CERCA NEL BLOG

mercoledì 18 gennaio 2012

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - EQUA RIPARAZIONE - DECRETO N. 966/2007 V.G.




CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – EQUA RIPARAZIONE – DECRETO N. 966/07 VG


LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

1) Dott. Maurizio Gallo                                               Presidente
2) dott. Giancarlo de Donato                                       Consigliere
3) dott. Maria Rosaria Castiglione Morelli                   Consigliere rel.

ha pronunziato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale n. 966/2007 V.G., avente ad oggetto Equa Riparazione ex legge n. 89/2001 discusso all’udienza del 30/5/2008 ad istanza di

*************** rappresentata dall’avv. Gennaro De Natale  presso cui elettivamente è domiciliata in Salerno alla via _____________;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli, via Diaz n. 11:

sciolta la riserva formulata all’udienza del 30/5/2008,

rilevato che:

In fatto
La ricorrente si duole della lunghezza del procedimento di impugnazione della delibera condominiale da lei instaurato presso il Tribunale di Salerno, con atto notificato il 31/3/99, nei confronti del Condominio di Via *************, Salerno, procedimento conclusosi solo con sentenza di rigetto mai notificata, pubblicata il 13/10/2006.

Chiede, perciò, la liquidazione dell’equa riparazione prevista dalla legge 24.3.2001 n. 89 per la violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari comprensiva del danno non patrimoniale, indicando la somma di € 30.000,00.

Il Ministero resistente si costituiva, rimettendosi alle valutazioni della Corte.

In diritto
1) Il ricorso è ammissibile secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 che consente al cittadino, che si senta leso dall’eccessiva durata di un processo, di proporre l’istanza di riparazione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha posto termine al procedimento la cui lunghezza eccessiva si lamenta.

2) Passando all’esame del merito, va rilevato che la responsabilità dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato;

infatti, l’obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la cui violazione è oggi sanzionata nell’ambito del diritto interno dalla previsione dell’equa riparazione disciplinata dalla legge n. 89/2001, impegna lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all’adempimento di tale obbligo (v. sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo 13.7.83, caso Zimmermann e Steiner c/ Svizzera: id. 26.10.88, Martins Moreira c/ Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in genere per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia (v. sentenza 10.12.92, Boddeart c/ Belgio; id. 25.6.87, Baggetta c/ Italia);

ciò del resto trova oggi diretto riscontro costituzionale nel testo novellato dell’art. 111 Cost., il quale dispone che la legge( e cioè l’ordinamento nel suo complesso considerato e non solo l’istituzione giudiziaria) assicura la ragionevole durata del processo;

si vuol dire, quindi, che, se l’eccessivo carico di lavoro, che notoriamente affligge la maggior parte degli uffici giudiziari italiani, può giustificare sul piano soggettivo il comportamento del singolo organo giudiziario, ciò tuttavia non assolve da responsabilità lo Stato nel suo complesso considerato, per il fatto di non aver apprestato procedure adeguatamente snelle e strutture adeguate al carico di lavoro, che sono destinate a smaltire, in modo da consentire ad organi giudiziari ordinariamente diligenti di rispondere in tempi accettabili alla domanda di giustizia;

non è, perciò, necessario andare alla ricerca della negligenza del giudice, che ha seguito il singolo caso portato all’attenzione della Corte, o dei suoi collaboratori interni o esterni all’organizzazione giudiziaria (anche se, ovviamente, nei casi in cui sussista, dovrà tenersene conto insieme alle altre disfunzioni della macchina giudiziaria), poiché anche nei casi in cui, per la situazione logistica in cui è costretto a lavorare, da questi non sarebbe stato possibile esigere più di quanto ha fatto in termini di velocità di definizione del procedimento, il fatto stesso che lo stato delle strutture e dell’organizzazione abbia reso inevitabili rinvii molto lunghi tra un’udienza e l’altra e tempi di attesa anche di anni tra il, completamento dell’istruttoria e la decisione della causa è già sufficiente ad affermare la responsabilità dello Stato per la difettosa concezione ed organizzazione del sistema giudiziario.

3) Ciò premesso, il fatto che la causa introdotta dalla ricorrente è durata in I grado sette anni e sette mesi, si segnala quindi in tutta evidenza come violazione del diritto costituzionalmente garantito alla ragionevole durata del processo;

la domanda riguarda una causa di impugnativa di delibera assembleare non complessa e tale da non richiedere certamente i tempi suindicati.

Tenuto conto anche dei parametri che possono ricavarsi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che tende a ritenere irricevibile i ricorsi concernenti i procedimenti che abbiano avuto una durata inferiore a tre anni ( salvi i casi di procedimenti speciali o caratterizzati da particolari esigenze di celerità, in cui la soglia viene abbassata); considerati i tempi tecnici necessari per i vari adempimenti processuali (in particolare per l’espletamento di consulenze); si può giungere alla conclusione che sarebbe stata ragionevole la durata di tre anni per l’intero corso del giudizio sin qui svoltosi;

dagli atti non si evince che l’attrice abbia chiesto ed ottenuto rinvii non giustificati da inderogabili necessità di difesa, che hanno comportato un ritardo da sottrarre dalla durata del processo ex art. 2056 c.c. ex art. 2 della legge n. 89/2001 (che dispone che ai fini della liquidazione dell’equa riparazione si applica l’art. 2056 c.c., il quale sancisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza); sicché il periodo eccedente, che va considerato ai fini dell’indennizzo dovuto ad oggi alla ricorrente, risulta esser pari a 4 anni e 7 mesi.

4) Non è dedotto né dimostrato che tale durata eccedente il limite della ragionevolezza abbia prodotto danni patrimoniali; va, pertanto, liquidato il solo danno morale (art. 2, c. 1, della legge n. 89/2001), che non può esser oggetto che di valutazione equitativa; tale danno indubbiamente sussiste, poiché non vi è dubbio che la lunga attesa della definizione di un giudizio di non trascurabile rilevanza economica, determini nell’interessato stanchezza, sfiducia nella giustizia e più in genere nelle istituzioni, senso di impotenza e quindi in definitiva uno stato d’animo negativo, che è suscettibile di ristoro in termini di danno morale;

tenuto conto della materia del contendere, che riguarda interessi patrimoniali non incidenti in modo diretto sul normale svolgimento della vita del ricorrente, appare equo liquidare la somma di € 1.000,00 per ogni anno di ritardo; vanno, dunque, liquidati € 4583,33 oltre gli interessi dalla notifica dell’istanza al saldo.

5) Le spese seguono la soccombenza.

p. q. m.

omissis….

Nessun commento:

Posta un commento