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martedì 18 ottobre 2011

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO - DISTACCO CONTATORE ENEL




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

in persona dell’Avv. M. Cinzia Sarno, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4987/09 RG, promossa da ************** rapp.to e difeso giusta mandato a margine dell’atto introduttivo dall’Avv. G. De Natale ed elett.te dom.to in Salerno presso il suo studio, attore

contro

Enel Servizio Elettrico spa in persona del legale rapp.te pt, rapp.to e difeso dall’avv. *********** ed elett.te dom.to in Salerno presso il suo studio, convenuto.

Oggetto: restituzione somme.

Conclusioni: come in atti.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.

Con atto di citazione regolarmente notificato, l’istante conveniva in giudizio innanzi a questo giudice, l’indicata società Enel, onde sentirla condannare alla restituzione della somma di € 55,10, dallo stesso sostenuta quale onere per distacco del contatore e successivo ripristino, a seguito del mancato pagamento della fattura del 16/06/2006, e dunque per lo stato di morosità. 

Deduceva altresì l’istante di non aver mai ricevuto la fattura e la bolletta del 16/6/2006, né il preavviso di distacco per morosità, a seguito del mancato pagamento della suddetta. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la convenuta società, la quale contestando la fondatezza della domanda, eccepiva l’avvenuto invio di lettera di preavviso e conseguentemente la legittimità dell’operato, traente la sua giustificazione dall’art. 1460 cc, concludendo quindi per il rigetto della domanda. 

Ritenuta la causa matura per la decisione, anche in assenza di istruttoria, poiché documentalmente provata, la stessa veniva riservata a sentenza, previa precisazione delle conclusioni all’udienza del 1/2/2011.

Nel merito, secondo la prospettazione giuridica e di fatto della domanda, ai fini dell’accoglimento della richiesta, come operata da parte attrice, si impone preliminarmente la necessità di valutare la sussistenza della illecita condotta, da parte della Enel Distribuzione SpA per aver provveduto al distacco della somministrazione di energia elettrica per mancato pagamento della fattura del 16/6/2006 e conseguentemente per aver richiesto i costi del distacco contatore e del suo riallaccio. 

Orbene, l’art. 1565 cc testualmente prevede, con una formulazione icastica, che la sospensione della somministrazione può essere disposta solo quando l’inadempimento dell’utente sia di grave entità. 

Invero allorquando l’inadempimento sia di lieve entità, come nel caso di specie, considerato che trattasi del mancato pagamento della modesta somma di € 89,48, concernente un solo bimestre di morosità, tra l’altro imputabile a fatto del terzo, stante l’inerzia del servizio postale che non ha provveduto all’inoltro della fattura, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso con lettera raccomandata. 

Nella fattispecie risulta pacifico, poiché provato documentalmente, che il Sig. *********** abbia subito la riduzione di potenza ed il distacco del contatore in maniera improvvisa e repentina senza alcun regolare preavviso da parte della società, risultando sempre in forma pacifica e per tabulas, che la raccomandata concernente il preavviso di riduzione di potenza, non risulta consegnata dall’agenzia postale di Salerno, bensì restituita all’Azienda, dopo circa un mese e mezzo e solo quando era stata già effettuata la detta riduzione (cfr. lettera inviata dall’Enel al Sig. ******** in data 19/12/2006). 

A tale proposito soccorre la regolamentazione di detto rapporto, ai sensi della delibera n. 200/1999, dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, allorquando all’art. 8 comma 8.2, espressamente stabilisce che … l’esercente non può sospendere la fornitura al cliente in assenza della comunicazione scritta di cui al comma precedente, … mentre al comma 8.1 stabilisce che … l’esercente in caso di mora del cliente invia a quest’ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata indicante il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento … .


Considerato che nella specie, non risulta provata l’avvenuta recezione della lettera raccomandata in questione, poiché restituita al mittente, è agevole accertare che nell’ipotesi concreta mancavano certamente i presupposti legittimanti l’avvenuta sospensione della fornitura. 

Non può dunque essere revocato in dubbio il comportamento arbitrario ed illegittimo tenuto dalla società fornitrice del gas, che ha distaccato il contatore senza alcun preventivo avviso in tal senso. 

Ne deriva, conseguenzialmente, che sono certamente ripetibili le somme erogate dall’istante e richieste a titolo di onere per il distacco del contatore, riallaccio e spese postali, poiché indebitamente pretese, non avendo parte istante, né ricevuto la lettera di preavviso di diminuzione di potenza, né potendo essere allo stesso addebitabile la mancata ricezione della fattura che ha dato origine alla morosità, non ritenendosi il consumatore di poter essere gravato dalle inefficienze del servizio di consegna commissionato dalla Società Enel alle Poste Italiane. 

Per quanto motivato, la domanda come prospettata trova dunque accoglimento, e pertanto la convenuta società Enel Distribuzione va condannata alla restituzione della somma di € 55,10 in favore dell’istante, oltre interessi legali dalla data del pagamento (22/12/2006) al soddisfo. 

La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della domanda e quello, derivato, della soccombenza, di tal che le stesse vanno poste a carico del convenuto e liquidate nella misura come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal Sig. ***********, nei confronti di Enel Servizio Elettrico spa in persona del legale rapp.te, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:

1) Accoglie la domanda poiché fondata e provata, come da motivazione e per l’effetto condanna essa società Enel Servizio Elettrico spa in persona del legale rapp.te pt alla restituzione e dunque al pagamento in favore dell’attore della somma di € 55,10 oltre interessi legali dal 22/12/2006 al soddisfo.

2) Liquida le spese processuali complessivamente in € 450,00 di cui € 30,00 per spese ed € 420,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CNA e rimborso forfetario come per legge in favore dell’attore, con attribuzione al procuratore antistatario.

Salerno, lì 2/5/2011
Il G.d.P.
Avv. M. Cinzia Sarno

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