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martedì 29 novembre 2011

GIUDICE DI PACE DI SALERNO - SENTENZA - INTERRUZIONE LINEA TELEFONICA E ADSL




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SALERNO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2892/2011   riservata all’udienza del 18.07.2011
TRA

L’AVV. GENNARO DE NATALE procuratore di se stesso con studio in Salerno alla via Ogliara n. 36

ATTORE

E

TELECOM ITALIA SPA in persona legale rapp.te  p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto di citazione notificato, dall’avv.      ************  Con studio in Salerno alla via *****************
CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente ritualmente notificato l’avv. Gennaro De Natale conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Salerno la Telecom Italia spa per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 352,72 a titolo di indennizzo previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento. Sottolineava che in data 23.10.10 si era verificata una interruzione della propria utenza telefonica e collegamento internet sull’utenza 0892821** nonché totale assenza di linea al numero aggiuntivo 0897014**** e , nonostante segnalazione, la linea era stata ripristinata solo in data 27.010.2010 mentre la seconda linea solo in data 8.11.2010.

All’udienza di prima comparizione, regolarmente citata, si costituiva la Telecom sa ed il procuratore della convenuta si riportava alla comparsa di costituzione e risposta, in uno al proprio fascicolo unitamente ad altri documenti: si riportava altresì alle eccezioni ivi contenute e chiedeva l’accoglimento della propria tesi difensiva.

Nel corso del giudizio, le parti costituite ribadivano e puntualizzavano le rispettive posizioni, venivano escussi i testi e dunque la causa, rinviata per le conclusioni e per la discussione, veniva riservata in decisione all’udienza del 18.07.2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si precisa che questa controversia viene decisa secondo diritto a prescindere dal valore della stessa.

Le legittimazioni delle parti sono provate per tabulas e, comunque, la documentazione prodotta dall’istante non è mai stata mai espressamente negata dalla convenuta.

Preliminarmente si sottolinea che la domanda attorea è procedibile ed ammissibile, atteso che l’attore, prima di adire l’Autorità Giudiziaria competente, ha tentato di conciliare, ma invano, la vertenza contro l’odierna convenuta innanzi alla Camera di Commercio di Salerno.

Nel merito, la domanda attorea risulta fondata e va accolta.

Nel merito, deve rilevarsi che dagli atti di causa è emersa la circostanza dell’illegittima sospensione del servizio telefonico e della connessione internet sia della prima linea che di quella aggiuntiva.

D’altronde la stessa società convenuta in qualche modo ha, almeno in parte, riconosciuto l’illegittimità del suo comportamento, atteso che dalla documentazione depositata si evince che dal 23.10.10 al 27.10.2010 l’utenza dell’attore non ha funzionato (cfr. dettaglio della fattura periodo 1.10.2010 al 30.11.2010.

Così come anche i testi di parte attrice, sig.  ********** e sig. *****************, della cui attendibilità non è dato dubitare, hanno confermato l’assunto attoreo evidenziando sia l’assenza di linea telefonica e adsl della prima linea che quella della seconda linea
Se, pertanto, le circostanze sono quelle emerse in corso di causa, si può ritenere sussistente la esclusiva responsabilità della convenuta Telecom s.p.a. nell’adempimento contrattuale di cui è causa.

Tale inadempimento è stato provato dalla’attore, e non negato dalla convenuta. A tal proposito si è espressa anche la Cassazione: “In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell’adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/04 in Giustizia Civile, massimario 2004).

Ed inoltre: “In caso di azione per risarcimento danni derivanti da ritardo dell’adempimento, l’attore deve provare il tardivo adempimento, essendo questo un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria” (Cass. Civ. n. 12849/97).

Passando al quantum, l’attore ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento di un congruo indennizzo, anche ai sensi delle Condizioni Abbonamento, quantificato in euro 353,72.

Circa la richiesta attorea di indennizzo, questo Giudice ritiene di doverla accogliere nella misura, liquidata equitativamente, di euro 353,72 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell’attore ed a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salerno, dott Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DE NATALE GENNARO nei confronti di Telecom spa così provvede:

1)   Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e condanna la convenuta Telecom spa al pagamento, in favore dell’attore e per le causali di cui in motivazione, dell’importo complessivo di Euro 353,72 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

2)   Condanna la convenuta Telecom spa al pagamento in favore dell’attore delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per spese (compresi i soldi spesi per la conciliazione), Euro 300,00 per diritti ed Euro 200,00 per onorario oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Salerno lì 02/11/2011

Il Giudice di Pace

Avv. Luigi Vingiani

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