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mercoledì 9 novembre 2011

INIZIO DEL PROCESSO PENALE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA ECCESSIVA DURATA DELLO STESSO.




In materia di equa riparazione, ai fini del calcolo della eccessiva lunghezza del processo penale bisogna tener conto anche della fase delle indagini preliminari, ma non a partire dal momento dell’iscrizione della notitia criminis nel registro  di cui all’art. 335 cpp, bensì dal momento in cui l’indagato viene formalmente informato della pendenza delle indagini a suo carico.


Infatti, fino a quando l’apertura del procedimento e lo svolgimento delle indagini preliminari rimangano effettivamente segrete non può parlarsi di pendenza del processo, trattandosi di fase assolutamente inidonea ad incidere sulla psiche o sul patrimonio dell’interessato; è pertanto da escludere che la semplice iscrizione della “notitia criminis” nell’apposito registro di cui all’art. 335 cpp, con il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, valga a segnare, in difetto di conoscenza da parte dell’indagato, l’inizio del processo ai fini del computo della ragionevole durata di esso ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89  (Cass. 6/02/2003 n. 1740).


Occorre tener conto, invece, anche della fase delle indagini preliminari, ai fini del computo della eccessiva lunghezza del processo penale, quando il querelato o il denunziato abbia avuto conoscenza dell’atto del processo che lo identifichi come accusato, ossia dal momento in cui l’indagato viene formalmente informato della pendenza delle indagini a suo carico (Cass. 30/01/2003 n. 1405), ovvero quando l’imputato sia venuto a conoscenza della sua iscrizione, quale indagato, nel registro delle notizie di reato, dal decreto di nomina del difensore, che funge da avviso di garanzia (Cfr. Cass.  15/9/2005 n. 18266).

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