CERCA NEL BLOG

giovedì 10 novembre 2011

NOTE SULLA DICHIARAZIONE DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO



GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Note autorizzate

Per: ***************, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale.

Contro: ********* SpA.

All’udienza del 7/11/2011, l’On.le Giudicante, in seguito alla dichiarazione del sottoscritto difensore, concernente il mutamento del rappresentante legale della ***********, concedeva termine per note in relazione alla ammissibilità, nel caso di specie, della dichiarazione di interruzione del processo.

Orbene, il fenomeno dell’interruzione consiste nell’arresto dell’iter processuale a causa di un determinato evento relativo ad una modificazione delle situazioni delle parti.

Gli eventi che danno luogo all’interruzione sono fatti che compromettono l’effettività del contraddittorio.

Funzione dell’istituto, dunque, è quella di evitare che la cessazione o l’alterazione dell’effettività del contraddittorio, conseguente ad uno dei suddetti eventi, ostacoli la effettiva e concreta possibilità di una delle parti di agire nel processo a proprio favore e di svolgere, volendolo, attività difensiva: infatti, la parte che succede nel processo potrebbe anche non avere interesse a proseguirlo.

Per evitare questo turbamento dell’uguaglianza delle possibilità difensive delle parti a tutto danno di quella che subisce l’evento o del suo successore, la legge, attraverso l’istituto in esame, blocca il processo, congelandolo in una totale stasi  destinata a durare fino a quando, per iniziativa di parte, non sia ristabilita l’effettività del contraddittorio.

La legge ha opportunamente evitato di configurare la successione nel processo come un automatico inserimento del successore nel processo stesso, poiché ciò avrebbe pregiudicato quest’ultimo.

Il codice di procedura civile, infatti, stabilisce che Se … sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto… (art. 299 cpc).  Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto … (art. 300 cpc).

Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 300 cpc produce l’interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l’eventi interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti (Cass. 21/12/1995 n. 13041).

Pertanto, la legge condiziona l’interruzione al fatto che il procuratore dichiari in udienza l’evento interruttivo; dal momento di tale dichiarazione il processo è interrotto e tale va dichiarato:  L’automatismo implicito nell’espressione della legge non esclude infatti che il giudice possa e debba dichiarare l’avvenuta interruzione. Il provvedimento del giudice, di mera natura dichiarativa, non è nemmeno necessario perché si verifichino gli effetti dell’interruzione, con la conseguente nullità degli atti eventualmente compiuti  in seguito, compresa la sentenza (Cass. 7/3/1990 n. 1807).

Se si tiene presente il modo col quale la legge struttura e disciplina l’istituto, facendo perno sull’ufficio del difensore, appare evidente come la legge, proprio su questo ufficio faccia assegnamento, non perché esso abbia a sostituirsi alla parte o ad assorbirne i poteri, ma semplicemente perché provveda, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, alla reintegrazione della parte e alla prosecuzione del processo (C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, 1995, II, pagg. 299 e ss.).

Secondo la Suprema Corte, inoltre, questo potere discrezionale del difensore concerne ogni tipo di evento interruttivo (Cfr. Cass. 1/6/1989 n. 2670; Cass. 21/9/1988 n. 5181; Cass. 27/1/1984 n. 632).

Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to, chiede dichiararsi l’interruzione del presente giudizio.

Avv. Gennaro De Natale




Nessun commento:

Posta un commento