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martedì 25 ottobre 2011

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRATO N. 144/08




IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

Il Giudice in composizione monocratica

nella persona della Dott.ssa Roberta Nocella

lette le conclusioni delle parti ed udita la discussione orale, visto l’art. 281 sexies cpc, dà lettura della seguente

SENTENZA

da considerarsi parte integrante del presente verbale,
nella causa tra

***********, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro De Natale del foro di Salerno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno, via Trento n. 55, come da procura a margine dell’atto di citazione        
                                                              
attore opponente

E

CONSUM.IT spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ************* del foro di Salerno ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale ********* sito in via ************** come da procura notarile allegata

convenuta opposta.

L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte attrice opponente è fondata.

Ed invero, secondo l’art. 33, co. 2 lett. u) del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (nel quale è stato trasfuso il previdente art. 1469 bis, co. 3, n. 19 cc), si presume vessatoria fino a prova contraria la clausola che abbia per oggetto o per effetto di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diverse da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore”.

Ora, nel caso in esame sono dati incontestati quello della qualità di consumatore in capo al ********* -  la stessa Consum.it nella sua comparsa di costituzione afferma di operare da tempo nel settore del credito al consumo – nonché la sua residenza o domicilio a Salerno, come risulta dallo stesso contratto di finanziamento prodotto da entrambe le parti (all. 3 fas. attr. e all. 2 fasc. conv.), con conseguente applicabilità del cd foro del consumatore. Non risultano, invece, stipulate clausole contrattuali derogative della competenza stabilita ex lege nelle cause in cui sia parte un consumatore: ed invero, leggendo il frontespizio del contratto, nelle parti scritte in piccolo si fa riferimento alle “clausole generali riportate sul retro del presente contratto”; tuttavia nessuna delle parti ha prodotto agli atti tale pagina di retro, al fine di verificare l’esistenza o meno di una deroga al foro del consumatore. Tuttavia, nella propria comparsa di costituzione il convenuto nulla ha eccepito al riguardo, essendosi solo appellato ai criteri facoltativi previsti dall’art. 20 cpc. Tale richiamo, però, non può essere accolto: infatti, secondo Cassazione civile, sez. un. 1 ottobre 2003, n. 14669, “L’art. 1469 bis cc, nel prevedere che si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che, nei contratti stipulati tra professionista e consumatore hanno l’effetto di individuare il giudice competente a decidere sulla controversia contrattuale in un ufficio giudiziario diverso da quello del luogo di residenza del consumatore, ha introdotto nel nostro ordinamento una ipotesi ulteriore di competenza esclusiva, ancorché derogabile”; inoltre “La disposizione dettata dall’art. 1469 bis comma 3 n. 19 cc si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che prevede una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti dal  contratto”. Che si tratti di foro esclusivo (oltre che inderogabile) è stato di recente affermato da Cassazione civile, ord., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13642.

Pertanto, questo giudice deve dichiararsi incompetente in favore del Tribunale di Salerno.

Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “La sentenza con cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si dichiari l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione, ma contiene, anche se implicitamente, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto tale declaratoria è conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso…” (Cassazione civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694, conforme a Cassazione civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 1353). In altre parole, la pronuncia di incompetenza emessa dal giudice dell’opposizione ricade necessariamente anche sul decreto ingiuntivo, emesso anch’esso da un giudice incompetente e, pertanto, nullo. E’ tale, dunque, il decreto ingiuntivo n. 1208/07 depositato dal Tribunale di Prato in data 30.01.2007 ed emesso in favore di Consum.it nei confronti di ***********.

Nonostante l’adesione dell’opposta all’eccezione di incompetenza in questione, essendo state dall’opponente richieste le spese del presente giudizio, ha dovuto procedere con emissione di sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; ritiene questo giudice che non sussistono gli estremi per la condanna ai sensi dell’art. 96cpc, non essendo stati dimostrati gli estremi dei presupposti della mala fede o colpa grave in capo alla Consum.it.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, nella persona del Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Roberta Nocella, in accoglimento della eccezione sollevata dall’opponente *********** nella causa promossa nei confronti di Consum.it, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dichiara la propria incompetenza per territorio e, per l’effetto, la nullità del decreto ingiuntivo n. 1280/07 depositato dal Tribunale di Prato in data 30.01.2007; rigetta la domanda, proposta dall’opponente nei confronti dell’opposta, di condanna di quest’ultima al risarcimento ai sensi dell’art. 96 cpc; condanna la società opposta al pagamento, in favore dell’opponente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.141, 83, di cui 1.476,66 per diritti e 600,00 per onorari ed euro 65,17 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CAP.

Così deciso in Prato, il 31/01/08

Il Giudice
dott.ssa Roberta Nocella


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