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martedì 24 gennaio 2012

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - EQUA RIPARAZIONE - DECRETO N. 2501/2008 V.G.




LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

1) dott. Mario Lepre                           Presidente
2) dott. Michele Piantadosi                  Consigliere
3) dott. Maria Teresa Mondo              Consigliere rel.

ha pronunziato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale n. 2501/2008 R.G. avente ad oggetto Equa Riparazione ex legge n. 89/2001 discusso all’udienza del 4-3-2008 ad istanza di ************** rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro De Natale ************ presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Salerno,

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso  cui domicilia ope legis in Napoli, via Diaz n. 11;

sciolta la riserva formulata all’udienza camerale del 4-3-2009, rileva

in fatto

Il ricorrente si duole dell’eccessiva durata del procedimento civile introdotto nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Salerno con citazione notificata il 30/10/95 nei confronti della *********** per ottenere il risarcimento del danno subito per imperizia e negligenza del personale ************.

Deduce in proposito che il procedimento è stato deciso solo con sentenza del 23-10-2006 e chiede la liquidazione dell’equa riparazione prevista dalla legge 24.3.2001 n. 89 per la violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari fissato dall’art. 6, § 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4.8.55 n. 848;

il Ministero resistente si costituisce, contestando la domanda ed eccependo la prescrizione parziale del diritto; tanto premesso, osserva

in diritto

Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato.

L’obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica Italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la cui violazione è oggi sanzionata nell’ambito del diritto interno dalla previsione dell’equa riparazione disciplinata dalla legge n. 89/01, impegna, infatti, lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all’adempimento di tale obbligo (v. sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo 17.7.83, caso Zimmermann e Steiner c/ Svizzera; id. 26.10.88, Martius Moreira c/ Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in generale per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia(v. sentenza 12.10.92, Boddeart c/ Belgio; id. 25.6.87, Baggetta c/ Italia).

Quanto ora detto, d’altro canto, trova oggi diretto riscontro costituzionale nel testo novellato dell’art. 111 Cost., il quale dispone che la legge (e cioè l’ordinamento nel suo complesso considerato e non solo l’istituzione giudiziaria) assicura la ragionevole durata del processo.

Ciò premesso, è lecito ritenere, secondo dati di comune esperienza, che il ritardo nella definizione del processo possa determinare nelle parti interessate uno stato di disagio da attesa in ragione del significato della vicenda giudiziaria nella loro vita sociale: è infatti noto che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio comporti stanchezza, sfiducia nella giustizia e, più in generale, nelle istituzioni, senso di impotenza e, quindi, in definitiva, uno stato d’animo negativo che, in quanto tale, è suscettibile di ristoro in termini di danno morale.

Di tale danno risponde l’amministrazione dello Stato, secondo quanto sancito dagli artt. 2 e 3 legge 89/01, ed al riguardo, in ragione della determinazione dell’indennizzo, torna opportuno premettere quanto segue.

La normativa interna, nel recepire il dettato dell’art. 6 C. 6 della Convenzione, non fissa, essa stessa, il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diviene irragionevole, ma demanda all’interprete l’onere di determinarlo desumendolo dalla complessità del caso e dal comportamento del giudice e delle parti, nonché di ogni altra autorità chiamata a contribuire alla sua definizione, valutando, in concreto, la natura delle questioni giuridiche proposte, il numero delle pari in causa, la quantità e complessità degli scritti difensivi depositati in giudizio e delle prove da espletare, la necessità, a fini istruttori, dei rinvii ed il lasso di tempo intercorso fra un rinvio e l’udienza successiva, le carenze di organico causative dell’eventuale congelamento dei ruoli, l’eventuale stasi determinata dagli scioperi degli avvocati, il tutto depurato dai ritardi attribuibili alla condotta dilatoria delle parti (Cass.  n. 2643/2003).

L’amministrazione resistente ha eccepito la prescrizione del diritto invocando l’applicabilità al caso in esame, del termine di prescrizione quinquennale.

