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martedì 4 ottobre 2011

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO SU CAN, CAD ED ATTI ESENTI




Giudice di Pace di Mercato S. Severino

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il giudice coordinatore, dott. Nicola Lombardi, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nel giudizio R.G. ****** contenzioso civile dell’anno 2010

Tra

****************************, rapp. e dif. giusta procura a margine dell’atto introduttivo dalla dr.ssa Maria Siano, praticante avvocato, domicilio eletto come in atti

Parte attrice

e

Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentane pro-tempore, rapp.ta difesa dall’avv. ***************** come da procura generale alle liti in atti, domicilio eletto come in atti

Convenuta

Oggetto: ripetizione somme

Conclusioni : come in atti

svolgimento del processo

Gli attori evocavano la Soc. Poste Italiane S.p.a. dinanzi a questo Giudicante deducendo di richiesto la notifica di atti in regime di esenzione, rito lavoro, e che al convenuta provvedeva a far recapitare l’avviso di ricevimento di avvenuta notifica con dicitura emessa CAD € 3,40, gravato dal relativo costo di euro 3,40.

Chiedevano quindi dichiararsi la illegittimità del pagamento preteso dalla società convenuta con la conseguente condanna della stessa al pagamento della somma indebitamente percepita, apri ad euro 3,40 oltre accessori, il tutto nei limiti di euro 1033,00. Vinte le spese con attribuzione.

Contestatasi la lite, la convenuta ritualmente si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda in rito e nel merito.

La causa veniva istruita attraverso l’esame della documentazione depositata ritualmente acquisita agli atti.


Rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza.

Motivi della decisione

La domanda è fondata per cui va accolta. Risulta adeguatamente dimostrato il rapporto dedotto in giudizio avuto riguardo alla documentazione versata in atti dalla parte attrice. Sussiste, a monte, il presupposto per discutere della materia inerente il regime di esonero da spese, diritti ecc., - dovendosi ritenere, a stretto rigore, che l’esenzione attiene piuttosto al rapporto tributario, quindi al regime delle imposte, tasse e registro ecc. v. Cass. civ. S.U. n. 25551/07- tenuto presente il procedimento in origine azionato dalla odierne parti attrici ( domanda giudiziale fino ad euro 1033,00). Del resto, la legislazione in materia, art. 32 del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di Giustizia), dopo aver prescritto in generale che le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari  i diritti e le indennità da trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti, aggiunge che nelle controversie previste dalla L. 2 aprile 1958, n.319, articolo unico, come sostituito dalla cit. L. 11 agosto 1973 n. 533, art. 10 e in quelli cui si applica lo  stesso articolo, queste pese sono a carico dell’Erario. 

Inoltre, l’esonero dalle spese di giustizia e segnatamente delle spese di notifica degli atti, attiene al rapporto obbligatorio con al P.A. ed è nella disponibilità della parte che, nel chiedere la notifica dell’atto, può  contestualmente domandare anche che el spese relative siano poste a carico dell’Erario in ragione della natura della controversi; ma, essendo il beneficio suscettibile di rinuncia anche per comportamento concludente, al parte può omettere di far valere al natura della controversia e pagare le spese di notifica, come per una controversia ordinaria. Ispirato a tale criterio è in particolare il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 10, u. comma, che prevede che al ragione dell’esenzione deve risultare ad apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

Nel merito, va tenuto conto della legislazione vigente ratione temporis.  

La materia è stata oggetto di modifica per effetto del cd. decreto mille proroghe – l. 28 febbraio 2008, n.31- conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, sicché l’art. 36 co. 2 quater aggiunge l’articolo 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, il seguente: “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata”, con il co. 2 – quinquies. “la disposizione di  cui al comma 2 – quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’art. 7 della legge 20 nov. 1982 n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto., non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”. 

La pubblicazione della legge di conversione è avvenuta in G.U. n. 51 del 29/2/08 con il supplemento ordinario n.47 ed è contestualmente entrata in vigore con la pubblicazione (art. 52).

Complessivamente deve quindi considerarsi, anche alla stregua di un generale principio di ragionevolezza e di equità, che quanto innanzi non può gravare sul soggetto richiedente il servizio, a fronte della evidenziata omissione e della natura dell’atto giudiziario, soggetto a regime di esonero dalle spese, come pure sopra evidenziato. 

Nè pare possa pervenirsi a diversa conclusione anche considerando la natura di società per azioni della convenuta. Infatti, la legislazione succedutasi (art. 1 D.L. n. 487/93) con in L. n. 71/94 ha trasformato l’amministrazione postale in ente pubblico [persona giuridica attraverso cui la P.A. esplica l’attività amministrativa] economico, quindi soggetto che agisce esclusivamente in regime di diritto privato attraverso negozi giuridici, ed in piena concorrenza economica con le società private. Nè la successiva trasformazione dell’ente pubblico in s.p.a. muta lo stato delle cose dato che l’ente rimane comunque disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche se con gli strumenti privatistici propri delle società azionarie; i servizi postali appartengono al novero della produzione affidata all’Enet Poste, sia per la funzione pubblica che assume il mezzo di raccolta, di trasporto e di distribuzione della corrispondenza. L’unico rilievo è dato dalla trasformazione del rapporto di lavoro che però non interessa in questa sede.

La domanda va quindi accolta con la conseguente condanna della convenuta Spa Poste Italiane alla refusione della somma di euro 3,40 in favore degli attori.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Mercato S. Severino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta contro la società Poste Italiane Spa, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione reietta, così decide:

1) accoglie la domanda e per l’effetto condanna al società Poste Italiane spa in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della parte attrice di euro 3,40 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;

2) condanna altresì la convenuta alla refusione delle spese e competenze di liti che liquida in euro 200,00 per diritti ed euro 120,00 per onorario oltre spese generali 12,50% ex art. LPF, cpa ed iva con attribuzione al procuratore antistatario, oltre esborsi nella misura di euro 38,00.

Mercato S. Severino, lì 23 giugno 2011

Il Gdp Coordinatore

Dott. Nicola Lombardi

La presente sentenza è stata gentilmente inviata dall'avv. Antonio Picarella (con studio in Mercato S. Severino (SA) - 089.2853817, fax: 06 233 237 004 - email: studiopicarella@gmail.com) al quale rivolgiamo il nostro ringraziamento per la cortese collaborazione.


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