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mercoledì 27 giugno 2012

CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI **********

Atto di citazione in opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Ex artt. 6151 e 6171 c.p.c.

Per *** nato a *** residente *** rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro De Natale,

Attore
Contro Equitalia Polis SpA agente della Riscossione per la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via delle Calabrie 19/B - 8431 Salerno.

Nonché Prefettura di Salerno Ufficio territoriale del Governo in persona del legale rappresentante pro tempore dom.to per la carica in P.zza Giovanni Amendola 15 – 84121 Salerno.

Convenuti
Premesso che

- l’Agente per la Riscossione dei Tributi Equitalia Polis SpA notificava all’istante, a mezzo del servizio postale con racc. a/r, la cartella esattoriale n. *********** intimandolo al pagamento della somma di € *** ;

- la intimata somma risulterebbe dovuta in seguito ad una sanzione amministrativa per presunta violazione di norme del codice della strada, elevata dalla Prefettura di Salerno, risalente nell’anno 20**;
- l’istante  non ha mai ricevuto la notifica del verbale posto alla base della opposta cartella esattoriale;

- la indicata cartella esattoriale risulta essere, altresì viziata sotto diversi profili giuridici.

Ciò premesso, l’attore si oppone all’indicata cartella esattoriale per i motivi esposti:

MOTIVI

NULLITA’ e/o INESISTENZA DELA NOTIFICA DELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO, INVALIDITA’ DELLA NOTIFICA EFFETTUATA DIRETTAMENTE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DPR 602/1973.

L’odierno ricorrente lamenta, altresì, la irregolarità della notifica eseguita da Equitalia. Alla luce delle indicazioni generali dettate dall’art. 26, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602, la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione  (ipoteca, fermi amministrativi e altro), deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:

- ufficiali della riscossione,

- soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge in base a un documento ufficiale precedente alle notifiche con data certa;

- messi comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario, anche questo caso in base ad un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

- agenti di Polizia Municipale.

Pertanto, le notifiche effettuate direttamente da Equitalia attraverso il servizio postale sono inesistenti, in quanto l’Agente per la riscossione non può effettuare la notifica dell’atto a mezzo di raccomandata postale, ma deve eseguirla esclusivamente attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’art. 26 cit.

Solo questi potranno poi fruire del servizio postale. Pertanto, le notifiche eseguite per posta, come nel caso di specie, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non entra nelle categorie espressamente contemplate dalla suddetta norma.

Questa è l’interpretazione della citata legge data da recente giurisprudenza:

La Commissione Tributaria di primo grado a Lecce, nella sentenza 23/10/2009 n. 909/05/09 ha stabilito che … nel modificare l’art. 19 D. lgs 546/1992 il legislatore ha trascurato di disciplinare le modalità di notifica dell’impugnata misura cautelare. Pertanto in assenza di una specifica previsione è corretto fare riferimento all’art. 26 DPR 602/1973, rubricato – Notificazione della cartella di pagamento – a mente del quale la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente abilitato, il quale può avvalersi del servizio postale. Quindi sono illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Se pur vero che la notifica può essere effettuata anche mediante invio di raccomandata a/r, tale locuzione va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o ad altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’agente della Riscossione (nello stesso senso CTP Lecce, sent. 436/02/10; Commissione Tributaria Regione Lombardia – Milano, sez. XXIII sent. 15/04/2010).

Pertanto la notifica dell’atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente.

MANCATA INDICAZIONE DELLA DATA DI CONSEGNA DEL RUOLO;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 dpr 602/1973;

CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO, NULLITA’ DELL’AVVISO DI MORA E DEL RELATIVO TITOLO.

Recentemente, la Suprema Corte ha stabilito l’obbligo di indicazione della data di consegna del ruolo al Concessionario all’interno della cartella esattoriale. Tale omissione, infatti, comporta l’illegittimità dell’atto poiché non permette al contribuente di verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati (Sentenza Corte Cassazione n. 22997/10). L’importanza di tale data è evidente dalla lettura dell’art. 20 del DPR 29/09/1973 n. 602, il quale stabilisce che sulle imposte o le maggiori imposte dovute [..] si applicano, a partire dal giorno successivo a quello, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del  pagamento  e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo.

È agevole, quindi, rendersi conto di come il contribuente sia materialmente impossibilitato a verificare l’esattezza degli interessi non avendo a disposizione gli elementi all’uopo necessari. Tale pronuncia segue un’altra recente sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Lecce, la quale ha avuto modo di ribadire l’importanza della trasparenza della cartella anche per quanto  riguarda il calcolo degli interessi (Ctp di Lecce n. 206/02/10).

