerno, 18 Dicembre 2012
avv. Gennaro De Natale


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