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venerdì 17 febbraio 2012

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA



 TRIBUNALE DI SALERNO
MEMORIA  DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per I Sigg.ri ************* ,  rappresentate e difese dall’avv. Massimiliano De Leo ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio sito in Filetta di San Cipriano Picentino alla Via Antica n. 5 , giusta mandato a margine del presente atto e che dichiarano ex art. 170 c.p.c. di volere ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al seguente numero di fax 089/882616, oltre che nelle forme prescritte dalla legge;

Nel procedimento sommario di Cognizione con Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

incardinato da ************ rapp.ta e difesa dall’avv. ************

Contro

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Nonché

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Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. notificato in data ********* a ************, il cui contenuto si intende integralmente ritrascritto, la sig.ra *********** ha chiesto “ l’accoglimento del ricorso  e per l’effetto, condannare i resistenti all’integrale ripristino dello stato dei luoghi attraverso l’abbattimento e rimozione di quelle parti di fabbricato eccedenti le distanze legali sancite dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di ************, nelle misure determinate dal nominato CTU….. condannare i resistenti al pagamento in favore dell’attrice  della somma di €. 15. 000,00 a titolo di risarcimento danni della stessa subìti, nonché alla integrale rifusione delle spese relative al sostenuto procedimento preventivo con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Con decreto in data 22.12.**** unitamente al ricorso introduttivo, Il Giudice Unico designato ha fissato l’udienza di comparizione  per il ****** assegnando al convenuto termine fino a dieci giorni prima di detta udienza per la costituzione in giudizio.

Con il presente atto, si costituiscono le Sigg.re **********, impugnando e contestando l’intero contenuto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

IN VIA PRELIMINARE

Si rileva sin d’ora l’assoluta estraneità dei Sigg.ri ************* ai fatti di cui in causa, denunciati dalla Sig.ra ********** relativi ai  lavori di costruzione effettuati  dalla società **************.

Ad abundantiam, va rilevato che la vendita degli immobili così come per atto di compravendita per notar ********  avvenne in data *********, quindi vendita posta successivamente ai lavori posti dalla soc. *********** e  alla missiva di denuncia degli abusi di cui in causa.

Si evidenzia una palese mala fede da parte del Sig. **********, rapp.te legale dell’********* nella vendita degli appartamenti alle Sig.ra *************.

Difatti, la vendita avvenne appena un mese dopo avere ricevuto la missiva (che si allega) da parte dello Studio legale ********** per conto della Sig.ra ***********, come si evince chiaramente dagli atti prodotti in causa.

 Né di tale lettera è stata fatta menzione nell’atto di vendita!!!
Qualora gli abusi dovessero essere rilevati unico responsabile sarà il Sig. ************* che dovrà rispondere con il suo patrimonio.

Sempre in via pregiudiziale e preliminare, si eccepisce che per la natura estremamente  “ tecnica” della causa de quo, risulta fondamentale la nomina di un C.T.U. essendo le risultanze della a.t.p. contestata dalle parti, non chiara come  le modalità di verifica espletata dal consulente, con dei quesiti sulla posizione del muro non definiti dalla a.t. p.

Per quanto suesposto, atteso che  la  presente vertenza richiede  una istruttoria complessa e ben articolata, risulta a dir poco affrettato il ricorso ad un procedimento sommario che comprometterebbe il diritto di difesa delle parti convenute, qualora venisse decisa senza una C.T.U. che
vada a chiarire i”punti oscuri” dell’a. t. p. espletata e risolvere i quesiti posti e non risolti dal c.t.u.  senza peraltro avere la stessa a.t.p. risolto il quesito sulla reale collocazione del muro in merito ai reali termini di confine.

I quesiti posti dalle comparenti al consulente in fase di a.t.p. non furono affatto prese in considerazione e svolte!!!!.
Appare inoltre contraddittoria l’a.t.p. svolta anche per quanto riguarda il posizionamento del pozzetto per la misurazione effettuata, pur rilevando che è a tenuta impermeabile e non appare idonea a cagionare danno alla proprietà **********.

“IL RITO SOMMARIO si presta alla soluzione di quelle liti che non richiedono alcuna attività istruttoria, allorchè la controversia sia incentrata sulla soluzione  di questioni di diritto ovvero i fatti dedotti siano sostanzialmente pacifici, anche in considerazione della mancata contestazione dei fatti negli atti introduttivi  e della rilevanza ad essa attribuita all’art. 115.” (Processo Civile La Riforma 2009- pag. 352 Ipsoa ).

Orbene, il caso di specie richiede  una già succitata istruttoria per la natura tecnicamente complessa della vicenda di cui in causa, inoltre presenta caratteri di indiscutibile contraddittorietà tra le parti e i fatti di cui in causa non sono pacifici per la contestazione per cui si evidenzia l’impossibilità al ricorso sommario di cognizione.

 NEL MERITO
Nel merito, parte resistente per scrupolo difensivo, impugna e contesta tutte le richieste e circostanze trascritte nel ricorso, giacchè totalmente infondate in fatto e in diritto.

Dai rilevi fotografici allegati all’a.t.p. e  dalle risultanze della c. t. p. dell’Ing. ********** risultano infondate le doglianze della sig.ra *********.

Va  evidenziata comunque non veritiera l’affermazione posta ex parte adverso che  la  realizzazione  del  muro  da  parte  dell’istante  sarebbe  stata  posta all’interno della propria proprietà al fine di evitare uno slittamento a valle del terreno.

