In materia di equa riparazione, ai fini del calcolo della eccessiva lunghezza del processo penale bisogna tener conto anche della fase delle indagini preliminari, ma non a partire dal momento dell’iscrizione della notitia criminis nel registro di cui all’art. 335 cpp, bensì dal momento in cui l’indagato viene formalmente informato della pendenza delle indagini a suo carico.
Infatti, fino a quando l’apertura del procedimento e lo svolgimento delle indagini preliminari rimangano effettivamente segrete non può parlarsi di pendenza del processo, trattandosi di fase assolutamente inidonea ad incidere sulla psiche o sul patrimonio dell’interessato; è pertanto da escludere che la semplice iscrizione della “notitia criminis” nell’apposito registro di cui all’art. 335 cpp, con il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, valga a segnare, in difetto di conoscenza da parte dell’indagato, l’inizio del processo ai fini del computo della ragionevole durata di esso ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89 (Cass. 6/02/2003 n. 1740).
Occorre tener conto, invece, anche della fase delle indagini preliminari, ai fini del computo della eccessiva lunghezza del processo penale, quando il querelato o il denunziato abbia avuto conoscenza dell’atto del processo che lo identifichi come accusato, ossia dal momento in cui l’indagato viene formalmente informato della pendenza delle indagini a suo carico (Cass. 30/01/2003 n. 1405), ovvero quando l’imputato sia venuto a conoscenza della sua iscrizione, quale indagato, nel registro delle notizie di reato, dal decreto di nomina del difensore, che funge da avviso di garanzia (Cfr. Cass. 15/9/2005 n. 18266).
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