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domenica 6 novembre 2011

GIUDICE DI PACE DI SALERNO - DIRITTO ALLA SALUTE




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Il Giudice di Pace della 1° sezione civile di Salerno, Dott.ssa Sessa De Prisco Antonietta, ha pronunziato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. *****/2009 del ruolo degli affari contenziosi dell’anno 2009 avente per

Oggetto

Risarcimento danni

TRA

*********, rapp.to e difeso dall’avv.to Gennaro De Natale con studio in Salerno Via Ogliara, 36, Attore

E

**************** Azienda Ospedaliera *************, rapp.ta e difesa dall’avv.to *************, convenuta

E ASL*****, convenuta.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 10/12/2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. *********** conveniva in giudizio le convenute onde sentirle condannare al risarcimento della somma di euro 1.032,00 per il trattamento ricevuto in seguito ad un suo ricovero presso l’ospedale.

Assumeva che: è affetto da gravi patologie, tanto che è titolare di trattamento di invalidità e che utilizza pannoloni in quanto incapace di utilizzare i servizi igienici;

che in data 10/07/2008 si rese necessario il suo ricovero in ospedale a causa di uno scompenso cardiaco in quanto affetto da bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO IV grado severo) e da cardiopatia ischemica cronica;

che durante il tempo trascorso dall’arrivo al pronto soccorso al ricovero (ben 7 ore) egli fu adagiato su una barella sotto un condizionatore che emanava aria fredda e con un pannolone sporco di urine e di feci; che tale situazione era dovuta al fatto che il personale del pronto soccorso non consentì che i familiari lo pulissero, nè vi provvidero loro.

Tutto ciò premesso, il sig. ******** chiedeva la condanna al risarcimento dei danni da parte delle convenute in solido tra loro ritenendo di aver subito un trattamento degradante e lesivo della sua dignità sia di uomo che di malato, diritti costituzionalmente garantiti e tutelati anche dalle convenzioni europee.

Alla udienza citata, gli enti convenuti nel costituirsi in giudizio, ritenevano la infondatezza della domanda ed in particolare l’ASL** riteneva la sua carenza di legittimazione passiva e l’estromissione dal giudizio; l’Ospedale ******** invece assumeva che l’attore era stato ricevuto in pronto soccorso con codice verde e quindi paziente non grave; che in seguito alle varie indagini era stato ricoverato. Metteva, altresì, in dubbio il fatto storico, sostenendo che forse l’attore era giunto in ospedale in condizioni igieniche già precarie. Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta e poi sulla base degli atti la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione e precisate le stesse, riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento perché giuridicamente fondata e provata dalla documentazione allegata agli atti, nonché dall’espletamento dei mezzi istruttori.

L’assunto dedotto in atto di citazione oltre che documentalmente provato viene confermato dai due testi escussi, i quali con dovizia di particolari e in una sequenza puntuale hanno spiegato i fatti così come narrato nell’atto di citazione.

Dalla documentazione sanitaria agli atti si evincono le gravi patologie  di cui è affetto l’attore, quali ipertensione arteriosa, aritmia ventricolare, vascolopatia cerebrale cronica; BPCO enfisematosa con severo deficit ventilatorio tanto che nel febbraio 2008 fu ritenuto invalido con indennità di accompagnamento perché: incapace di attendere alle proprie occupazioni quotidiane in quanto affetto da insufficienza respiratoria che provoca facile insorgenza di dispnea in seguito a sforzi di modesta entità e anche per i piccoli spostamenti è necessario l’utilizzo di ossigeno, che il ricorrente non è in grado di trasportare, da incontinenza urinaria, utilizza pannoloni per cui necessita di un’attenta igiene personale per evitare l’insorgenza di infezioni o piaghe da decubito. Si ritiene, dunque che non è in grado di attendere autonomamente alle quotidiane attività della vita.

Queste le conclusioni a cui giunse il medico legale in seguito ad istanza proposta dall’istante.

Rispetto a tale situazione non vi è chi non veda che l’aver classificato l’attore al momento dell’arrivo in ospedale con il codice verde fu quanto meno azzardato!!!!!