Mancando, dunque, il requisito della certezza, ne deriva necessariamente la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) che può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva (Cassazione  n. 9293/2001).

NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER DECADENZA DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE A CAUSA DI TARDIVA NOTIFICA EX ART. 25 DPR 602/73 E SUCC. MODIFICHE.

La notifica della cartella esattoriale, per essere regolare, deve essere effettuata entro il termine perentorio stabilito dall’art. 25 del DPR 602/73. In ogni caso di inosservanza di detto termine, decade il diritto dell’ente riscossore a veder soddisfatto il credito intimato. La ratio di detta norma è quella di non rendere indefinito nel tempo l’obbligo del contribuente, ponendo un preciso limite temporale al diritto alla riscossione. La perentorietà del termine per la notifica della cartella esattoriale da parte dell’ente concessionario è stata ribadita, in modo particolare, dalla sentenza n. 107/2003 della Corte Cost., la quale ha giudicato infondata la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa sull’art. 17 DPR n. 602/1973.

MANCATA NOTIFICA/NULLITA’ DEL TITOLO (VERBALE DI ACCERTAMENTO) POSTO ALLA BASE DELLA CARTELLA ESATTORIALE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 201 CDS E DEGLI ARTT. 137 E SEGUENTI CPC.

VIOLAZIONE E FALSA APPLIACZIONE DEGLI ARTt. 3 L. 241/1990 NONCHÉ 6 E 7 L. 212/2000.

VIOLAZIONE ART. 24 COST.
E’ pacifico, in giurisprudenza, il principio base al quale, quando la cartella di pagamento non è stata preceduta da un avviso di pagamento, devono ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della L. 7/08/1990 n. 241 (espressamente recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della L. 212/2000), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con l’art. 24 della cost. (Cass. Sez. Trib. sent. 16/09/2005 n. 18415 e sent. 21/12/2005 n. 28318).

L’esistenza di un obbligo, e non quindi di una semplice facoltà, per l’Ente impositore di inviare l’avviso di pagamento  e/o verbale al contribuente è stato ribadito dal legislatore con l’art. 6 dello Statuto dei Diritti del contribuente (L. n. 212/2000).

L’originaria sanzione amministrativa, alla base dell’intimidazione di pagamento, non è stata mai notificata. Da ciò scaturisce l’illegittimità dell’emissione dell’opposta cartella.

Le regole fondamentali per la notifica del verbale di accertamento e contestazione sono essenzialmente quelle previste ex artt 201 cds e 385 e 386 Reg. che allo stato risultano  rispettate.

Ne consegue che nella fattispecie in esame la pretesa avanzata dall’ente impositore è viziata ab origine in quanto nel verbale inglobato nella opposta cartella esattoriale manca la prova della sua avvenuta notifica.

Quando trattasi di violazione al codice della strada è fatto obbligo all’organo accertatore notificare bene ed in maniera conforme alla legge gli estremi della violazione al presunto contravventore (ivi compresa l’individuazione del soggetto notificatore), qualora non sia stato possibile contestarla immediatamente e poiché l’istante non ha mai ricevuto il relativo verbale, si deduce che nessuna notifica sia mai avvenuta in maniera regolare.

Le Sez. Unite  della Suprema Corte, nella sent. n. 5791 del 4/03/2008, hanno affermato un importante principio il contribuente, nell’impugnare l’atto esattivo (cartella di pagamento e relativa iscrizione a ruolo) ben può limitarsi a denunziare l’illegittimità per vizio di notifica dell’atto impositivo presupposto.

********

Per tutto quanto sopra esposto, l’attore, come in atti rapp.to dom.to e difeso

C I T A

1) Equitalia Polis SpA Agente della Riscossione per la Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via delle Calabrie 19/B – 84131 - Salerno;

2) Prefettura di Salerno Ufficio territoriale del Governo, in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in P.zza Giovanni Amendola 15 – 84121 – Salerno, a comparire innanzi al Sig. Giudice  di Pace di *** all’udienza del *** ora di rito con prosieguo, con invio a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di legge, con espresso avvertimento che non comparendo si procederà in sua contumacia, per sentir così provvedere:

In via cautelare: sussistendo in capo alla parte attrice sia il fumus boni iuris, e cioè la verosimiglianza della fondatezza della sua pretesa, evidenziandosi l’insussistenza in capo alla controparte di titoli idonei a suffragare il suo diritto di riscuotere le somme indicate, che il periculum in mora, ovvero, al fine di evitare eventuali azioni esecutive (iscrizione ipotecarie, fermi amministrativi ecc. ) con eventuale grave pregiudizio per l’attore, pronunciare provvedimento di sospensione dell’esecutorietà dell’impugnata cartella esattoriale. Inibire in ogni caso ad Equitalia Polis SpA l’adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione alla stessa, con eventuale condanna ex art. 96 cpc nell’ipotesi contraria.