Verificare la reale collocazione del muro di contenimento ove è posto, risulta connotato basilare  della vertenza in oggetto ed elemento indefettibile per l’accertamento della verità e delle reali responsabilità della ricorrente!

La situazione preesistente è stata alterata, ma dalla stessa ricorrente autrice della realizzazione del muro di contenimento!

Si evince altresì  ictu oculi che non è riscontrabile nessuna aderenza al muro né tanto meno chiusura con i garages o i box, essendoci tra i pilastri dei garage e il muro di contenimento una distanza già rilevata nell’a.t.p. .

Si chiede che il C.T.U. acquisisca tutti i documenti presso l’U.T.C. di ************ al fine di verificare la liceità delle opere realizzate dalla Sig.ra ********,stante le documentazioni già prodotte in copia conforme in sede di a.t.p.

Da tutti gli elementi facilmente riscontrabili  dalla documentazione allegata all’a.t.p. relativa ai permessi a costruire, le D.I.A. per variante in corso d’opera al certificato di ultimazione lavori, al certificato di agibilità, al certificato catastale inerente l’immobile e altro, si comprende come l’azione promossa dalla sig.ra *********** sia oltremodo temeraria.

Altrettanto pretestuosa e infondata l’eccezione  afferente la servitù di veduta diretta nel fondo di proprietà ******, in quanto le ringhiere sono poste a livello del piano campagna preesistente, non essendoci affatto alcun abuso di comunione del muro come vuole intendere parte ricorrente!

Per ciò che concerne infine i pozzetti, non si comprende le doglianze di parte ricorrente allorquando in fase di a.t.p. è stato accertato che”  al momento  la tenuta impermeabile della rete non appare idoneo a cagionare danno alla sottostante  proprietà ************” .

Constatato che parte avversa non ha ricevuto alcun danno né come infiltrazioni né come perdite d’acqua, come d'altronde riconosce lo stesso consulente tecnico d’ufficio in fase di a.t.p.  si ravvisa in  diritto l’infondatezza della contestazione sulla distanza dei pozzetti dalla proprietà ******** così come da giurisprudenza consolidata.
NON DI MINOR  IMPORTANZA PER QUESTA DIFESA LE CONSIDERAZIONI POST CONSULENZA TECNICA IN SEDE DI A.T.P. CHE RENDONO DUBBIOSE LE RISULTANZE DELLA STESSA CONSULENZA.

 In primis, il confine di proprietà tra i due fabbricati non è determinato in MANIERA UNIVOCA come riportato a pag. 5 dell’a.tp..

Difatti, alla base dei rilievi di cui è consulenza “c’è un attendibilità di m. 1.20 per la posizione planimetrica  e di m. 0,75 per le quote altimetriche

Quindi la rilevata misura di m 4.95 di distanza dal fabbricato ***********  dal confine presenta un errore di 5 cm. che è solo un 1/24 dell’errore strumentale come descritto nella relazione d’ufficio !!!

La distanza del garage così come risulta dall’a.t.p. è viziata dall’errore altimetrico di 0,75 cm.

Pertanto il metodo procedimentale di tutto l’intervento peritale risulta viziato!

Difatti il consulente tecnico avrebbe dovuto effettuare una triangolazione dai punti fiduciari catastali al fine di apporre i termini, QUESTO  UNICO METODO AL FINE  DI DETERMINARE UNIVOCAMENTE IL CONFINE DI PROPRIETA’dal quale misurare le esatte distanze di cui sopra.  

L’a.t.p.  non tenne in debito conto (!!!) tale quesito posto a verbale  dal c.t.p. delle sorelle *******,  Ing. **********. 

Per gli esposti motivi, le sigg.re **********, come sopra rappresentate e difese, chiedono l’accoglimento  delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

1. In via preliminare, disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;

2. Nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla Sig.ra ********* nei confronti delle Sig.re *************, in quanto infondate in fatto e in diritto nell’an e nel quantum;

3. Nella denegata ipotesi venissero  riconosciuti gli abusi così come denunciati dalla ricorrente, ritenere unico esclusivo responsabile l’***********. in persona del Suo legale rapp.te p.t. Sig. ************;

4. Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge;

IN VIA ISTRUTTORIA:
a)Ammettere consulenza tecnica d’ufficio diretta ad accertare e individuare, sulla base della documentazione prodotta e di quella ulteriore che il consulente tecnico d’ufficio riterrà di acquisire  nonché assunte  dallo stesso ogni opportuna informazione volto verificare il reale posizionamento del muro di contenimento in relazione al confine tra i due fabbricati e sugli abusi posti dalla Sig.ra *********** nella realizzazione del detto muro, dell’originario piano campagna e della volumetria assentita e realizzata.

Si deposita e si offre in comunicazione:

1. Memoria di Costituzione e Risposta;
2. Missiva dello Studio ************  all’******** del 02 maggio 2008;
3. Atto di Compravendita di ********;
4. Atto di Compravendita di ********;
5. Consulenza tecnica di parte dell’Ing. ********;
6. Note tecniche di parte inerenti l’a.t.p. comprensive di NN. 16° Allegati
Salvis Juribus

San Cipriano Picentino, 20 febbraio 2010  

                                                                          Avv. Massimiliano De Leo


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