Sulle condizioni in cui fu tenuto durante il pronto soccorso e fino al ricovero i due testimoni escussi hanno confermato che: il sig. ******** rimase adagiato sul lettino della stanza di pronto soccorso con un pannolone sporco di urine e di feci e nonostante le ripetute sollecitazioni dei familiari presenti, e nonostante questi si fossero offerti di provvedere essi stessi al cambio del pannolone, il personale non vi provvide e l’attore fu poi cambiato dalle figlie solamente quando fu trasferito in reparto, ma ciò avvenne dopo circa 7 ore.

I tempi narrati coincidono e si possono evincere leggendo sia il referto di pronto soccorso che la cartella clinica. Ed infatti nel referto si indica quale ora di entrata le 09,58 mentre nella cartella clinica si indica quale ora del ricovero le 17,04.

Così come risulta confermata la circostanza che l’attore fu adagiato in una stanza dove vi era il condizionatore che emanava aria fredda a temperatura bassa; che il malato che era febbricitante si lamentava perché aveva freddo e che solamente dietro ripetute sollecitazioni dei familiari l’infermiere provvide a dargli un telo di alluminio per coprirsi.

La difesa dell’attore ha altresì richiesto l’interrogatorio formale del rappresentante legale dell’ospedale ma egli non si è presentato per renderlo, per cui la sottoscritta anche da tale comportamento può trarre elementi di valutazione che contribuiscono ad arricchire la prova ai sensi e per gli effetti dell’art. 232 cpc.

Nel caso che ci occupa, l’azienda ospedaliera *********** non ha neanche provato a difendersi perché anche se richiesta la prova testimoniale in comparsa di costituzione e risposta ed indicati ben quattro testimoni, si è poi ben guardato dal reiterare tale richiesta durante la fase di ammissione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e documentato, risulta evidente che l’attore, come mostrano gli atti istruttori, ha deficit fisici ma non psichici, ed è stato trattato in modo indegno e contrario ai principi sia etici che morali e con grave violazione del diritto alla salute in senso ampio e del diritto alla dignità umana, all’immagine, all’onore e alla reputazione, tutti diritti costituzionalmente garantiti da norme immediatamente precettive ((Cfr. Cass 10/05/2005 n. 9801 e Cass. SS. UU. 21/03/2006 n. 6218).

IL sig. ********* ha subito un trattamento che viola anche l’art. 3 della Convenzione della salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con legge 04/08/1955 n. 848 perché secondo tale organismo costituisce trattamento degradante quel trattamento che sia suscettibile di causare un’umiliazione o un avvilimento di una certa gravità (CEDU 25/02/1982 n. 48).

SI legga la prova per testi…..: Mio padre non ha handicap psichici ed è lucido mentalmente per cui mi rappresentava tutto il suo disagio in quanto dopo aver fatto i suoi bisogni si sentiva il cattivo odore nel pronto soccorso e mi sollecitava di cambiarlo…; preciso che egli sentiva fastidio e bruciore per il fatto di aver tenuto il pannolone sporco per molte ore…. Mio suocero ad un certo punto cominciò a chiedere con insistenza sia al personale sanitario che ai familiari il cambio del pannolone, in quanto affetto da incontinenza urinaria e fecale …. Suocero si lamentava per il disagio arrecato dal pannolone sporco.

Quanto alla responsabilità, l’azienda ospedaliera incorre in responsabilità ex art. 2049 cc per il fatto commesso dai suoi dipendenti …è configurabile la responsabilità contrattuale concorrente dei medici ospedalieri  e dell’ente presso il quale essi esercitano la propria attività … La responsabilità della struttura ospedaliera complessivamente intesa può essere dovuta anche ed esclusivamente alle colpose gravi carenze della struttura stessa (Trib. Milano e Monza).

E ancora, l’ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell’ambito delle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti del paziente (Cass. 04/03/2004 n. 4400). Pertanto, alla luce delle esposte motivazioni si riconosce il risarcimento del danno nella misura richiesta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie la domanda e per l’effetto condanna l’Azienda Ospedaliera ****************** in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di euro 1.032,00 a titolo di risarcimento danni e ciò nei confronti dell’attore, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo ;

dispone la estromissione dal giudizio dell’ASL*** per carenza di legittimazione passiva;

condanna, altresì, l’azienda Ospedaliera in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive euro………………in favore dell’avv. Gennaro De Natale dichiaratosi antistatario, oltre spese forfettarie, nonché IVA e CAP come per legge;

compensa tra le altre parti le spese di giudizio;

dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Salerno lì 03/05/2010

Dott.ssa Antonietta Sessa De Prisco

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