Nel merito: Accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità dell’atto impugnato e l’inesistenza dell’obbligo dell’istante di pagare la somma relativa all’atto impugnato;

Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini e per gli effetti dell’art. 170 cpc e dell’art. 14 DPR 115/2002, si precisa che il valore della causa è pari ad euro ************ ed il contributo unificato è di € ******.

Si dichiara di voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al seguente numero fax: ************** o al seguente indirizzo di posta elettronica avvocato@libero.it oltre che nelle altre forme prescritte per legge.

Si depositano i seguenti documenti: cartella esattoriale n. ***** ***** **** *****.

Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie a seguito delle difese argomentate da controparte

Salerno,  
avv. Gennaro De Natale


mercoledì 20 giugno 2012

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, SENTENZA 29 DICEMBRE 2010, N. 9541


                                    

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale ****** del 2010, proposto da:

************, rappresentato e difeso dall'avv. ********, con domicilio eletto presso ************ in Roma, via ************;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

********************


per l'ottemperanza

quanto al ricorso n. ********* del 2010:

decreto del Corte D'appello di Palermo - Sezione *** Civile n. *******, resa tra le parti, concernente EQUA RIPARAZIONE PER IRRAGIONEVOLE DURATA PROCESSO

Visti i ricorsi in ottemperanza e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 il Cons. ********* e uditi per le parti gli avvocati *************e l’avvocato dello Stato ***********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti in ottemperanza agiscono con distinti ricorsi per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale emesso dalla Corte di appello di Palermo (in realtà si tratta di un unico giudizio, r.g.n. *** del 2008, definito con unico decreto, cron, n. ****), che, in accoglimento in loro favore di ricorsi proposti ai sensi dell’art. 3 L. 89 del 2001, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme come indicato in parentesi (euro 4.500 a favore di ognuno dei ricorrenti *******).

Tali giudizi di ottemperanza sono stati già riuniti da questa sezione con ordinanza n. **** del 2010, attesa la connessione oggettiva e soggettiva e la considerazione che trattasi di medesima questione di diritto.

Questa sezione, con la medesima ordinanza, ha altresì chiesto al Dipartimento Amministrazione Generale del personale e dei servizi- Direzione centrale dei servizi del tesoro – rilevato che solo nei giudizi r.g. n. ************ del **** era iniziato il procedimento di liquidazione con la autorizzazione di pagamento, finalizzata alla estinzione del debito in favore dei creditori, mentre nulla risultava per il resto – chiarimenti in ordine allo stato dei pagamenti e alla eventuale sussistenza di motivi giustificativi di tipo ostativo.

Le cause sono state rinviate alla camera di consiglio del ***********.

Nel frattempo, con nota depositata in data 3 dicembre 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri- DAGL, Ufficio per il contenzioso e per la consulenza giuridica, si è limitata a rappresentare che nelle controversie relative agli indennizzi in questione la legittimazione passiva spetterebbe al Ministero dell’economia e delle finanze.

Nulla altro è stato aggiunto dalle amministrazioni statali in relazione allo stato dei procedimenti estintivi dei debiti.

Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2010 la causa (con i giudizi riuniti) è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I proposti ricorsi per l’ottemperanza vanno accolti.

La sezione ha già chiarito che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore e efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza (ex plurimis, Consiglio di Stato, IV, 10 dicembre 2007, n. 6318); tale rimedio è esperibile per la esecuzione di una condanna al pagamento di somme di danaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione dinanzi al giudice civile, con il solo limite della impossibilità di conseguire due volte la medesima somma.

Non sussistono dubbi in relazione al passaggio in giudicato del decreto posto come titolo del credito, né l’Amministrazione ha dedotto alcuna contestazione sul punto.

Non sussistono dubbi quindi sia in relazione alla idoneità del titolo alla esecuzione che al suo passaggio in giudicato.

Sussiste anche la inerzia dell’Amministrazione che, solo con riguardo a tre ricorsi su tredici, ha fatto presente di avere attivato il procedimento di pagamento, mentre nulla ha dedotto, senza spiegazioni, per i restanti creditori.

Per inciso, il Collegio rileva che, come noto, la iniziativa del procedimento di pagamento così come l’autorizzazione al medesimo pagamento è ben lungi dal dimostrare la effettiva estinzione, tramite pagamento materiale, del debito esistente.