Tale eccezione è infondata. Il diritto del cittadino ad un processo di ragionevole durata può essere fatto valere nel momento in cui, avendo la durata del procedimento oltrepassato il limite della ragionevole durata, la posizione soggettiva dell’interessato è stata lesa. Poiché si tratta di un diritto che matura giorno per giorno mentre si protrae il processo irragionevolmente lungo e sino a quando questo non venga definito (come è confermato dall’art. 4 della legge n. 89/2001, che consente all’interessato di presentare l’istanza di equa riparazione mentre il giudizio è ancora n corso), ci si trova in una situazione analoga a quella dell’illecito permanente, per il quale la prescrizione comincia a decorrere per ciascuna frazione del risarcimento dal giorno in cui il relativo nocumento si è verificato (ex plurimis Cass. n. 5831/07). Il termine di prescrizione applicabile al caso in esame è, quindi, quello ordinario decennale non trattandosi di un’obbligazione ex delicto cui si a applicabile l’art. 2947 c.c., ma di un’obbligazione ex lege che sorge per il fatto oggettivo dell’eccessiva durata del processo e non già per il comportamento colposo o doloso degli organi giudiziari (Cass. 22/10/2002 n. 14885). Nel caso in esame, applicandosi la prescrizione decennale, non risulta decorso nemmeno parzialmente il termine di prescrizione.

Nel determinare il quantum, deve considerarsi che la Cote europea ha individuato nell’importo compreso fra euro 1.00 ed euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo in parola, e che per il giudice nazionale, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, è vincolante il terzo comma, lettera a), dell’art. 2 legge 89/01, per cui è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole (Cass. 8568/2005).

Tutto ciò premesso, tenuto conto del ritardo considerato (il giudizio è durato dal 30-10-95 data di notifica della citazione, al 23/10/2006, data di pubblicazione della sentenza, con un ritardo “irragionevole” di circa anni nove e mesi cinque), tenuto conto dei parametri che è possibile ricavare dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, avuto riguardo  a tutti gli elementi di valutazione emergenti dalle connotazioni oggettive e soggettive, proprie del caso di specie, tra cui meritano rilievo particolare il comportamento delle parti e l’oggetto della causa, si ritiene di liquidare equitativamente la somma di € 9.420,00, determinata ai valori odierni, con conseguente esclusione di rivalutazione monetaria ed interessi pregressi.

Attesa la natura della lite ed il parziale accoglimento della domanda è opportuno compensare per metà le spese di lite, ponendo l’ulteriore metà a carico del Ministero resistente nella misura di cui al dispositivo.

p. q. m.

1) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ********* a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo di cui in premessa, di € 9.416,00 oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione del presente decreto al saldo;

2) compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero della Giustizia, come sopra rappresentato, al pagamento della restante metà che liquida in ………….. con attribuzione in favore agli avv.ti ********** e Gennaro De Natale, anticipatari.

Così deciso in Napoli il 25-3-2009.

Il Consigliere est.                    
Il Presidente

mercoledì 18 gennaio 2012

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - EQUA RIPARAZIONE - DECRETO N. 966/2007 V.G.




CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – EQUA RIPARAZIONE – DECRETO N. 966/07 VG


LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

1) Dott. Maurizio Gallo                                               Presidente
2) dott. Giancarlo de Donato                                       Consigliere
3) dott. Maria Rosaria Castiglione Morelli                   Consigliere rel.

ha pronunziato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale n. 966/2007 V.G., avente ad oggetto Equa Riparazione ex legge n. 89/2001 discusso all’udienza del 30/5/2008 ad istanza di

*************** rappresentata dall’avv. Gennaro De Natale  presso cui elettivamente è domiciliata in Salerno alla via _____________;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli, via Diaz n. 11:

sciolta la riserva formulata all’udienza del 30/5/2008,

rilevato che:

In fatto
La ricorrente si duole della lunghezza del procedimento di impugnazione della delibera condominiale da lei instaurato presso il Tribunale di Salerno, con atto notificato il 31/3/99, nei confronti del Condominio di Via *************, Salerno, procedimento conclusosi solo con sentenza di rigetto mai notificata, pubblicata il 13/10/2006.

Chiede, perciò, la liquidazione dell’equa riparazione prevista dalla legge 24.3.2001 n. 89 per la violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari comprensiva del danno non patrimoniale, indicando la somma di € 30.000,00.

