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venerdì 4 gennaio 2013

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - DECRETO N. 3154/12 RGVG



LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

Prima Sezione Civile

in persona del dott. Vito Frallicciardi

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 3154/2012 RG di VG, avente ad oggetto la domanda di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (come modificato dall’art. 55, comma 1, lett. c del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), proposta

da

*********, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale in forza di procura rilasciata a margine del ricorso e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, Via ______, che dichiara di volere ricevere comunicazioni e notificazioni al numero di fax __________ o all’indirizzo di posta certificata _____________;

ricorrente

nei confronti del

Ministero della Giustizia in persona del Ministro pt, domiciliato ex lege in Napoli, alla via Diaz 11, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato
resistente

- Letto il ricorso depositato in data 28 novembre 2012;

- esaminata la documentazione prodotta ed allegata nel fascicolo di parte, da cui risultano le seguenti circostanze di fatto, rilevanti ai fini della decisione: 

- 1) Giudizio presupposto: azione per violazione di distanze legali tra edifici proposta nei confronti della ricorrente  da ******* innanzi al Tribunale di Salerno;

- 1a) l’atto di citazione è stato notificato in data 2 aprile 1985;

- 1b) il giudizio è stato definito in secondo grado, con sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. ****/2011, pubblicata in data 28.2.2011 e divenuta irrevocabile per il vano decorso del termine per l’ulteriore gravame;

- 1c) il giudizio si è svolto in due gradi ed ha avuto, pertanto, la durata complessiva di circa 26 anni, senza subire interruzioni e/o sospensioni;

- 1d) non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 2, comma 2 quinquies.

- 2) Il procedimento

- 2a) sussiste la competenza di questa Corte, giusta il combinato disposto degli artt. 3 L. n. 89/2001 e 11 cpp, in considerazione del fatto che il giudizio presupposto si è concluso nel distretto di Salerno;

- 2b) sussiste la legittimazione del Ministero della Giustizia, essendo stato il giudizio presupposto trattato dal giudice ordinario;
- 2c) la domanda è stata proposta nel rispetto del termine di sei mesi dacché la decisione che ha concluso il procedimento presupposto è divenuta definitiva in data 14 aprile 2012. E’, pertanto, proponibile;

- 3) Il merito.

- 3a) Il giudizio presupposto ebbe per oggetto la violazione delle distanze legali e non si rivelò particolarmente complesso. Da cui, considerati anche gli altri parametri indicati nel novellato art. 2 (in particolare la condotta processuale della ricorrente che ha ripetutamente assecondato le avverse istanze di rinvio, quando addirittura non se ne è fatta promotrice in primo grado e pur a voler considerare che l’intervallo temporale tra i rinvii concessi è andato ben al di là del termine minimo previsto dal codice) avrebbe potuto e dovuto concludersi entro l’aprile  dell’anno 1992 (di cui anni cinque, secondo il disposto dell’art. 2 bis) con la conseguenza che la sua durata deve ritenersi eccedente quella ragionevole nella misura di anni 9 circa.

- 3b) in considerazione del presumibile patema d’animo, che l’eccessiva durata della controversia può avere causato alla parte ricorrente, anche in relazione alla posta in gioco ed alla qualità soggettiva del ricorrente e valutati i criteri direttivi indicati dall’art. 2 bis, appare congruo liquidare all’istante, a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali sofferti in conseguenza dell’irragionevole durata del giudizio, l’importo di euro 7.000,00 oltre interessi dalla domanda.


- 4) Le spese del procedimento.

Ai fini della regolamentazione delle spese il procedimento va considerato  di natura contenziosa. Epperò, le spese devono seguire la soccombenza e devono essere liquidate alla stregua del valore della controversia, in relazione alla fase di studio ed alla fase introduttiva, con la riduzione di cui all’art. 9 del d.m. n. 140 del 2012;

ingiunge

al Ministero della Giustizia di pagare senza dilazione alla ricorrente la somma di euro 7.000,00 per il titolo di cui in premessa, oltre interessi con decorrenza dalla domanda, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese del procedimento che, in mancanza della relativa nota specifica, liquida di ufficio in euro 38,40 per esborsi ed euro 900 per onorario di avvocato, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione del decreto.

Napoli, 13 dicembre 2012
Il presidente


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