Con riguardo poi alla eccezione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la effettiva legittimazione passiva nella suddetta materia, che spetterebbe al Ministero delle Finanze, il Collegio rileva che il titolo (successivo alla invocata legge finanziaria per il 2007) è stato emesso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; inoltre, nel giudizio non è stata sollevata la eccezione ai sensi dell’art. 1 L. 260 del 1958 e quindi vale il principio della unità della persona giuridica statale, fermo restando il principio secondo cui non può escludersi la dovutezza del Ministero dell’Economia, proprio alla luce della invocata normativa.

Conclusivamente, va dichiarato l’obbligo sia del Ministero dell’economia e delle finanze che della Presidenza del Consiglio dei Ministri di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di recezione della comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione se precedente, della presente sentenza, della complessiva somma di euro 4.500 dovuta per il suddetto titolo a favore di ognuno dei tredici ricorrenti.

Nella eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin da ora quale commissario ad acta il direttore dell’Ufficio X della direzione centrale dei servizi del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso ufficio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie i ricorsi riuniti sopra indicati in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo delle amministrazioni statali di conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;

Condanna le amministrazioni statali intimate al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate nella misura complessiva di euro seimilacinquecento, in ragione di cinquecento euro a ricorrente, oltre accessori come per legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ************ con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Anna Leoni, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Raffaele Greco, Consigliere

                       
                       
L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE
                       
                       
                       
                       
                       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

giovedì 14 giugno 2012

EQUA RIPARAZIONE - MEMORIA DIFENSIVA - AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

3^ Sezione civile – Giudice relatore dott. Cataldi

Udienza 9 novembre 2011

Memoria difensiva

Per

Il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici ope legis domicilia alla via A. Diaz, 11, resistente

Contro

*************** rappresentato e difeso come in atti, ricorrente

Nel procedimento introdotto con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza in epigrafe per la discussione, in punto: equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

Dato per noto il tenore del ricorso introduttivo, si costituisce con il presente atto il Ministero ut supra, per chiedere la reiezione di ogni avversa pretesa per i seguenti motivi.

Nel merito

Ai fini della valutazione della ragionevolezza del termine di durata del processo, la legge89/01, all’art. 2 II comma, recependo i canoni elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, individua tre parametri di riferimento, costituiti dalla complessità del caso, dal comportamento delle parti e del giudice del procedimento nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o contribuire.

Se ne desume che il termine ragionevole – lungi dall’essere un concetto assoluto, individuabile tutte le volte che il processo si protragga per un lungo tempo, peraltro non predeterminato dalla legge – è un concetto di relazione, che si può ritenere realizzato solo se la durata del giudizio appaia eccessiva rispetto ai richiamati parametri.

Fuori dai profili di nullità sopra richiamati, sembra pertanto a questa difesa che –visti i limiti posti dall’art. 2, comma I e particolarmente comma II, l. 89/01 – fin dall’atto introduttivo il ricorrente debba, sul piano dell’onere di allegazione e di prova, chiarire in che modo la vicenda processuale integri i presupposti di applicabilità della norma invocata, ossia perché la durata del giudizio debba ritenersi eccessiva se valutata alla stregua dei parametri indicati dalla legge.

Non solo, infatti, la mera circostanza che il processo si sia protratto per diversi anni non è idonea in sé e per sé a determinare in capo al ricorrente il diritto ad un’equa riparazione, ma oltretutto essa neppure legittima in alcun modo presunzioni di sorta in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma II legge cit., che devono necessariamente essere dedotti, oltre che provati, dal ricorrente in base al principio onus probandi incumbit ei qui dicit.

Pertanto, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza prima sezione civile 13 dicembre 2007 n. 26161) tale circostanza va valutata nell’individuazione dei parametri di riferimento.

L’azione ex l. 89/01 è modellata sulla falsariga di quella risarcitoria ex art. 2043 cc, come si desume sia dal rinvio all’art. 2056 cc per l’individuazione dei criteri rilevanti ai fini della quantificazione della riparazione, sia dal fatto che la pretesa all’indennizzo sia condizionata, esattamente come accade per la pretesa risarcitoria da illecito aquiliano, all’esistenza di un danno, legato da un nesso causale ad un illecito, costituito nella specie dalla violazione dell’art. 6 I comma della Convenzione sotto il particolare profilo del superamento del termine ragionevole.