Il Ministero resistente si costituiva, rimettendosi alle valutazioni della Corte.

In diritto
1) Il ricorso è ammissibile secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 che consente al cittadino, che si senta leso dall’eccessiva durata di un processo, di proporre l’istanza di riparazione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha posto termine al procedimento la cui lunghezza eccessiva si lamenta.

2) Passando all’esame del merito, va rilevato che la responsabilità dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato;

infatti, l’obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la cui violazione è oggi sanzionata nell’ambito del diritto interno dalla previsione dell’equa riparazione disciplinata dalla legge n. 89/2001, impegna lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all’adempimento di tale obbligo (v. sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo 13.7.83, caso Zimmermann e Steiner c/ Svizzera: id. 26.10.88, Martins Moreira c/ Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in genere per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia (v. sentenza 10.12.92, Boddeart c/ Belgio; id. 25.6.87, Baggetta c/ Italia);

ciò del resto trova oggi diretto riscontro costituzionale nel testo novellato dell’art. 111 Cost., il quale dispone che la legge( e cioè l’ordinamento nel suo complesso considerato e non solo l’istituzione giudiziaria) assicura la ragionevole durata del processo;

si vuol dire, quindi, che, se l’eccessivo carico di lavoro, che notoriamente affligge la maggior parte degli uffici giudiziari italiani, può giustificare sul piano soggettivo il comportamento del singolo organo giudiziario, ciò tuttavia non assolve da responsabilità lo Stato nel suo complesso considerato, per il fatto di non aver apprestato procedure adeguatamente snelle e strutture adeguate al carico di lavoro, che sono destinate a smaltire, in modo da consentire ad organi giudiziari ordinariamente diligenti di rispondere in tempi accettabili alla domanda di giustizia;

non è, perciò, necessario andare alla ricerca della negligenza del giudice, che ha seguito il singolo caso portato all’attenzione della Corte, o dei suoi collaboratori interni o esterni all’organizzazione giudiziaria (anche se, ovviamente, nei casi in cui sussista, dovrà tenersene conto insieme alle altre disfunzioni della macchina giudiziaria), poiché anche nei casi in cui, per la situazione logistica in cui è costretto a lavorare, da questi non sarebbe stato possibile esigere più di quanto ha fatto in termini di velocità di definizione del procedimento, il fatto stesso che lo stato delle strutture e dell’organizzazione abbia reso inevitabili rinvii molto lunghi tra un’udienza e l’altra e tempi di attesa anche di anni tra il, completamento dell’istruttoria e la decisione della causa è già sufficiente ad affermare la responsabilità dello Stato per la difettosa concezione ed organizzazione del sistema giudiziario.

3) Ciò premesso, il fatto che la causa introdotta dalla ricorrente è durata in I grado sette anni e sette mesi, si segnala quindi in tutta evidenza come violazione del diritto costituzionalmente garantito alla ragionevole durata del processo;

la domanda riguarda una causa di impugnativa di delibera assembleare non complessa e tale da non richiedere certamente i tempi suindicati.

Tenuto conto anche dei parametri che possono ricavarsi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che tende a ritenere irricevibile i ricorsi concernenti i procedimenti che abbiano avuto una durata inferiore a tre anni ( salvi i casi di procedimenti speciali o caratterizzati da particolari esigenze di celerità, in cui la soglia viene abbassata); considerati i tempi tecnici necessari per i vari adempimenti processuali (in particolare per l’espletamento di consulenze); si può giungere alla conclusione che sarebbe stata ragionevole la durata di tre anni per l’intero corso del giudizio sin qui svoltosi;

dagli atti non si evince che l’attrice abbia chiesto ed ottenuto rinvii non giustificati da inderogabili necessità di difesa, che hanno comportato un ritardo da sottrarre dalla durata del processo ex art. 2056 c.c. ex art. 2 della legge n. 89/2001 (che dispone che ai fini della liquidazione dell’equa riparazione si applica l’art. 2056 c.c., il quale sancisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza); sicché il periodo eccedente, che va considerato ai fini dell’indennizzo dovuto ad oggi alla ricorrente, risulta esser pari a 4 anni e 7 mesi.