Quanto all’elemento soggettivo (dolo o colpa), sebbene lo stesso non sia espressamente menzionato dalla legge, è evidente che è dalla legge stessa implicitamente richiesto, nel momento in cui all’art. 2 vengono introdotti fra gli elementi per la valutazione della sussistenza dell’illecito (la violazione dell’art. 6 I comma della Convenzione) i comportamenti della parte e dell’Autorità e, quindi, inevitabilmente il grado di diligenza che li connota: il giudice è infatti chiamato a considerare, come meglio si vedrà infra, se il ritardo sia o non sia imputabile al richiedente l’indennizzo o all’autorità giudicante (per quest’ultima, poi, vi è anche la prospettiva di cui all’art. 5 l. 89/01 della responsabilità disciplinare o per danno erariale, anch’esse condizionate all’esistenza dell’elemento soggettivo).

La ragionevolezza del termine di durata del processo è, in altre parole, clausola generale che necessariamente si commisura anche ad un modello di agente (per tale intendendosi l’ufficio giudiziario nel suo complesso) la cui condotta si ispiri alla comune diligenza professionale, con la conseguenza che il superamento del termine ragionevole non potrà – fuori da inaccettabili automatismi – cogliersi se non  mediante l’applicazione alla fattispecie concreta del detto modello astratto.

Il richiamo contenuto nell’art. 2056 cc all’art. 1227, comma II, cc comporta, inoltre, attribuzione di rilevanza all’eventuale colpa del danneggiato, il che lascia intendere che, per aversi responsabilità, debba aversi anche, da parte del danneggiante, uno stato soggettivo quanto meno di colpa.

Pertanto, alla stessa stregua di chi agisce a mente degli artt. 2043 ss, anche chi richieda l’equa riparazione a norma della l. 89/01, potrà vedere riconosciuto il diritto azionato solo se ed in quanto alleghi e dimostri la sussistenza di un danno causato da quel particolare illecito che è il superamento del termine ragionevole, il quale ricorre allorché sia dedotto e provato:

- che il caso non fosse di particolare complessità;

- che il comportamento della parte sia stato tale da cagionato il protrarsi del giudizio, e che il comportamento dell’Autorità giudicante, o di altra autorità pure coinvolta nel giudizio, sia stato invece causa del superamento del termine ragionevole.

Per quanto concerne l’an della pretesa, si riporta ai criteri in proposito elaborati dalla giurisprudenza interna ed internazionale, ed in particolare dalla Ecc.ma Corte adita, cui si rimette, con conseguente liquidazione del chiesto indennizzo, da determinarsi, peraltro, nel quantum, a stregua dei criteri in proposito elaborati dalla ormai costante giurisprudenza della Corte medesima.

Ritenuto, peraltro, che la concludente Amministrazione – giova rammentarlo – non ha modo di soddisfare spontaneamente l’avversa pretesa indennitaria, ed è per legge necessitata ad attendere il provvedimento di liquidazione della Corte d’Appello, e che, nella fattispecie che ne occupa, non si oppone all’avversa pretesa, ben potrà disporsi l’integrale compensazione delle spese di lite (recte: nulla per le spese), in considerazione della condotta processuale non ostativa della medesima Amministrazione.

In proposito è agevole il rinvio alla giurisprudenza pressoché univoca che esclude la stessa possibilità di ravvisare una soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spese ex art. 91 cit., in tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione (ex plurimis, Cass. Civ. I, 15 marzo 2001, n. 3750).

Da tutto quanto precede, conclusivamente, emerge la illegittimità della condanna alle spese giudiziali, nei procedimenti di volontaria giurisdizione, quale il presente, quanto meno allorquando l’Amministrazione intimata, costituita o meno che sia, non si sia opposta, come nella specie, alla pretesa del ricorrente, per la parte tuttora vitale, non prescritta. SE disposta condanna alle spese, si potrà tenere conto delle modalità indicate dalla Suprema Corte con sentenza n.  27731/09.

Alla stregua di quanto precede, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ecc.ma Corte adita rigettare il ricorso perché non provato in tutti i suoi elementi; in via ulteriormente subordinata determinare il danno equitativamente, tenendo conto dei fattori su di esso incidenti evidenziati nelle suesposte difese; tenere in ogni caso conto dei limiti imposti dall’art. 3 VII comma l. 89/01.

Si offre in comunicazione ricorso introduttivo della lite.

Si chiede, in ogni caso, ove venga invece accolto il ricorso, stante la natura delle questioni trattate provvedere alla eventuale liquidazione dell’indennizzo ex adverso richiesto a stregua dei criteri di cui in narrativa, in ogni caso disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite, ovvero disponendosi nulla per le spese.

Napoli, 19 ottobre 2011


Avvocato Distrettuale dello Stato