4) Non è dedotto né dimostrato che tale durata eccedente il limite della ragionevolezza abbia prodotto danni patrimoniali; va, pertanto, liquidato il solo danno morale (art. 2, c. 1, della legge n. 89/2001), che non può esser oggetto che di valutazione equitativa; tale danno indubbiamente sussiste, poiché non vi è dubbio che la lunga attesa della definizione di un giudizio di non trascurabile rilevanza economica, determini nell’interessato stanchezza, sfiducia nella giustizia e più in genere nelle istituzioni, senso di impotenza e quindi in definitiva uno stato d’animo negativo, che è suscettibile di ristoro in termini di danno morale;

tenuto conto della materia del contendere, che riguarda interessi patrimoniali non incidenti in modo diretto sul normale svolgimento della vita del ricorrente, appare equo liquidare la somma di € 1.000,00 per ogni anno di ritardo; vanno, dunque, liquidati € 4583,33 oltre gli interessi dalla notifica dell’istanza al saldo.

5) Le spese seguono la soccombenza.

p. q. m.

omissis….

giovedì 5 gennaio 2012

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – EQUA RIPARAZIONE – DECRETO N. 303/07 VG

 

LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, I° Sezione civile,

composta dai Sigg.:

1. Dott. Francesco Del Porto                          Presidente
2. Dott. Andrea Fiengo                                   Consigliere
3. Dott. Marcello Iacobellis                             Consigliere est.

ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento di V. G. 303/2007, avente ad oggetto: ricorso per equa riparazione, vertente

Tra

*********, elett.te dom.to c/o la Cancelleria della Corte d’Appello di Napoli, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale giusta procura a margine del ricorso, ricorrente.

E

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, dom.to in Napoli, alla via Diaz 11, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rapp.to e difeso, resistente.

La Corte, lettigli atti e sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 27/2/2008 osserva quanto segue.

Ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non esiste nell’ordinamento alcuna regola che permetta di stabilire con precisione numerica, in via generale ed astratta, la ragionevole durata di un processo; è pertanto necessario, ai sensi dell’art. 2 della citata legge, considerare ogni vicenda nelle sue specifiche caratteristiche, tenendo conto della complessità del caso e del comportamento in concreto assunto dal giudice, dalle parti e da chiunque altro sia chiamato a contribuire alla definizione del procedimento. Pertanto, il giudice, investito della domanda di equa riparazione di cui alla citata legge n. 89, nell’accertare la violazione della durata ragionevole del processo, deve considerare tutte le circostanze della concreta vicenda processuale, ivi compreso il comportamento degli attori del processo, stabilendo, con riferimento al comportamento delle parti, quale sia stato il tempo che le stesse, con il loro comportamento, abbiano concorso a determinare nella durata che si assume eccessiva (Cass. civ., Sez. I, 09/07/2005, n. 14477).

Nel caso in esame il processo promosso dalla *********** a seguito di citazione del 7/3/1997 risulta definito il 24/3/2006.

In considerazione dell’istruttoria necessaria alla definizione del giudizio la durata ragionevole del processo va fissata in anni tre.

Risultano addebitabili alle parti i rinvii ************** per complessivi anni 2 mesi 10 e gg. 20.

Alla luce di quanto sopra la durata ragionevole del processo di I grado risulta superata di anni 3 mesi 1 e gg. 27.

In considerazione della natura della controversia, della complessità del caso e del patema d’animo che la eccessiva pendenza della causa possa avere causato al ricorrente si ritiene di determinare l’ammontare della somma da liquidare per il danno morale in € 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Il Ministero della Giustizia va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente e, a titolo di danno morale, della somma complessiva i € 3.156,00;

ritenuto in considerazione della natura del procedimento, della somma liquidata e dell’attività svolta, che le spese della procedura vadano liquidate in complessivi ……..

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso ex art. 2 L. 89/2001, proposto da **********, nei confronti del Ministero della Giustizia, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento , in favore di ********** della somma complessiva di € 3.156,00; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ********** delle spese della procedura vadano liquidate in complessivi ……….

Napoli, 13/3/2008
Il Presidente